Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 3
L'azione personale di reintegrazione della quota di riserva non è un'azione spettante collettivamente ai legittimari ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi; conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva ma in relazione all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari attori in riduzione; la reintegra deve poi essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, secondo e terzo comma cod. proc. civ., senza che si possa procedere a imputazione del valore dei beni che è facoltà prevista per la sola collazione (nel caso di specie un legittimario aveva agito per la reintegra della quota nei confronti dei fratelli e coeredi che erano stati beneficiati con donazioni; il giudice di merito aveva determinato la lesione con riferimento alla quota di due terzi dell'intero riservata ai figli legittimi e naturali, ridotto le donazioni con riferimento all'eccedenza di tale quota e quindi proceduto a collazione con la forma dell'imputazione indicata dai condividendi e la S.C ha annullato la decisione enunciando l'esposto principio).
Poiché il successore a titolo particolare nel diritto controverso è titolare di un autonomo diritto di impugnazione, che non può essere vanificato dall'acquiescenza prestata dal dante causa alla sentenza pronunciata nei suoi confronti, qualora un litisconsorte necessario trasferisca all'altro il diritto per atto tra vivi non rileva ai fini della validità dell'impugnazione dell'acquirente la mancata impugnazione da parte dell'alienante della sentenza emanata nei confronti di entrambi (nella specie, proposta azione di riduzione delle donazioni per violazione della legittima, di collazione e divisione ereditaria, più soggetti succedevano "mortis causa" nella posizione attorea e quindi l'uno trasferiva all'altro i propri diritti nel corso del giudizio di appello; impugnata la sentenza di secondo grado dal solo avente causa con ricorso notificato a tutte le parti originarie ed eccepito dal controricorrente che la procura non era stata sottoscritta dal litisconsorte, la S.C. ha affermato l'esposto principio).
Nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell'asse ereditario, non costituisce domanda nuova, e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la richiesta diretta a ricomprendere nel "relictum" i beni oggetto di una determinata donazione; trattasi infatti di questione da risolvere incidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione del "relictum" e la richiesta integra pertanto una mera sollecitazione del potere - dovere del giudice di decidere, è implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non amplia il "thema decidendum" e non soggiace pertanto alle preclusioni previste per le domande nuove.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4698 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CO FAVARA - Presidente -
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. OV PAOLINI - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO TO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI SUCCESSORE DI SC E IG RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato TO RO, che li difende unitamente all'avvocato CLAUDIO CAPARVI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 82, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO CURSI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RI SC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato VA DI BATTISTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
LL CL, LL PIERIG, CH IN, LL EL, MA TA, LL ER DI, LL VA, LL NN UC, LL IA, LL CE, RO IG, RO SC;
- intimati -
avverso la sentenza n. 430/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/11/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito l'Avvocato RO, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato DI BATTISTA VA, per delega dell'Avv. CURSI, depositata in udienza, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 2^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA TO OR, con atto di citazione notificato dal 19 al 21 febbraio 1966, premesso che il 31 luglio 1965 era deceduto ab - intestato, in Rignano Flaminio, suo padre OV OR, lasciando a sè superstiti, oltre a lei stessa, tre altri figli, a nome IN, SE e NI GI OR, a favore dei quali in vita, mediante donazioni, aveva disposto pressoché dell'intero suo patrimonio, mentre a lei aveva donato solo alcuni beni immobili, il cui valore era di gran lunga inferiore alla quota di un quarto dell'asse ereditario spettantele, convenne innanzi al Tribunale di Roma i predetti germani, per sentir ordinare la collazione dei beni donati e la divisione dell'asse ereditario, dichiarando di scegliere, in riferimento alla prima operazione, la forma dell'imputazione. Dei convenuti, mentre il OR NI GI aderì alla domanda e la OR SE, assumendo di non essere erede per non avere accettata l'eredità, chiese di essere estromessa dal giudizio, il OR IN resistè alla domanda, contestandone la fondatezza.
