Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2024, n. 29346
CASS
Sentenza 22 marzo 2024

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prove, il giudice dibattimentale, in forza di quanto sancito dal combinato disposto degli artt. 190, comma 3 e 495, comma 4, cod. proc. pen., può revocare, anche su sollecitazione di parte e nel rispetto del contraddittorio, una precedente ordinanza istruttoria, ammettendo prove originariamente escluse. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sollecitazione di parte non dev'essere assimilata ad un'impugnazione dell'ordinanza reiettiva, preclusa nel corso del processo ex art. 586 cod. proc. pen., conservando il giudice piena discrezionalità nella propria valutazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2024, n. 29346
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29346
    Data del deposito : 22 marzo 2024

    Testo completo