Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 856
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità dell'invito al pagamento

    La Corte ha ritenuto sussistente un nesso di connessione 'forte' tra l'atto originariamente impugnato e quelli oggetto dei motivi aggiunti, in quanto questi ultimi censurano la mera illegittimità derivata del D.P.C.M. senza introdurre nuovi motivi di doglianza. Pertanto, il contributo unificato aggiuntivo non è dovuto.

  • Accolto
    Illegittimità del rifiuto di annullamento in autotutela

    Poiché il ricorso principale è stato accolto, anche il rifiuto dell'istanza di autotutela, che si basava sulla medesima motivazione, viene annullato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XL, sentenza 21/01/2026, n. 856
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 856
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

    Testo completo