Articolo 1712 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 1712.

(Comunicazione dell'eseguito mandato).

Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.

Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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