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21 aprile 1942
21 aprile 1942
Art. 742.
(Revocabilita' dei provvedimenti).
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
(Revocabilita' dei provvedimenti).
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Commentari • 143
- 1. competenza TO TMhttps://www.avvocatidifamiglia.net/ · 231.41415
Regolamento di competenza – istanza di revisione dei soli provvedimenti economici – nuovo riparto ex lege 54/2006 – come interpretato da Cass. ordinanza n. 8362/2007 – decreto del TM – sua modificabilità ex art. 742 cpc – non sussiste – revisione ex artt. 155–ter cod. civ. e 710 c.p.c. – ammissibile – giudice competente: quello della precedente pronuncia – competenza radicata presso il giudice del provvedimento iniziale.... […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Foggia, sentenza 16/10/2023, n. 2507Provvedimento: […] In caso di sussistenza del provvedimento autorizzativo, invece, sussiste il limite previsto ex art 742 cpc: “con l'impugnazione in sede contenziosa di negozi riguardanti persone incapaci, può sempre essere dedotta, a motivo della loro invalidità, l'illegittimità del relativo provvedimento autorizzativo e, nel caso - sempre nei limiti di operatività previsti dall'art. 742 c.p.c. -Leggi di più...
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- art. 742 c.p.c.