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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 163/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
FA NT, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa, 7/a-B 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 13277202300001095000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 765/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
Resistente/Appellato: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. Viene impugnato un avviso di presa in carico n.
13277202300001095000 notificato il 14 giugno 2023 a Resistente_1 per un debito complessivo di
€ 7.281,19, riferito ad un presunto avviso di accertamento n. T7Q01UN00007/23 che l'Agenzia delle Entrate sostiene di aver notificato il 2 febbraio 2023.
In primo grado il contribuente Resistente_1 contestava di non aver mai ricevuto detto avviso di accertamento, dichiarando di aver ricevuto in data 2 febbraio 2023 esclusivamente una PEC contenente solo e soltanto il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Sulla base di tale rilievo impugnava l'avviso di presa in carico sostenendo che non poteva essere legittimo un atto di riscossione privo dell'atto impositivo presupposto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Biella accoglieva il ricorso con sentenza n. 66/01/24, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate non avesse assolto all'onere probatorio relativo alla notifica dell'avviso di accertamento. Il giudice di primo grado osservava che l'Ufficio aveva prodotto solo "un atto denominato 'ricevuta di avvenuta consegna' il giorno 2.2.2023 alle ore 15.oo,20 e ricevuta di accettazione in riferimento alle quali non vi è prova dell'avvenuta allegazione dell'avviso di accertamento così come dichiarato dall'Agenzia delle Entrate".
Appare significativo che l'Agenzia delle Entrate si fosse costituita in giudizio senza depositare l'avviso di accertamento, accorgendosene solo successivamente e richiedendo l'8 maggio 2024 l'autorizzazione al deposito cartaceo ai sensi dell'art. 79 comma 2-quater del d.lgs. 546/1992. Tale istanza veniva respinta dal giudice di primo grado in quanto la norma invocata era entrata in vigore dopo l'avvio del processo.
L'Agenzia delle Entrate propone appello articolando le seguenti censure principali:
a) Illegittimità per omesso esame di fatto principale, non avendo i giudici di prime cure considerato né la documentazione prodotta né la richiesta di deposito cartaceo ex art. 79 comma 2-quater. L'Ufficio sostiene di aver prodotto la ricevuta di accettazione in formato .eml ma di non essere riuscito a depositare la ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml per le dimensioni eccessive del file (16.388 KB), superiori al limite di 10 MB previsto dalle norme tecniche.
b) inammissibilità dell'impugnazione perché l'avviso di presa in carico non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. 546/1992, avendo natura di mera comunicazione informativa priva di carattere provvedimentale;
l'unico atto impositivo sarebbe l'accertamento esecutivo e l'impugnativa doveva essere proposta entro 60 giorni dalla sua notifica, ritualmente avvenuta.
c) nel merito contesta le censure relative al PVC, richiamando una precedente sentenza favorevole della stessa Commissione adita.
Resiste il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione preliminare posta all'attenzione del Collegio va individuata nell'ammissibilità della produzione del messaggio PEC su supporto informatico anziché mediante deposito telematico, precluso dalle dimensioni eccessive del messaggio predetto. La giurisprudenza ha più volte osservato che "“ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (…), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”“; “solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma 1-bis, L. n.
53/94, cit.)“. Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/94, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato“ (Cass. 8 giugno 2023 n. 16189).
