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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 837/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gaetano CAMPO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in appello promossa con ricorso depositato in data 16.11.2022 da:
, C.F. , nato in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
in data 3 febbraio 1966 e residente in [...], alla Via Don Giuseppe
Breda, 4, rappresentato, assistito e difeso dall'Avvocato Cristian Sinigaglia (C.F.
) del Foro di Verona, con domicilio eletto presso lo Studio C.F._2
dello stesso, sito in Legnago (VR) alla Via XX Settembre, 4, giusta procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (Doc. 2). Il procuratore dell'appellante dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria al numero di Fax 0442 625553 ed all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
- appellante - contro 2
in concordato Controparte_1
preventivo, con sede in Monselice (PD), Via Rovigana n. 47, P.IVA
, in persona del Liquidatore, legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Grigoli (C.F. Controparte_2
) del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
lo studio dello stesso in Verona, Via Leone Pancaldo n. 68 (con numero di fax
045 8003346 e PEC: ove si dichiara di Email_2
voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni di Cancelleria inerenti il presente giudizio), giusta procura speciale, rilasciata su foglio separato, allegato al presente atto
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 318/2022 del Tribunale di Padova.
In punto: Qualifica superiore.
Causa trattata all'udienza del 30.10.2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
- accertare e dichiarare che il Signor ha prestato la propria attività lavorativa subordinata Parte_1
alle dipendenze di per il periodo dal 7 febbraio 2000 fino ad oggi con le Controparte_3
modalità e nei termini di cui in narrativa nel ricorso di promo grado, svolgendo esclusivamente la mansione
di autista, inquadrata ai sensi del CCNL Cooperative e Consorzi Agricoli come Operaio Specializzato
Super;
- condannare, di conseguenza, la società P.I. , nella persona Controparte_3 P.IVA_1
del proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento della differenza retributiva e contributiva che
questa Corte d'Appello riterrà di giustizia, anche a seguito di idonea e già richiesta CTU, con interessi
e rivalutazione come per Legge e trasmissione all del provvedimento decisorio per gli adempimenti CP_4
del caso.
Controparte_
- accertare e dichiarare che la soc. Coop. ha indebitamente trattenuto dal TFR dovuto 3
al ricorrente la somma di €. 4.380,00= e, per l'effetto, - condannare la società appellata a versare al
Signor l'ulteriore somma di €. 4.380,00= a titolo di integrazione del TFR, oltre Parte_1
interessi di Legge. In ogni caso: - spese e compensi di lite integralmente refusi per entrambi i gradi di
giudizio.
In via istruttoria:
- ammettersi prove per interpello e per testi sulle circostanze di cui alla premessa, da aversi qui trascritte
e precedute dall'inciso “Vero che”, scevre da giudizi e valutazioni di sorta. - Si indicano sin d'ora a testi,
con riserva d'altri, i Signori di AN (PD), di HE (PD) e Testimone_1 Testimone_2
di Galzignano Terme (PD). - Con riserva di ogni ulteriore e migliore deduzione, Testimone_3
eccezione, produzione e richiesta, anche istruttoria, nei termini di legge. - Disporsi, all'occorrenza, CTU
contabile per la quantificazione delle somme dovute a titolo di differenza contributiva e retributiva.
Conclusioni dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
NEL MERITO: In via principale: Respingere l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la
sentenza n. 318/2022 pronunciata in data 19/05/2022 dal Tribunale di Padova.
In via subordinata:
Nel caso di riforma della sentenza di primo grado in punto di nullità delle introdotte domande, respingere
queste ultime siccome radicalmente infondate, sia in fatto che in diritto, per le causali esposte in memoria.
