Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 2
La pubblicazione della sentenza mediante deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. proc. civ., deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice, costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto; al contrario, la certificazione del compimento di tale attività che deve essere eseguita dal cancelliere a norma del secondo comma dello stesso art.133, è formalità estrinseca all'atto, con la conseguenza che la sua mancanza, non determina la nullità della sentenza, quando la cancelleria abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro - atti giudiziari e abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, cosicché la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole.
Poiché per il disposto dell'art. 563 cod. civ. in caso di lesione di legittima, il terzo acquirente dei beni donati può liberarsi dall'obbligo di restituzione in natura dei medesimi pagando l'equivalente in danaro, il legittimario a seguito del favorevole esperimento prima dell'azione di riduzione e poi di quella di restituzione, non può considerarsi entrato a far parte della comunione ereditaria, con la conseguente possibilità di esercitare la prelazione e il riscatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2001, n. 4130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4130 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. RAFAELE CORONA - rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA. PIETRO DELLA VALLE 1, presso lo studio dell'avvocato FERRAZZA FRANCESCO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR NC, DI LI ON, DE CA M. RE, BA AN, BA TA, ST IN, DI LI EL, ND MI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PIETRALATA 320/D/4, presso lo studio dell'avvocato Gigliola MAZZA RICCI, difesi dall'avvocato NARGISO RI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
RD LE, e per essa gli eredi LI IA ER, LI AN NT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DI PIETRALATA 320/D, presso lo studio dell'avvocato MAZZA RICCI G, difesi dall'avvocato JANNARELLI LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
PA RI, D'LO MA MA, RE TE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1148/97 della Corte d'Appello di BARI, emessa il 25/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato CERULO IA, per delega dell'Avv. FERRAZZA, depositata, in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Fiammeri per delega dell'Avv. IANNARELLI dep. in udienza difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 30 settembre 1987, LI RD convenne, davanti al Tribunale di Lucera, NA RD, EL RE, CO TR, IO MB, TA LI, NC NU, AE Di LL, ON Di LL, IA EM De LI, ZA MA, IA AT D'LL e TE TO. Espose quanto segue.
Il genitore PI RD, deceduto in Roma il 3 febbraio 1975, aveva disposto con testamento olografo di non lasciarle nessuno dei suoi beni;
in questo modo, l'aveva pretermessa ed aveva leso i suoi diritti di legittimaria. Con citazione 26 marzo 1975, aveva convenuto i fratelli ZA ed NA RD davanti al Tribunale di Roma il quale, con sentenza 14 giugno 1982 - 30 aprile 1983 (successivamente confermata dalla Corte d'Appello), aveva dichiarato il diritto di essa attrice di conseguire sul terreno già appartenente al de cuius, sito in Apricena, contrada Arma, assegnato con testamento alla sorella NA, la quota pari a lire 7.038, necessaria per integrare la quota di legittima. Aveva il diritto di farsi trasferire dalla sorella NA una porzione pari a mq. 785,85, posto che dal giudice al terreno era stato attribuito il valore complessivo di lire 33.130.000, pari al valore di lire 8.956 al metro quadro. Nonostante la trascrizione della domanda di riduzione, in data successiva NA RD aveva venduto a terzi tratti del suddetto terreno. Pertanto, domandò la revoca delle vendite;
la dichiarazione del suo diritto di prelazione sul terreno che sarebbe stato assegnato alla sorella, con diritto di riscatto dei beni ai prezzi riportati negli atti pubblici di acquisto;
la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.
NA RD, EL RE, CO TR, IO MB, TA LI, NC NU, AE Di LL, ON Di LL, IA EM De LI, ZA MA, IA AT D'LL, TE TO si costituirono. NA RD chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, domandò che si desse esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, determinando la porzione di spettanza dell'attrice; domandò, altresì, la condanna di lei al risarcimento del danno. Anche gli altri convenuti chiesero il rigetto delle avverse istanze, deducendo che NA RD aveva alienato complessivamente mq.
1.720 di terreno e che residuavano mq. 1.979, sui quali l'attrice poteva soddisfare ampiamente i suoi diritti;
in subordine, domandarono la divisione del terreno e la individuazione della zona da assegnare all'attrice.
Con sentenza non definitiva 23 giugno - 24 agosto 1993, il Tribunale di Lucera respinse la domanda principale proposta da LI RD e rimise la causa in istruttoria per la domanda riconvenzionale.
