Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 2
Per la validità delle donazioni indirette, cioè di quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità (nella specie trattavasi di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito appartenuta all'atto della cointestazione ad uno solo dei cointestatari).
A differenza del cosiddetto negotium mixtum cum donazione, nel quale sullo scopo di liberalità prevale lo scopo oneroso e per la cui validità è sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo oneroso corrisponde, la forma prescritta per la donazione remuneratoria, nella quale il donante persegue oltre allo scopo di liberalità anche lo scopo del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è quella dell'atto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/04/1999, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DALLA PALMA MARIO, DALLA PALMA FERNANDA di Bassano del Grappa, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO F., che li difende unitamente all'avvocato ANGELO MAIOLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BR MA, FERRO ZENO CLARA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 00239/97 proposto da:
BR MA LL, elettivamente domiciliato in ROMA in VIA DELLA GIULIANA 38, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI DI BATTISTA, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DALLA PALMA MARIO, DALLA PALMA FERNANDA, FERRO ZENO CLARA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1223/95 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/98 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato MAIOLINO Angelo, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
udito l'Avvocato DI BATTISTA Giovanni, difensore del controricorrente e ricorrente incidentale, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ragione e l'accoglimento del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA MA Mario e LA MA Fernanda, essendo deceduto, in data 18/5/87, il loro fratello UN, chiesero al pretore di Bassano del Grappa il sequestro del libretto di deposito bancario, dell'importo di 160 milioni di lire, cointestato al defunto ed a RI Maria, con firme e disponibilità disgiunte del due cointestatari.
Con ordinanza 27/6/87, il pretore, decidendo in via urgente, ordinò alla banca di sospendere qualsiasi pagamento relativo al predetto deposito bancario.
Nel termine assegnato per la riassunzione, gli attori convennero in giudizio davanti al tribunale di Bassano del Grappa la RI nonché ER EN AR, vedova del de cuius, e, deducendo che la RI deteneva alcuni oggetti appartenuti al defunto ed altresì che aveva incassato due assegni giratile dal medesimo per un importo complessivo di lire 50.965.304, chiesero che agli eredi fosse assegnata l'intera somma depositata in banca, e che la RI fosse condannata a consegnare sia gli oggetti che il danaro incassato con i due assegni.
La ER, costituitasi, aderì alle richieste degli attori. La RI , costituitasi anch'essa, chiese il rigetto delle domande attoree, sostenendo che sia il danaro che gli oggetti le erano stati donati dal defunto durante la loro relazione sentimentale.
Con sentenza 8-26/6/1990 il tribunale accolse tutte le richieste attoree, osservando, in particolare, circa le somme di danaro, che le relative donazioni erano nulle per mancanza della forma prescritta dall'art.782 cod.civ. La decisione, per la parte che interessa il presente -giudizio, fu parzialmente riformata dalla corte d'appello di Venezia, che, con sentenza 9/5- 18/10/95, rigettò sia la domanda di accertamento della proprietà del danaro depositato in banca che quella di restituzione degli oggetti. Confermò, invece, la condanna della RI a restituire le somme incassate con i due assegni bancari. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i fratelli LA MA sulla base di quattro motivi di censura illustrati da una memoria.
L'intimata RI ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale basato su un motivo unico. La ER, invece, non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I -Preliminarmente i ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza, ed esaminate per prime le doglianze proposte col ricorso principale.
Con i primi tre motivi viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la cointestazione della somma di danaro depositata in banca, di cui al certificato di deposito bancario del 7/1/87 pagabile alla scadenza dell'8/7/87, costituiva una donazione indiretta effettuata dal defunto in favore della RI, e che, pertanto, costei aveva diritto a riscuoterne l'intero importo. In particolare, i ricorrenti deducono che:
1) la donazione non poteva considerarsi valida per difetto della forma scritta. richiesta dalla legge (primo motivo);
2) mancava la prova dell'animus donandi (secondo motivo);
3) la donazione, ove ritenuta, poteva riguardare soltanto metà della somma depositata in banca e non l'intero (terzo motivo). I primi due motivi sono infondati.
Costituisce principio pacifico che, ai fini della forma, le donazioni indirette, e cioè quelle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art.782 cod.civ, si sottraggono alla necessità della forma solenne richiesta dalla norma suddetta, e vanno, pertanto, ritenute valide qualora siano state osservate le forme prescritte per il negozio tipico che è stato utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. Costituisce donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di danaro depositata presso un istituto di credito, qualora la detta somma, all'atto della cointestazione risulti essere appartenuta ad uno solo del cointestatari. In tal caso, infatti, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro contestatario. Per la validità di tale donazione è sufficiente la forma scritta richiesta per il negozio - mezzo. Il giudizio relativo all'esistenza dell'animus donandi consistente nell'accertamento che, al momento della cointestazione, il proprietario del danaro non avesse altro scopo che quello di liberalità - costituisce un apprezzamento che, se sorretto da adeguate ragioni logiche, non è censurabile in sede di leggittimità.