L'adito Tribunale, ritenendo che l'attrice non avesse avanzato con l'atto di citazione domanda di riduzione delle donazioni per lesione della sua quota di legittima, dichiarò inammissibile tale domanda, proposta in sede di precisazione delle conclusioni, respingendo la domanda di divisione dell'asse ereditario previa collazione. Ma tale decisione, impugnata dagli eredi di MA TO OR, nelle persone di ST, CO e GI RO, fu riformata dalla sentenza non definitiva, resa in data 16 ottobre 1986 dalla Corte d'Appello di Roma, che, dichiarata aperta la successione di OV OR, riconobbe ammissibile la domanda di divisione ereditaria e, con separata ordinanza, dispose ulteriore attività istruttiva, volta ad accertare chi, tra i chiamati, avesse accettata l'eredità, con o senza beneficio d'inventario, e se ricorressero i presupposti per l'esercizio dell'azione di riduzione, ove la domanda proposta dalla OR MA TO potesse in tale senso interpretarsi.
A seguito dell'interruzione del processo per la morte del OR IN, la causa fu riassunta nei confronti di IA e GI OR, eredi dello stesso.
Il procuratore degli appellanti, dichiarando che i suoi assistiti CO e UI RO avevano ceduto al fratello ST i rispettivi diritti, ne chiese l'estromissione. Peraltro, poiché frattanto era stata dichiarata l'inabilitazione di SE OR, il processo, nuovamente dichiarato interrotto, fu riassunto nei confronti del curatore della OR SE, CO MAni.
Con altra sentenza non definitiva, resa il 12 giugno 1993, la Corte d'Appello di Roma rigettò la richiesta di estromissione dal giudizio avanzata da CO e GI RO, individuò nelle persone di MA TO, IN e NI GI OR gli eredi di OV OR, dichiarò la SE OR decaduta dal diritto di accettare l'eredità e riconobbe ammissibili e fondate le azioni di riduzione e restituzione avanzate, rispettivamente, da MA TO OR e da NI GI OR;
con separata ordinanza dispose consulenza tecnica suppletiva.
Nel corso dell'ulteriore attività istruttoria si costituirono NI GI, RE LI, OV, AN LU, ME e AR OR, quali eredi di NI GI OR, nonché IN CH e AI OR, altri eredi di IN OR. Con sentenza definitiva resa in data 19 febbraio 1998 la Corte d'Appello di Roma ha: 1^) dichiarato sciolta la comunione ereditaria formatasi in successione di OV OR;
2^) assegnato in proprietà esclusiva ad ST, CO e GI RO, eredi di MA TO OR, il relictum, costituito da tre fondi siti in agro di Morlupo;
3^) condannato IN CH, IA, GI e AI OR, eredi di IN OR, a corrispondere, a titolo di conguaglio, ai germani ST, CO e GI RO la somma di L. 173.677.163 con gli interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo;
4^) condannato NI GI, RE LI, OV, AN LU, ME e AR OR, eredi di NI GI OR, a corrispondere, a titolo di conguaglio, ai germani ST, CO e GI RO la somma di L. 476.010.623 con gli interessi legali dalla data della pronuncia al soddisfo;
5^) ridotto la donazione disposta, con atto per TA LA del 23 marzo 1963, dal de cuius a favore di SE OR, conseguentemente condannando SE OR a restituire ai fratelli ST, CO e GI RO la somma di L. 93.151.670, quale equivalente della lesione subita, nonché la somma di L. 15.000.000 a titolo di frutti, con gli interessi legali, per entrambe le somme, dalla data della pronuncia al soddisfo. Nell'individuare i beni facenti parte del relictum il giudice d'appello, dopo avere osservato che i soli beni certamente presenti nel patrimonio del de cuius alla data di apertura della successione erano costituiti da tre fondi in agro di Morlupo, ha escluso la possibilità di comprendere nel relictum la donazione eseguita a favore della coerede SE OR con atto per TA LL del 27 febbraio 1951, sia perché la relativa pretesa si configurava come nuova, in quanto proposta per la prima volta in grado d'appello, e, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., sia perché, comunque, la pretesa risultava infondata alla stregua della sentenza pronunciata in data 23 luglio 1973 dalla Corte d'Appello di Firenze in esito ad un giudizio svoltosi tra tale CA NO ed il de cuius per sentir riconoscere l'efficacia di una vendita avente ad oggetto parte dei beni oggetto di quella donazione.
