Sentenza 19 maggio 1999
Massime • 5
La responsabilità del medico in ordine al danno subito dal paziente presuppone la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento della professione, tra cui il dovere di diligenza da valutarsi in riferimento alla natura della specifica attività esercitata; tale diligenza non è quella del buon padre di famiglia ma quella del debitore qualificato ai sensi dell'art. 1176, secondo comma cod.civ. che comporta il rispetto degli accorgimenti e delle regole tecniche obbiettivamente connesse all'esercizio della professione e ricomprende pertanto anche la perizia; la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, secondo comma cod.civ. non ricorre con riferimento ai danni causati per negligenza o imperizia ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendono la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica; quanto all'onere probatorio, spetta al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee ovvero a questi spetta provare che l'intervento era di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non è dipeso da suo difetto di diligenza (nella specie la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza di merito che, in un caso di "grave sofferenza perinatale con danno cerebrale", facendo applicazione di tali principi, aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2236, secondo comma e affermato la responsabilità concorrente del medico ginecologo - ostetrico - che, per aver omesso di praticare tempestivamente il taglio cesareo e per aver indugiato nel disporre perfusioni ossitociche in presenza di una dilatazione anomala, aveva colposamente condotto la partoriente ad una complicanza finale che imponeva la scelta tecnica di particolare difficoltà dell'applicazione della ventosa, che implicava ulteriore ritardo per reperire altro chirurgo e un anestesista, e - e della casa di cura - per essere stata dotata di attrezzature non funzionanti, non aver predisposto terapie di rianimazione adeguate e a aver tardato il trasferimento in struttura pubblica).
La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice con ricorso al metodo equitativo , tenendo conto delle circostanze del caso concreto e specificamente, quali elementi di riferimento della gravità delle lesioni, degli eventuali postumi permanenti, dell'età, dell'attività espletata, delle condizioni sociali e familiari del danneggiato; nel procedere alla liquidazione il giudice può ricorrere anche a criteri predeterminati e standardizzati, come quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media dei precedenti giudiziari (cosidette "tabelle"), purché ciò attui in modo flessibile, definendo una regola ponderale su misura per il caso specifico e motivando congruamente in ordine all'adeguamento del valore medio del punto alle peculiarità del caso anche quando adotti una "tabella" costruita con riferimento ai parametri dell'età e del grado di invalidità del soggetto leso; poiché l'adozione delle cosidette "tabelle" costituisce di per sè espressione del potere equitativo del giudice, questi non è vincolato all'adozione della tabella adottata presso il proprio ufficio giudiziario e ben può adottare "tabelle" in uso presso altri uffici; peraltro, poiché il fondamento della "tabella" è la media dei precedenti giudiziari in un dato ambito territoriale e la finalità è quella di uniformare i criteri di liquidazione del danno, il giudice deve congruamente motivare le ragioni della sua scelta.
I motivi del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità questioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio di appello, non potendo prospettarsi per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuove contestazioni non trattate nella precedente fase di merito e non rilevabili d'ufficio; pertanto, la parte totalmente vittoriosa in primo grado, carente di interesse a proporre impugnazione anche incidentale, ha comunque l'onere di riproporre nel giudizio di appello avverso di lei intentato le eccezioni e le questioni prospettate e disattese in primo grado e l'omessa riproposizione delle medesime preclude il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che legittimamente non le ha prese in esame (nella specie il giudice di primo grado aveva condannato in materia di debiti di valore al pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata nella sua interezza a decorrere dalla data del fatto illecito e sul punto il convenuto soccombente non aveva proposto appello incidentale e il convenuto vittorioso non aveva riproposto la relativa questione).
La consulenza tecnica può essere sia strumento di valutazione tecnica che di accertamento di situazioni di fatto rilevabili solo mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche e, qualora la parte solleciti l'esercizio del potere ufficioso di disposizione della consulenza per accertare fatti di tale specie, il giudice deve motivare l'eventuale diniego e le ragioni spiegate sono sindacabili in sede di legittimità; peraltro, allorquando si richieda in appello la rinnovazione della consulenza contestando non i dati tecnico - storici accertati ma le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, da un lato l'istanza è ammissibile in quanto non si versa nell'ipotesi di richiesta di nuovi mezzi di prova ai sensi dell'art. 345 cod.proc.civ. e dall'altro il giudice non ha un obbligo di motivare il diniego, che può essere anche implicito, bensì di rispondere alle censure tecnico - valutative mosse dall'appellante alle valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata; conseguentemente l'omesso espresso rigetto dell'istanza di rinnovazione non dà luogo a vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod.proc.civ. potendo se del caso sussistere solo un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per respingere le censure tecniche alla sentenza impugnata.
Ai prossimi congiunti, ed in particolare ai genitori, della vittima di lesioni colpose spetta il risarcimento del danno morale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/05/1999, n. 4852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4852 |
| Data del deposito : | 19 maggio 1999 |
Testo completo
REMA DE GASSA OFFICIO COPIE CURTE SUPREMA DI CAS UFFICI cista copia studio Rilasciate *A°C e 24000 REPUBBLICA ITALIANA 04-852/99 per diritti # 1.9 MAG. 199! LANDA RE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SARGE LA CORTE SUPREMA DICA SAZ Oggetto Danno biste e morale Composta dagli Ill Sig .ri Magistrati: R.G.N. 9080. Dott. Manfredo GROSSI Presidente 10274/98 1 Consigliere Dott. Vittorio DUVA 98 Consigliere Dott. Ernesto LUPO 1389 Cron. - Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO 2121 - Rel. Consigliere Rep. www. Dott. Antonio SEGRETO - Ud. 25/02/99 ha pronunciato la seguente SENTENZA CORTE SUPREMA DI sul ricorso proposto da: UFFICIO C GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali Rilasciata cop al SIG. IL SOU rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata per diritti L # 19 MAG. 1 in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato IL CAN CORTE SUPREMA DI ANTONIO BERNARDINI, che la difende, giusta delega in UEFICIO C Rilasciata CADI atti;
