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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/06/2024, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2348/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. PONTE GIOVANNA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. SIRICA
RAFFAELE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del l.r.p.t. (C.F. indicato: , rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott.
[...] in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), ed elettivamente Per_1 domiciliato con lo stesso Avvocato in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Direzione
Provinciale (PEC indicata: t) CP_2 Email_1
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2022, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del
Lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220229000899956000, notificatagli in data 08.06.2022, in relazione all'avviso di addebito n. 3122013000544601000, asseritamente notificato nell'anno 2013, dell'importo di euro 1.468,87.
Il ricorrente, eccependo la prescrizione del credito, chiedeva al Tribunale: “in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli
e delle cartelle opposte;
in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.”
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel CP_2 merito, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto. Allegava documentazione e, in particolare, la copia dell'avviso di addebito sotteso alla opposta intimazione di pagamento notificato il 17.04.2013, eccependo la inammissibilità dell'opposizione a ruolo per decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 co. 5 D. lgs. 46/1999 e chiedendo la compensazione delle spese ove maturata la prescrizione estintiva successivamente alla notificazione del titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio anche l' , che Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in relazione all'omessa notifica dell'atto prodromico e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la notificazione al contribuente, in data 17.06.2016, della intimazione di pagamento n. 01220169002122212000 quale atto interruttivo della prescrizione e tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione per legislazione emergenziale da Covid 19. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto il ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
Accolta l'istanza di sospensione, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta su congiunta richiesta di tutte le parti costituite (cfr. verbale di udienza del 24.11.2023), è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. Si premette che l'intimazione è stata impugnata limitatamente all'avviso di addebito
2 collegato ai crediti contributivi ed e specificamente contestati in sede di ricorso e CP_2 pertanto la stessa deve essere valutata limitatamente ai titoli impugnati.
Non sono state impugnate in questa sede le ulteriori cartelle indicate nella intimazione di pagamento impugnata che non devono quindi essere valutate in questa sede.
5. Occorre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n.
16425 e successive conformi) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso, occorre premettere che l'intimazione di pagamento è un atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico.
5. Il ricorrente, ricevuta l'intimazione di pagamento, ha proposto in primo luogo
3 un'opposizione a ruolo, deducendo la omessa notificazione dell'avviso di addebito ed eccependo la prescrizione del credito contributivo.
Legittimo contraddittore in relazione a tale domanda è l' considerato che le CP_2
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 7514 del 08/03/2022 ) hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, il ricorrente ha eccepito l'estinzione del debito contributivo per essere maturata la prescrizione estintiva quinquennale del credito, in difetto del compimento di atti interruttivi tra la data di notificazione dell'avviso di addebito e la data di notifica della successiva intimazione in questa sede opposta.
Ha dunque proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c. prima del suo inizio, sostenendo che non sussiste il diritto dell' a procedere alla Pt_2 realizzazione coattiva del credito, del quale assume l'insussistenza. Per tale ragione, essendo stata proposta azione di accertamento negativo del diritto della parte istante a procedere, sussiste la legittimazione passiva dell' . Controparte_3
6. Ciò posto vale rilevare che l' ha documentato la regolare notificazione CP_2 dell'avviso di addebito n. 312 2013 000544601000, debitamente notificato il
17/04/2013 come da cartolina ersata in atti. Org_1
Acclarata, dunque, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito alla parte ricorrente, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione del predetto avviso entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999), e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati sulla non debenza, nel merito, delle somme ingiunte.
7. Occorre, a questo punto, esaminare l'ulteriore eccezione sollevata dal ricorrente, ossia quella relativa alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione dell'avviso di addebito, opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine di decadenza.
L'eccezione è infondata.
Dall'esame della documentazione versata in atti, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notificazione dell'avviso di addebito
4 (17.04.2013) è stato interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n.
01220169002122212000 in data 17.06.2016, (cfr. l'intimazione di pagamento in discorso versata in produzione in uno alla relata di notifica sottoscritta CP_4 dall'opponente).
Occorre tuttavia considerare i periodi di sospensione delle attività di riscossione delle entrate tributarie e non, nonché dei termini della prescrizione stabilite con la normativa emergenziale adottata durante la pandemia da Covid 19.
