Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4698
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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L'azione personale di reintegrazione della quota di riserva non è un'azione spettante collettivamente ai legittimari ma è un'azione individuale che compete in via autonoma al singolo che si ritenga leso nella propria quota individuale di legittima e l'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i coeredi legittimari bensì alla quota di colui o coloro che si ritengono lesi; conseguentemente la riduzione delle disposizioni lesive e delle donazioni deve effettuarsi in relazione non all'eccedenza dalla quota disponibile verificatasi con riferimento alla quota complessiva di riserva ma in relazione all'effettiva entità delle lesioni individuali subite dai legittimari attori in riduzione; la reintegra deve poi essere effettuata con beni in natura, salvi i casi di cui all'art. 560, secondo e terzo comma cod. proc. civ., senza che si possa procedere a imputazione del valore dei beni che è facoltà prevista per la sola collazione (nel caso di specie un legittimario aveva agito per la reintegra della quota nei confronti dei fratelli e coeredi che erano stati beneficiati con donazioni; il giudice di merito aveva determinato la lesione con riferimento alla quota di due terzi dell'intero riservata ai figli legittimi e naturali, ridotto le donazioni con riferimento all'eccedenza di tale quota e quindi proceduto a collazione con la forma dell'imputazione indicata dai condividendi e la S.C ha annullato la decisione enunciando l'esposto principio).

Poiché il successore a titolo particolare nel diritto controverso è titolare di un autonomo diritto di impugnazione, che non può essere vanificato dall'acquiescenza prestata dal dante causa alla sentenza pronunciata nei suoi confronti, qualora un litisconsorte necessario trasferisca all'altro il diritto per atto tra vivi non rileva ai fini della validità dell'impugnazione dell'acquirente la mancata impugnazione da parte dell'alienante della sentenza emanata nei confronti di entrambi (nella specie, proposta azione di riduzione delle donazioni per violazione della legittima, di collazione e divisione ereditaria, più soggetti succedevano "mortis causa" nella posizione attorea e quindi l'uno trasferiva all'altro i propri diritti nel corso del giudizio di appello; impugnata la sentenza di secondo grado dal solo avente causa con ricorso notificato a tutte le parti originarie ed eccepito dal controricorrente che la procura non era stata sottoscritta dal litisconsorte, la S.C. ha affermato l'esposto principio).

Nel giudizio di reintegra nella quota di riserva e di divisione dell'asse ereditario, non costituisce domanda nuova, e pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la richiesta diretta a ricomprendere nel "relictum" i beni oggetto di una determinata donazione; trattasi infatti di questione da risolvere incidentalmente e anche d'ufficio ai soli fini dell'esatta ricostruzione del "relictum" e la richiesta integra pertanto una mera sollecitazione del potere - dovere del giudice di decidere, è implicitamente contenuta nella domanda introduttiva, non amplia il "thema decidendum" e non soggiace pertanto alle preclusioni previste per le domande nuove.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 12/05/1999, n. 4698
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4698
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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