Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 560.
(Riduzione del legato o della donazione d'immobili).
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre e' un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se cio' puo' avvenire comodamente.
Se la separazione non puo' farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredita', salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario puo' ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che e' legittimario puo' ritenere tutto l'immobile, purche' il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
(Riduzione del legato o della donazione d'immobili).
Quando oggetto del legato o della donazione da ridurre e' un immobile, la riduzione si fa separando dall'immobile medesimo la parte occorrente per integrare la quota riservata, se cio' puo' avvenire comodamente.
Se la separazione non puo' farsi comodamente e il legatario o il donatario ha nell'immobile un'eccedenza maggiore del quarto della porzione disponibile, l'immobile si deve lasciare per intero nell'eredita', salvo il diritto di conseguire il valore della porzione disponibile. Se l'eccedenza non supera il quarto, il legatario o il donatario puo' ritenere tutto l'immobile, compensando in danaro i legittimari.
Il legatario o il donatario che e' legittimario puo' ritenere tutto l'immobile, purche' il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario.
Commentari • 65
- 1. commentato e spiegato semplicementeVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 15 maggio 2024 · 254.65685
L'articolo 560 del Codice Civile, rubricato "Riduzione del legato o della donazione d'immobili", rientra nel Libro II – Delle successioni, Titolo I – Disposizioni generali sulle successioni, Capo X – Dei legittimari, Sezione II – Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari. […] Vediamo il testo aggiornato della norma, il commento e la spiegazione semplice. Art. 560 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato e quindi ufficiale dell'art. 560 del Codice Civile. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 3782Provvedimento: […] 3- verifichi il ctu, ai sensi dell'art. 560 c.c., se sia possibile la comoda separazione in natura di parte del predetto immobile occorrente a reintegrare la su detta quota e, ove ciò non sia possibile, […] in esito alle risultanze della CTU e alle contrastanti posizioni difensive delle parti, che la reintegrazione della quota di AR vada attuata, ai sensi dell'art. 560 comma 2 c.c., lasciando l'intero immobile donato nell'eredità e disponendo lo scioglimento della comunione così instauratasi tra egli e il donatario Controparte_1 mediante vendita e distribuzione del ricavato secondo le quote di spettanza, […] Non resta, allora, che applicare il disposto dell'art. 560 comma II c.c. secondo cuiLeggi di più...
- riduzione donazione·
- spese giudizio·
- reintegrazione per equivalente·
- art. 720 c.c.·
- comunione ereditaria·
- reintegrazione in natura·
- debito di valore·
- art. 560 c.c.·
- scioglimento comunione·
- quota di legittima