Pronunziando sull'impugnazione proposta da LI RD, in contraddittorio con le altre parti, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza 25 novembre 1997, respinse l'appello e condannò l'appellante alla rifusione delle spese processuali. Si legge nella sentenza che, in linea di principio, la pretesa fatta valere dal legittimario si configura come azione di natura personale, diretta a far valere le proprie ragioni successorie, in quanto il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, ma acquista i diritti ereditari solo dopo l'esperimento dell'azione di riduzione. A LI RD non era stata attribuita una quota del diritto di proprietà, nè sul bene relitto si era costituita la comunione tra l'attrice e la convenuta: era stato soltanto riconosciuto il diritto dell'attrice di conseguire sull'immobile una porzione corrispondente al valore di lire 7.038.477, necessaria ad integrare la sua quota di legittima. Inoltre, poiché la divisione dell'asse ereditario era stata operata dallo stesso testatore e non era stata esperita nessuna azione di nullità della divisione, in seguito all'accoglimento della domanda di riduzione non era insorto il diritto dell'istante alla divisione dei beni ereditari.
Ricorre per cassazione LI RD;
resistono con controricorso AN TE ER e UN RI ER, nella qualità di eredi di NA RD, nonché EL RE, CO TR, IO MB, TA LI, NC NU, AE Di LL, ON Di LL, IA EM De LI. Non svolgono attività difensiva gli intimati ZA MA, IA AT D'LL, TE TO. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Non è fondato il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 133, comma 1 e 2, 161 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360 nn. 3
e 4 cod. proc. civ.; inesistenza della sentenza;
violazione dell'art. 120 delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Dalla sentenza - osserva la ricorrente - non si rileva la data di pubblicazione della stessa: ciò comporta l'inesistenza del provvedimento, giacché tale requisito segna il momento in cui la sentenza acquista il carattere della immutabilità e viene così a giuridica esistenza.
1.2 La giurisprudenza, come è noto, distingue due fatti: il deposito della sentenza ad opera del giudice e l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte del cancelliere.
La pubblicazione della sentenza, mediante il deposito della stessa nella cancelleria del giudice che l'ha pronunziata, ai sensi dell'art. 133 comma 1 cod.proc.civ. - deposito consistente nella consegna ufficiale al cancelliere dell'originale della decisione sottoscritta dal giudice - costituisce un elemento essenziale per l'esistenza dell'atto; al contrario, la certificazione che del compimento di tali attività deve essere eseguita dal cancelliere, a norma del comma 2 dello stesso art. 133 cit., è formalità estrinseca all'atto e non indice della esistenza, della regolarità e dell'eseguibilità di esso (Cass., Sez. II, 20 febbraio 1992, n. 2084). Appunto perché formalità estrinseca all'atto, cui accede, la mancanza o la incompletezza della certificazione dell'avvenuto deposito in cancelleria non determina la nullità della sentenza (Cass., Sez. I, 19 marzo 1993, n. 3292: Cass., Sez. Lav., 17 luglio 1991, n. 1903).
La mancanza della data di pubblicazione, dunque, non è causa di nullità della sentenza tutte le volte in cui la cancelleria abbia annotato l'avvenuta pubblicazione della sentenza stessa nel registro cronologico, l'abbia trasmessa all'ufficio del registro atti giudiziari, ed abbia, infine, comunicato alle parti costituite l'avvenuto deposito della decisione, così che la parte interessata abbia potuto tempestivamente impugnare la pronuncia a lei sfavorevole. La data di pubblicazione della sentenza, infatti, indica il dies a quo per l'impugnazione e non assume rilievo, pertanto, ogni qual volta l'impugnazione stessa risulti tempestivamente proposta. (A parte la considerazione che, secondo quanto disposto dall'art. 156 cod.proc.civ., le formalità di pubblicazione della sentenza indicate nel comma i dell'art. 133 dello stesso codice, non sono previste dalla legge a pena di nullità) (Cass., Sez. III, 30 luglio 1999, n. 8297). Nella specie, la ricorrente deduce la mancanza di attestazione del deposito da parte del cancelliere, ma non solleva il dubbio che la sentenza sia stata depositata, tant'è che ha potuto tempestivamente impugnare la pronuncia sfavorevole. Poiché il vizio non riguarda il deposito da parte del giudice, ma la attestazione del cancelliere, la denunziata nullità non sussiste.
2. - Non hanno fondamento neppure il secondo ed il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro intima connessione.
2.1 Non il secondo motivo, con il quale sì denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 536, 553, 561, 563 e 2652 cod. civ., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della disp. prel. al codice civile;
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato (art. 112 cod. proc. civ.). Sostiene la ricorrente essere errata l'estensione del principio di cui all'art. 563 cod. civ. all'ipotesi di alienazione, da parte del coerede, di beni che abbiano costituito oggetto di disposizioni testamentarie, contro le quali sia stata positivamente esperita l'azione di riduzione (con conseguente inammissibilità della domanda proposta dalla ricorrente).