Il richiamo si riferisce alla proroga, fino al 31 agosto 2021, del termine di sospensione delle attività di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della
Riscossione, e non già alla proroga del periodo di sospensione della prescrizione. In proposito va considerato che l'art. 68 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia) prevede: "(1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. (2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 … (4-bis)
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis
e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate” La norma contiene richiamo dell'articolo 12 del D.lgs 159/2015: "(1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi
5 previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.(…) Dunque, la sospensione disposta in relazione ai termini di versamento per le cartelle, le ingiunzioni o gli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 68, c. 2, del DL 18/2020, non può che comportare, attraverso il richiamo alla operatività dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, la sospensione, per l'Agente della
Riscossione, dei termini di notifica degli atti con cui veniva appunto richiesto il versamento di somme nel periodo di divieto delle attività di riscossione coattiva, traslando così l'attività di riscossione di ben 542 giorni e, dunque, la sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo.
Nel caso concreto, dalla notifica della intimazione di pagamento n.
01220169002122212000 in data 17.06.2016, il termine di prescrizione quinquennale veniva a spirare in data 17.06.2021, dunque nel periodo di sospensione disposto dalla richiamata normativa dettata per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 01220229000899956000, avvenuta il 01.06.2022, considerata la sospensione della prescrizione suddetta, non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, rispetto al precedente atto interruttivo del 2016.
L'opposizione va dunque interamente respinta.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la novità delle questioni in ordine alla sospensione della prescrizione conseguente alla normativa emergenziale
COVID-19 giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
6 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 11.06.2024
7
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2348/2022 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. PONTE GIOVANNA, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l. r. p. t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. SIRICA
RAFFAELE, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
in persona del l.r.p.t. (C.F. indicato: , rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'Avv. Giovanna Sereno, giusta procura generale alle liti a rogito del Dott.
[...] in Roma del 21/07/2015 (repertorio 80974/ rogito 21569), ed elettivamente Per_1 domiciliato con lo stesso Avvocato in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Direzione
Provinciale (PEC indicata: t) CP_2 Email_1
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 20.07.2022, ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del
Lavoro, proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
01220229000899956000, notificatagli in data 08.06.2022, in relazione all'avviso di addebito n. 3122013000544601000, asseritamente notificato nell'anno 2013, dell'importo di euro 1.468,87.
Il ricorrente, eccependo la prescrizione del credito, chiedeva al Tribunale: “in via cautelare: sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione dei ruoli
e delle cartelle opposte;
in via principale: dichiarare l'intervenuta prescrizione delle pretese contenute nelle cartelle di pagamento e ruoli opposti per i motivi dedotti in narrativa. in ogni caso: condannare le controparti alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali.”
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo, nel CP_2 merito, il rigetto del ricorso per la sua infondatezza in fatto e in diritto. Allegava documentazione e, in particolare, la copia dell'avviso di addebito sotteso alla opposta intimazione di pagamento notificato il 17.04.2013, eccependo la inammissibilità dell'opposizione a ruolo per decorso del termine perentorio di cui all'art. 24 co. 5 D. lgs. 46/1999 e chiedendo la compensazione delle spese ove maturata la prescrizione estintiva successivamente alla notificazione del titolo esecutivo.
Si costituiva in giudizio anche l' , che Controparte_1 eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva in relazione all'omessa notifica dell'atto prodromico e, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, stante la notificazione al contribuente, in data 17.06.2016, della intimazione di pagamento n. 01220169002122212000 quale atto interruttivo della prescrizione e tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione per legislazione emergenziale da Covid 19. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto il ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
Accolta l'istanza di sospensione, la causa, istruita a mezzo della documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., disposta su congiunta richiesta di tutte le parti costituite (cfr. verbale di udienza del 24.11.2023), è stata decisa come da sentenza in atti.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
4. Si premette che l'intimazione è stata impugnata limitatamente all'avviso di addebito
2 collegato ai crediti contributivi ed e specificamente contestati in sede di ricorso e CP_2 pertanto la stessa deve essere valutata limitatamente ai titoli impugnati.
Non sono state impugnate in questa sede le ulteriori cartelle indicate nella intimazione di pagamento impugnata che non devono quindi essere valutate in questa sede.
5. Occorre preliminarmente ribadire (v. Cass. 6/4/2016 n. 6704, Cass. 19/06/2019, n.
16425 e successive conformi) – che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24, 25, 29, D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del D.Lgs.
26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento (o, oggi, dell'avviso di addebito) davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni (cinque giorni prima delle modifiche introdotte del
D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1).
Nel caso, occorre premettere che l'intimazione di pagamento è un atto prodromico e strumentale all'avvio del processo esecutivo, essendo equiparato, nel sistema della riscossione fiscale, al precetto civilistico.
