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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, in funzione di giudice unico, la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016 il 10 giugno 2016 al n. 5829 avente per oggetto una controversia in materia di responsabilità professionale
TRA
, , AR Parte_2 Parte_3
, e , tutti
[...] Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti stesa in calce all'atto di citazione e delle comparse di costituzione depositate in data 17 marzo 2018,
12 settembre 2018 e 3 novembre 2020, dall'avv. Alessandra Manzi, tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Salerno alla via R.
Galdieri n.18
ATTORI
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura stesa in OP
calce della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Giovanni Del
1 Grosso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Salerno alla via G.B. Niccolini 9
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
CHIAMATA IN CAUSA - CONTUMACE
Lette le note sostitutive dell'udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con ordinanza del 15 gennaio 2025 il giudice ha assunto la causa in decisione disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 9 giugno 2016 e AR
in proprio e nella qualità di genitori di , Parte_2 Parte_4
e hanno convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pt_6 Pt_3
Salerno, l'odontoiatra , pretendendone la condanna: 1) OP
risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti per l'errato trattamento ortodontico effettuato e per la violazione dei doveri informativi funzionali alla prestazione del consenso informato al predetto trattamento;
2)
alla restituzione delle somme erogate in adempimento degli obblighi contrattuali assunti col professionista;
3) al rimborso dell'importo versato per far fronte alle spese di mediazione obbligatoria e al pagamento di una somma corrispondente all'importo del contributo unificato versato in ragione dell'
immotivata assenza del convenuto alla predetta procedura, ai sensi dell'art. 8
comma 4 bis di cui al d.lgs. n. 28 del 2010; 4) al risarcimento per la cd.
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c.
A fondamento della pretesa risarcitoria, gli attori hanno dedotto che: a) nel mese di maggio dell'anno 2010 si erano recati presso lo studio dentistico del
2 dott. per sottoporre i figli, , e a OP Pt_4 Pt_6 Pt_3
visita odontoiatrica;
b) il professionista convenuto aveva diagnosticato ai tre pazienti una malocclusione e, sulla base di tale diagnosi, aveva consigliato una terapia ortodontica consistente nell'inserimento di brackets, bande, rialzi occlusali e fili ortodontici su entrambe le arcate dentarie;
c) la durata prevista del trattamento era stata stimata, per ciascuno dei minori, in circa due o tre anni e che era stata programmata la realizzazione di controlli periodici fino al raggiungimento della maggiore età; d) il compenso richiesto per il trattamento relativo a ciascuno dei AN era stato fissato in euro 5.000,00,
la cui metà avrebbe dovuto essere corrisposta immediatamente, mentre la differenza in tre ratei di euro 300,00 da pagarsi all'esito di ogni controllo;
e)
nel corso del trattamento, i minori erano stati sottoposti, a distanza di sei mesi, a sedute di igiene orale presso lo studio dentistico, sedute che erano state eseguite da un'igienista straniera e saldate separatamente dalle prestazioni ortodontiche;
f) presso lo studio del professionista convenuto erano stati eseguiti i calchi dentari utili alla realizzazione dei presidi removibili, ma non era stata fornita alcuna informazione in ordine alle possibili conseguenze, ai rischi e alle alternative al trattamento;
g) non erano mai stati né forniti un preventivo di cura e un piano di trattamento né espletati accertamenti diagnostici specifici;
h) gli unici accertamenti strumentali (nella specie, una radiografia) erano stati eseguiti in un centro radiologico esterno e consegnati, senza mai essere stati restituiti, al convenuto per la visione;
i) in seguito, i presidi ortodontici e i brackets applicati si erano distaccati,
obbligando i genitori ad accompagnare ripetutamente i figli presso lo studio professionale per la realizzazione di nuove applicazioni;
l) al cospetto delle richieste di spiegazioni, il medico aveva fornito rassicurazioni, evidenziando
3 la natura non eccezionale dell'evento; m) all'inizio dell'estate dell'anno
2015, il professionista aveva, poi, applicato ai tre pazienti alcune bande sui molari, che, però, avevano cagionato gonfiore alle gengive e determinato difficoltà nella masticazione;
n) esausti, si erano rivolti ad altri specialisti, i quali, dopo aver eseguito rilievi fotografici e i tracciati cefalometrici e avere raccolto le impronte dentarie avevano suggerito di effettuare precisi accertamenti strumentali, quali radiografie delle arcate dentarie superiore e inferiore con opt, nonché la teleradiografia latero-laterale del cranio); o)
esauriti gli accertamenti, avevano preso contezza dell'errore diagnostico e terapeutico commesso dal convenuto, il quale aveva intrapreso il trattamento senza prima espletare gli accertamenti strumentali, sottoponendo, in tal modo, i minori “ad una terapia ortognatodontica incongrua per circa cinque
anni”; p) , in particolare, aveva altresì patito una Parte_7
“persistenza della contrazione mascellare superiore” ed “una presenza di
canini mascellari inclusi”; q) i figli minori, e Pt_6 Pt_3 Pt_4
avevano, in definitiva, sopportato un danno da invalidità permanente e temporanea e un danno non patrimoniale correlato alla mancata acquisizione del cd. consenso informato, “oltre il danno morale e/o esistenziale”; r) dal canto loro, i genitori avevano subito un pregiudizio di natura non patrimoniale riflesso, legato anche alla mancata acquisizione del cd. consenso informato, e un pregiudizio patrimoniale correlato agli esborsi sostenuti, pari a euro 442,76, e alle spese “ancora ad oggi in corso”.
Sulla scorta di siffatte premesse, come anticipato, gli attori hanno evocato la responsabilità risarcitoria del professionista: 1) per la violazione delle regole dell'arte medica;
2) per la violazione dei doveri informativi funzionali all'acquisizione del consenso dei pazienti.
4 e hanno, poi, preteso la restituzione AR Parte_2
degli importi corrisposti al professionista a titolo di compenso professionale,
pari a euro 15.000,00, di cui (solo) 3.500,00 fatturati, oltre al pagamento degli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituito il convenuto . OP
Solo con comparsa di costituzione depositata in data 12 febbraio 2019,
successivamente alla concessione dei termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c. e alla nomina del consulente tecnico d'ufficio, il predetto convenuto ha accettato il contraddittorio, chiedendo di essere rimesso in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c. al fine di potere svolgere la chiamata in causa dell'impresa di assicurazione della responsabilità civile ed essere tenuto indenne, così, dal peso economico di un'eventuale statuizione di condanna resa nei suoi confronti [“Nella malaugurata ipotesi di accoglimento, seppur parziale, della
domanda attrice, si chiede di dichiarare la chiamata in garanzia
[...]
a tener indenne il proprio assicurato, Dott. Controparte_3 _1
da qualsiasi pagamento che gli dovesse essere riconosciuto come
[...]
tenuto a pagare, a qualsiasi titolo”].
Condivise le ragioni della richiesta di rimessione nei termini, il Tribunale ha,
quindi, autorizzato alla chiamata in causa dell'assicuratore, OP
il quale, però, non ha accettato il contraddittorio.
Concessi nuovamente i termini per il deposito delle memorie ex art. 183,
comma sesto, c.p.c., nelle more del processo, in data 17 marzo 2018, 12
settembre 2018 e, infine, in data 3 novembre 2020, raggiunta la maggiore età,
si sono costituiti in giudizio e , Pt_3 Pt_4 Parte_7
richiamando le conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e negli scritti difensivi successivamente depositati.
5 Affidato l'incarico di consulenza tecnica a un collegio di ausiliari ed espletati i demandati accertamenti tecnici, la causa - assegnata allo scrivente solo una volta chiusa la fase di trattazione e istruzione – è stata assunta in decisione giusta ordinanza del 15 gennaio 2025, previo tentativo di conciliazione tra le parti.
In limine, va dichiarata la contumacia di la quale, sebbene CP_2
regolarmente evocata in giudizio dal convenuto, ha deciso di non costituirsi.
Ancora, va osservato che nessun pregio ha l'eccezione sollevata dalla difesa di parte convenuta circa il disconoscimento della conformità delle riproduzioni meccaniche prodotte nel fascicolo di parte attrice.
Come noto l'art. 2719 c.c., che esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche non autenticate di scritture, si applica anche alle copie fotostatiche e il suddetto disconoscimento, in mancanza del quale la copia fotostatica ha la stessa efficacia probatoria dell'originale, è soggetto alle modalità ed ai termini fissati dagli artt. 214 e 215 c.p.c., per il disconoscimento della propria scrittura e della propria sottoscrizione (Cass. n. 212 del 2006; Cass. n. 14378
del 1999).
Nella specie, il disconoscimento, pur tempestivo, è senz'altro generico.
Ed infatti, rappresenta insegnamento costante della giurisprudenza quello per il quale il disconoscimento, per produrre gli effetti di cui all'art. 2719 c.c., pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, deve essere effettuato mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, tale,
cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia ed il profilo di essa che venga contestato (Cass. n. 5461 del 2006; n. 1264 del 2006; n. 2524 del 2006).
6 Ebbene, la difesa della convenuta non ha indicato alcun elemento in base al quale possa seriamente concludersi che le fotocopie siano alterate rispetto agli originali, venendo meno così all'onere – consolidatasi in via pretoria – di esprimere un disconoscimento chiaro e pregno di contenuto.
Tanto puntualizzato, giova inquadrare la complessa pretesa risarcitoria avanzata nei confronti di . OP
Procedendo con ordine, deve osservarsi come non risulta investita da specifica contestazione la deduzione attorea del perfezionamento di un contratto d'opera professionale con . A ben vedere, però – si OP
anticipi -, il ridetto professionista, costituendosi in data 24 luglio 2019, ha depositato tre differenti contratti d'opera professionale, tutti sottoscritti in data 23 giugno 2010 da in qualità di genitore dei figli AR
minori e . Parte_3 Pt_6 Pt_4
Se così è, a governo della vicenda si pone, chiaramente, lo statuto disciplinatorio della responsabilità da inadempimento e, nella specie, quella asseritamente derivante dalla violazione degli obblighi imposti al prestatore d'opera professionale, da analizzare secondo il paradigma normativo di cui all'art. 1218 c.c.
Ciò chiarito, ragioni di logica argomentativa impongono, a questo punto, di esaminare la questione, pure posta dalla difesa degli attori, afferente alla violazione del dovere informativo imposto al professionista. Accantonata
detta questione sarà possibile affrontare funditus il tema del danno alla salute risarcibile.
Ebbene, giova premettere che, sul tema della violazione del dovere informativo imposto al terapeuta, la Corte di cassazione ha invero ripetutamente affermato che il consenso del paziente, oltre che informato,
7 dev'essere consapevole, completo (deve riguardare, cioè, tutti i rischi prevedibili, compresi quelli statisticamente meno probabili, con esclusione solo di quelli assolutamente eccezionali ed altamente improbabili) e globale
(deve coprire non solo l'intervento nel suo complesso, ma anche ogni singola fase dello stesso), esplicito e non meramente presunto o tacito, anche se presuntiva, per contro, può essere la prova, da darsi dal medico, che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito
(Cass. n. 20984 del 2012; n. 26827 del 2017; n. 7248 del 2018; n. 9053 del
2018; n. 9807 del 2018; n. 9179 del 2018; n. 16336 del 2018; n. 3992 del
2019).
Appare necessario ripercorrere, sia pur sommariamente, lo statuto della responsabilità da mancato consenso informato, quale emergente dalla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (in particolare, della sua terza sezione civile).
Al riguardo, è stato già più volte evidenziato che l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente può assumere diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute: nel primo caso,
l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario;
nel secondo,
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende, invece, dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è
configurabile, di regola, in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante
8 dell'onere della prova ─ che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato ─ del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso (vedasi Cass. n. 24471 del 2020; n. 28985
del 2019; n. 19199 del 2018; n. 11749 del 2018).
Più di recente, la Corte di cassazione ha, poi, affermato che, anche nell'ipotesi in cui la pretesa risarcitoria trae alimento violazione degli obblighi informativi, il fatto costitutivo richiede, pur sempre, la presenza dei seguenti elementi: a) la condotta lesiva (ovvero l'omissione o l'incompletezza delle informazioni rese al paziente, insieme con il presunto dissenso all'atto terapeutico nelle ipotesi di cui si dirà); b) l'evento di danno
(che può essere rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione o della lesione del diritto alla salute o da entrambi allo stesso tempo (la potenziale plurioffensività del medesimo fatto lesivo è stata già riconosciuta da Cass. n. 28985 del 2019, in motivazione, par. 2.3), legato al primo da nesso di causalità materiale;
c) il danno-conseguenza, ossia le concrete conseguenze pregiudizievoli, derivanti, secondo nesso di causalità
giuridica ex art. 1223 c.c. dall'evento di danno, queste sole costituendo danno risarcibile nel vigente ordinamento che non ammette la risarcibilità di un danno in re ipsa (vedasi Cass. sez. un. nn. 576, 582, 581, 582, 584 del 2008;
Cass. sez. un. nn. 26972 – 26975 del 2008; si confronti, però, già Cass. n.
11629 del 1999 e, in seguito, Cass. 21/07/2011, n. 15991 del 2011; si veda anche Corte cost. n. 372 del 1994, da ultimo, sia pure con riferimento al diverso e specifico tema del danno patrimoniale da occupazione illegittima,
Cass. sez. un. n. 33645 del 2022).
Si è detto, dunque, che la violazione degli obblighi informativi dovuti al paziente può dunque essere dedotta sia in relazione eziologica rispetto
9 all'evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia in relazione all'evento di danno rappresentato dalla violazione del diritto all'autodeterminazione, sia, contemporaneamente, in relazione ad entrambi.
Ora, nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute) il punctum pruriens è rappresentato dall'individuazione del fatto lesivo.
In tal caso, infatti, come è stato puntualmente rilevato, «l'omessa
informazione assume di per sé carattere neutro sul piano eziologico, in
quanto la rilevanza causale dell'inadempimento viene a dipendere
indissolubilmente dalla alternativa "consenso/dissenso" che qualifica detta
omissione».
In caso, infatti, di presunto consenso, l'inadempimento dell'obbligo informativo, pur esistente, risulterebbe privo di incidenza deterministica sul risultato infausto dell'intervento correttamente eseguito, in quanto comunque voluto dal paziente. Diversamente, in caso di presunto dissenso, detto inadempimento assume invece efficienza causale sul risultato pregiudizievole, in quanto l'intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito
- e l'esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
In tale ottica, l'allegazione (e la verifica giudiziale) dei fatti dimostrativi della opzione "a monte" che il paziente avrebbe esercitato viene, quindi, a costituire elemento integrante del nesso eziologico (da provarsi ovviamente da parte della parte attrice ex art. 2697 c.c.) tra l'inadempimento e l'evento dannoso (vedasi Cass. n. 28985 cit. e Cass. n. 19199 del 2018, in motivazione).
10 Quando, invece, viene prospettato il deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla autodeterminazione, occorre interrogarsi in relazione al profilo tematico afferente ai pregiudizi risarcibili.
Quanto al fatto lesivo, invero, se, di regola, occorre allegare e provare, oltre alla violazione dell'obbligo informativo, anche che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, è di converso ipotizzabile che, pur nel caso in cui possa presumersi che questi avrebbe prestato il consenso, egli non sia stato messo nelle condizioni di autonomamente determinarsi ed affrontarle consapevolmente (Cass. n. 7248
del 2018; Cass. n. 28895 del 2019). Anche in tale ipotesi, dunque, la violazione dell'obbligo informativo determina comunque la lesione del diritto all'autodeterminazione, dovendosi, però, soggiungere che il danno risarcibile non è rappresentato dalle conseguenze lesive della lesione alla salute,
secondo i noti criteri che le definiscono sul piano relazionale e morale.
In vero, al cospetto della lesione al diritto all'autodeterminazione, è
indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.
“Va dunque ribadito che un danno risarcibile da lesione del diritto
all'autodeterminazione è predicabile se e solo se, a causa del deficit
informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure
non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso
dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e
contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e
fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia
pure a mezzo di presunzioni”(Cass. n. 16633 del 2023, punto 10 della motivazione).
11 Poste queste generali e utili coordinate ermeneutiche, va precisato che, nel caso in esame, le deduzioni difensive suggeriscono a chi scrive che gli attori si siano doluti dell'omissione informativa (solo) quale contegno lesivo del diritto all'autodeterminazione. Ciò appare evidente dalla lettura di quanto scritto alla sesta pagina dell'atto di citazione (“Ai fini della configurazione di
detta responsabilità è del tutto indifferente che il trattamento sia stato
eseguito correttamente o meno, rilevando la correttezza dell'esecuzione agli
effetti della configurazione di una responsabilità direttamente alla parte, ove
mai individuabile, che ha eseguito la prestazione”).
Orbene, pur volendo ritenere integrato il deficit informativo lamentato dagli attori – circostanza che, però, a ben vedere, pare cozzare con quanto evincibile dalla documentazione depositata dal convenuto in data 24 luglio
2019 (risulta, infatti, il deposito delle copie dei contratti d'opera professionale, i quali sono integrati dal documento recante il titolo
“Informazioni utili a fini di acquisire un adeguato consenso al trattamento
ortodontico”) – deve segnalarsi che, nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti difensivi successivamente depositati non risultano indicate e compiutamente descritte le conseguenze pregiudizievoli, diverse da quelle correlate alla lesione del diritto alla salute, assunte come direttamene e immediatamente correlate alla supposta violazione informativa, avendo gli attori espresso la volontà di fare affidamento sul potere discrezionale del giudicante (“da quantificarsi a discrezione del Giudicante”).
Al riguardo, è noto che, se l'attore, da un lato, non ha certamente l'onere di designare con un preciso nomen iuris il danno di cui chiede il risarcimento,
ha, dall'altro lato, il dovere di descrivere concretamente i pregiudizi di cui
12 chiede il ristoro (Cass. n. 11353 del 2004; Cass. n. 13328 del 2015), nella loro identità e individualità ontologica.
“Chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere – osserva a
Corte di cassazione - di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali
chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la
richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo
tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno
sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al
risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di
causa (ancora, Cass. n. 13328 cit.).
Del resto, nella logica del processo civile "allegare e provare" sono ἕν διὰ
δυοῖν, cioè uno per mezzo di due. Allegare un fatto nel processo vuol dire formulare un enunciato descrittivo di quel fatto all'interno di un atto difensivo. Tale enunciato si connota con una pretesa di verità, pur restando il fatto incerto finché il giudice non lo valuti come dimostrato sulla base degli esiti dell'istruzione probatoria. L'allegazione di un fatto, se compiuta entro le barriere preclusive che scandiscono il procedimento, contribuisce alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum.
Peraltro, quanto più è puntuale l'enunciazione di un fatto ad opera della parte che ne affermi la verità, tanto più l'avversario è tenuto a prendere posizione contraria su di esso. In particolare, ai fini del rispetto del principio della domanda, "allegare" la sussistenza di un danno non può ridursi a descrivere la verificazione di una condotta umana lesiva, occorrendo altresì qualificare gli effetti giuridici che si vogliono far derivare da tale enunciazione, in termini di compromissione di interessi o valori.
13 Alla stregua delle osservazioni rassegnate, a nessuno dei AN AR
può essere riconosciuto l'invocato ristoro del danno da violazione del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario.
Ciò posto, la valutazione delle domande di risarcimento del danno alla salute,
asseritamente determinato dal trattamento terapeutico realizzato dal convenuto, non può che prendere le mosse dalle valutazioni del collegio di consulenti incaricato di svolgere l'accertamento tecnico nel corso del processo, ai cui condivisibili rilievi questo giudice ritiene di doversi integralmente riportare, in quanto logicamente e analiticamente argomentati anche in relazione alle osservazioni critiche mosse dalle parti alla bozza di relazione tecnica [il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi
rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso
della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e
adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni
siano state recepite dal giudicante” (si veda, al riguardo, Cass. n. 1257 del
2012); e ancora: “il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo
puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente
tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non
incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per
relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza
tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a
riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte
dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (si confrontino Cass. n. 4352 del 2019; Cass. n. 7364 del 2012; Cass. n. 10222
del 2009; Cass. n. 10668 del 2005)].
14 In tema, è appena il caso di osservare, poi, che, quando i fatti da accertare necessitano di specifiche conoscenze tecniche, il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente); in tale ultimo caso, la consulenza costituisce essa stessa fonte oggettiva di prova, risultando sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (tra le tante, Cass. n. 6155 del 2009).
Di tale tipo è la consulenza svolta nel caso di specie, come è naturale che sia in casi di accertamento della responsabilità medica, per la innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie, non solo alla comprensione dei fatti, ma alla rilevabilità stessa di fatti che, per essere individuati,
abbisognano di specifiche cognizioni o strumentazioni tecniche.
Orbene, il percorso motivazionale condotto, mercè una valutazione congiunta, dal collegio di ausiliari consente a questo Tribunale di potere compiutamente analizzare gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità professionale del sanitario.
Sul tema, va ricordato che, secondo itinerari interpretativi percorsi da tempo dalla giurisprudenza di legittimità “in tema di inadempimento di obbligazioni
di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non
dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione
(perseguimento delle leges artis nella cura dell'interesse del creditore) ma
del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello
contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità
contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza
professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato
15 provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra
l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove
patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice
provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa
imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della
prestazione" (si vedano, su tutte, Cass., nn. 28991 – 28992 del 2019; in si confronti, però, in precedenza Cass. n. 18392 del 2017).
In particolare, la Corte di cassazione ha preso le mosse dalla considerazione secondo cui nelle obbligazioni di facere professionale, a differenza di quelle di dare e di fare, viene in rilievo la distinzione tra interesse strumentale affidato alla cura della prestazione oggetto dell'obbligazione e sostanziantesi nel perseguimento delle leges artis nella realizzazione dell'interesse primario o presupposto del creditore, che, nella specifica ipotesi della responsabilità
sanitaria, è la guarigione, in senso ampio, dalla malattia. Da siffatta considerazione, la Corte addiviene alla conclusione per la quale il danno evento è rappresentato non dalla lesione dell'interesse alla cui soddisfazione è
preposta l'obbligazione, ma della lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato. In tale prospettiva, l'evento dannoso lamentato in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie attinge non l'interesse affidato all'adempimento della prestazione professionale, ma quello presupposto corrispondente al diritto alla salute.
Osserva la Corte: “Benché guarigione dalla malattia o vittoria della causa
non siano dedotte in obbligazione, esse non costituiscono un motivo
soggettivo che resti estrinseco rispetto al contratto d'opera professionale, ma
sono tipicamente connesse all'interesse regolato perché la possibilità del loro
soddisfacimento è condizionata dai mutamenti intermedi nello stato di fatto
16 determinati dalla prestazione professionale. L'interesse corrispondente alla
prestazione oggetto di obbligazione ha natura strumentale rispetto ad un
interesse primario o presupposto, il quale non ricade nel motivo irrilevante
dal punto di vista contrattuale perché non attiene alla soddisfazione del
contingente ed occasionale bisogno soggettivo ma è connesso all'interesse
regolato già sul piano della programmazione negoziale e dunque del motivo
comune rilevante al livello della causa del contratto. Non c'è obbligazione di
diligenza professionale del medico o dell'avvocato se non in vista, per
entrambe le parti, del risultato della guarigione dalla malattia o della
vittoria della causa”.
Se così è, la Corte di cassazione è addivenuta alla conclusione secondo cui,
poiché la lesione dell'interesse strumentale non coincide necessariamente colla lesione dell'interesse presupposto identificantesi nella malattia o nell'aggravamento della patologia, la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento. Ne deriva che “allegare l'inadempimento non significa
allegare anche il danno evento il quale, per riguardare un interesse ulteriore
rispetto a quello perseguito dalla prestazione, non è necessariamente
collegabile al mancato rispetto delle leges artis ma potrebbe essere
riconducibile ad una causa diversa dall'inadempimento”.
In tale prospettiva – osserva la Corte - nelle obbligazioni di facere
professionale, atteso che la causalità materiale non coincide con l'inadempimento, la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del debitore e il pregiudizio lamentato dal creditore, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, rappresenta un fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere, della cui prova il paziente che si assume danneggiato è onerato. La prova è, però, indifferente
17 alla qualifica in termini di valore rappresentata dall'inadempimento dell'obbligazione, involgendo esclusivamente il fatto materiale che soggiace a quella qualifica (del resto, l'inadempimento deve essere solo allegato, ma non provato, rientrando siffatto tema d'indagine tra gli oneri probatori del debitore).
La Corte, infine, ha osservato come la prova della causalità materiale da parte del creditore possa naturalmente essere raggiunta anche mediante presunzione (in tema, si veda l'orientamento inaugurato da Cass. n. 18392 del
2017).
Una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono quindi gli oneri probatori del debitore, il quale – come accennato – è chiamato a fornire la prova dell'adempimento o dell'evenienza per la quale l'inadempimento sia stato determinato dall'impossibilità non imputabile della prestazione (Cass. n. 18392 del 2017, cui sono conformi Cass. n. 5487 del
2019, n. 1045 del 2019, n. 29853 del 2018, nn. 27455, 27449, 27447, 27446
del 30 ottobre 2018, n. 29315 del 2017 e n. 26824 del 2017).
La Corte di cassazione è giunta così all'affermazione dell'esistenza di un duplice ciclo causale: l'uno relativo all'evento dannoso, a monte;
l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. In particolare, il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico la cui prova, ex adverso, spetta al debitore è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria
18 diligenza di cui all'art. 1176, comma primo, c.c., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218 c.c.).
Per completezza espositiva, in relazione al profilo del cd. primo ciclo causale,
deve evidenziarsi che, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, tale ultima dovendosi ritenere lo stato patologico non riferibile alla prima, l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta, a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali, che possono invece rilevare, sul piano della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., ai fini della liquidazione, in chiave complessivamente equitativa, dei pregiudizi conseguenti, ascrivendo all'autore della condotta un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose da rapportare, invece, all'autonoma e pregressa situazione patologica del danneggiato, non eziologicamente riferibile, cioè, a negligenza, imprudenza o imperizia del sanitario (Cass. n. 15991 de 2011,
Cass. n. 28986 del 2019, Cass. n. 5632 del 2023 Cass. n. 13037 del 2023).
Va pertanto affermato il principio secondo il quale, laddove la condotta dell'agente sia stata ritenuta idonea alla determinazione anche solo parziale dell'evento di danno lamentato, e si fosse prospettata una questione circa l'incidenza di una causa naturale, le due possibili alternative, sul piano della causalità materiale, risulteranno quelle per cui:- l'accertamento processuale della rilevanza esclusiva del fattore naturale escluda tout court il nesso di causa tra condotta ed evento: in tal caso la domanda sarà rigettata;
- la causa naturale rivesta efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento: in assenza di prova, da parte del danneggiante/debitore,
19 dell'esistenza di altra e diversa causa a lui non imputabile, la responsabilità
dell'evento gli sarà ascritta per intero, e la domanda sarà accolta nell'an
debeatur.
