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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 05/09/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 1308 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. FIORILE LAURA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. FIORILE LAURA, giusta delega in atti Controparte_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 22.05.2011 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Albenga al numero 7, parte II, serie A, anno 2011, con ordine all'Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di Albenga, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
1. pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1
in Albenga (SV) il 22 maggio 2011, matrimonio concordatario regolarmente trascritto Parte_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto comune al n. 7, Parte II, Serie A, dell'anno 2011;
2. dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti e rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento potesse loro competere;
3. dichiarare che i coniugi nulla hanno reciprocamente a pretendere per nessun titolo, causa o ragione;
4. dichiarare che i figli e saranno affidati congiuntamente ai genitori, ma avranno Per_1 Per_2
stabile collocazione presso la madre e con libera calendarizzazione per il padre, previo congruo preavviso da comunicare alla madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche e ricreative dei minori e della signora . Il padre, inoltre, terrà con sé i figli un pomeriggio a settimana a sua CP_1
scelta, da lunedì al venerdì, in base ai suoi turni e orari lavorativi - con comunicazione sulla scelta del giorno da effettuare a per iscritto, anche attraverso un messaggio telefonico, Controparte_1
entro il giorno successivo alla comunicazione dell'orario settimanale da parte del datore di lavoro -
dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30 del medesimo giorno e a settimane alterne dal sabato alle
12.30 sino alle ore 21.30 della domenica sera, il tutto compatibilmente con le esigenze della prole e dei coniugi e nel rispetto e in coincidenza dei turni lavorativi del padre, salvo diverse esigenze lavorative e scolastiche anche future di genitori e figli, sulle quali i coniugi dovranno, tra loro,
previamente accordarsi. Il padre, inoltre, terrà con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, per cinque giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze natalizie e per tre giorni anche non consecutivi durante le vacanze pasquali. Le festività di Natale e
Pasqua seguiranno l'alternanza annuale (un anno Natale con un coniuge e Pasqua con l'altro,
viceversa l'anno successivo);
5. dichiarare che il marito verserà alla moglie quale concorso per il mantenimento dei figli minori l'importo di € 200,00 (duecento/00) mensili per ciascuno di essi entro il giorno 15 d'ogni mese a mezzo bonifico bancario. L'importo sarà automaticamente e annualmente aggiornato con rivalutazione pari al 100% dell'indice Istat a partire dall'anno successivo a quello di prima corresponsione;
ogni aggiornamento si applicherà sull'importo risultante dall'aggiornamento precedente. Il padre si farà, inoltre, carico della quota del 50% delle spese straordinarie mediche documentate, scolastiche, sportive e ricreative previamente concordate e documentate come individuate e regolamentate dal Tribunale di Savona nel verbale della riunione del Collegio Famiglia
del 15.01.2024 a cui si fa espresso riferimento;
6. dichiarare che ogni forma di contribuzione del reddito familiare (assegni familiari e/o assegno unico e/o ogni altra forma equipollente) venga percepita da nella misura del 100% Controparte_1
e che la detrazione per figli a carico spetti ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
7. dare atto che i coniugi si prestano, ove necessario, reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto per l'estero o di altro equipollente documento valido per l'espatrio anche per i figli minori;
8. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albenga (SV) di procedere all'annotazione della presente sentenza sull'atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto comune al n. 7, Parte II, Serie A, dell'anno 2011;
9. compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 04.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo