Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1114.
(Divisione in natura).
La divisione ha luogo in natura, se la cosa puo' essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
(Divisione in natura).
La divisione ha luogo in natura, se la cosa puo' essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
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- 1. indivisibilitahttps://www.brocardi.it/ · 204.10028
[…] Problema 1: lui...» Consulenza legale Q202025371 (Articolo 1119 Codice Civile - Indivisibilità) «Le lettrici nel quesito proposto offrono diversi spunti e diverse idee, ma è opportuno inquadrare correttamente la vicenda con la speranza che si riesca a chiarire a chi...» Consulenza legale Q202025229 (Articolo 1114 Codice Civile - Divisione in natura) «In materia di scioglimento della comunione , la regola generale è quella secondo cui la divisione della cosa comune va effettuata in natura, ove possibile: infatti...»
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Firenze, sentenza 27/06/2025, n. 2268Provvedimento: […] Ha poi ulteriormente dedotto che gli artt.1114 c.c e 720 c.c. sono applicabili anche alla fattispecie dedotta. […] Ha evidenziato anch'essa che l'art. 1114 c.c e l'art.720 c.c. sono applicabili anche alla fattispecie oggetto di causa, aggiungendo che essa comproprietaria risiede da sempre nel suddetto immobile di […] D'altro canto, quanto al disposto degli artt. 1114 c.c e 720 c.c., va evidenziato che, […] con addebito dell'eccedenza”; parimenti l'art. 1114 c.c. dispone che “la divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti”, il che non è, nel caso di specie.Leggi di più...
- esecuzione forzata·
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