at SIG. per diritti ricorrente il 19 MAG CORTE SUPREMESANA
contro
UFFICIO CC elettivamente domiciliata in ROMA UR MA IT, Rilasciata al SIG. VLE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO Per diritti 2 BARBERIS, che la difende, giusta delega in atti;
il 19 MAGNO - controricorrente S A LES مل nonchè
contro
Ceili 1 AR IN AR e ZZ AN entrambi in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore ZZ GI, elettivamente domiciliati in ROMA CORTE SUPREMA VLE DEGLI AMMIRAGLI 14, presso lo studio dell'avvocato UFFICIO Richiesta co RAFFAELE CARDILLI, che li difende, giusta delega in dal Sig. MA atti;
per diritti ✗ controricorrenti nonchè
contro
RAS SPA, corrente in Milano, in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
LIRE 300 CANC VILLA SALARIA SRL, EL NU, LP EV, TT ER;
- CN09882 - intimati e sul 2° ricorso n° 10274/98 proposto da: CH09883 CN098857 LP EV, elettivamente domicilia ta in ROMA VIA DI CH098832 PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell'avvocato BARONE CARLO MA, che la difende, giusta delega in atti;
CH098852 controricorrente e ricorrente incide ntale - CN09882 CN09887
contro
CN09885 GENERALI ASSIC SPA, in persona dei suoi legali rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA 2 CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - nonchè
contro
AR AR IN e ZZ AN entrambi in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore NI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DEGLI AMMIRAGLI 14, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
RAS SPA, VILLA SALARIA SRL, EL NU, UR MA IT, TT ER;
- intimati -
e sul 3° ricorso n° 12212/98 proposto da: VILLA SALARIA SRL, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CADLOLO 118, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' LIPARI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato VINCENZO CUFFARO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
AR IN AR e ZZ AN entrambi 3 in proprio e quali esercenti la potestà sulla minore ZZ GI elettivamente domiciliati in ROMA VLE DEGLI AMMIRAGLI 14, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CARDILLI, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali - nonchè
contro
LP EV, GENERALI ASSIC SPA, AR AR IN IN PR NQ ESERCENTE, ZZ AN IN PR NQ ESERCENTE POT, ZZ IR, UR MA IT, TT ER, RAS SPA;
intimati - avverso la sentenza n. 593/98 della Corte d'Appello di emessa il 19/12/97 e depositata il 03/03/98 (R.G.ROMA 647/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/99 dal Consigliere Dot t. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Antonio BERNARDINI;
udito l'Avvocato Nicolo' LIPARI;
udito l'Avvocato Carlo MA BARONE;
udito l'Avvocato Raffaele CARDILLI;
udito l'Avvocato Giorgio BARBERIS;
udito l'Avvocato Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 4 Generale Dott. Libertino Alberto per il rigetto del ricorso. 5 RUSSO che ha concluso Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato 1'11.12.1991 IN AR AR ed ND IN, in proprio e nella qualità di esercenti la patria potestà sulla figlia che nell'anno 1988 essaminore GI, premesso AR, in stato di gravidanza era assistita dalla ginecologa VE AL;
che il 26.12:1988 era stata ricoverata presso la casa di cura LL SA, ove nasceva la figlia GI, .con. l'assistenza della predetta ginecologa-ostetrica; a che la neonata, ricoverata sino al 28.1.1989 era stata poi dimessa con la diagnosi di "grave sofferenza perinatale con danno cerebrale", riconducibile, ad avviso degli attori, ad errori dei sanitari ed a carenza di attrezzature e dei servizi sanitari forniti dalla casa di cura, convenivano davanti al tribunale di Roma la s.r.l. LL SA ed i sanitari VE AL, MA RI AT, AD MA LL ed IC OT per sentire dichiarare la responsabilità delle parti convenute in ordine ai fatti lamentati ed alle conseguenze dannose derivate agli attori in proprio e nella qualità, con condanna degli stessi convenuti al risarcimento dei danni. 3 La s.r.l. LL SA chiamava in garanzia la s.p.a. Generali Assicurazioni, mentre la AL chiamava in garanzia la s.p.a. RAS. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 18.5.1995 condannava la convenuta AL al pagamento in favore degli attori, in proprio e nella qualità, della somma di £. 1.183.716.540, oltre interessi legali, nonchè a rimborsare agli attori le spese processuali pari a £ 12.600.000; rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti di LL SA, AT, LL e OT;
rigettava la domanda proposta da AL nei mentre dichiarava assorbita la confronti della Ras, domanda proposta da LL SA nei confronti di generali Assicurazioni. Proponevano appello gli attori AR IN, in e proprio e nella qualità; proponeva appello incidentale VE AL. depositata il La Corte di appello di Roma, con sentenza 18.5.1998, condannava VE AL e la s.r.l. LL SA in solido eal pagamento agli attori AR IN, in proprio e nella qualità di legali rappresentanti della figlia minore GI, della complessiva somma di £ 2.385.216.540, oltre gli interessi legali, nonchè al rimborso delle spese di primo grado liquidate in £ 52.600.000 e di quelle di secondo grado;
condannava la Assicurazioni Generali a rimborsare alla s.r.l. LL SA ogni somma da in esecuzione della sentenza. Rigettava pagarsi incidentale della AL e confermava la l'appello sentenza del neitribunale confronti di AT, LL, OT e la s.p.a. RAS. Riteneva la corte di appello che il grave danno cerebrale da cui era affetta la minore GI, tetraparetica, e comportante un danno biologico pari al * 100%, era da ascriversi ad asfissia perinatale. Ciò era dovuto ad un travaglio eccessivamente lungo (circa 11 ore) della partoriente AR per una ipotonia uterina secondaria insorta durante la fase di massima attività del periodo dilatante. Tale situazione avrebbe dovuto essere affrontata dalla ostetrica dr.ssa AL che assisteva la partoriente con una perfusione ossidocica almeno tre ore prima di quanto venne posta in essere. Inoltre la perfusione fu posta in essere quando il feto era già stressato, per cui era opportuno invece di insistere nel parto per via naturale, praticare il parto cesareo. Riteneva la corte di appello che la responsabilità della dr.ssa AL andava valutata a norma dell'art. 1176, c2° 5 C.C. e non a norma dell'art. 2236 C.C., in quanto il rimprovero da muoversi alla stessa era proprio quello di aver portato la partoriente in una complicanza finale, nella quale fu necessario applicare la "ventosa" (vacuum extractor), che durante l'uso si ruppe, mentre il lungo periodo di travaglio postulava il taglio cesareo, prima che il feto impegnasse profondamente il canale del ." parto, tenuto conto che la bassa statura della partoriente (m.1.50) primipara sconsigliava il parto per via naturale, e che l'uso della ventosa comportava un ulteriore ritardo per reperire altra ginecologa (dr.ssa AT) ed un anestesista (dr. OT). Quanto alla responsabilità della LL SA s.r.
1. riteneva la corte di merito, premesso che la prestazione cui essa era tenuta comprendeva l'apprestamento degli strumenti sanitari e di assistenza medica, che essa si fondava sull'inefficienza della ventosa, la cui maniglia si era rotta durante l'uso e, soprattutto, sull'inefficienza dell'assistenza postnatale, in quanto, se il feto fosse stato sottoposto a rianimazione adeguata, vi erano buone possibilità di recupero, mentre il feto non fu intubato per rottura dello strumento e solo dopo tre ore fu trasferito in una struttura pubblica. Q 6 Quanto alla liquidazione dei danni in favore della minore GI IN, la sentenza impugnata, riformando la sentenza di primo grado, liquidava a titolo di danno biologico alla minore la somma di f. 1.150.000.000, applicando la tabella del valore dei punti di invalidità adottata dal Tribunale di Milano a soggetto di anni 0 con il 100% di invalidità, nonchè liquidava il danno morale in £ 400 milioni;
confermava la liquidazione del danno emergente costituito dalla spesa di assistenza alla minore, a decorrere dal 26° anno di vita, pari a £ 263.880.540 e la liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente, pari a 148.836.000. Quanto al danno subito dagli attori genitori, la sentenza di appello liquidava, in riforma della sentenza di primo grado, £ 100 milioni per ciascun genitore a titolo di danno morale ed aumentava da £ 51 milioni a £ 72 milioni il danno per spese documentate da questi sostenute fino alla sentenza di primo grado, mentre confermava la liquidazione pari a £ 150 milioni del danno per assistenza e cura della figlia minore fino al 26° anno di età. Le predette somme venivano liquidate con riferimento alla data della decisione e sulle stesse era disposta la corresponsione degli interessi legali 7 dalla data del fatto, con la sola esclusione delle somme relative alle spese future. Inoltre la sentenza impugnata aumentava a £ 52 milioni dagli attori per il le spese processuali sostenute primo grado e poste a carico in solido della AL e di LL SA. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la s.p.a. Assicurazioni Generali. Resistevano con controricorsi AR IN AR e »>quale legale . IN ND, in proprio e rappresentante della figlia minore IN GI, AT MA RI, la s.p.a. RAS, nonchè VE AL e la s.r.l. LL SA;
queste ultime due presentavano anche ricorsi incidentali. L'Assicurazioni Generali resisteva con controricorso al ricorso incidentale della AL. hanno presentato memorie: AL, LL SA s.r.l., IN e AR. Motivi della decisione 1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi. va dichiarata l'inammissibilità Sempre preliminarmente del controricorso e della memoria di NI e AR, poichè la procura a resistere al ricorso per Cassazione è stata rilasciata in calce al ricorso loro notificato. 8 Infatti la procura a resistere al ricorso per cassazione, rilasciata in calce o a margine della copia del ricorso notificato e solo genericamente richiamata nell'epigrafe del controricorso ma nello stesso non trascritta) rende quest'ultimo inammissibile, per difetto di prova del rilascio in epoca anteriore o coeva alla sua notificazione, e pur restando valida ai fini della costituzione in giudizio del resistente e della partecipazione del difensore alla discuzzione (costituendo pur sempre una procura speciale), non consente la presentazione di memorie ex art. 378 c.p.c. (Cass. 25.11.1996,n. 10441). Inoltre va rigettata l'eccezione sollevata da AR e IN nella discussione orale di nullità ed inammissibilità del ricorso principale per essere lo stesso stato notificato in proprio e non anche quali legali rappresentanti della figlia minore. A parte il rilievo che ciò non dà luogo a nullità O inammissibilità del ricorso, ma eventualmente ad una necessità di integrazione del contraddittorio, poichè detti resistenti si sono costituiti in questo giudizio di legittimità non solo in proprio, ma anche quali legali rappresentanti della figlia minore, il rapporto processuale è stato regolarizzato, per effetto di detta ༽ ་ costituzione, tra gli effettivi contraddittori legittimi (vedasi Cass. 15.7.1985, n. 4147).
2.1. Per necessità di vatrattazione, anzitutto esaminato il primo motivo del ricorso incidentale di VE AL, con cui la stessa lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 62, 112, 191, 194, 345, 356, c.p.c. in relazione all'art. 360. n. 3 e 5 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione su punti decisivi della controversia. Assume la ricorrente che erroneamente non sia stata accolta la sua richiesta di rinnovazione della e non sia stata motivato ¡consulenza tecnica d'ufficio detto mancato accoglimento, nonostante le censure mosse a detta consulenza anche sulla base della consulenza ' di parte.
2.2. Osserva questa corte che in linea di principio comunemente si osserva che rientra nei poteri discrezionali del giudice di lamerito valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione della consulenza, e l'esercizio di tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità 10 (Cass. 10.6.1998,n. 5777). Tuttavia, qualora con i motivi di appello vengano formulati specifici rilievi tecnici alla sentenza di primo grado, nella parte in cui si è uniformata alla consulenza espletata in quel grado, e si sollecita una più approfondita indagine tecnica, il giudice è tenuto a motivare la sua scelta negativa (Cass.
6.5.1998 n 4577). di provare ha opere Ritiene questa Corte che detto orientamento necessiti di alcune precisazioni. I risultati dell'indagine tecnica, che il giudice commette al consulente, quando ritiene necessario avvalersene, hanno la normale funzione di integrare le conoscenze necessarie all'esercizio di valutazione delle prove. La giurisprudenza di questa Corte enuncia perciò costantemente il principio per cui la consulenza tecnica non è normalmente un mezzo di prova, ma uno strumento di valutazione dei dati già acquisiti al processo attraverso le prove che le parti hanno l'onere di fornire. Vi sono però situazioni in cui, rispetto agli elementi di fatto che concorrono a costituire le ragioni della domanda, il momento logico dell'acquisizione dei dati storici al processo si presenta compenetrato con quello 11 valutativo, nel senso che i dati storici non possono essere rilevati in modo significativo se non con l'ausilio di particolari competenze tecniche. In questi casi la necessità per il giudice di farsi assistere dal consulente tecnico si esten de all'acclaramento dei fatti. Qui la parte cui spetta l'onere di provare ha l'onere di domandare al giudice che faccia uso del potere di nominare consulenti tecnici, e, come in ogni caso in cui -il giudice abbia un potere e venga sollecitato ad un suo esercizio, il modo in cui decide di utilizzarlo non si sottrae al sindacato, il quale può essere esercitato in sede di legittimità, secondo un modulo congruente allo schema della norma che il giudice avrebbe dovuto applicare. Sennonchè, senza entrare nella vexata quaetio se in questo caso la consulenza costituisca mezzo di prova (in questo senso Cass. 4.3.1995, n.2514; Cass. 22.1.1985,n. 250), va in ogni caso rilevato che essa, in relazione al -momento valutativo sotto il profilo tecnico dei fatti, per quanto acquisiti con l'ausilio di cognizioni tecniche, non costituisce mezzo di prova, proprio perchè attiene non all'acquisizione di un dato storico, ma alla valutazione dello stesso. 12 Da ciò consegue che, allorchè si richiede la rinnovazione di una consulenza tecnica in grado di appello, non perchè si contestino i dati tecnico- storici, acquisiti dai consulenti di primo grado, ma perchè si censurano le valutazioni degli stessi da parte dei consulenti, fatte proprie dal giudice di primo grado, da una parte non si versa nell'ipotesi di richiesta di "mezzo di prova", con i conseguenti limiti di cui all'art. 345 c.p.c.(in parte esistenti anche nella precedente formulazione) e dall'altra non sorge per il giudice un obbligo di motivare il diniego, ma solo un obbligo di rispondere alle censure tecnico- valutative fatte dalla parte impugnante alle valutazioni di eguale natura della sentenza impugnata ( anche se facendo proprie le conclusioni del consulente). Se il giudice di appello ritiene di essere in grado di rispondere a dette censure, senza la necessità di rinnovare la consulenza tecnica, l'omesso espresso diniego della richiesta di rinnovazione non si risolve - comé ritenuto dalla ricorrente incidentale in - un'omissione di pronunzia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.( che, peraltro, non può mai investire la mancata ammissione di un mezzo di prova, ma solo una domanda, Cass. 11.3.1995,n.2859), ma va solo valutata 13 l'eventuale esistenza del vizio motivazionale, ove sussistente nei termini rilevanti in sede di sindacato di legittimità, in relazione alle risposte fornite dalla sentenza alle censure tecniche effettuate nei confronti della sentenza impugnata.
2.3. Nella fattispecie la sentenza impugnata, pur non disponendo la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, ha risposto alle censure mosse dall'appellante AL alla valutazione degli eventi effettuata dal primo giudice, pure facendosi carico delle censure alle conclusioni dei c.t.u., mosse dai consulenti di parte (pag. 24 e 25 sentenza). meno,La questione se detta motivazione sia corretta o nei termini rilevanti in sede di legittimità, non attiene più alla mancata rinnovazione della consulenza di ufficio, bensì alla congruenza della motivazione della sentenza nella ricostruzione dei fatti e, quindi, delle responsabilità, a fronte delle censure mosse, ma costituisce oggetto dei successivi motivi diciò ricorso. Ne consegue che il primo motivo di ricorso della AL va rigettato.
3.1. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente incidentale AL lamenta la violazione e falsa 14 applicazione degli artt. 62, 115, 132, 191, 194 c.p.c. 1176, 1218, 1223, 2043, 2236 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., nonchè il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza. Nella fattispecie, infatti, a parere della ricorrente incidentale AL, non si trattava di un intervento di routine, ma essendo intervenuto all'improvviso, nel corso di un parto che si presentava assolutamente normale, un arresto della fase esplusiva del feto, allorchè questo aveva già raggiunto una posizione in cui non poteva praticarsi il parto cesareo, l'unica attività possibile era l'applicazione della ventosa;
che la durata del travaglio non è un elemento per l'indicazione del taglio cesareo;
che la somministrazione degli ossitonici è necessaria solo in presenza di sofferenze fetali, che nella fattispecie mancavano;
che, conseguentemente, il danno subito dalla neonata era da ascriversi esclusivamente alla difettosità della ventosa ed alle disfunzioni organizzative nella sezione di rianimazione neonatale, ascrivibili esclusivamente alla casa di cura. A parere della ricorrente, quindi, la fattispecie non sarebbe regolata dall'art. 1176 c.c., ma dall'art. 2236 CC., vertendosi in caso di particolare difficoltà, con 15 conseguente responsabilità solo per dolo o colpa grave, nella specie mancante;
che, in ogni caso, anche vertendosi in ipotesi di cui all'art. 1176 C.C., la responsabilità del medico sussiste solo se questi non ha . la diligenza dovuta, che, invece, nella usato mentre mancherebbe una fattispecie è stata adottata, prova contraria.
3.2. Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente incidentale AL lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1223, 2043, 2055, 2236 c.c., 112, 115, 116 c.p.c., in relazione agli artt. 40 e 41 c.p. ed all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.; nonchè l'omessa motivazione su punti decisivi della controversia. Assume la ricorrente che la mancanza di una ventosa idonea e l'inefficienza dell'assistenza e rianimazione post-natale costituiscono le sole cause dei danni subiti dalla neonata, essendo dotate di causalità efficiente, mentre la scelta di non adottare il parto cesareo, costituisce una semplice occasione.
3.3. Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente incidentale, LL SA, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 1223 C.C. e dei omissione, principi in tema di causalità giuridica;
16 insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. La censura risulta specularmente opposta a quella mossa dalla ricorrente incidentale AL, sostenendosi che, avendo la sentenza impugnata rilevato che la responsabilità della AL consisteva nel non aver adottato il parto cesareo nè la perfusione ossidocica, questo comportamento era causa esclusiva del danno ed era privo di rilevanza ogni discorso sulle cause del non funzionamen to della ventosa o del reparto di assistenza neonatale.
3.4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrent e principale s.p.a. Assicurazioni Generali lamenta la contraddittorietà, insufficienza e la carenza di motivazione, in quanto, poichè è pacifico che il danno cerebrale è stato causato alla neonata GI dalla sofferenza fetale, imputabile alla AL, è contraddittorio attribuire alla casa di cura LL SA, assicurata, la concorrente responsabilità del fatto dannoso, tenuto conto che il comportamento negligente della AL era motivo unico o assorbente del danno subito dalla neonata. Il danno, quando si fece ricorso alla ventosa, si era già realizzato e qualsiasi terapia di rianimazione non avrebbe dato esito positivo. 17 A 4.1. I suddetti motivi, essendo strettamente connessi, vanno trattati congiuntamente. La soluzione della questione passa attraverso l'esame sintetico dei veri nodi della responsabilità del medico e cioè il grado della colpa e la ripartizione dell'onere probatorio. Simè sottolineato che sotto il profilo sistematico le norme sulla diligenza (art. 1176 c.c.) sono previste per tutti i tipi di obbligazioni e non autorizzano ad individuare materie distinte, per cui il concetto di colpa è unitario. Dottrina e giurisprudenza tendono, quindi, a ritenere che detto concetto sia quello previsto dall'art. 1176 c.c., che impone di valutare la colpa con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Pertanto la responsabilità del medico per i danni causati al paziente postula la violazione dei doveri inerenti al suo svolgimento, tra i quali quello della diligenza, che va a sua volta valutato con riguardo alla natura dell'attività e che in rapporto alla professione di medico chirurgo implica scrupolosa attenzione ed adeguata preparazione professionale (Cass. 12.8.1995,n. 8845). Q 18 Infatti il medico-chirurgo nell'adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività professionale è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon padre di famiglia, come richiesto dall'art. 1176,c.1°, ma è quella specifica del debitore qualificato, come indicato dall'art. 1176,c.2°, la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica. Il richiamo alla diligenza ha, in questi casi, la funzione di ricondurre la responsabilità alla violazione di obblighi specifici derivanti da regole disciplinari precise. In altri termini sta a significare applicazione di regole tecniche all'esecuzione dell'obbligo, e quindi diventa un criterio oggettivo e generale e non soggettivo. Ciò comporta, come è stato rilevato dalla dottrina, che la diligenza assume nella fattispecie un duplice significato: parametro di imputazione del mancato adempimento e criterio di determinazione del contenuto dell'obbligazione.
4.2. Nella diligenza è quindi compresa anche la perizia da intendersi come conoscenza ed attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione. ए. 19 - Comunemente si dice che trattasi di una diligentia in abstracto, ma ciò solo per escludere che trattisi di diligentia quam in suis, e cioè la diligenza che normalmente adotta quel determinato debitore. Per il resto il grado di diligenza, per quanto in termini astratti ed oggettivi, deve essere apprezzato in relazione alle circostanze concrete e tra queste, quanto alla responsabilità professionale del medico, rientrano anche le dotazioni della struttura ospedaliera in cui lo stesso opera. In relazione a dette strutture tecniche va valutata la diligenza e quindi la perizia che al medico devono richiedersi, delle quali è anche espressione la scelta di effettuare in sede solo gli interventi che possono essere ivi eseguiti, disponendo per il resto il trasferimento del paziente in altra sede, ove ciò sia tecnicamente possibile e non esponga il paziente stesso a più gravi inconvenienti.
5. A norma dell'art. 2236 c.c., applicabile anche ai medici, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde dei danni solo in caso di dolo o colpa grave. 2 020 Va altresì rilevato che la limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2236 C.C., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell'imprudenza e della negligenza. Infatti anche nei casi di speciale difficoltà, tale limitazione non sussiste con riferimento ai danni causati per negligenza o imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso (Cass. 18.11.1997, n. 11440; Corte Cost. 22.11.1973,n. 166). Pertanto il professionista risponde anche per colpa lieve quando per omissione di diligenza ed inadeguata preparazione provochi un danno nell'esecuzione di un intervento operatorio o di una terapia medica. In altri termini la limitazione della responsabilità del medico alle sole ipotesi di dolo o colpa grave si applica unicamente ai casi che trascendono la preparazione media (Cass. 11.4.1995, n. 4152), ovvero perchè la particolare complessità discende dal fatto che il caso non è stato ancora studiato a sufficienza, o non è stato ancora dibattuto con riferimento ai metodi da adottare (Cass. 12.8.1995,n. 8845). 21 - + 6. Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, la giurisprudenza considera unitariamente, a tali fini, l'attività sanitaria come prestazione di mezzi, senza più farsi carico della natura della responsabilità del medico. Essa ritiene che incombe al professionista, che invoca il più ristretto grado di colpa di cui all'art. ** 2236 C.C., provare che la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, mentre incombe al paziente danneggiato provare quali siano state le modalità di esecuzione ritenute inidonee (Cass. 4.2.1998,n. 1127; Cass. 3.12.1974, n. 3957). Invece incombe al paziente l'onere di provare che l'intervento era di facile o routinaria esecuzione ed in tal caso il professionista ha l'onere di provare, al fine di andare esente da responsabilità, che l'insuccesso dell'operazione non è dipeso da un difetto di diligenza propria (Cass. 30.5.1996, n. 5005; Cass. 18.11.1997, n. 11440; Cass. 11.4.1995,n. 4152). Nel caso di intervento di facile esecuzione, non si verifica un passaggio da obbligazione di mezzi in obbligazione di risultato, che sarebbe difficile dogmaticamente da giustificare a meno di negare la stessa distinzione tra i due tipi di obbligazioni ( come pure fa gran parte della recente dottrina), ma opera il principio res ipsa loquitur, ampiamente applicato in materia negli ordinamenti anglosassoni (dove la responsabilità del medico è sempre di natura aquiliana), inteso come "quell'evidenza circostanziale che crea una deduzione di negligenza".
1. Nella fattispecie la sentenza impugnata, facendo corretta applicazione dei suddetti principiiha, rilevato che la diligenza cui era tenuta la AL non era quella di cui all'art. 2236 c.c., non vertendosi in caso di particolare difficoltà, bensì quella di cui all'art. 1176, c.2°, C.C.. Osserva, infatti la sentenza impugnata con motivazione immune da censure in questa sede di legittimità, che, anche a condividere le conclusioni dei c.t. di parte, secondo cui la complicanza finale, intervenuta allorchè il feto era impegnato nel canale del parto, imponeva una scelta tecnica di particolare difficoltà, il rimprovero da muovere alla ginecologa era proprio quello di aver condotto la partoriente a tale complicanza finale, a tal punto, cioè rendere obbligata lada scelta dell'applicazione della ventosa, mentre il lungo protrarsi del travaglio, di circa 11 ore, comportava che fosse praticato il parto prima che la cesareo, situazione divenisse irreversibile. 23 Inoltre la scelta della ventosa comportav a un ulteriore ritardo di circa un'ora per avere la presenza di altra ginecologa e dell'anestesista. Ulteriore elemento di colpa viene ' con congrua motivazione, individuato dalla sentenza impugnata nell'indugio nel disporre le perfusioni ossitociche per aumentare l'entità delle contrazioni uterine, in una situazione di dilatazione anomala, mentre queste furono effettuate solo alle ore 16,30 e cioè dopo ore 9,30 di travaglio. y Quanto alla responsabilità della casa di cura LL SA, la stessa è stata individuata dalla sentenza impugnata, sulla base delle conclusioni dei c.t.u. nell'inefficienza della ventosa (la cui maniglia si distaccò durante l'uso) e nella mancata idonea assistenza postnatale, non essendo stata effettuata di uno dei pezzi dil'intubazione, per mancanza raccordo, nè terapie di rianimazione adeguate ed essendo stato effettuato il trasferimento presso una struttura pubblica solo dopo tre ore, mentre una terapia di rianimazione adeguata avrebbe dato buone probabilità di recupero secondo la valutazione del giudice di merito fondata sulle conclusioni dei c.t.u.. 24 Trattasi di ricostruzione delle modalità dei fatti e di valutazione degli stessi che rientrano nei compiti del giudice di merito e che sono adeguatamente motivate.
8. Quanto alle censure di segno opposto dei vari 1223 ricorrenti, relative alla violazione dell'art. C.C., in tema di nesso di causalità, ed al vizio motivazionale in merito, sostenendosi da una parte che il comportamento della AL era da solo causa efficiente dei danni in questione e dall'altra che detta causa esclusiva era da ricercarsi nelle inefficienze della casa di cura, ritiene questa Corte che dette censure sono infondate. Infatti, a parte la dibattuta questione se la norma di cui all'art. 1223 C.C. regoli il nesso di causalità giuridica, mentre il nesso di causalità materiale sia regolato esclusivamente dai principi di con conseguente cui agli artt. 40 e 41 c.p., distinzione tra causalità di fatto (contenuta nella struttura dell'illecito ed avente come referenti le predette norme penali) e causalità giuridica della valutazione del (contenuta nella struttura 2056-1223 C.C.), sta di danno, di cui agli artt. fatto che per giurisprudenza pacifica il criterio in base al quale sono risarcibili i danni conseguiti dal 25 fatto illecito ( o dall'inadempimento in tema di responsabilità contrattuale), deve intendersi, ai fini della sussistenza del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale (Cass. 6.3.1997, n. 2009; Cass. 10.11.1993, no h a 11087; Cass. 11.1.1989, n.65; Cass. 18.7.1987, n. 6325; Cass. 20.5.1986,n. 3353; Cass. 16.6.1984,n. 3609). Tutti gli antecedenti in mancanza dei quali un evento dannoso non si sarebbe verificato debbono considerarsi sue cause, abbiano essi agito in via diretta o prossima, od indiretta o remota, salvo il 41 C.p.7 temperamento di cui al capoverso dell'art. secondo cui la causa prossima sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico fra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni: pertanto per escludere che un determinato fatto abbia concorso a cagionare un danno, non basta affermare che il danno stesso avrebbe potuto verificarsi anche in assenza di quel fatto, ma occorre dimostrare avendo riguardo a ' tutte le circostanze del caso concreto, che il danno 26 si sarebbe egualmente verificato senza quell'antecedente. Affermato, quindi, che un evento dannoso è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo (cd. teoria della condicio sine qua non), va, altresì, rilevato che non è sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità giuridicamente rilevante, dovendosi, all'interno delle serie causali determinate, così dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l'evento causante non appaiono del tutte inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata о della regolarità causale, la quale in realtà, come è stato esattamente osservato, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell'imputazione del danno).
9. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha fatto applicazione di detti principi, ritenendocorretta che entrambi i comportamenti (della AL e della casa di cura) potessero essere cause efficienti dei danni prodotti. La ritenuta sussistenza nel caso concreto di detto concorso di cause è una valutazione di merito che è 272 2 incensurabile in questa sede di legittimità, essendo sostenuta da adeguata motivazione. Infatti non può ritenersi contraddittoria la motivazione dell'impugnata sentenza che ha ritenuto sussistenti il concorso di cause nella produzione dell'evento, dopo aver ritenuto che era colposo tanto comportamento della AL che quello della casa di cura nei termini suddetti e che in mancanza di uno di essi l'evento dannoso non si sarebbe verificato. In particolare non può ritenersi che le disfunzioni ascritte alla casa di cura costituiscano mere occasioni, poichè è tutt'altro che imprevedibile che l'ostétrico nel corso di un parto (per l'evolversi naturale dello stesso O per colpa propria, come ritenuto nella fattispecie) debba far ricorso prima allo strumento della ventosa e poi all'assistenza rianimatoria postnatale, per il recupero di situazioni di danno fisico-cerebrale, in cui possa trovarsi о essere stato posto (per difetto di diligenza del medico) il feto. La sentenza impugnata ha accertato in fatto che se fosse stato efficiente la strumentazione e la sezione di rianimazione e di assistenza neonatale vi sarebbero state buone possibilità di recupero del danno causato dalla 28 mancata diligenza della AL nell'espletamento del parto. 10.1. Con un articolato quarto motivo di ricorso la ricorrente incidentale AL lamenta la violazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 2056,2059 c.c., 112 e 345 c.p.c, in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. nonchè l'omessa ed insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Anzitutto, con la prima parte del detto motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che è stata condannata al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità, mentre detti interessi erano dovuti con dell'evento riguardo all'importo dovuto al momento dannoso, via via rivalutato. principale Con il secondo motivo la ricorrente (Assicurazioni Generali) nonchè la ricorrente incidentale casa di cura LL SA lamentano la violazione degli artt. 2056, 2057 e 1224 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per aver liquidato il danno biologico sulla base della tabella adottata dal Tribunale di Milano, già adeguata in base al tasso di inflazione, nella complessiva somma di £ 1.150.000.000. e calcolando su tale somma gli interessi legali, mentre detti interessi andavano calcolati con riferimento ai 29 xsingoli momenti dell'incremento del capitale;
la stessa censura è effettuata con riferimento alla liquidazione del danno morale della neonata ed al danno biologico dei genitori. analoghi detti motivi trattati vanno 10.2. Essendo congiuntamente. Essi sono inammissibili. Infatti, il principio secondo cui nei debiti di valore cifra liquidata a titolo di interessi sulla gli possono calcolati risarcimento del danno essere non sulla somma rivalutata, ma vanno rapportati all'importo con momento di consumazione determinato riguardo al dell'illecito, via via rivalutato, alla stregua di indici annuali medi di svalutazione (Cass. S.U. 17.2.1995,n. 1712), va coordinato con il principio della devoluzione al giudice dell'impugnazione dell'eventuale violazione di tale sistema di calcolo da parte del giudice di primo grado e didell'inammissibilità questioni nuove in cassazione. Ne consegue che se il di primo gradogiudice ha erroneamente condannato in tema di debiti di valore il convenuto al pagamento degli interessi legali sulla somma rivalutata nella sua interezza a decorrere dalla data del fatto generatore del debito e sul punto non sia 30 stato appello,proposto la censura eventualmente proposta per la prima volta in ricorsosede di per cassazione è inammissibile. Infatti è giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appell per la voltaprima in non essendo prospettabili Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 29.3.1996,n.2905; Cass. 10.5.1995,n. 5106; Cass. 8.7.1994,n. 6428). Nella fattispecie, infatti, come ha osservato la stessa sentenza impugnata, non è stata proposta dalle parti alcuna censura in sede di appello avverso detto sistema di cumulo tra rivalutazione ed interessi legali, come sopra statuito dal giudice di primo grado. Nè può ritenersi, come assume l'appellante principale, Assicurazioni Generali s.p.a., che essa essendo ' totalmente vittoriosa in primo grado, non aveva alcun onere in sede di appello, in merito a detta statuizione. Infatti è vero che la parte totalmente vittoriosa in sede di nonappello tenutaè a proporre appello incidentale avverso la sentenza impugnata dalla ५.31 controparte, relativamente alle eccezioni disattese (essendo sul punto carente di interesse) ma ha l'onere di riproporre, ex art. 346 c.p.c., le questioni da lei proposte nel precedente grado di giudizio. Pertanto l'omessa riproposizione in appello di dette eccezioni preclude il ricorso per cassazione avverso detta sentenza che legittimamente non le ha prese in esame (Cass. 23.4.1986, n. 2882). 11.1. Sempre con il quarto motivo di ricorso la ricorrente incidentale AL lamentando la violazione + degli artt. 1223, 1224, 1226, 2056, c.c., 112 e 345 c.p.c. censura l'impugnata sentenza per aver liquidato il danno biologico con applicazione delle "tabelle” di liquidazione a punto elaborate dal tribunale di Milano in luogo di quelle del tribunale di Roma, senza alcuna per aver valutatoinoltre il specifica motivazione;
punto nella misura di £ 11.500.000, mentre la danneggiata aveva richiesto la liquidazione nella misura di £ 10 milioni, ed inoltre il valore del punto, secondo dette tabelle era pari a £ 10.975.000. 11.2. La censura non può essere accolta. la condivisa censura di Anzitutto non può essere ultrapetizione. B. 32 Infatti è stato già affermato Corteda questa che qualora l'attore, con l'atto introduttivo del giudizio, rivendichi per lo stesso titolo l'attribuzione di una somma determinata, ovvero dell'importo non quantificato, eventualmente maggiore che sarà accertato nel corso del giudizio, non incorre in ultrapetizione il giudice che condanna il convenuto al pagamento di una somma maggiore quantificazione di quella risultante dalla formale inizialmente operata dall'istante, ma acclarata come a quest'ultimo spettante in base alle emergenze acquisite nel corso del processo (Cass. 19.6.1995,n. 6927). Un principio analogo va affermato in sede di appello. to Pertanto, avendo con l'atto di appello gli appellanti attori, richiesto la condanna al pagamento di una somma O della determinata (complessivamente £ 6.729.000.000) somma maggiore o minore da accertarsi, il solo fatto che il giudice di appello abbia ritenuto di liquidare il punto di invalidità nella misura di 11.500.000 non integra il vizio di ultrapetizione. dell'appellante Infondata è anche la censura12.1. relativamente al sistema di incidentale AL, individuazione del valore del punto di invalidità. Osserva questa Corte che nell'evoluzione dei criteri relativi alla liquidazione del danno biologico si è 33 affermato che detta liquidazione non può avvenire secondo i principi di cui all'art. 4 1. n. 37/1977, che si riferisce, nell'ambito dell'azione diretta contro l'assicuratore al pregiudizio patrimoniale conseguente alla menomazione della capacità di produzione del reddito personale, ed occorre far riferimento al criterio equitativo, di cui all artt. 2056 e 1223 c.c23 C C ly Correttamente, pertanto, nella fattispecie la sentenza impugnata ha riformato la sentenza di primo grado su detta questione. Nella necessità di rendere effettiva la valutazione equitativa del danno biologico, il giudice di merito I deve considerare le circostanze del caso concreto, e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato. Può anche ispirarsi a criteri predeterminati e standardizzati, purchè ciò attui flessibilmente, definendo così una regola ponderale su misura per il caso specifico. E' un criterio valido di liquidazione equitativa del danno alla salute quello che assume a parametro il valore medio del punto di invalidità, calcolato sulla media dei precedenti giudiziari;
onde la 34 decisione che ricorre a tale criterio non è di per sè censurabile in sede di legittimità, purchè sia sorretta delda congrua motivazione in ordine all'adeguamento valore medio del punto alla peculiarità del caso. Condizioni di corretta applicazione di tale criterio debbono essere il suo collegamento al danno specifico. 5134;la sua personalizzazione ( Cass. 22.5.1998, n. Cass. 16.11.1998,n. n. 11532; Cass. 13.5.1995, n. 5271; Cass. 11.11.1996, n.9835, Cass. 30.5.1996, n. 5005, Cass 14 5.1997, n. 4236). Questi principi meritano alcune precisazioni, in quanto l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in materia di liquidazione del danno biologico è giunta a questo sistema di liquidazione che si articola in due fasi: il giudice dapprima, accertata la percentuale nella quale la lesione incide sulla condizione psico-fisica del soggetto leso, determina un ammontare di base, ricavandolo da un calcolo svolto secondo le regole proprie del modello equitativo predeterminato che si è in un secondo momento, il giudice inteso adottare;
prende in considerazione le circostanze del caso concreto in cui la lesione si è verificata e decide se e come adeguare ad essa la somma in un primo momento ' individuata. 35 Attiene sempre alla prima fase l'elaborazione di criteri tendenzialmente uniformi di criteri generali di riferimento, elaborati sulla base dell'esame di situazioni tipiche e privi di elementi peculiari in cui, considerazione dell'esperienza partendo dall'esatta e riflessione medico legale e giudiziaria ed osservando come ben diversa sia la compromissione che ogni punto invalidità comporta per l'integritภe aggiuntivo di l'efficienza psicofisica si _ del soggetto, differenziato il valore del punto di invalidità in relazione alla riduzione della capacità psicofisica ed età del soggetto (le cosiddette "Tabelle"), alla abbandonando il criterio del valore fisso del punto di invalidità. Rimane fermo però che l'utilizzabilità della "tabella" da parte del giudice trova fondamento pur sempre nel suo potere-dovere di procedere alla liquidazione con criterio equitativo ai sensi degli artt. 2056 e 1226 C.C., a cui è insito, anche lì dove si pongano come 'punti di partenza criteri predeterminati e standardizzati, la valutazione del caso concreto. e specificamente, quali elementi di riferimento pertinenti, la gravità delle lesioni, gli eventuali 36 6 3 postumi permanenti, l'età, l'attività espletata, le condizioni sociali e familiari del danneggiato. In altri termini, anche l'adozione della cosiddetta "tabella" non esonera il giudice dalla dovuta personalizzazione dei valori dei punti al caso concreto, nonostante che la tabella sia costruita in genere con riferimento ai parametri dell'età e del grado invalidità del soggetto leso, in quanto ciò attiene ad un'evoluzione e perfezionamento della prima fase operativa, e cioè l'individuazione di parametri il più possibile uniformi tra casi astrattamente simili, ma non incide sull'opera di personalizzazione del parametro al caso concreto (seconda fase). Se ciò avvenisse, il fondamento della liquidazione sarebbe di fatto trasferito dal potere equitativo del giudice (esauritosi solo nella prima fase di scelta del criterio di "liquidazione a punto") ai rigidi parametri delle "tabelle", in assenza di base normativa. L'a'adozione del valore del "punto", quale indicato nella tabella di riferimento, esime solo il giudice dal motivare sul perchè al "punto" sia stato dato un certo valore di partenza 0) astratto) nella liquidazione esaurisce la anchestessa, se equitativa, ma non necessaria fase della della all'esito 37 “personalizzazione", il giudice può riscontrare che il valore indicato dalle tabelle relative ai punti di invalidità si attaglia perfettamente al caso concreto, secondo il suo equo apprezzamento. Anche in relazione alla fase di partenza del procedimento liquidatorio, poichè l'adozione delle tabelle costituisce già espressione del potere equitativo del giudice (ma non lo esaurisce), questi non è vincolato all'adozione della "tabella" adottata presso il suo ufficio giudiziario in luogo di un altra adottata presso altro ufficio. Ovviamente però, poichè il fondamento della "tabella dei costituito dalla media dei punti di invalidità è precedenti giudiziari in quell'ambito giudiziario (più o meno esteso) e la finalità è quella di uniformare il più possibile i criteri per la liquidazione del danno, se il giudice adotta le tabelle in uso presso la propria sede giudiziaria, è già ipsa la motivazione (nei in re termini suddetti) relativa a detta adozione della base di partenza del procedimento liquidatorio equitativo (prima fase).. Se invece il giudice adotta, come è certamente nel suo potere equitativo, le "tabelle" in uso presso altri uffici giudiziari, poichè ciò si discosta da quella che 9 38 è la funzione tipica delle "tabelle" (fissare criteri tendenzialmente uniformi in una data sede giudiziaria, in mancanza di una "tabella" unica nazionale, pure propugnata negli studi di settore), deve motivare perchè ritiene di iniziare il procedimento liquidatorio equitativo non dalla media dei valori e dei criteri risultanti presso la propria sede giudiziaria (espressi "tabelle" di quella sede) ma dalla media deidalle valori e dei criteri di altra sede giudiziaria. 12.2. Nella fattispecie la ricorrente incidentale AL nessun rilievo muove in merito al problema della “personalizzazione" del valore dei punti di invalidità, ma lamenta solo che sia stata adottata la "tabella" di Milano, in luogo di quella di Roma, senza alcuna motivazione. Osserva questa Corte che non sussiste il lamentato vizio motivazione in merito, nei ristrettidi mancanza di limiti in cui detto vizio è rilevabile in questa sede di legittimità. Infatti la sentenza impugnata rileva che detta tabella è stata adottata "in numerose decisioni dei giudici di e che la stessa nella predeterminazione delmerito" " valore del punto, tiene conto_ sia dell'età dell'infortunato sia della più che proporzionale 39 incidenza del crescente grado di invalidità", dando quindi conto delle ragioni che hanno indotto all'adozione di questa tabella. Quanto alla censura secondo cui la sentenza impugnata avrebbe elevato il valore del punto riportato da detta tabella, egualemente senza motivazione, va rilevato che la stessa sentenza si fa carico di aver provveduto ad un "adeguamento in base al tasso di inflazione reale". 