Ha escluso, inoltre, la corte territoriale che i beni oggetto delle due donazioni a favore della stessa SE OR fossero rientrati automaticamente nella massa ereditaria per effetto della decadenza della donataria dal diritto di accettare l'eredità, perché, dovendosi agli effetti dell'art. 552 cod. civ., equiparare la decadenza alla rinuncia all'eredità, la OR SE aveva diritto a ritenere le donazione, "salvi gli effetti della riduzione". Determinata in L. 452.981.426 la quota di riserva, pari a i due terzi dell'asse ereditario, e valutato in complessive L. 443.981.426 il valore del relictum e del donatum andato a beneficio dei tre legittimari IN, MA TO ed NI GI, la Corte d'Appello ha, per sottrazione, stimato in L. 9.315.167, con riferimento al luglio 1965, la misura della lesione complessiva (vale a dire, riferita all'intera quota di due terzi riservata dalla legge a favore dei tre legittimari) verificatasi;
sicché, ha proceduto alla reintegrazione di detta quota mediante riduzione dell'ultima, in ordine di tempo, delle donazioni operata dal de cuius - quella a favore della OR SE, eseguita con atto per TA LA del 23 marzo 1963 - sufficiente a reintegrare la quota di riserva, precisando, peraltro, che, poiché l'eccedenza non superava il quarto della disponibile, ai sensi dell'art. 560 cod. civ. la reintegrazione poteva avvenire in danaro. Pertanto, la SE OR era tenuta a versare ad un gruppo di legittimari, da individuarsi in esito alla collazione tra i coeredi condividenti, una somma corrispondente a beni valutabili, con riferimento al luglio 1965, in L.
9.315.167. Eseguita la collazione con la forma dell'imputazione, secondo la scelta operata dai coeredi condividenti, la corte distrettuale ha accertato che il OR IN aveva conseguito beni per un valore superiore di L. 17.367.716,3 alla quota spettantegli, la OR MA TO aveva ricevuto beni per un valore complessivo inferiore di L. 75.823.787,7 rispetto alla quota dovutale ed il OR NI GI aveva conseguito in eccesso beni per un valore di L. 47.601.062,3. Ne deriva che, per colmare la differenza dovuta agli eredi di MA TO OR, potevano a costoro attribuirsi i beni relitti e la somma di L.
9.315.167 dovuta da SE OR nonché la somma di L. 17.367.716,3, da porsi a carico degli eredi di IN OR e quella di L. 47.601.062,3, da porsi a carico degli eredi di NI GI OR. Però, al fine di riportare all'attualità tutte dette somme, la corte di merito le ha rivalutate sulla base di un coefficiente pari a 10, avuto riguardo alla lievitazione dei prezzi verificatasi nel mercato immobiliare.
Avverso tale sentenza ed, in via subordinata, limitatamente alle denunziate illegittimità, avverso la sentenza non definitiva del 12 giugno 1993, propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi ST RO, erede della OR MA TO, per se stesso e quale successore a titolo particolare, in virtù di scrittura privata in data 3 gennaio 1989, di CO e GI RO. Degli intimati resiste la OR SE con un controricorso autonomo ed altro proposto dal suo curatore, CO MAni.
Non hanno svolto attività difensive gli altri intimati, GI e CO RO nonché IA e GI OR, IN CH, AI OR, NI GI, RE LI, OV, AN LU, ME e AR OR.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione, sollevata dalla controricorrente, con la quale si evidenzia che il ricorso è stato sottoscritto dal solo ST RO, non anche dagli altri appellanti CO e GI RO, che pure non erano stati estromessi dal giudizio.