Questi principi, assolutamente consolidati nella giurisprudenza successiva, vanno confrontati con il caso concreto in cui le specifiche tecniche ministeriali fissino limiti dimensionali del deposito telematico tali da non consentire il deposito del messaggio PEC comprovante la notifica dell'atto impositivo. Ora, se è vero - come è vero, e come chiarito dalla giurisprudenza - che l'unico modo per verificare la ritualità della notifica telematica è consultare un documento informatico, cioè il messaggio PEC così come le relative ricevute di avvenuto invio e di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica del destinatario, non v'è chi non veda come non vi sia soluzione diversa dal deposito fisico di un supporto informatico di dimensioni sufficienti a contenere quei documenti. Quando infatti si dice che l'avvocato deve estrarre "copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/94, cit.)", è di tutta evidenza che una copia analogica non può consentire alcuna verifica, ancorché in presenza di attestazione di conformità da parte del difensore. Solo attraverso l'apertura del file nel formato originale, infatti, è possibile accertare data e ora dell'accettazione, data e ora della consegna, nonché cosa sia stato notificato telematicamente (es., come nel caso di specie, gli allegati). Si tratta infatti di elementi oggettivi, di fatti materiali, la cui esistenza o inesistenza è riscontrabile oggettivamente, e in quanto tale non può essere surrogata dalla dichiarazione di conformità del difensore (in quanto si risolverebbe in una dichiarazione unilaterale destinata a provare un fatto, resa da chi ha interesse a provarlo, e che diverrebbe fonte di prova in sè stessa, dunque una prova unilateralmente costituita). Nè la copia cartacea, nè la copia in diverso formato (es. PDF), dei messaggi di posta potrà mai essere idonea a provare quei fatti: tanto il documento cartaceo, quanto il documento in PDF, non offrono garanzia alcuna di genuinità, anzi ben si prestano a contraffazioni, alterazioni, falsificazioni, in riferimento ad uno o a tutti quegli elementi (si pensi al documento formato ad hoc successivamente). L'unico mezzo di accertamento idoneo è dunque l'esame diretto del documento originale, o di una copia digitale, poiché solo il formato digitale consente di verificare la presenza e la genuinità di quei dati.
Ritiene pertanto il Collegio che la produzione della copia digitale delle PEC e delle relative ricevute, mediante deposito su supporto informatico fisico (chiavetta USB o supporto ottico), sia l'unico mezzo per evitare che la parte subisca l'incolpevole decadenza imposta dalle limitazioni dimensionali della infrastruttura informatica e dall'impossibilità di depositare o produrre una - oltretutto inutile - copia priva di quell'efficacia probatoria.
In senso contrario non può addursi l'assenza di specifica disposizione normativa sul punto;
la soluzione proposta è infatti in linea con il principio di leale cooperazione tra parti e giudice, cardine del diritto processuale,
e compendiato nell'art. 175 c.p.c. che fa obbligo al giudice di esercitare (la norma usa l'indicativo, "esercita ", per fissare un obbligo ed escludere ogni discrezionalità nell' an;
è dunque precettiva;
non conferisce una facoltà, come sarebbe stato con l'uso della diversa locuzione "può esercitare") tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo.
Ciò posto, il Collegio ha avuto modo di verificare, esaminando il file contenuto nella chiavetta USB depositata da Agenzia delle Entrate, che nella PEC indirizzata al contribuente v'era non solo il PVC della Guardia di
Finanza ma anche l'atto impositivo. In particolare - stante l'impossibilità di includere nella presente sentenza le fotografie delle schermate del computer che documentano le operazioni di apertura e di consultazione del file, e che il giudice relatore mette comunque a disposizione in Segreteria separatamente - il Collegio ha constatato che tale PEC risulta effettivamente inviata il 02.02.2023 e consegnata nella casella di destinazione del contribuente alle ore 15:00:29; che vi è allegato un file denominato "AGEDP-
BI_5443_2023_341.pdf.p7m"; che tale file risulta firmato digitalmente da tale Nominativo_1; che il file .pdf, aperto, consta di 24 pagine e consiste proprio nell'avviso di accertamento asseritamente mai ricevuto.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso di primo grado, perchè rivolto ad un atto ritualmente ricevuto e non tempestivamente impugnato. Da cui la riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del gravame.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado avanzato dal contribuente avverso l'atto impositivo impugnato;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi
€ 500,00, e, per quanto riguarda il presente grado, in complessivi € 700,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
FA NT, Relatore
VALERO MASSIMO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 223/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa, 7/a-B 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 66/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BIELLA sez. 1 e pubblicata il 22/07/2024
Atti impositivi:
- PRESA IN CARICO n. 13277202300001095000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 765/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
Resistente/Appellato: illustra i propri atti e si richiama alle conclusioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. Viene impugnato un avviso di presa in carico n.
13277202300001095000 notificato il 14 giugno 2023 a Resistente_1 per un debito complessivo di
€ 7.281,19, riferito ad un presunto avviso di accertamento n. T7Q01UN00007/23 che l'Agenzia delle Entrate sostiene di aver notificato il 2 febbraio 2023.
In primo grado il contribuente Resistente_1 contestava di non aver mai ricevuto detto avviso di accertamento, dichiarando di aver ricevuto in data 2 febbraio 2023 esclusivamente una PEC contenente solo e soltanto il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Sulla base di tale rilievo impugnava l'avviso di presa in carico sostenendo che non poteva essere legittimo un atto di riscossione privo dell'atto impositivo presupposto.
La Commissione Tributaria Provinciale di Biella accoglieva il ricorso con sentenza n. 66/01/24, ritenendo che l'Agenzia delle Entrate non avesse assolto all'onere probatorio relativo alla notifica dell'avviso di accertamento. Il giudice di primo grado osservava che l'Ufficio aveva prodotto solo "un atto denominato 'ricevuta di avvenuta consegna' il giorno 2.2.2023 alle ore 15.oo,20 e ricevuta di accettazione in riferimento alle quali non vi è prova dell'avvenuta allegazione dell'avviso di accertamento così come dichiarato dall'Agenzia delle Entrate".
Appare significativo che l'Agenzia delle Entrate si fosse costituita in giudizio senza depositare l'avviso di accertamento, accorgendosene solo successivamente e richiedendo l'8 maggio 2024 l'autorizzazione al deposito cartaceo ai sensi dell'art. 79 comma 2-quater del d.lgs. 546/1992. Tale istanza veniva respinta dal giudice di primo grado in quanto la norma invocata era entrata in vigore dopo l'avvio del processo.
L'Agenzia delle Entrate propone appello articolando le seguenti censure principali:
a) Illegittimità per omesso esame di fatto principale, non avendo i giudici di prime cure considerato né la documentazione prodotta né la richiesta di deposito cartaceo ex art. 79 comma 2-quater. L'Ufficio sostiene di aver prodotto la ricevuta di accettazione in formato .eml ma di non essere riuscito a depositare la ricevuta di avvenuta consegna in formato .eml per le dimensioni eccessive del file (16.388 KB), superiori al limite di 10 MB previsto dalle norme tecniche.
b) inammissibilità dell'impugnazione perché l'avviso di presa in carico non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 del d.lgs. 546/1992, avendo natura di mera comunicazione informativa priva di carattere provvedimentale;
l'unico atto impositivo sarebbe l'accertamento esecutivo e l'impugnativa doveva essere proposta entro 60 giorni dalla sua notifica, ritualmente avvenuta.
c) nel merito contesta le censure relative al PVC, richiamando una precedente sentenza favorevole della stessa Commissione adita.
Resiste il contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione preliminare posta all'attenzione del Collegio va individuata nell'ammissibilità della produzione del messaggio PEC su supporto informatico anziché mediante deposito telematico, precluso dalle dimensioni eccessive del messaggio predetto. La giurisprudenza ha più volte osservato che "“ai sensi degli artt.
3-bis, comma 3, e 9 della legge n. 53 del 1994 (…), la prova della notifica a mezzo PEC deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica, ovverosia mediante deposito in PCT dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato
“.eml” o “.msg” e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file “DatiAtto.xml”“; “solo qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a mezzo PEC, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma 1-bis, L. n.
53/94, cit.)“. Se, una volta effettuata la notifica dell'atto a mezzo di posta elettronica certificata, la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della L. n. 53/94, la violazione delle forme digitali non determina l'inesistenza della notifica dell'atto medesimo, bensì la sua nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva (art.156, terzo comma, cod. proc. civ.), ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo cui è destinato“ (Cass. 8 giugno 2023 n. 16189).
Questi principi, assolutamente consolidati nella giurisprudenza successiva, vanno confrontati con il caso concreto in cui le specifiche tecniche ministeriali fissino limiti dimensionali del deposito telematico tali da non consentire il deposito del messaggio PEC comprovante la notifica dell'atto impositivo. Ora, se è vero - come è vero, e come chiarito dalla giurisprudenza - che l'unico modo per verificare la ritualità della notifica telematica è consultare un documento informatico, cioè il messaggio PEC così come le relative ricevute di avvenuto invio e di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica del destinatario, non v'è chi non veda come non vi sia soluzione diversa dal deposito fisico di un supporto informatico di dimensioni sufficienti a contenere quei documenti. Quando infatti si dice che l'avvocato deve estrarre "copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 07.03.2005 n. 82 (art. 9, comma 1-bis, L. n. 53/94, cit.)", è di tutta evidenza che una copia analogica non può consentire alcuna verifica, ancorché in presenza di attestazione di conformità da parte del difensore. Solo attraverso l'apertura del file nel formato originale, infatti, è possibile accertare data e ora dell'accettazione, data e ora della consegna, nonché cosa sia stato notificato telematicamente (es., come nel caso di specie, gli allegati). Si tratta infatti di elementi oggettivi, di fatti materiali, la cui esistenza o inesistenza è riscontrabile oggettivamente, e in quanto tale non può essere surrogata dalla dichiarazione di conformità del difensore (in quanto si risolverebbe in una dichiarazione unilaterale destinata a provare un fatto, resa da chi ha interesse a provarlo, e che diverrebbe fonte di prova in sè stessa, dunque una prova unilateralmente costituita). Nè la copia cartacea, nè la copia in diverso formato (es. PDF), dei messaggi di posta potrà mai essere idonea a provare quei fatti: tanto il documento cartaceo, quanto il documento in PDF, non offrono garanzia alcuna di genuinità, anzi ben si prestano a contraffazioni, alterazioni, falsificazioni, in riferimento ad uno o a tutti quegli elementi (si pensi al documento formato ad hoc successivamente). L'unico mezzo di accertamento idoneo è dunque l'esame diretto del documento originale, o di una copia digitale, poiché solo il formato digitale consente di verificare la presenza e la genuinità di quei dati.
Ritiene pertanto il Collegio che la produzione della copia digitale delle PEC e delle relative ricevute, mediante deposito su supporto informatico fisico (chiavetta USB o supporto ottico), sia l'unico mezzo per evitare che la parte subisca l'incolpevole decadenza imposta dalle limitazioni dimensionali della infrastruttura informatica e dall'impossibilità di depositare o produrre una - oltretutto inutile - copia priva di quell'efficacia probatoria.
In senso contrario non può addursi l'assenza di specifica disposizione normativa sul punto;
la soluzione proposta è infatti in linea con il principio di leale cooperazione tra parti e giudice, cardine del diritto processuale,
e compendiato nell'art. 175 c.p.c. che fa obbligo al giudice di esercitare (la norma usa l'indicativo, "esercita ", per fissare un obbligo ed escludere ogni discrezionalità nell' an;
è dunque precettiva;
non conferisce una facoltà, come sarebbe stato con l'uso della diversa locuzione "può esercitare") tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo.
Ciò posto, il Collegio ha avuto modo di verificare, esaminando il file contenuto nella chiavetta USB depositata da Agenzia delle Entrate, che nella PEC indirizzata al contribuente v'era non solo il PVC della Guardia di
Finanza ma anche l'atto impositivo. In particolare - stante l'impossibilità di includere nella presente sentenza le fotografie delle schermate del computer che documentano le operazioni di apertura e di consultazione del file, e che il giudice relatore mette comunque a disposizione in Segreteria separatamente - il Collegio ha constatato che tale PEC risulta effettivamente inviata il 02.02.2023 e consegnata nella casella di destinazione del contribuente alle ore 15:00:29; che vi è allegato un file denominato "AGEDP-
BI_5443_2023_341.pdf.p7m"; che tale file risulta firmato digitalmente da tale Nominativo_1; che il file .pdf, aperto, consta di 24 pagine e consiste proprio nell'avviso di accertamento asseritamente mai ricevuto.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso di primo grado, perchè rivolto ad un atto ritualmente ricevuto e non tempestivamente impugnato. Da cui la riforma della sentenza di primo grado, in accoglimento del gravame.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
in riforma della decisione di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado avanzato dal contribuente avverso l'atto impositivo impugnato;
condanna il contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi
€ 500,00, e, per quanto riguarda il presente grado, in complessivi € 700,00.