Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1712.
(Comunicazione dell'eseguito mandato).
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
(Comunicazione dell'eseguito mandato).
Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato.
Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa approvazione, anche se il mandatario si e' discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato.
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- 1. Non c’è decadenza dell’erede dal beneficio d’inventario per crediti e rimborsi superiori al riconosciutoAccesso limitatoAndrea Nocera · https://www.altalex.com/ · 20 agosto 2019 · 215.92345
Giurisprudenza • 366
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