L'eccezione, dalla quale la controricorrente non trae alcuna conseguenza, non ha fondamento, perché, rilevato che, ai sensi dell'art. 111, co. 4^, cod. proc. civ., la sentenza pronunciata contro l'alienante spiega sempre i suoi effetti anche nei confronti dell'avente causa e questi può impugnarla, il fatto che gli alienanti GI e CO RO non abbiano, anch'essi, proposto ricorso diviene irrilevante.
Per vero, poiché, come si è detto, il successore a titolo particolare è titolare di un autonomo diritto di impugnazione, tale diritto non può essere vanificato dall'acquiescenza che il suo dante causa abbia eventualmente prestata alla sentenza contro di lui pronunciata (cfr. Cass., 19 maggio 1987, n. 4552). Giova, peraltro, sottolineare, ai fini della verifica dell'integrità del contraddittorio, che ai danti causa GI e CO RO il ricorso, proposto da ST RO anche quale successore a titolo particolare degli stessi, è stato ritualmente notificato.
Inammissibile è, poi, l'altra eccezione, che la controricorrente solleva sul rilievo che, essendo stato riconosciuto ai RO, quali eredi della legittimaria MA TO OR, il diritto, a titolo di reintegrazione della quota di legittima lesa, ad una somma superiore a quella richiesta, il RO ST sarebbe carente di interesse a ricorrere.
L'inammissibilità dell'eccezione deriva dal rilievo che sulla questione posta dalla controricorrente a fondamento dell'eccezione, questione che sostanzialmente si risolve nel rilievo di ultrapetizione, non v'è alcun ricorso incidentale ne' da parte della OR SE ne' da parte degli altri coeredi, sicché, essendovi acquiescenza sul punto, non può negarsi l'interesse del ricorrente a denunciare i pregiudizi che, a suo avviso, l'impugnata sentenza determina per la sua posizione.
Col primo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 537, co. 2^, 557, 521, 552, 553, 560 cod. civ. ed, in genere, dei principi di diritto posti a tutela dei legittimari nonché omessa e contraddittoria motivazione in ordine ai principi, criteri e modalità di reintegrazione della quota di legittima individuale di OR MA TO, con particolare riferimento agli artt. 552, 560 e 735, co. 2^, cod. civ. ed alla comoda divisibilità dei beni.
All'uopo, adduce che la Corte d'Appello, contraddicendo le statuizioni della sentenza non definitiva del 12 giugno 1993, si è limitata a disporre l'integrazione della quota di legittima solo per la parte eccedente la quota disponibile, non già per la parte necessaria a far conseguire per intero alla legittimaria MA TO OR la sua quota individuale di riserva. Ad avviso del ricorrente, tale criterio è illegittimo, perché:
1.1)la quota di legittima è quota individuale, così come individuale è l'azione di riduzione prevista a tutela di essa, sicché il singolo legittimario non trova tutela solo in quanto sia stata lesa nel suo complesso la quota riservata a favore di tutti i coeredi legittimari e quando e nei limiti in cui il de cuius abbia ecceduto la quota disponibile, ma anche quando, come nel caso in esame, l'eccedenza rispetto alla quota disponibile non corrisponda all'intera lesione subita dal singolo legittimario;
1.2)qualora, come nel caso in esame, il de cuius abbia ecceduto di poco nella disponibile e nel relictum non si rinvengono beni sufficienti ad integrare interamente la quota di riserva, la riduzione deve operare nei confronti delle donazioni ricevute dagli altri coeredi, come, del resto, si deduce dall'art. 553 cod. civ. ed, in via analogica, anche dall'art. 735, co. 2^, cod. civ.. Osserva ancora il ricorrente che, anche se non è risultato possibile integrare in natura la quota della erede legittimaria in sede di divisione giudiziale, per effetto della collazione, perché tutti i coeredi avevano optato per la forma della collazione per imputazione, comunque la legittimaria aveva diritto a conseguire in natura la quota relativa alla legittima;
peraltro, l'entità della lesione era di L. 65.941.818, non già di sole L. 9.315.167, come erroneamente ritenuto dalla corte territoriale e, comunque, i beni erano comodamente divisibili;
essendo costituiti da varie particelle di terreno facilmente frazionabili e da immobili di valore notevolmente inferiore all'accertata lesione;
1.3.)l'impugnata sentenza, nel procedere concretamente alla reintegrazione della legittima, ha altresi violato l'art. 552 cod. civ., disapplicandone la seconda parte, secondo cui, quando non vi sia stata espressa dispensa dall'imputazione, se per reintegrare la legittima si renda necessario ridurre le donazioni, restano salve le assegnazioni fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredità, e si riducono le donazioni ed i legati fatti a quest'ultimo. Ciascuna delle censure in cui l'articolato motivo si scompone risulta fondata.