5. Il ricorrente, ricevuta l'intimazione di pagamento, ha proposto in primo luogo
3 un'opposizione a ruolo, deducendo la omessa notificazione dell'avviso di addebito ed eccependo la prescrizione del credito contributivo.
Legittimo contraddittore in relazione a tale domanda è l' considerato che le CP_2
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 7514 del 08/03/2022 ) hanno chiarito che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n.
46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio”.
Inoltre, il ricorrente ha eccepito l'estinzione del debito contributivo per essere maturata la prescrizione estintiva quinquennale del credito, in difetto del compimento di atti interruttivi tra la data di notificazione dell'avviso di addebito e la data di notifica della successiva intimazione in questa sede opposta.
Ha dunque proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c. prima del suo inizio, sostenendo che non sussiste il diritto dell' a procedere alla Pt_2 realizzazione coattiva del credito, del quale assume l'insussistenza. Per tale ragione, essendo stata proposta azione di accertamento negativo del diritto della parte istante a procedere, sussiste la legittimazione passiva dell' . Controparte_3
6. Ciò posto vale rilevare che l' ha documentato la regolare notificazione CP_2 dell'avviso di addebito n. 312 2013 000544601000, debitamente notificato il
17/04/2013 come da cartolina ersata in atti. Org_1
Acclarata, dunque, la ritualità della notifica dell'avviso di addebito alla parte ricorrente, va rilevata l'incontrovertibilità della pretesa creditoria in esso contenuta (in mancanza della tempestiva impugnazione del predetto avviso entro il termine di quaranta giorni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999), e, pertanto, la inammissibilità dei motivi di opposizione fondati sulla non debenza, nel merito, delle somme ingiunte.
7. Occorre, a questo punto, esaminare l'ulteriore eccezione sollevata dal ricorrente, ossia quella relativa alla prescrizione del credito contributivo successiva alla notificazione dell'avviso di addebito, opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine di decadenza.
L'eccezione è infondata.
Dall'esame della documentazione versata in atti, il termine di prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notificazione dell'avviso di addebito
4 (17.04.2013) è stato interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento n.
01220169002122212000 in data 17.06.2016, (cfr. l'intimazione di pagamento in discorso versata in produzione in uno alla relata di notifica sottoscritta CP_4 dall'opponente).
Occorre tuttavia considerare i periodi di sospensione delle attività di riscossione delle entrate tributarie e non, nonché dei termini della prescrizione stabilite con la normativa emergenziale adottata durante la pandemia da Covid 19.
Il richiamo si riferisce alla proroga, fino al 31 agosto 2021, del termine di sospensione delle attività di riscossione delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della
Riscossione, e non già alla proroga del periodo di sospensione della prescrizione. In proposito va considerato che l'art. 68 del DL 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia) prevede: "(1) Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159. (2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 … (4-bis)
Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis
e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021 … sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate” La norma contiene richiamo dell'articolo 12 del D.lgs 159/2015: "(1) Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi
5 previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.(…) Dunque, la sospensione disposta in relazione ai termini di versamento per le cartelle, le ingiunzioni o gli accertamenti esecutivi, ai sensi dell'art. 68, c. 2, del DL 18/2020, non può che comportare, attraverso il richiamo alla operatività dell'art. 12 del D.lgs. 159/2015, la sospensione, per l'Agente della
Riscossione, dei termini di notifica degli atti con cui veniva appunto richiesto il versamento di somme nel periodo di divieto delle attività di riscossione coattiva, traslando così l'attività di riscossione di ben 542 giorni e, dunque, la sospensione dei termini di prescrizione per il corrispondente periodo.
Nel caso concreto, dalla notifica della intimazione di pagamento n.
01220169002122212000 in data 17.06.2016, il termine di prescrizione quinquennale veniva a spirare in data 17.06.2021, dunque nel periodo di sospensione disposto dalla richiamata normativa dettata per l'emergenza sanitaria da Covid-19.
In definitiva sintesi, deve ritenersi che alla data di notifica della intimazione di pagamento n. 01220229000899956000, avvenuta il 01.06.2022, considerata la sospensione della prescrizione suddetta, non fosse ancora decorso il termine di prescrizione quinquennale, rispetto al precedente atto interruttivo del 2016.
L'opposizione va dunque interamente respinta.
8. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la novità delle questioni in ordine alla sospensione della prescrizione conseguente alla normativa emergenziale
COVID-19 giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
6 Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 11.06.2024
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Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)