L'alternativa che si pone al giudice, in altri termini, è quella per cui "il convenuto è responsabile dell'evento di danno"/il convenuto non è
responsabile dell'evento di danno": altre soluzioni, sul piano della causalità
materiale, non possono ritenersi predicabili, pena la violazione dell'applicabile dettato normativo di cui all'art. 41, comma 1, c.p., salvo avventurarsi (come pure talvolta accaduto in dottrina) in interpretazioni contrarie alla lettera degli art. 1227 e 2055 c.c., che limitano espressamente e inequivocabilmente il frazionamento della causalità materiale alla sola ipotesi di concorso di cause umane imputabili.
Poste le coordinate ermeneutiche fondamentali in tema di nesso causa e onere probatorio, giova confrontarsi con le conclusioni raggiunte dall'ausiliare.
Preliminare, però, appare il rilievo secondo cui il nesso di causalità materiale tra la condotta del convenuto e l'evento lesivo lamentato – da provarsi anche attraverso il ragionamento presuntivo – è da intendersi, come noto, in termini di una relazione probabilistica concreta tra il comportamento e l'evento dannoso, ispirata alla regola della "normalità" o "regolarità causale", del "più
che probabile che non" (in tal senso per il nesso causale nel campo dell'illecito civile Cass. n.23933 del 2013, Cass. n.15991 del 2011, Cass. n.
22837 del 2010).
In tale ottica, l'accertamento, anche presuntivo, del nesso di causalità,
richiede, in ogni caso, l'allegazione e la prova dell'assenza di "fattori causali alternativi" (Cass. nn.576 e 584 del 2008) idonei da soli a produrre l'evento lesivo, secondo il criterio medico legale di "esclusione".
20 La prova di siffatta (negativa) circostanza - incombente sulla parte attrice in quanto afferente al profilo della causalità materiale e, dunque, a un elemento costitutivo dell'invocata fattispecie di responsabilità - assume un'indubbia valenza persuasiva circa l'esistenza del nesso di causalità materiale.
Orbene, nel caso di specie, l'ausiliare – le cui conclusioni sono, come ricordato, una fonte oggettiva di prova (sul principio di acquisizione della prova nel processo civile si veda Cass. sez. un. 28498 del 2005, secondo cui nel sistema processualcivilistico vigente - in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più
esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio) – ha, innanzitutto, escluso la sussistenza del nesso di causalità materiale tra il contegno del professionista e l'evento lamentato da evidenziando che il trattamento ortodontico eseguito dal Parte_3
professionista nell'arco del quinquennio (2010 – 2015) non ha determinato l'aggravamento dello stato patologico del paziente, ma il netto miglioramento della condizione di malocclusione riscontrata all'inizio del trattamento
(“…Nel 2015, al momento dell'interruzione del trattamento, Parte_3
presentava un netto miglioramento dei rapporti scheletrici e dentari
[...]
associato ad una regolarizzazione dell'overjet e dell'overbite nonché della
classe molare. Tale correzione è stata certamente indotta dalla
collaborazione da parte del paziente all'utilizzo, anche se minimale, Pt_3
dell'apparecchiatura Occluso Guide che nei pazienti in crescita ne migliora
notevolmente il pattern scheletrico e dentario guidando gli elementi dentari
21 ed indirettamente la mandibola ed il mascellare verso una crescita
eugnatica, cosa che è puntualmente avvenuta nel paziente
[...]
. Parte_3
L'analisi comparativa delle foto dei modelli 2010 rispetto al 2015 conferma
il netto miglioramento della II classe molare e canina, che da una posizione
di testa a testa passano ad una posizione di I classe francamente ingranata
residuando un lieve affollamento inferiore che di partenza era nettamente più
grave. Siamo sereni nell'affermare che il residuo di affollamento all'arcata
inferiore è certamente ed esclusivamente legato all'interruzione del
trattamento che ha effettuato nell'anno 2015 eliminando i brackets Pt_3
ortodontici metallici fissi che erano stati applicati dal Dott. OP
nell'intento di correggere l'affollamento incisivo residuo. Possiamo quindi,
alla luce dell'analisi comparativa delle teleradiografie in norma laterale
nonché dei modelli, concludere che il trattamento ortodontico eseguito dal
Dott. ha ottenuto un risultato nettamente e pienamente OP
migliorativo sulla malocclusione sia scheletrica che dentari”).
Se così è, posta l'insussistenza di un nesso di causalità materiale (cd. primo ciclo causale) nei termini innanzi riferiti, va certamente rigettata la pretesa di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, da lesione dell'interesse alla salute esperita nell'interesse di Persona_1
Passando ora all'esame della posizione di e Parte_4 Parte_7
deve osservarsi che il collegio di consulenti - valorizzando, all'uopo,
[...]
il criterio topografico, cronologico e della continuità fenomenica, servendosi delle analisi comparative delle teleradiografie ed escludendo, nel contempo,
fattori causali alternativi - ha chiaramente stabilito la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra l'operato professionale del convenuto e
22 l'aggravamento della malocclusione patita dai pazienti, riscontrando un netto peggioramento dei rapporti scheletrici e dentari. In altri termini, è emersa la prova che l'esecuzione del rapporto curativo si è inserita nella serie causale che ha condotto all'aggravamento delle patologie dentarie dei riferiti pazienti
(si veda anche Cass. n. 20904 del 2013).
Più in dettaglio, il collegio, nel valutare l'efficienza eziologica del trattamento praticato su , ha: 1) evinto dall'analisi degli Parte_4
esiti teleradiografia in proiezione latero-laterale effettuata nell'anno 2010
“una lieve malocclusione di II classe con un contenuto aumento dell'over-jet
e dell'over-bite ai limiti dei range fisiologici permettendoci di classificare il
grado della malocclusione nel range di grado 3 delle classi I.O.T.N.”; 2) in virtù della teleradiografia svolta nell'anno 2015, evidenziato che, al momento dell'interruzione del trattamento, era emerso “un netto peggioramento dei
rapporti scheletrici e dentari verso una seconda classe scheletrica e dentaria
conclamata con un approfondimento marcato del morso profondo con deep-
bite anteriore associato a trauma dei tessuti molli retroincisivi superiori”; 3)
valutato un peggioramento clinico, rappresentando il passaggio “da un grado
3 delle classi I.O.T.N. ad un grado 5 che posiziona il degrado della
malocclusione preesistente da un punteggio di danno biologico pari al 2% ad
un punteggio del danno biologico di almeno 10%”.
In definitiva, gli ausiliari – sulla scorta della valutazione comparativa delle teleradiografie svolte all'inizio e alla fine del trattamento, “un inequivocabile
peggioramento della malocclusione”.
Quanto precede chiaramente suggerisce, in via presuntiva, la sussistenza di un nesso causale – valutato secondo il criterio probabilistico – tra il trattamento terapeutico svolto dal sanitario e l'aggravamento della patologia.
23 Analogamente, con precipuo riferimento alla posizione di Parte_7
il collegio di consulenti ha: 1) evinto dalla lettura degli esiti della
[...]
teleradiografia in proiezione latero-laterale effettuata nell'anno 2010 “una
franca malocclusione di II classe con un apprezzabile aumento dell'over-jet e
dell'over-bite oltre i limiti dei range fisiologico permettendoci di classificare
il grado della malocclusione nel range di grado 3 delle classi I.O.T.N.”; 2)
evidenziato che, al momento dell'interruzione del trattamento, la teleradiografia ha consentito di dedurre “un netto peggioramento dei rapporti
scheletrici e dentari verso una seconda classe conclamata con aggravamento
e approfondimento marcato del morso profondo con deep-bite anteriore
associato a trauma dei tessuti molli retroincisivi superiori; 3) valutato un peggioramento clinico e il passaggio “da un grado 3 delle classi I.O.T.N. ad
un grado 5” e, dunque, un inequivocabile peggioramento della malocclusione iniziale.
Anche in relazione alla posizione di quindi, gli Parte_7
accertamenti condotti dagli ausiliari consentono di affermare l'esistenza di un legame eziologico tra il trattamento praticato dal professionista convenuto e l'aggravamento della patologia dentaria.
In relazione al profilo tematico dell'abbandono del trattamento – profilo valorizzato dal professionista al precipuo fine di “accentrare” il giudizio di causalità materiale sul contegno colposo dei danneggiati – deve richiamarsi quanto rappresentato dai consulenti dell'ufficio che, per entrambi i pazienti,
hanno evidenziato che la patologia avesse già subito l'aggravamento lamentato al momento dell'interruzione del trattamento, escludendo, quindi,
per tale via, che detta interruzione si sia inserita nella serie causale che ha,
poi, condotto all'evento lesivo (del tutto generiche e, quindi, irrilevanti
24 risultano le dichiarazioni dei testimoni circa la mancata presentazione agli appuntamenti dei pazienti).
Accertato il c.d. primo ciclo causale, deve rilevarsi che, all'esito del dibattito processuale, non è emersa la natura di evento imprevedibile e/o imprevenibile dell'aggravamento della patologia, non essendo stata acquisita, dunque, la prova dell'impossibilità di adempiere la prestazione (cd. secondo ciclo causale).
Al riguardo, è necessario chiarire che nella valutazione dell'impossibilità di adempiere la prestazione non assume rilievo il riferimento al concetto di
"complicanza", quanto piuttosto il fatto che l'evento in cui nel caso concreto essa viene identificata sia stato ritenuto in sentenza come "non evitabile".
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già più volte chiarito (vedasi
Cass. n 13328 del 2015; Cass. n. 28985 del 2019), il lemma "complicanza" -
con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico, che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile - è di per sé inutile nel campo giuridico. Ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: - o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile,
ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze"; - ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile: ed in tal caso esso integra gli estremi della "causa non imputabile" di cui all'art. 1218
c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le "complicanze".
25 Al diritto, in definitiva, non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze,
assumendo rilievo solo se quell'evento integri gli estremi della "causa non
imputabile", da accertarsi in concreto e non in astratto (così, in motivazione,
Cass. n. 13328 del 2015).
Ora, a ben vedere, dalle indagini tecniche condotte dai consulenti è emerso che gli eventi lesivi non fossero né imprevedibili né inevitabili.
Ciò posto, venendo in rilievo un'obbligazione professionale, giova rammentare che la misura dello sforzo diligente necessario per il relativo corretto adempimento è quella rafforzata di cui all'art. 1176, comma secondo,
c.c.
Tale diligenza si estrinseca nell'adeguato sforzo tecnico - con impiego delle energie, dei mezzi e delle tecniche obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata - finalizzato all'adempimento della prestazione dovuta, al soddisfacimento dell'interesse creditorio e ad evitare possibili eventi dannosi (vedasi Cass. n. 12995 del 2006).
La misura dello sforzo dovuto dal debitore, inoltre, deve essere calibrata
(oltre che in relazione al tipo di attività imposta per il soddisfacimento dell'interesse creditorio) sul grado di specializzazione del professionista,
nonché sul grado di efficienza della struttura in cui il primo opera. Sicché, dal medico altamente specializzato ed inserito in una struttura di eccellenza è
esigibile una diligenza più elevata di quella esigibile, dinanzi al medesimo caso clinico, da parte del medico con minore specializzazione o inserito in una struttura meno avanzata (si veda Cass. n. 17143 del 2012).
Più precisamente, in relazione alla professione di medico chirurgo, poiché il dovere di diligenza - che comporta il rispetto delle regole e degli
26 accorgimenti, anche tecnici, che nel loro insieme costituiscono la conoscenza tipica della professione medica (Cass. n. 3492 del 2020) e che valgono ad evitare al paziente possibili danni anche solo collaterali - implica scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale, il medico risponde anche per colpa lieve quando provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio. Differentemente, il chirurgo risponderà solo se in colpa grave,
laddove il caso affidatogli fosse di particolare complessità, o perché non ancora sperimentato e studiato a sufficienza, o perché non ancora dibattuto con riferimento ai metodi terapeutici da seguire (Cass. n. 2334 del 2011).
In particolare, la limitazione di responsabilità professionale del medico ai casi di dolo o colpa grave ex art. 2236 c.c. (“Se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non
risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”) potrà ritenersi operante per le sole ipotesi di imperizia che possano essere giustificate dalla particolare complessità o novità dell'opera richiesta, e non si estende alle ipotesi in cui la prestazione del professionista sia stata viziata da una violazione della diligenza professionale media esigibile ex art. 1176, comma secondo, c.c., rispetto a cui rileva anche la colpa lieve (Cass. n. 5506 del
2014).
In dottrina e in giurisprudenza si è osservato che la richiamata norma di cui all'art. 2236 c.c. integra quella di cui all'art. 1176 c.c. (Cass. n. 499 del
2001), dando vita al particolare statuto della responsabilità del professionista intellettuale, che va declinato in relazione ai profili morfologici della prestazione d'opera espletata. In tale prospettiva, il legislatore ha operato una netta distinzione per la quale, nelle ipotesi di attività professionale ordinaria,
la responsabilità del prestatore per inadempimento è sottoposta alla disciplina
27 dettata dall'art. 1176, comma secondo, c.c. dovendosi tenere in conto la specifica natura dell'attività dedotta in contratto;
differentemente, quando al professionista sia richiesto un impegno intellettuale superiore a quello professionale medio, l'inadempimento rilevante, tale da comportare la responsabilità del professionista, è solo quello qualificabile come risultato di dolo o colpa grave, configurabile nel caso di mancata applicazione delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione medica ovvero nel difetto del minimo di abilità e perizia tecnica richiesta per l'uso dei mezzi manuali o strumentali adoperati nell'atto operatorio. Nei casi, dunque, in cui non si verta in ipotesi di prestazioni sanitarie involgenti metodologie e criteri ancora non acquisiti dalla scienza ufficiale, poiché in sperimentazione o in discussione, viene in considerazione anche la colpa lieve, da presumere sussistente, ogni volta che – per omissione di diligenza o per inadeguata preparazione - venga accertato un risultato peggiorativo delle condizioni del paziente (vedasi già Cass. n. 8470 del 1994).
Secondo la giurisprudenza più recente, la norma che limita la responsabilità
non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza e imprudenza,
essendo essa circoscritta ai casi di imperizia ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, rende necessario affrontare (Cass. n. 6937 del 1996). Detto altrimenti, la restrizione ai soli casi di dolo e colpa grave del professionista vale soltanto per i casi di particolari difficoltà tecnica e, comunque, con l'esclusione di comportamenti negligenti o imprudenti (Cass. n. 9085 del 2006).
È stato poi osservato come, in tema di colpa professionale medica, il sanitario risponde solo se versa in colpa grave, qualora il caso affidatogli sia di particolare complessità, cioè quando la perizia richiesta trascenda i limiti
28 della preparazione e dell'abilità propria del professionista medio, tenuto conto della specializzazione del sanitario e delle caratteristiche del centro ospedaliero in cui l'intervento stesso è stato effettuato. In particolare,
l'intervento implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà,
che limita la responsabilità del medico al dolo e alla colpa grave a norma dell'art. 2236 c.c., è quello che richiede notevole abilità, implica la soluzione di problemi tecnici nuovi o di speciale complessità e comporta un largo margine di rischi (vedasi. per es. Cass. n. 6220 del 1988; Cass. n. 2428 del
1990; Cass. n. 4852 del 1999; Cass. n. 5945 del 2000).
La Corte di cassazione ha anche ribadito che l'accertamento relativo al se la prestazione professionale in concreto eseguita implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà è rimessa al giudice di merito è il relativo giudizio è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (Cass. n. 7618 del 1997), avendo cura di precisare anche che “l'alto
tasso di esiti negativi di un certo intervento non costituisce circostanza di
significato univoco circa la sussistenza della particolare difficoltà nello
svolgimento della prestazione medica, poiché potrebbe riguardare la
patologia sulla quale si interviene piuttosto che le modalità di intervento,
rispetto alle quali si misura la diligenza richiesta. Certamente il margine di
rischio dell'intervento può essere considerato nella valutazione globale della
particolare difficoltà dell'intervento, ma di per sé non può costituire elemento
decisivo, dovendosi comunque fare anche e soprattutto riferimento alla
prestazione che il sanitario rende” (così Cass. n. 10297 del 2004).
Sul piano processuale, poi, la speciale difficoltà della prestazione non rappresenta una deduzione veicolabile nel processo attraverso un'eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il giudice ben può accertarne
29 l'esistenza o l'inesistenza ex officio sulla scorta delle risultanze concretamente acquisite, anche attraverso un fonte oggettiva di prova quale risulta essere proprio la consulenza tecnica percipiente (Cass. n. 200 del
2021).
Ora, nel caso in esame, va rilevato come i consulenti tecnici incaricati di svolgere la consulenza tecnica d'ufficio hanno valutato - sulla scorta di una motivazione sintetica, ma adeguata in quanto illuminata dai complessi accertamenti strumentali svolti - profili d'imperizia in capo al professionista,
escludendo, chiaramente e condivisibilmente, la speciale difficoltà della complessiva prestazione del convenuto, capace di limitare la responsabilità
risarcitoria ai soli casi di imperizia per “colpa grave”.
Tanto puntualizzato, giova ora valutare i danni qualificabili in termini di invalidità permanente e temporanea conseguenti alla lesione alla salute di e Parte_4 Parte_7
In tema, deve premettersi che il danno biologico da invalidità temporanea e quello da invalidità permanente sono della stessa natura, poiché costituiscono sempre la conseguenza di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto:
ciò che muta è la durata e l'esito del detto danno.
Invero, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità
psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità
permanente si considera insorta allorché dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità.
Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati;
ovvero
30 quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medicolegale di
"invalidità permanente" presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile.
Ne consegue che durante lo stesso individuato periodo di tempo non possano concorrere, come pure ritenuto dai ricorrenti, sia il danno biologico temporaneo che quello permanente.
Solo alla cessazione del primo, può instaurarsi il secondo.
Va, infatti, osservato che il danno biologico da invalidità temporanea costituisce un aspetto della più generale categoria del danno biologico, e può
essere liquidato sia unitamente a quest'ultima, sia separatamente, purché la liquidazione complessiva sia commisurata alla reale entità del danno (Cass. n.
101 del 1999; Cass. n. 3563 del 1996; Cass. n. 10966 del 1998).
Se detti aspetti del danno biologico fossero liquidati contemporaneamente per lo stesso periodo di tempo, si giungerebbe alla duplicazione di liquidazione per lo stesso danno: ciò è estraneo alla tutela aquiliana, che, avendo natura risarcitoria, esclude la possibilità di locupletazione (si veda Cass. n. 3806 del
2004).
Ora, il collegio di consulenti ha riconosciuto in capo a Parte_4
un'invalidità temporanea complessiva di tre mesi al venticinque per cento,
riscontrando, altresì, un danno biologico di tipo permanente, evidenziando sul punto, però, quanto segue: “Sul piano medico-legale e rifacendosi alla tavola
sinottica I.O.T.N., passando da un grado 3 ad un grado 5 di malocclusione,
si afferma che il danno biologico iniziale era classificabile tra il 2 e il 3%,
mentre attualmente i due CTU ritengono che per un attuale grado 5 di
malocclusione il danno biologico debba essere almeno del 10%.
31 E quindi, ribadendo la colpa professionale di moderata entità del convenuto
dottor ( con omissione di atti e soprattutto dei controlli nei lunghi 5 _1
anni e come da note Linee Guida Ortodontiche), si ritiene addebitabile al suo
non congruo trattamento il peggioramento con un differenziale tra il 2%-3%
(grado iniziale 3 I.O.T.N.) e il 10% ( grado 5 I.O.T.N. – Vedi figura) attuale;
è presente a giudizio dei Ctu , dunque, un danno biologico differenziale ed
imputabile a colpa ed a omissione professionale con discostamento dalle
Linee Guida intorno al 7 – 8%.
Si ricorda anche che il danno biologico, soprattutto se importante come
quello attuale del sig. , determina non solo un evidente danno Pt_4
estetico ma può comportare, nel tempo soprattutto, fastidi e difficoltà
fonetiche e soprattutto masticatorie e con lesioni dei tessuti molli e gengivali
Quindi si concludono queste considerazioni assegnando un danno biologico
di tipo differenziale e collegato ad una colpa professionale medica di media
gravità tra il 7 e l'8% (…)”.
Il danno da invalidità permanente patito da è, Parte_4
evidentemente, un danno cd. iatrogeno, identificantesi, in particolare, con l'aggravamento di postumi permanenti, per imperizia del medico, che il paziente, anche se correttamente curato, avrebbe comunque dovuto sopportare, ma in minor misura.
Sul punto, va rammentato che il danno c.d. iatrogeno va liquidato: a)
monetizzando il grado complessivo di invalidità permanente accertato in
corpore; b) monetizzando il grado verosimile di invalidità permanente che sarebbe comunque residuato all'infortunio anche in assenza dell'errore medico;
c) detraendo il secondo importo dal primo (ex multis Cass. n. 26117
del 2021).
32 Le ragioni di siffatto procedimento sono note. Ed infatti, il valore monetario del punto di invalidità cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere dell'invalidità, mentre decresce in progressione aritmetica con l'aumentare dell'età del danneggiato. Ne consegue che il valore monetario del punto che porta – ad esempio – da 50 a 51 il grado complessivo d'invalidità
permanente, è notevolmente superiore al valore monetario del punto che porta da 10 a 11 il grado d'invalidità. Pertanto, se si sottraesse dal grado percentuale di invalidità permanente effettivamente residuato in corpore il grado percentuale d'invalidità permanente che sarebbe residuato in assenza di colpa del medico, la conversione in termini monetari della lesione alla salute avverrebbe in base ad un valore di punto falsato, e senza tener conto che il
surplus d'invalidità ascrivibile all'intervento del medico non si innesta su una situazione di validità preesistente, ma si innesta su una situazione di salute già compromessa.
La differenza, pertanto, va compiuta non sul grado d'invalidità permanente,
ma sui valori monetari. Sarà necessario, in tale ottica, dapprima liquidare il danno biologico complessivo patito dalla vittima e, successivamente,
liquidare il danno biologico che sarebbe verosimilmente residuato in assenza del fatto illecito. La differenza costituirà il danno iatrogeno del quale il medico deve rispondere (Cass. n. 15733 del 2015; Cass. 6341 del 2014).
Poste queste premesse di metodo, per tradurre in termini monetari le risultanze medico-legali surriferite, è necessario ricorrere al potere di liquidazione equitativa riconosciuto al giudice dall'art. 1226 c.c., richiamato,
per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c. In particolare, l'art. 1226 c.c., nel prevedere che, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, "per
33 una parte risponde alla tecnica della fattispecie, quale collegamento di
conseguenze giuridiche a determinati presupposti di fatto, per l'altra ha
natura di clausola generale, cioè di formulazione elastica del comando
giuridico che richiede di essere concretizzato in una norma individuale
aderente alle circostanze del caso". Più precisamente, "l'art. 1226 richiede
sia che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, la
prova del danno nel suo ammontare, sia che risulti assolto l'onere della parte
di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno medesimo. Quale
clausola generale, l'art. 1226 viene a definire il contenuto del potere del
giudice nei termini di valutazione equitativa" (così Cass. n. 10579 del 2021 e,
nello stesso senso, Cass. n. 28990 del 2019).
Nella concretizzazione della clausola generale dell'equità in sede di quantificazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve perseguire il massimo livello di certezza, uniformità e prevedibilità del diritto, così da assicurare la parità di trattamento di cui l'equità integrativa è
espressione. Difatti, "l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226
c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del
caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano
essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti uffici
giudiziari" (Cass. n. 10579 del 2021; Cass. n. 12408 del 2011).
In tale prospettiva, le tabelle, siano esse giudiziali o normative, sono uno strumento idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all'art. 1226 c.c. e di addivenire ad una quantificazione del danno rispondente ad equità, nell'effettiva esplicazione di poteri discrezionali,
e non già rispondenti ad arbitrio (quand'anche "equo"). E così, in tale
34 prospettiva, ritiene questo giudice, anche alla luce della consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (in tal senso si veda Cass. n. 14402 del
2011) di poter fare applicazione delle “Tabelle per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica" predisposte dal Tribunale di LA (aggiornate da ultimo all'anno 2024), in quanto esse costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., là dove la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o in diminuzione.
Circa l'applicazione delle tabelle predisposte dal Tribunale di LA devono farsi due considerazioni.
Innanzitutto, va rilevato che la tabella introdotta col d.P.R. 13 gennaio 2025,
n. 12 per la liquidazione del danno biologico relativo a postumi permanenti superiori al 9% della validità complessiva della persona prevista dall'art. 138
d.lgs. n. 209 del 2005 (“Regolamento recante la tabella unica del valore
pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità tra dieci e cento
punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del
soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle
assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209”)
- cui rinvia l'articolo 7, comma quarto, della legge n. 24 del 2017, cd. Pt_8
, che conferma quanto già previsto dall'articolo 3, comma terzo, della
[...]
legge n. 183 del 2012, cd. legge Balduzzi - non può trovare applicazione nel caso di specie, in quanto l'art. 5 recante le “disposizioni transitorie”, prevede,
in modo espresso e univoco, che “Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata
in vigore”.
35 Ancora, l'applicazione dei criteri risarcitori offerti dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di LA è giustificata dalla necessità che il calcolo differenziale sui valori monetari innanzi evocato venga svolto sulla scorta di parametri omogenei, non potendosi consentire che le poste di calcolo siano determinate sulla base di tabelle differenti. In tale ottica, questo
Tribunale, pur consapevole del fatto che per le lesioni di lieve entità (sino al nove per cento) è previsto l'uso della tabella normativa di cui al quinto comma dell'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005, ritiene applicabile, in ragione della complessiva condizione d'invalidità dell'attore – pari al dieci per cento
-, le tabelle di LA [è appena il caso di osservare che l'applicazione delle tabelle di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209 del 2005 sarebbe stata possibile per l'orientamento interpretativo della Corte di cassazione che, in ragione della mancanza di una disposizione transitoria, ha affermato che la tabella in parola trova applicazione a tutti i processi in corso indipendentemente dal momento della verificazione del danno, in quanto la norma, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. n.
28994 del 2019; Cass. n. 1157 del 2020)].
Orbene, sulla scorta dei parametri equitativi forniti dalle tabelle richiamate, il danno biologico da invalidità temporanea va liquidato, all'attualità, in complessivi euro 2.587,50, tenendo conto che vanno riconosciuti euro 115,00
per ogni giorno di invalidità temporanea assoluta, in ragione dei trattamenti
36 praticati, stante la mancata allegazione e prova di peculiarità del caso di specie.
La determinazione del valore monetario dell'invalidità permanente richiede,
invece, un maggiore sforzo valutativo, tenuto conto – come già rappresentato
- che trattasi di un danno cd. iatrogeno. Ed allora, tenuto conto dell'età
dell'attore al momento della stabilizzazione dei postumi, ossia all'esito del periodo d'invalidità temporanea (17 anni), occorre procedere – sulla scorta di un giudizio equitativo svolto secondo le richiamate tabelle di LA -
all'individuazione del valore monetario del grado percentuale d'invalidità
permanente effettivamente residuato in corpore, sottraendo dallo stesso il valore del grado di percentuale d'invalidità permanente che sarebbe residuato in assenza di colpa del medico.
In tale prospettiva, il valore monetario corrispondente all'effettivo grado d'invalidità del trenta per cento risulta pari a 30.283,00
Differentemente, per stabilire il valore monetario del grado d'invalidità che l'attore avrebbe patito se il sanitario non fossero incorso in colpa professionale occorre procedere – sulla scorta di un giudizio equitativo svolto secondo le richiamate tabelle di LA - all'individuazione del valore monetario medio tra quelli corrispondenti alle diverse percentuali stabilite dal consulente dell'ufficio (tre e due per cento).
In tale prospettiva, il valore monetario riconoscibile risulta pari a euro
4.406,50, pari alla media tra euro 5.408,00 (somma corrispondente al valore monetario dell'invalidità permanente al tre per cento) ed euro 3.405,00
(somma corrispondente al valore monetario dell'invalidità permanente al due per cento).
37 Ne consegue che l'importo differenziale (30.283,00 – 4.406,50) -
corrispondente al valore monetario del cd. danno iatrogeno - è pari a euro
25.876,50, valore già espresso in moneta attuale.
Detto importo non risulta pienamente corrispondente a quanto spettante alla parte attrice, imponendosene una riduzione.
La piena comprensione dell'assunto che precede richiede una breve riflessione sui recentissimi itinerari interpretativi percorsi dalla giurisprudenza di legittimità. Non potendo, però, in questa sede, fare una digressione sull'evoluzione che, negli ultimi anni, ha interessato la concezione (e la liquidazione) del danno alla salute, sia sufficiente rammentare che il processo di "sistemazione teorica" del danno non patrimoniale non si è arrestato con le pronunce dell'11 novembre del 2008,
ma è proseguito nell'elaborazione giurisprudenziale successiva, in seno alla quale ha preso piede, con sempre maggiore consistenza, un orientamento che,
incrinando la concezione unitaria messa a punto dalle sezioni unite
(all'insegnamento delle sezioni unite si sono, peraltro uniformate Cass. n.
25351 del 2015; Cass. n. 20111 del 2014; Cass. n. 21716 del 2013; Cass. n.
11950 del 2013; Cass. n. 15414 del 2011), ha nuovamente scomposto il danno non patrimoniale in due pregiudizi distinti: uno “interno” all'individuo,
rappresentato dalla sofferenza interiore, e uno “esterno”, dato dalle ripercussioni dell'evento lesivo sulle sue abitudini di vita, proiettate in una dimensione dinamico-relazionale.
In particolare, la "rimodulazione" dello statuto teorico del danno non patrimoniale si deve soprattutto alle sentenze della Corte di cassazione n. 901
e n. 7513 del 2018. In dottrina è stato osservato che, tra le pieghe argomentative di queste pronunce, la natura c.d. 'unitaria' del danno non
38 patrimoniale viene intesa come unitarietà del metodo di liquidazione, il quale non può prescindere dalla “reale fenomenologia del danno alla persona”, che ne disvela una "duplice essenza": la sofferenza interiore (intesa "in tutti i suoi aspetti, quali il dolore, la vergogna, il rimorso, la disistima di sé, la malinconia, la tristezza"), e il "danno dinamico-relazionale" (altrimenti detto alla vita di relazione o esistenziale), dato dalla “significativa alterazione della vita quotidiana”.
Ora, in presenza di lesione della salute, l'acquisita concezione del danno biologico come danno-conseguenza conduce a ritenere che il "danno esistenziale" (o, se si preferisce, "dinamico-relazionale") rappresenti la sintesi descrittiva del manifestarsi del pregiudizio nella vita di relazione del danneggiato, di modo che il riconoscimento di un'autonoma voce a tale titolo costituirebbe una "sicura duplicazione risarcitoria".
In tema, la giurisprudenza di legittimità (da ultimo, vedasi la sentenza della
Corte di cassazione n. 28988 dell'11 novembre 2019), pur movendosi nell'ottica della sovrapposizione del danno biologico e del danno esistenziale
(nel senso della comune afferenza concettuale dei due sintagmi all'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato), ha, però, precisato che l'incremento dei valori tabellari cui è
improntata la liquidazione del danno biologico (la c.d. "personalizzazione")
può giustificarsi "soltanto in presenza di circostanze 'specifiche ed
eccezionali' (...) le quali rendano il danno concreto più grave (...) rispetto
alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado
sofferti da persone della stessa età".
Del resto, la conclusione raggiunta dalla giurisprudenza di legittimità è
pienamente aderente all'espresso e non equivoco contenuto del testo dell'art. 39 138, punto 2, lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005 (cd. codice delle assicurazioni), secondo cui "per danno biologico si intende la lesione
temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile
di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato”.
In conclusione, la liquidazione del danno biologico congloba, generalmente,
il ristoro delle ripercussioni sulla vita di relazione, salvo l'aumento del ristoro, fino al trenta per cento, sulla scorta della valutazione della lesione di specifici aspetti dinamico relazionali, correlati, dunque, alle condizioni soggettive del danneggiato (l'art. 138, comma terzo, del codice delle assicurazioni prevede, infatti, che “qualora la menomazione accertata incida
in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico- relazionali personali
documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del
danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale (...),
può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%").
Su diversa direttrice si colloca il danno morale, pregiudizio che non ha fondamento medico-legale, reclamando, quindi, un'autonoma liquidazione,
emancipata dalla tradizionale logica ancillare rispetto al danno biologico,
trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, perciò
meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, vedasi Cass. n.
18641 del 2011; Cass. n. 2228 del 2012; Cass. n. 20292 del 2012; Cass. n.
40 In definitiva, la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è
conglobabile nel danno biologico.
A tale conclusione la Corte di cassazione giunge non solo sulla scorta di considerazioni ontologiche, ma anche all'esito dell'interpretazione coordinata del nuovo art. 139 del codice delle assicurazioni private (nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 124 del 2017), che, nel far riferimento ai presupposti per la personalizzazione, menziona sia gli aspetti dinamico-relazionali, sia la sofferenza soggettiva di particolare intensità) e della sentenza della Corte cost. n. 235 del 2014, la quale, nel consentire un incremento della liquidazione tabellare, fino a un massimo del venti per cento, in considerazione vuoi dei profili dinamico-relazionali, vuoi della sofferenza interiore, detta una regola eccezionale, applicabile al solo settore delle lesioni micropermanenti, la quale non implicherebbe il disconoscimento del danno morale come figura autonoma di pregiudizio. Per quel che riguarda, invece, le c.d. macropermanenti, l'art. 138, comma terzo, del ridetto codice fa riferimento – ripetasi - unicamente al profilo dinamico-relazionale
(“qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici
aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente
accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto
previsto dalla tabella unica nazionale (...), può essere aumentato dal giudice,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato, fino al 30%"). Ne deriva che il profilo della sofferenza interiore, non trattato dalla norma, può (e deve) essere autonomamente considerato dal giudice al fine di un'autonoma liquidazione del danno morale.
L'assunto è stato riproposto dalla sentenza n. 26304 del 17 ottobre 2019, che,
riprendendo gli argomenti della n. 901 del 2018, ribadisce l'ontologica
41 differenza tra danno morale e danno biologico (i.e., il danno dinamico-
relazionale), da cui discende che il giudice, allorquando è chiamato a risarcire il danno non patrimoniale, non può esimersi dall'esaminare (e, ove concretamente riscontratele, dal liquidare) partitamente ambedue le dimensioni (interna ed esterna) nelle quali esso può manifestarsi, pur tenendo presente la necessità di neutralizzare il rischio di evitare inammissibili duplicazioni risarcitorie, attribuendo al danneggiato il danno "esistenziale", in uno col danno biologico.
In definitiva, la Corte di cassazione afferma che, se c'è lesione della salute, il danno biologico assorbe ogni profilo "esistenziale" (salva, naturalmente, la personalizzazione) e, in aggiunta ad esso, è possibile tributare al danneggiato il solo danno morale. Differentemente, in assenza di danno biologico, la doppia dimensione del pregiudizio sarà data dal danno "relazionale puro", e dal "danno morale interiore".
Più di recente, però, il percorso interpretativo della Corte di cassazione si è
arricchito di un nuovo e condivisibile passaggio argomentativo relativo alla corretta applicazione delle cd. tabelle di LA, le quali precludono –
osserva la Corte - la considerazione autonoma del danno morale, atteso che le stesse evidenziano, per ogni livello di invalidità, un unico valore che ingloba il risarcimento del danno biologico e di quello morale (si confronti Cass. n.
25164 del 2020).
Il precipitato logico giuridico di quanto precede è rappresentato dal fatto che,
nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il giudice di merito dovrà: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il
42 quantum risarcitorio applicando integralmente le tabelle di LA, che consentono la liquidazione di entrambe le voci di danno, addivenendo all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento,
e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando,
conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale, 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno,
procedere all'aumento fino al trenta per cento del valore del solo danno biologico, depurato dalla componente morale del danno.
Poste queste necessarie premesse di carattere teorico deve evidenziarsi come,
in linea generale, sia per procedere alla personalizzazione del danno biologico, per dare conto di specifici aspetti dinamico relazionali lesi, che alla liquidazione del danno morale occorre che l'attore abbia assolto due oneri:
quello di allegazione e quello di prova. Sul piano dell'allegazione, è
necessario che l'attore individui quante e di che tipo siano state le conseguenze negative del fatto illecito, sia sul piano del turbamento psichico patito, sub specie, dunque, di danno morale, che sul piano dell'appesantimento del valore tabellare in ragione delle ripercussioni della lesione alla salute sui rapporti familiari o sociali, sull'attività lavorativa o sul tempo libero, ripercussioni che, però, per acquisire rilevanza devono essere diverse e ultronee rispetto a quelle normalmente correlate alla lesione dell'integrità psico – fisica del soggetto e correlate, in modo particolare, alla sua peculiare esperienza di vita.
43 Sul piano della prova, poi, il danneggiato è chiamato ad asseverare le proprie allegazioni, giovandosi anche delle presunzioni semplici.
Orbene, , pur avendo evocato il concetto di “danno Parte_4
esistenziale”, che ben può essere inteso in termini di richiamo alla cd.
personalizzazione, non ha affatto descritto le ripercussioni sulla propria vita relazionale e non ha evidenziato specifiche circostanze di fatto rappresentative di situazioni di disvalore afferenti all'irripetibile singolarità
della propria esperienza di vita individuale [è noto, infatti, che le peculiari condizioni soggettive legittimanti la personalizzazione del danno biologico devono involgere situazioni relative «alle dinamiche emotive della vita
interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti
funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di
apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione
"economicistica" dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una
differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari,
rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità» (vedasi
Cass. n. 21939 del 2017)].
In relazione al danno morale, poi, deve osservarsi come il predetto non ha allegato e provato quei fatti noti da cui inferire il Parte_4
patimento di siffatto pregiudizio - che, in quanto appartenente alla dimensione interna dell'individuo, sfugge, di regola, alle prove dirette -,
essendosi limitato, a ben vedere, (solo) a rappresentare l'entità delle lesioni patite, che, in quanto lievi, in mancanza di ulteriori specifiche allegazioni,
non possono di per sé suggerire il patimento di sofferenza soggettiva correlato all'evento lesivo de quo vertitur.
44 Detto altrimenti, pur volendo scorgere nell'atto di citazione, “in filigrana”, la pretesa di ristoro della sofferenza subiettiva, deve concludere che l'attore non ha posto all'attenzione del Tribunale quei fatti noti idonei a suggerire,
secondo un criterio di probabilità, il patimento di un turbamento psichico.
Se così è, alla stregua delle osservazioni che precedono, questo giudice ritiene che – esclusa la cd. personalizzazione - l'importo innanzi determinato a titolo di danno non patrimoniale da invalidità permanente, pari a euro
25.876,50, espresso in moneta attuale, non sia perfettamente rispondente alla concreta entità del danno patito, in quanto, valorizzando anche la dimensione morale del danno non patrimoniale, unitamente a quella cd. dinamico relazionale, appare idoneo a ristorare un pregiudizio di cui è non stato fornito supporto assertivo e adeguato riscontro probatorio.
S'impone, dunque - sulla base del calcolo previsto alla quinta pagina della relazione di accompagnamento alla Tabelle del Tribunale di LA -, una variazione equitativa in diminuzione del valore monetario del danno non patrimoniale come sopra determinato, eliminando la componente corrispondente alla sofferenza soggettiva, pari al venticinque per cento del valore monetario dell'invalidità permanente, scilicet euro 6.469,125,
giungendo così all'importo di euro 19.407,375.
In definitiva, la somma riconoscibile alla parte a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente e temporanea - esclusa la componente morale del danno e accantonato ogni profilo di cd. personalizzazione - è pari a euro
21.994,875, espresso già in moneta attuale, alla cui corresponsione
[...]
va condannato. _1
Giova rammentare, poi – tenuto conto della specifica domanda della parte attrice -, che nella liquidazione del danno deve tenersi altresì conto del
45 nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero,
ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione,
tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio
(si veda in tal senso ed ex multis già Cass. sez. un. n. 1712 del 1995, nonché
Cass. n. 2796 del 2000).
È appena il caso di osservare, poi, che, in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, come nell'ipotesi che ci impegna, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce,
al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (si veda condivisibilmente, da ultimo, Cass. n. 37798 del 2022).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo giudicante reputa opportuno condannare la convenuta al pagamento degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 c.c., calcolati dalla data dell'evento dannoso (da identificarsi con la fine del trattamento
46 odontoiatrico, che, in mancanza dell'indicazione di una data certa, può farsi risalire a quella del 31 dicembre 2015) sulla somma frutto della devalutazione, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI”) alla data del 31 dicembre 2015, di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e,
quindi, applicati anno per anno, a partire dalla suddetta data (sul fatto -
pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno
è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. 5287 del 1987 e
5307 del 1984), fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice ISTAT menzionato
(“FOI”).
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta pubblicazione della sentenza (si vedano in tal senso, Cass. n. 13470
del 1999; Cass. n. 4030 del 1998).
Esaurita la valutazione del danno non patrimoniale da lesione alla salute, va considerato che ha anche preteso il ristoro del danno Parte_4
patrimoniale futuro correlato alle spese mediche da sostenere.
47 In tema, deve osservarsi come anche le spese che, al momento della liquidazione non sono ancora state sostenute, ma è ragionevole che saranno sostenute in futuro, costituiscono un danno risarcibile (si veda Cass. n. 8371
del 2024). Ovviamente – si è osservato -, la necessità di spese future può
essere compiutamente accertata soltanto quando il quadro clinico sia stabilizzato e cioè quando siano consolidati i postumi permanenti.
Sulla base di tale premessa, il c.t.u. ha riconosciuto un danno futuro determinabile in euro 6.000,00, correlato alle spese mediche che l'infortunato dovrà sostenere una volta soltanto per far fronte al nuovo intervento ortodontico, che, in moneta attuale, ammonta a euro 6.132,00.
Trattasi, a ben vedere, di danno correlato a una spesa affrontata una tantum, il cui importo è stato determinato dall'ausiliare in via equitativa, rendendo attuale un esborso che sarà sostenuto dal danneggiato in epoca successiva alla liquidazione e ciò al precipuo, ed evidente, fine di neutralizzare il rischio di un indebito arricchimento della vittima, arricchimento legato al cd.
interusurium, cioè alla maturazione dei frutti di un capitale pagatole anticipatamente (arg. Cass. n. 31235 del 2018).
Come per il danno non patrimoniale, sull'importo determinato per il ristoro di quello patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulla somma innanzi determinata come devalutata alla data della fine del trattamento odontoiatrico posto in essere dal convenuto, scilicet il 31
dicembre 2015, via via rivalutata anno per anno, dalla data del 31 dicembre
2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulla somma nell'ammontare rivalutata alla data di pubblicazione della sentenza.
48 Esaurita la disamina della posizione di , giova esaminare Parte_4
quella di Parte_7
Orbene, il consulente dell'ufficio ha escluso, condivisibilmente, il patimento,
da parte di , di un'invalidità permanente, in ragione Parte_7
dell'intervento ortodontico successivamente svolto. Sul punto, infatti, va precisato, che il danno biologico da invalidità permanente risarcibile non può
che essere quello non emendabile nemmeno con il nuovo intervento chirurgico (in tal senso si veda Tribunale di Roma, sezione XII, del 17
ottobre 2004, secondo cui "in tema di liquidazione del danno permanente alla
persona per errato intervento del sanitario che ha determinato una riduzione
del visus del paziente, nel caso in cui il danno biologico sia emendabile con
apposito intervento chirurgico, il danno biologico risarcibile è costituito dal
grado di invalidità permanente che presumibilmente residuerà all'intervento,
mentre il costo di quest'ultimo va liquidato a titolo di risarcimento del danno
patrimoniale")
Del resto, in mancanza di una diversa indicazione dell'attore, deve presumersi in base all'id quod plerumque accidit che questi preferirebbe un risarcimento in forma specifica a uno per equivalente, attesa la prevalenza del bene salute rispetto al bene denaro.
Il consulente ha, però, valutato la sopportazione un'invalidità temporanea legata al trattamento ortodontico censurato al 25% per sei mesi [“E quindi, in
conclusione di queste considerazioni, pur ribadendo la colpa professionale
del dottor (per omissioni nei trattamenti e nei controlli come da chiare _1
Linee Guida), tra l'altro per un periodo molto lungo ed esageratamente
prolungatosi e con un peggioramento in atto, si ritiene di non assegnare
nessun danno biologico ma solo una temporanea di almeno sei mesi al 25%,
49 comprendendo sia qualche periodo soprattutto terminale tra il 2010 e il
2015, sia qualche fastidio e qualche problematica certa nel secondo
approccio ortodontico della dottoressa Esercizio”].
Condivisibile è la valutazione espressa, considerato che lo stato patologico affettante la paziente all'esito del trattamento posto in essere dal convenuto,
pur non avendo precluso alla paziente – secondo una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza – lo svolgimento di molte delle ordinarie attività esistenziali. Appare, peraltro, ragionevole (art. 2727 c.c.) e pienamente compatibile con le nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza (art. 115 c.p.c.) affermare – come fatto dagli ausiliari – che i disturbi patiti dalla danneggiata non abbiano comportato una rinuncia in toto alle ordinarie attività dell'esistenza, al pari – ad esempio – di chi abbia riportato gravissimi politraumatismi, o fratture multiple, o versi in coma.
Occorre pure ribadire che non vi è spazio per il ristoro dell'evocato danno estetico, il quale rappresenta – come noto – (solo) un aspetto particolare del danno biologico. In tale ottica, la lesione alla salute viene definita danno estetico quando incide, piuttosto che su un organo o su una funzione,
sull'aspetto esteriore del corpo leso.
È noto al Tribunale che, per “aspetto esteriore del corpo leso”, non deve intendersi soltanto l'euritmia dei lineamenti o l'assenza di cicatrici, ma anche la percezione del “sé”. Ne deriva che può configurarsi un danno estetico anche nelle ipotesi in cui la ridetta percezione del “sé” da parte del danneggiato o da parte della comunità non è fonte del comune senso di benessere che tutti avvertono nel rimirare la propria corporeità, con la precisazione, però, che la compromissione della funzione estetica dell'individuo va valutata per quello che effettivamente è, e non per quello
50 che il danneggiato ritiene che sia. Detto altrimenti, la valutazione va condotta alla stregua di parametri oggettivi, secondo i dettami della medicina legale.
L'alterazione dell'aspetto del volto o del corpo è, dunque, una invalidità
permanente, prevista e classificata secondo varie scale di intensità in tutti i più noti e diffusi barème medico legali. Pertanto, dell'invalidità causata dal pregiudizio estetico deve tenersi conto nella determinazione del grado di invalidità permanente, determinando una sola percentuale complessiva d'invalidità permanente.
A ben vedere, l'impianto motivazionale costruito dai consulenti dell'ufficio conduce a ritenere che quest'ultimi abbiano, effettivamente, escluso il patimento di un danno da invalidità permanente da parte dell'attrice, tenendo in debita considerazione anche il pregiudizio estetico (si veda, in particolare,
la quattordicesima pagina della relazione tecnica dell'ufficio).
Ora, anche per tradurre in termini monetari la conclusione raggiunta dal collegio di consulenti circa il pregiudizio da invalidità temporanea patito da pare opportuno, al cospetto di un'invalidità permanente Parte_7
pari a 0%, applicare la tabella normativa richiamata dall'art. 139 d.lgs. n. 209
del 2005 (vedasi supra anche in relazione al profilo tematico della diretta applicazione nel caso di specie), nella versione aggiornata al d.m. del 16
luglio 2024.
Pertanto, considerata l'età della danneggiata al momento della fine del trattamento ortodontico (13 anni) e l'indennità giornaliera pari a euro 55,24,
si giunge a determinare la liquidazione del danno da invalidità temporanea in euro 2.485,80, in moneta attuale.
Detto importo risulta pienamente corrispondente a quanto spettante alla parte attrice, non potendosi certamente riscontrare un pregiudizio morale, né
51 compiutamente descritto nel libello introduttivo del giudizio e negli scritti successivamente depositati né agevolmente inferibile dall'entità
dell'invalidità temporanea patita, di certo non preclusiva delle più
significative attività umane.
A ciò si aggiunga che anche attraverso il riferimento al Parte_7
“danno esistenziale”, ha, evidentemente, stimolato il Tribunale alla personalizzazione del danno da invalidità temporanea, personalizzazione che,
però, non può essere applicata per le medesime ragioni che hanno contrassegnato il giudizio sulla posizione del RM , Parte_4
dovendosi ribadire, anche in questa sede, che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate (nonché
provate) dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. n.
28988 del 2019, n. 7513 del 2018, n. 24471 del 2014, n. 23778 del 2014).
Va soggiunto che, alla sesta pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1 c.p.c., nell'interesse di è stato Parte_7
preteso anche il ristoro del danno da incapacità lavorativa generica e specifica
(“un Danno da Diminuzione della capacità lavorativa sia generica che
specifica incidente sull'attività lavorativa di “Fotomodella” in essere;
un
Danno estetico incidente sull'attività lavorativa di “Fotomodella”).
Ora, le (nuove) deduzioni difensive sviluppate nel corpo della memoria depositata il 7 novembre 2016, ribadite col successivo scritto del 18 gennaio
2020, suggeriscono di richiamare, per sgomberare interferenze concettuali, il
52 noto principio giurisprudenziale secondo cui, "in tema di risarcimento dei
danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento e la
normale non frazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che,
quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni
a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si
riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta",
sicché eventuali specificazioni hanno "valore meramente esemplificativo dei
vari profili di pregiudizio dei quali si intenda ottenere il ristoro, a meno che
non si possa ragionevolmente ricavarne la volontà di escludere dal "petitum"
le voci non menzionate" (da ultimo, Cass. n. 14363 del 2019; Cass. n. 22514
del 2014; nello stesso senso già Cass. n. 17879 del 2011; Cass. n. 26505 del
2009).
La conclusione si corrobora vieppiù alla luce del pur rilevante principio giurisprudenziale secondo cui, "in tema di responsabilità civile, la domanda
di risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, derivanti da un illecito
aquiliano, esprime la volontà di riferirsi ad ogni possibile voce di danno, a
differenza di quella che indichi specifiche e determinate voci, sicché, pur
quando in citazione non vi sia alcun riferimento, si estende anche al lucro
cessante", la cui richiesta "non può, pertanto, considerarsi domanda nuova,
come tale inammissibile" (Cass. n. 7193 del 2015).
Nel caso in esame, però, detti principi non possono trovare applicazione, in quanto, a ben vedere, nel corpo dell'atto di citazione, ha Parte_7
veicolato una richiesta di ristoro di specifiche voci di danno non patrimoniale e patrimoniale.
53 Se così è, il riferimento ai danni da incapacità lavorativa generica e specifica introduce chiaramente un (inammissibile) elemento di novità nel thema
decidendum ac probandum.
Le argomentazioni che precedono possono essere arricchite attraverso l'obbligato riferimento all'assetto interpretativo consolidatosi sulla disposizione normativa di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., ratione
temporis applicabile alla vicenda in esame. In particolare, detta norma consente, mercé il deposito della prima memoria, solo di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già rassegnate (“un
termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni già proposte”).
La preclusione indicata dalla norma, in quanto volta a tutelare anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice, indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (Cass. n. 3806 del 2016).
Ora, va segnalato che, in tempi recenti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può
riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa («petitum»
e «causa petendi»). Più in dettaglio, la sentenza a sezioni unite contrassegnata da numero 12310 del 2015, è pervenuta alle seguenti conclusioni: a) la modifica della domanda iniziale può riguardare anche gli elementi identificativi oggettivi della stessa, a condizione che essa riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque sia a questa collegata, regola, questa, ricavabile da tutte le indicazioni contenute nel codice di rito in relazione alle ipotesi di
54 connessione a vario titolo e in particolare al rapporto di connessione per
"alternatività" o "per incompatibilità"; b) una siffatta interpretazione risulta maggiormente rispettosa dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo, posto che, non solo non incide negativamente sulla durata del processo nel quale la modificazione interviene, ma determina, anzi,
una indubbia incidenza positiva più in generale sui tempi della giustizia, in quanto è idonea a favorire una soluzione della complessiva vicenda sostanziale ed esistenziale portata dinanzi al giudice in un unico contesto,
invece di determinare la potenziale proliferazione dei processi, c) la concentrazione favorita da tale interpretazione risulta inoltre maggiormente rispettosa della stabilità delle decisioni giudiziarie, anche in relazione alla limitazione del rischio di giudicati contrastanti, nonché della effettività della tutela assicurata, sempre messa in pericolo da pronunce meramente formalistiche;
d) una simile interpretazione non determina alcuna "sorpresa"
per la controparte né mortifica le potenzialità difensive, in quanto l'eventuale modifica avviene sempre in riferimento e in connessione alla medesima vicenda sostanziale in relazione alla quale la parte è stata chiamata in giudizio e a tale parte è, in ogni caso, assegnato un congruo termine per potersi difendere e controdedurre anche sul piano probatorio.
Conclusivamente, con la sentenza in parola, è stato espressamente affermato il seguente principio di diritto: "La modificazione della domanda ammessa a
norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi
identificativi della medesima sul piano oggettivo (petitum e causa petendi),
sempre che la domanda così modificata risulti in ogni caso connessa alla
vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini
la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero
55 l'allungamento dei tempi processuali. Ne consegue che deve ritenersi
ammissibile la modifica, nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c.,
della iniziale domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un
contratto in domanda di accertamento dell'avvenuto effetto traslativo".
Successivamente, la Corte di cassazione, anche questa volta nella sua più alta composizione (Cass. sez. un. 22404 del 2018), ha esteso i principi innanzi espressi anche alle ipotesi di una domanda subordinata formulata in occasione della prima memoria istruttoria, evidenziando, in particolare, che la domanda di adempimento contrattuale inizialmente proposta e quella di ingiustificato arricchimento, successivamente formulata in via subordinata con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. involgono la medesima vicenda sostanziale, intesa come unica vicenda di fatto che delinea un interesse sostanziale, attengono al medesimo bene della vita e che, tra di esse,
sussiste, chiaramente, quel rapporto di connessione per “incompatibilità”,
finanche normativa, che legittima la modificazione della domanda [“Nella
specie, entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di
indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda
sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che
delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita,
tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur
se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come
indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i
patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione
"di incompatibilità", non solo logica ma addirittura normativamente
prevista, stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi
56 dell'art. 2042 c.c., e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al
simultaneus processus.” (punto 8.1 della motiv.)].
L'assetto interpretativo innanzi delineato – come anticipato - si è consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4031 del 2021; Cass. n. 3127 del
2021; Cass. n. 20898 del 2020; Cass. n. 18546 del 2020; Cass. n. 31078 del
2019; Cass. n. 4322 del 2019).
In tale ottica, la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. non può essere utilizzata per veicolare la autonoma domanda di ristoro del danno da incapacità lavorativa, in quanto trattasi di una pretesa che, sebbene afferente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non si pone in termini di alternatività o incompatibilità con l'originaria domanda risarcitoria, aggiungendosi sic et simpliciter a quest'ultima e rappresentando, per questo, un'inammissibile mutatio libelli.
In ogni caso, pur volendo ritenere ammissibile, la pretesa risarcitoria in discorso, la stessa non potrebbe trovare accoglimento.
Al riguardo, va segnalato che la lesione alla salute può implicare tanto una lesione della capacità della vittima di svolgere un lavoro purchessia (definita
“capacità lavorativa generica”), quanto una lesione della capacità di continuare a svolgere il lavoro cui attendeva prima del sinistro (definita
“capacità lavorativa specifica”).
Ora, se la lesione alla capacità lavorativa specifica può generare solo un danno patrimoniale correlato alla derivata incapacità, permanente o temporanea, di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca del medesimo fatto, circa l'incapacità lavorativa generica si registrando diverse impostazioni ricostruttive. Sia consentito rammentare i diversi orientamenti: 1) la tesi dell'“assorbimento”, secondo cui la lesione alla
57 generica capacità di lavoro rappresenta un danno alla persona e non al patrimonio, assorbito nel danno biologico (si vedano Cass. n. 3260 del 1993;
di recente, Cass. n. 12211 del 2015); 2) tesi della “personalizzazione”, per la quale la lesione in parola può stimolare l'appesantimento della misura del danno biologico (si veda supra; in giurisprudenza, si confronti Cass. n. 2311
del 2007); 3) la tesi del danno patrimoniale, fatta propria dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali (danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità
non consenta al medesimo di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito;
in altri termini, secondo questa tesi, va escluso che il danno da incapacità lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico, costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto (Cass. 908 del
2013); esso integra, invece, un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance, ulteriore e distinto rispetto al danno biologico e al danno da incapacità lavorativa specifica (Cass. 26641 del 2023; Cass. n.
12211 del 2015).
Ora, appare superfluo, in questa sede, prendere posizione sulle tesi enucleate,
in quanto, in ogni caso, – che non ha sopportato una Parte_7
condizione di invalidità permanente - non ha fornito, a ben vedere, alcun elemento utile al riconoscimento del danno da lesione della capacità
lavorativa generica, né in termini di “personalizzazione” del danno alla salute
58 né in termini di pregiudizio patrimoniale. L'attrice, infatti, non ha spiegato nel corpo della memoria in che misura la temporanea invalidità patita abbia potuto incidere sulla propria peculiare esperienza di vita ovvero determinare una contrazione dei guadagni correlati all'attività di fotomodella svolta,
essendosi limitata a rappresentare lo svolgimento dell'attività di fotomodella,
senza neppure indicare di essere stata esclusa, ad esempio, dalla partecipazione a eventi di moda o di spettacolo in genere.
Del resto, la Suprema Corte ha chiarito che siffatta posta di danno non può
ritenersi automaticamente insita nell'accertamento dei postumi permanenti e che la categoria concettuale della capacità lavorativa generica non può essere utilizzata per riconoscere un danno patrimoniale da lucro cessante come conseguenza "in re ipsa" delle lesioni. Il danno in questione deve essere,
dunque, pur sempre specificamente allegato e provato da colui che lo invoca,
sia pure mediante il ricorso alle presunzioni;
in particolare, l'istante deve prospettare specifici elementi di fatto concernenti le attitudini confacenti alle condizioni personali e/o ambientali, idonei alla produzione di fonti di reddito,
sui quali possa fondarsi il giudizio prognostico sulla lesione alla capacità
lavorativa ad esse correlata. Si è quindi osservato che l'ammissibilità del ricorso alla prova presuntiva si riduce via via che l'invalidità permanente non superi un certo grado percentuale, poiché soltanto in presenza di postumi di particolare gravità sussistono elementi per ritenere ragionevolmente che a causa degli stessi il danneggiato è privato della possibilità di attendere alle occupazioni confacenti alle proprie aspettative personali e sociali e alla produzione del reddito conseguente (Cass. 1922 del 2023; Cass. n. 10074 del
2010).
59 Può, però, riconoscersi, alla luce degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio,
il danno patrimoniale futuro determinabile in euro 6.000,00, correlato alle spese mediche che l'infortunata dovrà sostenere una volta soltanto per far fronte al nuovo intervento ortodontico, che, in moneta attuale, ammonta a euro 6.132,00.
Come per il RM, anche per viene in rilievo un Parte_7
pregiudizio economico legato a una spesa affrontata una tantum, il cui importo è stato determinato dall'ausiliare, anche in questo caso, in via equitativa, rendendo attuale un esborso che sarà sostenuto dalla danneggiata in epoca successiva alla liquidazione e ciò al precipuo, ed evidente, fine – si ripeta - di neutralizzare il rischio di un indebito arricchimento della vittima,
arricchimento legato al cd. interusurium, cioè alla maturazione dei frutti di un capitale pagatole anticipatamente (arg. Cass. n. 31235 del 2018).
Chiaramente, su entrambi gli importi determinati a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sulle somme innanzi determinate come devalutate alla data della fine del trattamento odontoiatrico posto in essere dal convenuto, scilicet il 31
dicembre 2015, via via rivalutate anno per anno, dalla data del 31 dicembre
2015 alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, poi, gli interessi decorrono sulle somme nell'ammontare rivalutato alla data di pubblicazione della sentenza.
Esaurita la disamina delle pretese veicolate dai AN , giova AR
esaminare le domande di e AR Parte_2
Ora, nonostante l'impropria locuzione adoperata, appare evidente che gli attori in parola abbiano veicolato una pretesa di risarcimento del danno non
60 patrimoniale direttamente patito in conseguenza del pregiudizio, a loro volta,
sopportato di figli.
Tanto chiarito, non può ragionevolmente sostenersi che i genitori abbiano patito un danno non patrimoniale, nella sua duplice dimensione morale e dinamico relazionale in conseguenza dell'invalidità temporanea e permanente dei figli, in mancanza di specifiche allegazioni sul punto. Più in dettaglio,
e si sono limitati a evocare il “Danno AR Parte_2
non patrimoniale riflesso per i fatti illeciti derivanti dall'errore medico (…)”,
senza, però, descrivere in modo concreto i pregiudizi, non consentendo,
quindi, al Tribunale di presumere, ponendo anche mente all'estrema levità
della stessa, che la lesione alla salute dei figli abbia avuto un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali dei genitori ovvero abbia determinato la sopportazione di un'apprezzabile sofferenza subiettiva.
Quanto al danno patrimoniale “per le spese sostenute pari ad € 442,76 e
quelle ancora ad oggi in corso” occorre precisare che gli attori fanno evidentemente riferimento agli esborsi sostenuti per gli esami diagnostici indicati al quinto allegato all'atto di citazione.
Ora, è noto che la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite e al relativo ammontare (Cass. n. 23499 del 2004),
liberamente apprezzabile dal giudice per la formazione del suo convincimento, solo nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite
[si confronti da ultimo Cass. n. 26048 del 2023 (“il giudice a quo ha dato
rilievo al fatto che la parte avesse prodotto solo le fatture commerciali;
quindi, in assenza di altre elementi di prova non aveva potuto che concludere
che l'an e il quantum della riparazione e della messa a disposizione di
61 un'auto sostitutiva erano rimaste sguarnite di prova”)]. Detto altrimenti, le fatture – che rappresentano scritture provenienti da terzi, prive di piena efficacia probatoria in ordine ai fatti da esse attestati – possono fornire utili elementi di convincimento solo in concorso con altre circostanze che ne confortino l'attendibilità (si confrontino ex multis Cass. n. 14122 del 2004;
Cass. n. 26090 del 2005; Cass. 76 del 2010; Cass. sez. un. 15169 del 2010;
Cass. 23155 del 2014; Cass. n. 23788 del 2014).
Siffatte circostanze, però, non sono state portate all'attenzione del Tribunale,
non emergendo neppure che gli esborsi siano la diretta conseguenza dell'illecito posto in essere dal sanitario qui convenuto.
Neppure potrebbe valorizzarsi, per sottrarre dal thema probandum il profilo del danno risarcibile, la circostanza della non (specifica) contestazione della convenuta, odierna parte appellata, alla quale il fatto da provare, id est il danno patito dall'attore, è certamente ignoto (Cass. n. 4681 del 2023; Cass. n.
14652 del 2016; Cass. n. 3576 del 2013; Trib. Bergamo n. 1154 del 2023).
Ciò posto, sulla formulata richiesta di condanna del convenuto alla restituzione del compenso versato per i trattamenti odontoiatrici svolti, giova premettere, ai fini del corretto inquadramento della pretesa, che, benché gli attori non abbiano espressamente formulato una domanda di risoluzione per grave inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. del contratto di prestazione d'opera intercorso col convento, detta pretesa costituisce l'implicito e necessario presupposto della domanda di restituzione dei compensi a seguito dell'inadempimento della parte convenuta. Del resto, la Corte di cassazione,
in più occasioni, ha evidenziato che "la volontà di risolvere un contratto per
inadempimento non deve necessariamente risultare da una domanda
espressamente proposta dalla parte in giudizio, ben potendo essere
62 implicitamente contenuta in un'altra domanda, eccezione o richiesta, sia pure
di diverso contenuto, che presupponga una domanda di risoluzione" (Cass.
24947 del 2017; nello stesso senso Cass. 19513 del 2020).
Ora, a fronte della richiesta di restituzione della somma di euro 15.000,00, gli attori hanno allegato le fatture riferibili al convenuto per un importo di euro
3.050,00.
Tuttavia, il secondo allegato alla comparsa di costituzione depositata il 24
luglio 2019 nell'interesse di (“ firmate Parte_9 Controparte_4
dal genitore + preventivi + acconti + esami cefalometrici + diagnosi + piani
trattamenti + diari clinici + questionari anamnestici + privacy”) reca non solo il riferimento all'importo convenuto per il trattamento ortodontico
(“importo totale trattamento ortodontico”), ma anche la specifica indicazione degli acconti corrisposti al sanitario, acconti che, sommati, portano al calcolo della complessivo importo di euro 11.700,00. Trattasi di documentazione prodotta dal convenuto - che, dunque, ne ha fatto proprio il contenuto -, la quale rappresentando il fatto dell'annotazione degli esborsi nelle cartelle cliniche, persuade in modo univoco e pregnante dei pagamenti ivi indicati
(sul principio di acquisizione della prova nel processo civile si veda Cass.
sez. un. 28498 del 2005, secondo cui nel sistema processualcivilistico vigente
- in specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo, è definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le prove raccolte indipendentemente dalla provenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere probatorio).
63 Ora, premesso che vengono in rilievo tre distinti contratti d'opera professionale in ragione dei tre differenti trattamenti praticati ai AN
, è chiaro che la domanda di restituzione non può essere accolta in AR
relazione al rapporto d'opera professionale instaurato per il trattamento ortodontico eseguito su non potendosi configurare alcun Parte_3
grave inadempimento del professionista.
Differentemente, le considerazioni espresse dagli ausiliari del Tribunale, in questa sede richiamate, conducono ad affermare il grave inadempimento del professionista in relazione ai trattamenti svolti su e Parte_7
, inadempimento tale da determinare l'implicita Parte_4
risoluzione dei contratti d'opera professionale e il conseguente accoglimento della pretesa restitutoria delle somme versate, scilicet il complessivo importo di euro 8.200,00 (4.500,0 per ed euro 3.700,00 per Parte_4
. Parte_7
È accoglibile, però, solo la pretesa restitutoria esperita da AR
, unico sottoscrittore nell'interesse dei figli dei più volte menzionati
[...]
contratti.