Il primo e fondamentale errore in cui è incorso il giudice d'appello sta nell'avere considerata l'azione di riduzione delle disposizioni lesive della quota di legittima sostanzialmente come un'azione collettiva, spettante al gruppo di legittimari - nel caso in esame ai figli del de cuius - cui complessivamente la legge riservi una quota del patrimonio ereditario, anziché come azione individuale, spettante al singolo legittimario od ai singoli legittimari che si ritengono lesi nella propria quota individuale di legittima, così com'è pacificamente ritenuto in dottrina ed in giurisprudenza (cfr. Cass. 28 novembre 1978, n. 5611 e Cass. 26 gennaio 1970, n. 160, che, sia pur risolvendo oltre questioni, partono dal presupposto dell'individualità od autonomia dell'azione de quo).
La possibilità di rendersi conto in concreto dell'errore di diritto compiuto dalla Corte d'Appello e, conseguentemente, dall'erroneità del metodo seguito per l'accertamento della lesione di legittima e della sua entità è data dal rilievo che, se, per avventura, nel caso in esame gli atti di liberalità compiuti in via dal de cuius, pur lesivi dei diritti individuali dei legittimari MA TO ed NI GI OR, non avessero leso, nel suo complesso, la quota di riserva, pari a due terzi dell'intero, che l'art. 573, co. 2^, cod. civ. assicura ai figli legittimi e naturali, non vi sarebbe stata possibilità di reintegrare le singole quote dei due legittimari lesi e, quindi, di ridurre le donazioni lesive, il che, con tutta evidenza, sarebbe illogico.
L'errore evidenziato ha, a sua volta, determinato un altro errore di diritto, consistente nell'avere violato il principio di intangibilità della quota di riserva, che si esprime, in primo luogo, con l'assicurare al legittimario la propria quota in natura, poiché, com'è esattamente precisato da autorevole dottrina, proprio il carattere di riserva dei beni dei quali il legittimario è stato privato fa sì che l'id quod deest gli sia dovuto in natura, mercè assegnazione di beni ereditari.
Invece, l'avere avuto riguardo, nell'accertamento della lesione e della sua entità, anziché alla quota dei due legittimari che si ritenevano lesi, alla quota complessiva di due terzi riservata ai tre coeredi accettanti MA TO, NI GI e IN OR, ha indotto la corte del merito a porsi il problema delle modalità della riduzione - se in natura o per equivalente in danaro - nei soli limiti della modesta eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva spettante a tutti i legittimari, mentre il problema andava posto e risolto esclusivamente in relazione all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari che agivano in riduzione. Sicché, ove ciascuna di tali lesioni fosse risultata superiore a quella accertata con riferimento alla quota complessiva di due terzi riservata ai tre legittimari, sarebbe stato necessario operare la riduzione in natura del numero di donazioni sufficiente ad esaurire il valore delle lesioni accertate.