In realtà, il sistema delle successioni distingue il modo di ridurre le disposizioni testamentarie (art. 558 cod. civ.) dal modo di ridurre le donazioni (art. 559 cod. civ.); distingue, altresì, il caso della restituzione degli immobili (art. 561 cod. civ.) da quello dell'azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione (art. 563 cod. civ.). Nella specie - aggiunge la ricorrente - il ricorso all'analogia non sarebbe consentito, in quanto l'art. 563 cit. riguarda le alienazione compiute dal donatario prima della morte del donante, mentre le alienazioni sono avvenute dopo l'apertura della successione e successivamente alla trascrizione della domanda di riduzione. Pertanto, nel caso contemplato dall'art. 553 cit., le condizioni stabilite dall'art. 563 cit. non sussistono.
2.2 Non il terzo motivo, con il quale la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 7095 e 732 cod. civ., 112 cod. proc. civ., con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 dello stesso codice;
violazione e falsa applicazione dei principi di in tema di trascrizione.
Una volta accertato il diritto della RD di conseguire una porzione pari a mq. 785,85 su un terreno di complessivi mq. 3699, su questo terreno verrebbe a costituirsi la comunione ereditaria. 3. - Valga il vero.
Anzitutto occorre distinguere tra l'azione di riduzione e quella (successiva) di restituzione.
3.1 Per quanto concerne l'azione di riduzione, ai fini della presente controversia non interessa prendere partito intorno alla vexata quaestio della situazione in cui viene a trovarsi il legittimario pretermesso, cioè non contemplato dal testatore, che non ha stabilito nessuna disposizione a suo favore: vale a dire, se non debba considerarsi neppure come chiamato ex lege (quindi, escluso dalla successione) fino a quando non abbia fatto valere i diritti, che la legge gli riserva;
o se, invece, vanti una concorrente, speciale vocazione ex lege e che l'esercizio dell'azione di riduzione sia strettamente connesso con il diritto di accettare l'eredità. In questa sede interessa richiamare un principio comunemente recepito, e cioè che, nel caso di (assoluta) preterizione di un erede legittimario, l'acquisto dei beni ereditari in capo all'erede pretermesso non ha effetto come conseguenza dell'apertura della successione, ma in seguito all'accoglimento della domanda di riduzione (solo da questo momento, infatti, decorrono i frutti: art. 561 cod. civ.). Poiché l'ordinamento riconosce il potere di disporre validamente sia inter vivos, sia mortis causa, l'azione di riduzione non è diretta a far dichiarare la nullità, ne' a far pronunziare l'annullamento del testamento: se così fosse, le disposizioni testamentarie e le donazioni dovrebbero cadere ed i beni dovrebbero poter essere rivendicati dal legittimario contro i terzi: il che, in linea di massima, non è che il legittimario non abbia un diritto reale sui beni legati o donati si argomenta, infatti, dal potere del legatario e del donatario di ritenere tutto l'immobile soggetto a riduzione e di corrispondere l'equivalente in danaro (art. 560 comma 2 cod. civ.). Per opinione dominante, l'azione di riduzione configura una azione personale diretta a procurare al legittimario l'utile corrispondente alla quota di legittima, e non un'azione reale, perché si propone non contro chi al momento è titolare del bene, che fu legato o donato, ma esclusivamente contro gli eredi, ì legatari o i donatari. Il legittimario, dunque, non ha un diritto reale sui beni legati o donati;
egli ha un diritto contro il legatario o il donatario, cui corrisponde una obbligazione, per cui costoro rispondono con tutto il loro patrimonio (il che raffigura la caratteristica del diritto di credito).
Poiché il legatario o il donatario possono ritenere l'immobile e compensare il legittimario con danaro (art. 560 comma 2 cit.), in seguito al favorevole esperimento dell'azione di riduzione, il legittimario non entra a far parte della comunione ereditaria.
3.2 Dall'azione di riduzione si distingue l'azione di restituzione. La prima è un'azione di impugnativa;
la seconda una azione di condanna, che presuppone già pronunziata la riduzione. Orbene, la questione di diritto, che occorre risolvere per decidere la causa presente, è se le stesse ragioni e le medesime regole stabilite in favore del legittimario per addivenire alla restituzione degli immobili donati, che sono stati alienati a terzi, possano farsi valere per il caso di alienazione di beni, oggetto di disposizioni testamentarie lesive della legittima.
