Articolo 160 del Codice civile
Articolo 155 sexiesArticolo 156
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 160.

((Diritti inderogabili.)) ((Gli sposi non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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