Va, peraltro, sottolineato che, come fondatamente denunciato dal ricorrente, anche con riferimento all'unica liberalità ridotta - quella per TA LA del 23 marzo 1963 operata a favore della OR SE - la modalità di riduzione seguita dalla Corte d'Appello, che ha ritenuto di dover disporre la reintegrazione in danaro, anziché, in natura, non risulta rispettosa della legge, poiché, come si ricava agevolmente dalla complessiva interpretazioni del 2^ comma dell'art. 560 cod. civ., la possibilità per il donatario od il legatario, di ritenere per intero l'immobile e compensare in danaro il legittimario leso, ove l'eccedenza non superi il quarto della porzione disponibile, è subordinata, non solo all'entità di tale eccedenza, bensi anche all'impossibilità di operare comodamente la divisione dell'immobile oggetto della donazione o del legato (cfr. Cass., 13 febbraio 1978, n. 468). Sicché, il giudice d'appello avrebbe dovuto accertare anche se, al fine di reintegrare le quote di legittima lese, i beni oggetto di detta donazione fossero o non comodamente divisibilì. A superare la censura riguardante l'avvenuta reintegrazione in danaro, anziché in natura, come dovuto, della quota di riserva non vale opporre, come traspare dalla motivazione dell'impugnata sentenza, che le parti avevano concordemente optato per la forma della imputazione del valore dei beni immobili ricevuti in donazione, anziché per quella del conferimento in natura, al fine di operare la collazione delle donazioni (art. 746 cod. civ.), poiché tale scelta riguarda, appunto, solo le modalità della collazione, che è operazione concernente la divisione dell'asse ereditario, non già l'azione di reintegrazione della quota di legittima, che, quando venga esercitata, come nel caso in esame, si pone come un prius rispetto alle operazioni divisionali;
il che, del resto, è stato implicitamente riconosciuto dalla stessa Corte d'Appello quando, dapprima con la sentenza non definitiva del 12 giugno 1993 e poi con la sentenza definitiva, ha stabilito che dovesse prima procedersi alla reintegrazione della quota di riserva e successivamente operarsi la collazione ai fini della divisione.
È noto, peraltro, che l'imputazione delle donazioni da operarsi al fine di determinare la porzione disponibile costituisce un'operazione meramente fittizia, mentre reale ed in natura deve necessariamente essere la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni operate in eccesso rispetto alla porzione disponibile.
L'opinione che qui si esprime trova conforto nell'orientamento espresso da questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 1809 del 22 maggio 1969), secondo cui la norma dettata dall'art. 746 cod. civ. "concerne la collazione e non la riduzione della donazione ad integrandam legitimam, che, com'è noto, è un istituto interamente diverso, che non consente al donatario la suddetta facoltà, alternativamente prevista solo dall'art. 746 c.c.; nel caso di riduzione per la reintegrazione della quota di riserva del legittimario, questi ha, invece, diritto di conseguire la sua quota di eredità con beni in natura, in applicazione dell'art. 560, 1^ comma, c.c., che propriamente disciplina quel caso, tranne le particolari eccezioni stabilite nei commi 2^ e 3^ della stessa norma".
L'accoglimento delle prime due censure impone l'accoglimento anche dell'ulteriore censura, che concerne l'applicazione della norma posta dall'art. 552 cod. civ., perché, sebbene la corte distrettuale, nell'affrontare il tema della determinazione del relictum dopo avere correttamente ritenuto che la decadenza dal diritto di accettare l'eredità non impediva alla OR SE di ritenere le donazioni in conto alla disponibile ai sensi della prima parte di detta norma, abbia significativamente precisato, in evidente applicazione della seconda parte dello stesso articolo, che erano fatti "salvi gli effetti della riduzione", in concreto, poi, dette donazioni, ad eccezione di quella operata con atto per TA LA del 23 marzo 1963, ha lasciato indenni dagli effetti restitutori dell'azione di riduzione e, come si è già rilevato, con riferimento alla stessa donazione del 23 marzo 1963, l'operatività di tali effetti ha, con motivazione insufficiente, limitato alla compensazione in danaro.
