Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2023, n. 13037
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Sentenza 12 maggio 2023

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In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di rigetto della domanda di risarcimento del danno patito dal figlio in conseguenza del decesso della madre, occorso allorquando la stessa si allontanava dalla R.S.A. presso la quale era ricoverata, in conseguenza di un infarto acuto del miocardio scatenato, in presenza di una situazione patologica pregressa, dallo stress psico-fisico dovuto alla condizione di abbandono cagionata dalla omessa sorveglianza della paziente).

In tema di responsabilità per i danni subiti da un paziente ricoverato presso una RSA, la struttura che, pur avendo palesato i propri deficit organizzativi, abbia accettato il ricovero del paziente, è tenuta ad assolvere diligentemente e con perizia gli obblighi di sorveglianza e protezione nei sui confronti, in modo adeguato e coerente rispetto alle condizioni psico-fisiche del paziente al fine di prevenire che questi possa causare danni a terzi o subirne; ne consegue che, accertato l'inadempimento (o inesatto adempimento) dei predetti obblighi, la responsabilità può essere esclusa solo dalla prova liberatoria dell'impossibilità oggettiva non imputabile della prestazione ad essa richiesta in base al c.d. contratto di ricovero, essendo, peraltro, nulla, ai sensi dell'art. 1229 c.c., una pattuizione volta ad escludere o limitare la responsabilità della struttura per colpa grave. (In applicazione di tale principio, la S.C., dopo aver statuito che sull'errata qualificazione in termini contrattuali della responsabilità della struttura per i danni subiti "iure proprio" dai congiunti della paziente deceduta si era formato il giudicato, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità in ragione del fatto che i familiari avevano accettato il ricovero della paziente, pur essendo consapevoli dei "deficit" organizzativi della struttura, che non le consentivano di assicurare l'adeguata sorveglianza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/05/2023, n. 13037
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13037
    Data del deposito : 12 maggio 2023

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