Articolo 542 del Codice civile
Articolo 594Articolo 596
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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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7 febbraio 2014
Art. 542.

Concorso di coniuge e figli.

Se chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, ((...)) a quest'ultimo e' riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.

Quando i figli ((...)) sono piu' di uno, ad essi e' complessivamente riservata la meta' del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e' effettuata in parti uguali. ((223)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154)) -------------- AGGIORNAMENTO (223)
Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 73, comma 1, lettera b)) che "All' articolo 542 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
b) al secondo comma le parole: ", legittimi o naturali" ovunque presenti sono soppresse".
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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