Nel caso in esame, il giudice d'appello ha ritenuto dimostrata la volontà di donare del de cuius, e ciò sia in relazione all'accertata situazione di fatto (il defunto aveva investito nel certificato di deposito danaro di sua proprietà ricavato da una vendita immobiliare), sia perché la cointestazione consentiva alla RI di disporre sin da subito dell'intera somma indipententemente dalla volontà o dall'esistenza in vita dell'altro cointestatario, secondo una prassi frequente in molte coppie, che per tale via intendono assicurarsi che il danaro resti, in caso di premorienza di uno di essi, nell'ambito della coppia stessa.
Trattasi di considerazioni più che adeguate e convincenti, che non meritano alcuna censura sotto il profilo logico, da cui discende, come ulteriore conseguenza, la correttezza della qualificazione del negozio come donazione indiretta e, quindi ancora, dell'affermazione della sua validità anche in assenza delle forme prescritte per la donazione tipica.
La questione introdotta coi terzo motivo è nuova, in quanto non specificamente dedotta nel giudizio d'appello, e ne è, quindi, precluso l'esame in questa sede.
II - Fondato è, invece, il quarto motivo, con il quale i ricorrenti principali contestano la mancata condanna della RI alla restituzione degli oggetti appartenuti al defunto, avendo il giudice d'appello erroneamente ritenuto che non era provata l'appartenenza di tali oggetti al defunto.
Come esattamente osservato dai ricorrenti, oggetto di contestazione tra le parti non era l'appartenenza (incontestata) degli oggetti al defunto, ma se i detti oggetti - consegnati alla RI dal marito dell'attrice (teste Traverso) dopo la morte del LA MA UN - dovessero ritenersi di proprietà della convenuta (perché donatile dal defunto, come la stessa sosteneva) ovvero da costei solo detenuti in custodia (perché non le erano stati donati, così come sostenuto dagli attori).
Sul punto la sentenza va, pertanto, cassata con rinvio alla stessa corte d'appello, altra sezione, per nuovo esame. III - Con il ricorso incidentale, basato su un unico motivo, si deducono violazione di legge (artt.1992 cod.civ e 2697 cod.civ.) e vizi di motivazione censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il danaro incassato dalla RI con i due assegni giratile dal defunto costituiva oggetto di una donazione nulla per difetto di forma.
Il motivo è articolato in due distinte doglianze:
a) poiché il LA MA UN aveva voluto ripagarla dei servigi resigli durante la loro relazione sentimentale, la donazione doveva ritenersi valida, dovendosi in tal caso applicare la forma prevista per il negozio oneroso i cui elementi erano prevalenti sullo scopo di liberalità;
b) la sentenza sarebbe illogica perché, pur avendo tenuto presente l'astrattezza dei titoli, non ne avrebbe fatto discendere i conseguenti effetti, e cioè che spettava a chi contestava l'esistenza del rapporto sottostante (e cioè gli attori) provare il contrario.
Le doalianze sono entrambe infondate.
La donazione remuneratoria, nella quale il donante persegue anche lo scopo del riconoscimento di particolari meriti del beneficiario, è soggetta al rigore della forma prevista per la donazione pura e semplice. Altro è il cosiddetto "negotiurn mixturn cum donatione", nel quale sullo scopo di liberalità prevale sullo scopo oneroso, e per la cui validità è sufficiente la forma richiesta per il negozio tipico a cui lo scopo oneroso corrisponde. Nel caso in esame, il giudice d'appello ha ritenuto che il de cuius, girando alla RI gli assegni a lui intestati, aveva posto in essere una donazione remuneratoria (in ciò accogliendo la tesi della convenuta, secondo la quale la donazione costituiva riconoscimento delle prestazioni assistenziali da lei effettuate per il LA MA UN), ma ha ritenuto non provata la prevalenza dell'animus solvendi sull'animus donandi. A tale conclusione è pervenuto sulla base di due considerazioni, la prima delle quali è condivisa dalla stessa convenuta, e cioè che l'astrattezza del titoli trasferiti dal de cuius alla RI mediante girata impediva di ritenere dimostrato che essi costituissero il compenso di prestazioni da lei effettuate per il LA MA. È perciò, incongrua la doglianza sub b), in quanto l'onerosità del rapporto sottostante alla girata doveva essere provata dalla RI, che l'aveva dedotta, non già dagli attori.
La seconda considerazione, non specificamente censurata dalla ricorrente, è che era ininfluente la prova richiesta dalla convenuta, in quanto tendente a dimostrare soltanto l'effettuazione delle prestazioni assistenziali, anziché come sarebbe stato necessario - il nesso sinallagmatico tra le dette prestazioni e la donazione che era sottesa alle girate, che avrebbe consentito al giudicante di ritenere dimostrata , nella ritenuta donazione remuneratoria, la prevalenza degli elementi onerosi, e, quindi, sufficiente ai fini della sua validità la forma -adottata. Consegue il rigetto del ricorso incidentale.
Il giudice del rinvio provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi. Accoglie il quarto motivo del ricorso principale. Rigetta ali altri e rigetta il ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della corte d'Appello di Venezia, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999