Ciò è potuto evidentemente avvenire perché, in considerazione della modesta entità della lesione subita dalla quota di riserva complessivamente spettante ai tre legittimari accettanti, la Corte d'Appello ha necessariamente dovuto ritenere che la riduzione della sola suddetta donazione fosse sufficiente a reintegrare la legittima. È, invece, evidente che, una volta accertata l'effettiva entità della lesione subita nelle rispettive, singole quote di riserva da due legittimari che agivano in riduzione, il giudice d'appello avrebbe dovuto, in applicazione della seconda parte dell'art. 552 cod. civ., ridurre, possibilmente in natura, tutte le donazioni di cui aveva beneficiato la OR SE, se ciò fosse stato necessario al fine di eliminare la lesione, senza limitarsi, come ha fatto, a disporre conguagli in danaro in sede di divisione dell'asse ereditario.
Col secondo mezzo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., anche in relazione agli artt. 34 e 100 cod. proc. civ., violazione dei principi generali in materia di contratti condizionati (artt. 1353 e sgg. Cod. civ.) e di quelli in tema di giudicato, motivazione insufficiente e contraddittoria su punti decisivi della controversia, adducendo che:
2.1)erroneamente la Corte d'Appello ha qualificato come domanda nuova e, quindi, inammissibile ex art. 345 cod. proc. civ. la richiesta volta a far ricomprendere nel relictum i beni donati dal de cuius alla OR SE con l'atto per TA ST del 27 febbraio 1951, trattandosi, invece, di questione da risolvere incidentalmente ed anche d'ufficio ai soli fini della corretta determinazione del relictum;
peraltro, nel risolvere tale questione, il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare che ben tre sentenze avevano già accertato che gli effetti della donazione erano subordinati ad un eventuale, futuro matrimonio, mai verificatosi e che, inoltre, all'epoca dell'instaurazione del giudizio, l'attrice MA TO OR non avrebbe potuto immaginare che la sorella beneficiaria della donazione non avrebbe accettato l'eredità e, comunque, a quella data non poteva sussistere l'interesse dell'attrice a chiedere uno specifico accertamento giudiziale sull'inefficacia della donazione;
da ultimo, la richiesta, contenuta nell'atto di citazione, di assoggettare a collazione anche detta donazione non dimostrava affatto che l'attrice considerava implicitamente i beni oggetto della donazione come entrati a far parte del patrimonio della donataria, essendo noto che la collazione rappresenta uno strumento preordinato a formare un'unica massa da dividere, costituita sia dal donatum sia dal relictum;
2.2)aberrante e contraddittorio è, poi, il richiamo alla parte della sentenza della Corte di Appello di Firenze del 23 marzo 1973 dove si afferma che la OR SE avrebbe potuto comunque avere i beni donati "alla morte del padre se questi li possederà ancora", perché, in primo luogo, il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare che, con la citata sentenza, la Corte d'Appello di Firenze, seguendo, del resto, la sentenza di annullamento resa da questa Suprema Corte in data 6 settembre 1968, aveva statuito in dispositivo che l'efficacia della donazione era subordinata all'evento del matrimonio e che, comunque, l'affermazione contenuta in motivazione non contrastava con detta statuizione;
2.3)accertata l'effettiva natura di tale donazione, occorreva dare atto che SE OR non si era mai sposata e che, quindi, non essendosi verificato l'evento dedotto in condizione sospensiva, i beni donati dovevano ritenersi non essere mai stati trasferiti alla donataria e, pertanto, erano da ricomprendersi nel relictum.
Il motivo risulta fondato con riferimento a ciascuno dei due profili in cui si articola, che sottopongono a censura le due rationes decidendi che sorreggono la statuizione in esame. Ritiene, in primo luogo, il Collegio di condividere la tesi del ricorrente che contesta la possibilità di qualificare tecnicamente come domanda l'istanza volta a far ricomprendere nel relictum determinati beni.
