(Revocabilita' dei provvedimenti).
I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
[…] Provvedimento - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Revoca o modifica - Ammissibilità - Condizioni - Competenza - Individuazione - Criteri In tema di condominio di edifici, il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo in ordine alla domanda di revoca dell'amministratore non è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost., perché privo dei caratteri di definitività e decisorietà; ai sensi dell'art. 742 c.p.c., tuttavia, può essere revocato o modificato dalla stessa corte di appello per preesistenti vizi di legittimità o per un ripensamento sulle ragioni che indussero ad adottarlo, mentre resta attribuita al tribunale, […]
Leggi di più…[…] comma 2, lo n. 3 del 2012, il procedimento di omologazione dell'accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.): quindi il reclamo si propone al tribunale e, in base all'art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall'art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, […]
Leggi di più…[…] E' sorta quindi la questione circa l'ammissibilità di tale domanda di revoca, in quanto da una parte l'articolo 742 del Codice di procedura civile prevede che "I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati" (e nella specie si tratta appunto di un "decreto"); dall'altra tuttavia il decreto di riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero, produce in Italia gli effetti dell'adozione legittimante con attribuzione di un nuovo status alla persona (lo status di figlio). […]
Leggi di più…[…] Dottrina e giurisprudenza hanno individuato, tra i criteri distintivi [1]: 1) la mancanza di contenzioso: il giudice non è chiamato a dirimere un conflitto tra le parti; 2) la mancanza di coazione: il giudice collabora alla formazione del rapporto giuridico, non applica coattivamente la norma che i privati hanno disatteso; 3) l'insussistenza del passaggio in giudicato del provvedimento: il provvedimento è revocabile ex art. 742 c.p.c.; 4) il potere inquisitorio del giudice che si estrinseca in poteri più penetranti del giudice in materia contenziosa. […]
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