È pur vero che dal codice si prevede espressamente l'ipotesi della alienazione dei beni da parte del donatario: in questo caso, la proposizione dell'azione contro i terzi acquirenti dei beni è ammessa soltanto dopo l'escussione dei beni del donatario (art. 563 comma 1 cod. civ.); è pur vero, altresì, che dal codice non si disciplina l'ipotesi dell'alienazione, da parte dell'erede o del legatario, dei beni, i quali hanno formato oggetto delle disposizioni testamentarie lesive la legittima. Nondimeno, può presentarsi il caso in cui, esercitata l'azione di riduzione, i beni siano stati alienati dagli eredi e dai legatari e che l'escussione nei loro confronti si sia rivelata insoddisfacente. Per regolare la fattispecie non resta che fare ricorso ai principi ed alle regole compatibili stabiliti dall'art. 563 cit., rispetto ai quali si riscontra la medesima ratio.
Anzitutto, come in seguito all'insoddisfacente escussione dei beni del donatario si rende necessaria l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti, allo stesso modo, risultata insoddisfacente l'escussione degli eredi e dei legatari, che hanno alienato i beni oggetto di riduzione, può rendersi necessaria la richiesta di restituzione degli immobili ai terzi. Evidentemente, la restituzione dei beni alienati dagli eredi e dai legatari non può essere richiesta nel modo in cui si potrebbe chiederla ai donatari, ne nei confronti dei terzi acquirenti dei beni ereditari l'azione può proporsi secondo l'ordine delle alienazioni, trovando applicazione le regole peculiari fissate dall'art. 560 cod. civ. Ma queste differenze non sembrano incidere sulla ratio della norma, che quella di regolare gli strumenti necessari per recuperare i beni necessari ad integrare la quota di legittima. Se a questo fine, quando l'escussione del donatario risulta insufficiente, ai ammette la possibilità di ottenere la restituzione dai terzi acquirenti degli immobili già appartenenti al de cuius, non si comprende perché - quando l'escussione degli eredi e dei legatari si è rivelata a tutti gli effetti insoddisfacente - non si dovrebbe poter richiedere la restituzione dai terzi acquirenti. Il fatto poi che, a differenza degli eredi e dei legatari, i donatari possano alienare i beni loro donati anche prima dell'apertura della successione, mentre all'alienazione gli eredi ed i legatari possono procedere soltanto dopo l'apertura della successione, non incide minimamente sulla soluzione del problema dei mezzi occorrenti per integrare la quota riservata. Nella possibilità di donare i beni prima dell'apertura della successione, se mai, può ravvisarsi la ragione della espressa disciplina legislativa. Riepilogando, sebbene il codice preveda espressamente l'ipotesi della alienazione dei beni da parte del donatario e la proposizione dell'azione di restituzione contro i terzi acquirenti dei beni, soltanto dopo l'escussione dei beni del donatario (art. 563 comma 1 cod. civ.); in virtù della medesima ratio, che è quella di predisporre i mezzi per integrare la quota di riserva, gli stessi principi e le stesse regole si applicano al caso non disciplinato dell'alienazione, da parte dell'erede o del legatario, dei beni, i quali hanno 'formato oggetto delle disposizioni testamentarie, che hanno leso la legittima. Pertanto, nel caso in cui, esercitata l'azione di riduzione, i beni siano stati alienati dagli eredi e dai legatari e l'escussione nei loro confronti si sia rivelata insoddisfacente, l'azione di restituzione puo' proporsi anche nei confronti dei terzi acquirenti.
Poiché a norma dell'art. 563 comma 3 cod. civ., i terzi acquirenti possono liberarsi dall'obbligo di restituzione in natura pagando l'equivalente in danaro, la ricorrente - in seguito al favorevole esperimento prima dell'azione di riduzione, poi di quella di restituzione non può considerarsi entrata a far parte della comunione ereditaria, con le conseguenti possibilità di esercitare la prelazione ed il riscatto.
4. - Alla luce dei principi esposti e delle precisazioni svolte, la sentenza impugnata si sottrae alle censure.
Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente a rifondere alle controparti le spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alle controparti le spese processuali, che liquida in lire 220.000 per le spese vive ed in lire 2.000.000 in favore di AN TE ER e UN RI ER, nella qualità di eredi di NA RD, in lire 126.000 per le spese vive ed in lire 1.000.000 in favore di EL RE, CO TR, IO MB, TA LI, NC NU, AE Di LL, ON Di LL, IA ,EM De LI.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001