Trattasi, invero, di richiesta diretta a sollecitare il corretto e puntuale esercizio del potere - dovere del giudice, che sorge per effetto della proposizione della domanda di reintegrazione della quota di riserva e di quella di divisione dell'asse ereditario, ponendo una questione incidentale che, al pari di altre questioni direttamente connesse alla natura delle domande proposte, in particolare all'accertamento della denunciata lesione della legittima e della sua entità, è implicita nella stessa proposizione delle domande, sicché non ampliando il thema decidendum non soggiace alle preclusioni che le norme processuali pongono con riferimento alle domande nuove.
La statuizione de qua si rivela erronea anche nel merito, non potendosi dubitare, alla stregua del dispositivo della sentenza resa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 23 marzo 1973 come giudice del rinvio, a seguito della sentenza di annullamento di questa Suprema Corte n. 2874 del 6 settembre 1968, che l'efficacia della donazione in esame fosse sospensivamente condizionata al verificarsi del matrimonio della donataria, con la conseguenza che, non essendosi verificata tale condizione, i beni oggetto della donazione non sono mai usciti dal patrimonio del donante.
Ciò affermò in dispositivo quel giudice e la precisazione contenuta nella parte motiva della sentenza, valorizzata dalla Corte d'Appello di Roma senza alcuna motivazione che consenta di cogliere in base a quali dati offerti dall'atto di donazione quell'affermazione possa essere stata fatta, non può assumere che il valore di mero obiter dictum, non idoneo, pertanto, ad integrare il dispositivo e, quindi, a costituire giudicato tra le parti. L'opinione che qui si esprime trova conforto nel rilievo che quell'affermazione risulta dissonante persino rispetto alla sentenza di annullamento di questa Suprema Corte, che dispose il rinvio alla Corte d'Appello di Firenze.
Diversamente opinando, non si sfuggirebbe, comunque, alla conclusione di escludere che i beni oggetto della donazione siano mai entrati a far parte del patrimonio della donataria, perché, dovendosi ritenere, in linea con quanto sosteneva la stessa SE OR nel giudizio di rinvio, richiamandosi all'art. 8 dell'atto di donazione, che la donazione fu operata in conto di legittima, la mancata accettazione dell'eredità da parte della OR SE avrebbe impedito di conseguire la quota di riserva e, quindi, i beni donatile in conto di legittima.
Conseguentemente, non essendosi verificata la condizione sospensiva, cui era subordinata l'efficacia della donazione, si deve ritenere che i beni donati non siano mai usciti dal patrimonio del donante e che, quindi, essi facciano parte del relictum. Conclusivamente, i primi due motivi del ricorso vanno accolti e, pertanto, l'impugnata sentenza va cassata con riferimento ai motivi accolti.
Giova precisare che l'accoglimento non può che giovare al solo ricorrente ST RO, anche quale successore a titolo particolare di GI e CO RO, poiché le altre parti, compreso il OR NI GI, che aveva aderito alla domanda di reintegrazione della quota di riserva, hanno fatto acquiescenza alla sentenza.
L'accoglimento dei primi due motivi assorbe l'esame degli altri tre motivi.
Invero, poiché l'accoglimento del primo motivo è fondato, tra l'altro, sul rilievo del diritto del legittimario a conseguire in natura i beni necessari a reintegrare la sua quota di riserva, non può non ritenersi superato il terzo motivo, col quale il ricorrente, sulla base di altre ragioni, sostiene che, comunque, egli avrebbe diritto ad ottenere in natura la propria quota.
L'assorbimento dell'esame degli altri due motivi deriva dal rilievo che essi sono stati formulati in via subordinata, per l'ipotesi che i precedenti motivi fossero rigettati. Va, infine, disposto il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, della causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto qui enunciati.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa l'impugnata sentenza, nei limiti dei motivi accolti, e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 25 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999