Ciò posto, deve soggiungersi che, sull'importo dovuto a titolo restitutorio,
devono essere riconosciuti gli interessi al saggio legale dalla data della domanda. Ed infatti, la disciplina dell'obbligo restitutorio accertato in capo al convenuto è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, poiché – come già
accennato - viene a mancare la causa giustificativa delle rispettive attribuzioni patrimoniali eseguite in forza del contratto risolto (si veda in generale Cass. n. 20651 del 2005). Di conseguenza, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2033 c.c., colui che ha ricevuto un pagamento non dovuto in base ad un contratto dichiarato risolto è tenuto a restituire al
64 solvens la somma percepita, con frutti ed interessi dal giorno del pagamento,
nell'ipotesi di mala fede dell'accipiens, ovvero dal giorno della domanda,
qualora invece quegli era in buona fede (Cass. n.8564 del 2009).
Ora, considerato che, in materia di indebito, la buona fede si presume (Cass.
n.11259 del 2002; Cass. n.21113 del 2005; Cass. n. 10297 del 2007), la decisione di far decorrere gli interessi dalla data della domanda appare in linea con gli esiti del dibattito processuale, dibattito all'esito del quale, anche per difetto di specifica allegazione, non è emersa la malafede dell'accipiens.
Le sezioni unite della Corte di cassazione (vedasi Cass. sez. un. n.15895 del
2019 ) hanno anche chiarito che "l'obbligo della corresponsione degli
interessi da parte dell'accipiens in buona fede (quale debitore dell'indebito
percepito) può decorrere da data antecedente a quella dell'instaurazione del
giudizio, ove sia stata preceduta da uno specifico atto di costituzione in
mora, dovendo il termine 'domanda' di cui all'art. 2033 c.c. essere inteso
come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli
atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c.".
Nel caso in esame, risulta che gli attori hanno inviato un atto stragiudiziale di messa in mora del convenuto, chiedendo, tra l'altro, la restituzione del compenso versato. Detta missiva, spedita 21 gennaio 2016, è tornata al mittente “compiuta giacenza” il 25 gennaio 2016.
Al riguardo, giova rammentare che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione quello in forza del quale l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale pur in mancanza
65 dell'avviso di ricevimento. Se, però, il destinatario contesti la ricezione dell'atto inviato, sorge, per il mittente, l'onere di provare detto ricevimento
(Cass. n. 10849 del 2006; Cass. n. 6725 del 2018). In altri termini, una volta che il destinatario della spedizione della raccomandata contesti (non già la corrispondenza del contenuto del plico, che pur ammette di aver ricevuto, al contenuto preteso dal mittente, bensì) il fatto stesso della ricezione di alcunché spetta al mittente fornire la prova dell'avvenuta ricezione del plico spedito.
Nel caso in esame, il convenuto non ha contestato la ricezione della missiva e, in ogni caso, la parte attrice ha prodotto l'attestazione di compiuta giacenza, pure rilevante ai fini della dimostrazione del corretto recapito dell'atto (si vedano Cass. n. 31854 del 2022; App. Brescia n. 142 del 2024).
Non può procedersi, poi, alla rivalutazione monetaria dell'importo, come richiesto dagli attori. È noto, infatti, che l'indebito oggettivo è un debito di valuta (si veda ex plurimis, Cass. n. 11440 del 1996) e non è stata dimostrata la sussistenza del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c.
In definitiva, in accoglimento della pretesa restitutoria, va OP
condannato alla restituzione, in favore di , dell'importo di AR
euro 7.900,00, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma primo, c.c.
(in mancanza di diversa domanda sul punto), decorrenti dal 21 gennaio 2016
sino al saldo.
A questo punto, occorre affrontare la domanda di garanzia esperita da
[...]
nei confronti dell'impresa di assicurazione evocata in giudizio. _1
A fronte della mancata costituzione dell'assicuratore, al convenuto s'imponeva la dimostrazione dell'esistenza del rapporto assicurativo, non potendo fare affidamento sulla non contestazione dello stesso (secondo l'art. 66 115 c.p.c., infatti, la non contestazione opera solo in relazione alle parti costituite).
Ora, rappresenta principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui la prova scritta del contratto di assicurazione (art. 1888 c.c.) può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza, purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, dai quali sia possibile desumere l'esistenza ed il contenuto del patto (Cass. n. 1486 del 1976 (in motivazione); Cass. n. 888 del
1967; Cass. n. 760 del 1961). Sulla base di tale principio la Corte di cassazione ha, ad esempio, ritenuto: a) che possa costituire prova idonea dell'esistenza del contratto di assicurazione la quietanza di pagamento dell'indennizzo rilasciata dall'assicurato (Cass. n. 1501 del 1972; Cass. n.
2648 del 1967); b) che la "ricevuta provvisoria" rilasciata dall'agente munito del potere di rappresentanza possa essere idonea a dimostrare l'estensione della copertura assicurativa ad eventi espressamente esclusi dalle condizioni generali di contratto (Cass. n. 1875 del 2000).
Nel caso in esame, però, la denuncia del convenuto e la missiva inoltrata via e-mail da parte dell'assicuratore in ordine all'attribuzione del numero di sinistro non paiono documenti idonei a dimostrare, per iscritto, il contratto di assicurazione della responsabilità civile [si confronti anche l'indicazione degli allegati all'atto di citazione, indicazione dalla quale non risulta neppure il riferimento ai documenti inerenti al contratto di assicurazione], in quanto, a tacer d'altro, non consentono di individuarne l'efficacia e il contenuto, che, in ragione della decisione assunta da di non costituirsi, avrebbero CP_2
dovuto essere provate dal professionista anche attraverso documenti diversi dalla polizza (il cui numero risulta solo indicato nel corpo della comparsa di costituzione e risposta).
67 La domanda di garanzia, pertanto, non può essere accolta.
Esaurita la disamina del merito, non resta che statuire sulle spese di lite,
avendo cura di distinguere i diversi rapporti processuali.
Orbene, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte di CP_2
preclude che possa procedersi alla regolamentazione degli oneri di lite in relazione al rapporto processuale tra questa e . OP
Differentemente, si stima equa la compensazione integrale delle spese processali, comprese quelle di mediazione (si veda Cass. n. 32306 del 2023)
tra gli attori e la parte convenuta, considerata: a) l'assenza di profili responsabilità professionale in relazione al trattamento ortodontico eseguito su b) il rigetto di talune delle domande promosse dagli Parte_3
attori; c) la complessità degli accertamenti tecnici svolti nel corso del processo che hanno certamente impedito al convenuto di conoscere a priori l'infondatezza delle proprie ragioni (si confronti Cass. n. 26544 del 2024 in ordine all'implicito rigetto della domanda formulata ai sensi dell'art. 96
c.p.c.).
Le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in virtù di separato decreto, vanno poste a definitivo carico di PT
.
[...]
Da ultimo, giova confrontarsi con la richiesta di cancellazione delle frasi reputate offensive contenute nella memoria depositata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. il 18 gennaio 2020.
Orbene, il convenuto ha richiesto la cancellazione delle frasi con le quali il difensore della parte attrice, “anziché rivolgersi genericamente alla
controparte, si rivolge direttamente al difensore, invitandolo “a rileggere
con attenzione i documenti … anziché contestare genericamente” ed
68 affermando che “il difensore ha ritenuto di sponsorizzare una laurea breve”,
inoltre si afferma che “la contestazione sollevata dal difensore circa le firme
è “RIDICOLA”.
La norma di riferimento nell'indagine de qua è certamente l'art. 89 c.p.c., che prevede, al primo comma, che, negli “scritti presentati e nei discorsi
pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare
espressioni sconvenienti od offensive”. Il secondo comma recita, poi, che "il
giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si
cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che
decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a
titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale sofferto, quando le
espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa".
Ora, il divieto di usare espressioni sconvenienti od offensive mira a contenere l'esercizio del diritto di difesa nei limiti nei limiti del necessario (Cass. n.
1326 del 1998; Cass. n. 2593 del 1983), senza ledere l'integrità morale della controparte (Cass. n. 2962 del 1981). L'espressione impiegata negli scritti e nei discorsi costituisce violazione della disposizione in commento ove sia offensiva o sconveniente, ma, se il suo uso si giustifica in ragione dell'esercizio della difesa e non eccede rispetto ad esso (Cass. n. 2188 del
1992), trova applicazione la causa di non punibilità stabilita dall'art. 598 c.p.
(Cass. n. 1757 del 2007; Cass. n. 26106 del 2014).
In particolare, le espressioni sconvenienti od offensive ex art. 89 c.p.c.
consistono in tutte quelle frasi, attinenti, o meno, all'oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel giudizio, in violazione di tutti i principi posti a tutela del rispetto e della dignità della
69 persona umana e del decoro del procedimento. Tale ipotesi è integrata in caso di espressioni eccedenti le esigenze difensive ed avulse dalla materia del contendere (si veda sul punto, Cons. Stato n. 6038 del 2013), fermo restando che le nozioni di "sconvenienza" e quella di "offensività" sono tra loro distinte. Ed invero, la Corte di cassazione ha precisato che la "sconvenienza"
non atterrebbe alla lesività del valore e dei meriti di qualcuno - aspetti, questi,
tutelati dal divieto delle espressioni offensive - ma una lesività di minor grado, inerente al contrasto delle espressioni usate con le esigenze dell'ambiente processuale e della funzione difensiva nel cui ambito esse vengono formulate (Cass. n. 9707 del 2003).
Più in dettaglio, espressioni offensive sono quelle connotate da un'attitudine dispregiative indirizzata non soltanto nei confronti della controparte o del suo difensore, ma anche del giudice (per apprezzamenti di tal carattere rivolti alla sentenza impugnata v. Cass. n. 3032 del 1999; Cass. n. 3326 del 1982; Cass.
n. 5991 del 1979), o di terzi estranei al processo (Cass. sez. un. n. 520 del
1991). Differentemente, sconvenienti sono le espressioni che, pur non offensive, non sono appropriate al contesto del processo, così da dar luogo ad una condotta di minor gravità rispetto all'offensività (Cass. n. 14942 del
2000; Cass. n. 9707 del 2003; Cass. n. 12952 del 2007).
Il giudice ha, poi, un potere valutativo discrezionale di cancellazione che può
essere esercitato su sollecitazione (che non è una domanda giudiziale) di una parte o anche d'ufficio con provvedimento a carattere ordinatorio e non decisorio, che pertanto non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n.
14112 del 2011) È stato specificato che, ai fini della disposizione in commento, tali espressioni devono riguardare unicamente le parti, e non già i terzi estranei al processo (Cass. n. 11063 del 2002) e che, con l'espressione
70 "scritti presentati", la lettera della norma intende riferirsi unicamente ai documenti ritualmente prodotti in causa (Cass. n. 11965 del 2003).
Ciò posto in linea teorica, appare certamente sconveniente solo il termine
“ridicola”, utilizzato per censurare la contestazione svolta dal procuratore del convenuto, contenuto nel corpo della dodicesima pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c., in quanto,
effettivamente, non funzionale alle esigenze difensive (le altre frasi, invece,
appaiono rispondenti all'esercizio del diritto di difesa, in quanto, con esse, il procuratore di parte attrice si è limitata a censurare le avverse deduzioni e valutazioni difensive in modo appropriato al contesto del processo).
Del termine innanzi indicato va ordinata la cancellazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza,
eccezione e deduzione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non oggetto di trattazione, così provvede:
- dichiara la contumacia della chiamata in causa CP_2
- rigetta la domanda esperita nell'interesse di nei Parte_3
confronti del convenuto;
OP
- accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla salute esperita nell'interesse di Parte_4
e, per l'effetto, condanna al pagamento in
[...] OP
favore del predetto attore della somma di euro 21.994,875, in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 31 dicembre 2015 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta
71 risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla salute esperita nell'interesse di e, per Parte_4
l'effetto, condanna al pagamento, in favore del predetto _1
, della somma di euro 6.132,00, in moneta attuale, Parte_4
oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 31 dicembre 2015 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione alla salute esperita nell'interesse di e, per Parte_7
l'effetto, condanna al pagamento, in favore della OP
predetta attrice, della somma di euro 2.485,80, in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al
31 dicembre 2015 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- accoglie in parte la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione alla salute esperita nell'interesse di e, per Parte_7
l'effetto, condanna al pagamento, in favore della predetta _1
72 attrice, della somma di euro 6.132,00, in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo devalutato al 31 dicembre
2015 e, quindi, applicati anno per anno e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo;
- condanna alla restituzione, in favore di OP AR
, della somma di euro 8.200,00, oltre interessi al saggio legale ex
[...]
art. 1284, comma primo, c.c., decorrenti dal 21 gennaio 2016 sino al saldo;
- rigetta la domanda di garanzia proposta da nei confronti OP
di CP_2
- dichiara non doversi provvedere alla regolamentazione degli oneri di lite in relazione al rapporto processuale tra e OP CP_2
- compensa integralmente le spese di lite tra , AR
Parte_2 Parte_3 Parte_7 Parte_4
e ;
[...] OP
- pone le spese occorse alla consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di;
OP
- ordina la cancellazione del termine “ridicola”, contenuto nel corpo della dodicesima pagina della memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma sesto, n. 1, c.p.c. il 18 gennaio 2020.
Così deciso in Salerno in data 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
73 74 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
910 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018, Cass. n. 28989 del 2019).