In ogni caso: Condannarsi il signor al pagamento in favore della Parte_1 [...]
di una somma equitativamente determinata ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di Parte_2
spese e compensi di lite del grado. In via istruttoria: Senza che ciò possa essere inteso come inversione
dell'onere della prova processualmente gravante su controparte e pur ritenendo che la presente controversia
abbia natura eminentemente documentale, ove ritenuto necessario da codesta Ecc.ma Corte d'Appello, si chiede che venga ammessa prova per interrogatorio formale del ricorrente e prova per testi sui capitoli da
n. 1) a n. 19) della narrativa, da intendersi qui integralmente trascritti, depurati da eventuali giudizi o
valutazioni, preceduti dalla locuzione di rito “vero che”. Ci si oppone sin d'ora ai capitoli ex adverso 4
dedotti in quanto irrilevanti o portanti valutazioni non demandabili a testimoni oppure, ancora, generici
al punto da non consentire alla convenuta di esercitare convenientemente il diritto di difesa. Si chiede comunque, per scrupolo difensionale, abilitazione alla prova contraria sui capitoli che saranno ritenuti
ammissibili e rilevanti. Si indicano a testi, con riserva d'altri, sia per la prova diretta che per quella
contraria, i sigg. , , rag. Tes_4 Testimone_5 Testimone_6 Testimone_7 Per_1
e .
[...] Persona_2
Svolgimento del processo.
1. Con sentenza n. 318/2022 emessa in data 19.5.2022, il Tribunale di Padova, con funzioni di giudice del lavoro, ha dichiarato la nullità del ricorso depositato da nei confronti di , con cui il Parte_1 Controparte_1 ricorrente ha proposto domanda di accertamento del diritto all'inquadramento superiore e di condanna della società resistente al pagamento delle corrispondenti differenze retributive.
In particolare, la sentenza ha ritenuto l'omessa allegazione dei fatti costitutivi della domanda, incentrata sullo svolgimento di mansioni di autista, e ha escluso che tali potessero essere qualificati i dischi cronotachigrafici allegati al ricorso.
La sentenza ha quindi ritenuto l'omessa specificazione delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, con particolare riferimento alle mansioni riconducibili alla qualifica superiore richiesta. Ha inoltre sottolineato l'assenza di capitoli di prova specifici e l'indeterminatezza della domanda, con riferimento all'assenza di un conteggio dettagliato e del parametro giuridico normativo.
Ha quindi compensato le spese di lite.
2. Con ricorso depositato in data 16.11.2022, ha appellato la Parte_1 sentenza di primo grado sulla base dei seguenti motivi:
A) La sentenza di primo grado sarebbe viziata dall'omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e dalla mancata formulazione della proposta conciliativa da parte del giudice.
B) Dopo aver ripercorso gli orientamenti della dottrina e della giurisprudenza in tema di nullità del ricorso, l'appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo la possibilità di desumere dall'esame complessivo dell'atto gli elementi 5
di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda. Sottolinea inoltre come nella causa diretta al riconoscimento della qualifica superiore e delle corrispondenti differenze retributive, sia sufficiente l'indicazione delle mansioni svolte, l'arco temporale di riferimento, il livello di appartenenza e quello superiore rivendicato in giudizio.
Evidenzia infine l'irrilevanza, ai fini della valutazione della nullità del ricorso, della formulazione dei capitoli di prova.
In conclusione, sostiene di aver correttamente specificato l'oggetto della domanda, il periodo di riferimento e i mezzi di prova.
3. Si è costituita nel presente grado di giudizio Controparte_1
e in concordato preventivo, resistendo all'appello e chiedendone
[...] il rigetto, con la condanna dell'appellante al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel merito, la società ripercorre la successione nel tempo della contrattazione collettiva applicata ai rapporti di lavoro. In particolare, dopo aver affermato che l'appellante era stato inquadrato come “operaio agricolo” con qualifica di
“Specializzato Super” e mansioni di “autista di autocarri di peso complessivo superiore a 35 quintali”, in forza del CCNL Operai Agricoli e evidenzia che a Parte_3 decorrere dal 1 aprile 2000, due mesi dopo l'assunzione dell'appellante, era stato applicato il CCNL dei dipendenti di cooperative e consorzi agricoli.
Afferma che le parti sociali avevano riclassificato il personale dipendente in sede di rinnovo del 28.6.2006 e che nel nuovo 3° livello erano confluiti gli operai
Parte_4
In merito alle conclusioni formulate nel ricorso in appello, la società eccepisce l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 4.380,00 a titolo di integrazione del TFR, perché formulata per la prima volta in appello.
Quanto al primo motivo d'appello, ne eccepisce l'infondatezza e l'irrilevanza.
Quanto al secondo motivo d'impugnazione, sottolinea la correttezza della sentenza di primo grado, con riferimento alla genericità delle allegazioni del ricorso, in particolare nel rapporto tra mansioni e livello superiore, nell'indicazione del livello di inquadramento. 6
In via subordinata, richiama le eccezioni e difese svolte nel giudizio di primo grado e assorbite dalla declaratoria di nullità, con particolare riferimento a:
a) prescrizione estintiva del credito azionato, ai sensi dell'art. 2948 c.c., con riferimento alle differenze retributive maturate prima del 29.11.2014;
b) infondatezza nel merito della pretesa.
4. La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza di discussione del 30.10.2025.
Motivi della decisione.
1. Preliminarmente, va accolta l'eccezione di inammissibilità delle conclusioni del ricorso in appello, nella parte in cui viene richiesta la condanna della società appellata al pagamento della somma di € 4.380,00 a titolo di ripetizione di quanto la società avrebbe indebitamente trattenuto dal TFR spettante al lavoratore.
Si tratta infatti di una domanda non formulata nel ricorso di primo grado, le cui conclusioni sono state così formulate: “- accertare e dichiarare che il Signor Pt_1 ha prestato la propria attivi tà lavorativa subordinata alle dipendenze di
[...] [...] per il periodo dal 7 febbraio 2000 fin o ad oggi con le modalità e nei termini Controparte_3 di cui in narrativa, svolgendo esclusivamente la mansione di autista, inquadrata ai sensi del
CCNL Cooperative e Consorzi Agricoli come Operaio;
- condannare, di Parte_4 conseguenza, la P.I. nella persona del CP_1 Parte_5 P.IVA_1 proprio rappresentante legale pro tempore, al pagamento della differenza retributiva e contributiva che questo Tribunale riterrà di giustizi a, con interessi e rivalutazione come per C Legge e trasmissione del provvedimento decisorio per gli adempimenti del caso.”. CP_4
La domanda di condanna al pagamento della somma che sarebbe stata indebitamente trattenuta a titolo di TFR non si rileva neppure dall'esame complessivo del ricorso di primo grado, tutto incentrato sulla rivendicazione del diritto al riconoscimento della qualifica superiore e al pagamento delle corrispondenti differenze retributive.
Va peraltro considerato come, all'udienza del 30.10.2025 del giudizio di appello, il procuratore dell'appellante abbia confermato di aver prospettato la questione solo a fondamento dell'istanza di anticipazione dell'udienza fissata in primo grado, senza prospettarla nel ricorso di primo grado. 7
2. Quanto al primo motivo d'appello, va richiamato l'orientamento della S.C. per cui “nel rito del lavoro l'espletamento del libero interrogatorio delle parti e del tentativo di conciliazione, pur essendo obbligatorio, non è previsto a pena di nullità, restando affidato al potere discrezionale del giudice di merito di valutare, anche in relazione agli assunti delle parti, se tale espletamento si configuri di qualche potenziale utilità, o sotto il profilo del buon esito del tentativo o al fine di acquisire elementi di convincimento per la decisione;
ne consegue che l'omissione di uno di tali adempimenti da parte del giudice non incide sulla validità dello svolgimento del rapporto processuale, restando ininfluente - e di conseguenza non denunciabile in sede di legittimità - la mancata considerazione dell'omissione stessa, ove lamentata in sede d'appello, da parte del giudice del gravame.” (cfr. Cass. 16141/2004).
Nel caso in esame l'appellante non ha individuato specifiche ragioni che avrebbero potuto portare a un esito processuale diverso ove fossero stati espletati tentativo di conciliazione e interrogatorio libero delle parti.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto di questo motivo d'impugnazione.
3. Quanto al secondo motivo, si condivide il giudizio espresso dalla sentenza di primo grado.
Con riferimento all'allegazione dei fatti, l'appellante ha dedotto:
a) di essere stato inquadrato come operaio di 3° livello per tutta la durata del rapporto;
b) di aver svolto mansioni di autista;
c) che tali mansioni avrebbero dovuto comportare il suo inquadramento come
Operaio Specializzato Super secondo il CCNL cooperative e consorzi agricoli.
Dal contratto di lavoro risultano tuttavia tanto la qualifica come Operaio
Specializzato Super (cioè la stessa qualifica rivendicata in giudizio) che le mansioni di autista di autocarri di perso superiore a 35 quintali (cioè le stesse mansioni che l'appellante afferma di aver svolto). 8
Va considerato che nel ricorso sono del tutto assenti i riferimenti al livello di appartenenza e a quello rivendicato, l'analisi delle mansioni e le ragioni per cui esse sarebbero riferibili al diverso livello rivendicato.
Peraltro, va detto che con il rinnovo contrattuale del 2006, non esiste più la qualifica di operaio specializzato super, confluita nel 3° livello, che era appunto quello di inquadramento dell'appellante.
Con riferimento agli oneri di allegazione in capo al lavoratore che agisca in giudizio per il riconoscimento della qualifica superiore, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio per cui “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (cfr. Cass. 8025/2003;
Va anche evidenziato che, come afferma la S.C., nel rito del lavoro, il potere del giudice di interpretare la domanda, funzionale all'identificazione dell'oggetto della stessa in caso di incompletezza degli elementi indicati dall'art. 414 cod. proc. civ., non si estende agli atti allegati dalla parte al ricorso e, in questo, solo genericamente richiamati (cfr. Cass. 24346/2013), per cui nessun rilievo ha il generico richiamo contenuto nel ricorso di primo grado al CCNL prodotto.
L'applicazione di questi principi alla fattispecie in esame porta quindi a condividere il giudizio espresso dalla sentenza impugnata.
In particolare, nel ricorso di primo grado l'appellante ha semplicemente indicato le sue mansioni, di autista, e il conseguente diritto all'inquadramento come
Operaio Specializzato Super, sulla base del CCNL Cooperative e Consorzi
Agricoli, genericamente individuato, senza alcun riferimento alle declaratorie contrattuali del contratto collettivo, al confronto tra il livello di inquadramento attribuitogli dal datore di lavoro e a quello rivendicato, secondo l'ordinamento professionale disciplinato dal contratto collettivo.
La genericità delle allegazioni è resa ancor più evidente dalle circostanze risultanti dal contratto di lavoro (cfr. doc. 1 prodotto dalla società appellata, denominato lettera di assunzione e sottoscritta anche dall'appellante), da cui risultano le 9
mansioni di autista e l'inquadramento come Operaio Specializzato Pt_4 corrispondente a quello oggetto della domanda.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014.
Non ricorrono le condizioni per l'accoglimento della domanda di condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., formulata dalla società appellata.
In questo senso, la S.C. ha sottolineato che i presupposti della condanna della parte ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per la temerarietà della lite sono costituiti dalla
“insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione.” (cfr. Cass. 34429/2024).
Nel caso in esame non si ravvisano queste condizioni, con riferimento in particolare all'abuso del diritto di azione o alla grossolanità nella redazione dell'impugnazione, dal momento che l'appellante si è limitato a valorizzare gli aspetti che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre ad un esito favorevole del giudizio di primo grado.
Ricorrono i presupposti processuali che il pagamento, da parte dell'appellante, di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato, come previsto dall'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa,
A) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della società appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.940,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n.
2014 n.55 e a CPA e IVA. 10
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 30.10.2025.
Il Presidente rel.
(Gaetano Campo)