13.1. Infondata è anche la censura contenuta nel predetto quarto motivo del ricorso della AL, nella parte in cui censura per violazione di legge e vizio di motivazione la liquidazione del danno morale subito dalla minore NI, rilevando che, anzitutto, non è indicato nemmeno astrattamente quale tipo di reato sarebbe configurabile nella specie, tenuto conto che il danno da reato è ipotizzabile solo nelle ipotesi previste dalla legge come reato, e che, in ogni caso, non è motivata la liquidazione in riferimento alle "tabelle" del danno biologico adottate dal Tribunale di Milano. 13.2. L'art. 2059 C.C. stabilisce limiti assai rigidi al risarcimento del danno non patrimoniale ( costituendo lo stesso una figura tipica e non atipica, come quella di cui all'art. 2043 c.c.), con 40 il rinvio all'art. 185 c.p. che trovasi sotto il titolo delle "sanzioni civili", (salvi pochi altri casi marginali). Il secondo comma di detto art. 185 c.p. statuisce che : "Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale ° non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui". Conseguentemente la risarcibilità del danno non patrimoniale presuppone che il _ fatto sia reato siaastrattamente qualificabile come conseguentemente idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla legge penale, anche se non si richiede che il fatto integri in concreto un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi a tal fine rilevanti per la legge penale (Cass. S.U. 6.12.1982, n. 6651). Nella fattispecie il giudice di primo grado, che pure aveva riconosciuto alla minore il danno morale nella misura di £ 100 milioni, aveva ritenuto che il fatto rivestisse gli estremi del reato di lesioni colpose. della qualificazione delSul punto fatto qualificabile come reato di lesioni astrattamente colpose, e quindi, sull'ipotizzabilità del reato ai 41 fini del risarcimento del danno morale, nessuna doglianza aveva mosso in appello la AL, per cui la prospettata è inammissibile questione attualmente 29.3.1996,n.2905; Cass. 10.5.1995, n. 5106; (Cass. Cass. 8.7.1994, n. 6428). 13.3. Egualmente infondata è la censura relativamente al criterio di liquidazione del danno morale, individuato nella sola applicazione dei valori del danno morale, indicati dalla tabella predisposta dal Tribunale di Milano. Premesso che anche la liquidazione di detto danno è rimessa alla valutazione equitativa del giudice di merito, vale, infatti, anche in questo caso quanto già osservato in tema di liquidazione del danno biologico (12.2.). 14. Infondata è la censura della ricorrente AL, relativamente alla dichiarazione di inammissibilità per genericità del suo motivo di appello avverso la liquidazione del danno patrimoniale della minore GI IN, liquidato dal 1° giudice in f. 148.836.000. A tal fine va osservato che, come emerge dalla impugnata, i primi giudici avevanosentenza determinato detto risarcimento con il sistema della 42 - capitalizzazione del triplo della pensione sociale, mentre l'appellante, pur senza contestare detto sistema di calcolo, si era limitato a censurare l'eccessività della somma liquidata, omettendo qualsiasi disamina del calcolo operato dal tribunale. 15.1. Con il quinto motivo di censura, anche esso incidentale articolato in più. punti, la ricorrente applicazione AL lamenta la violazione e falsa degli artt. 1223, 1224, 1226, 2056, 2059 C.C., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.c., nonchè il vizio di motivazione su punto decisivo dell'impugnata sentenza con riguardo ai danni liquidati ai genitori di GI IN. Anzitutto, quanto al danno patrimoniale liquidato in genitori nell'importo di £. 150favore di detti milioni, rileva la ricorrente che la sentenza impugnata non ha confutato il rilievo mosso in appello circa la necessità e l'opportunità di spese di assistenza assorbimento del ristoro delle nelle voci di danno di pertinenza della minore;
che in ogni caso detta liquidazione equitativa è stata richiesti effettuata in assenza dei presupposti dall'art. 1226 c.c.. Q. 43 : 3 15.2. Il motivo è infondato e va rigettato. anzitutto che in merito alla Va Osservato del danno patrimoniale la sentenza liquidazione impugnata ha confermato la statuizione del primo giudice, il quale aveva valutato che le spese di cura ed assistenza della minore completamente invalida ricadevano sui genitori fino all'età di 25 anni provvedendo poi, per la successiva vita, alla liquidazione di questi costi direttamente in favore della IN GI. Sotto questo profilo la sentenza impugnata non può ritenersi affetta da vizio motivazionale, in quanto essendo stato ritenuto che sussisteva un danno emergente per la IN GI a decorrere dal ventiseiesimo anno di vita, costituito dalle spese di assistenza, pari a £ tre milioni mensili (il punto peraltro non è stato oggetto di ricorso), coerentemente ha ritenuto che detto danno esistesse anche precedentemente al detto ventiseiesimo anno di vita della minore, anche se ad esso facevano fronte i genitori, senza che però potesse farsi rientrare nel dovere di assistenza e di cura gravante di per sè sui essendo questo caso ben al di là della genitori, regola. 44 Ritenuta, quindi, con motivazione immune da censura in questa sede di legittimità, l'esistenza dell'an del danno, trattandosi di danno futuro, ben poteva il giudice far ricorso alla liquidazione equitativa del quantum (Cass. 1.6.1993, n. 6109). Infatti il giudice di merito ha facoltà di liquidare il danno in via equitativa, a norma dell'art. 1226 c.c., quando, essendo certo lo stesso, sia mancata la prova del dedotto ammontare dello stesso O per l'impossibilità per la parte di fornire sufficienti elementi ( e ciò si verifica appunto anche nel caso di danno futuro) ovvero quando gli elementi di prova forniti non siano riconosciuti di sicura efficacia, stante la difficoltà di una precisa quantificazione (Cass. 26.1.1995, n. 957). 16.1. Infondata è la censura mossa dalla ricorrente incidentale AL, avverso la liquidazione del danno morale in proprio in favore dei genitori della minore IN GI, sia perchè questo costituirebbe solo un danno indiretto, non risarcibile, sia perchè attraverso questa vi si giungerebbe ad una dilatazione e duplicazione dei danni risarcibili. anzitutto, rilevato -che per la 16.2. Va, costante di questa Corte (fino ad giurisprudenza 45 epoca recente) i prossimi congiunti della persona offesa dal reato di lesioni personali, ancorchè minore di età, non hanno diritto al risarcimento dei patrimoniali, mentre hanno diritto al danni non risarcimento in caso di omicidio e quindi di decesso della vittima (Cass. 17.11.1997,n. 11396; Cass. 17.10.1992, n. n. 11414; Cass. 16.2.1988, 6854; Cass. 21.5.1976,n. 1845; Cass. 13.4.1973,n. 1056; Cass. 25.5.1972,n. 1658; Cass. 15.10.1971, n. 2915). La giurisprudenza di legittimità ha escluso il risarcimento del danno morale in siffatti ipotesi per ... il difetto di nesso causale ai se nsi dell'art. 1223 c.c.. Si osserva che per il principio della risarcibilità del solo danno diretto ed immediato, stabilito dall'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno non patrimoniale spetta soltanto a chi ha direttamente ed sofferenza, e cioè alimmediatamente subito la soggetto leso e non anche ai prossimi congiunti, perchè costoro, soffrendo per le sofferenze del proprio familiare, non sono colpiti in modo diretto ed immediato dalla condotta lesiva del terzo. Nell'ipotesi di omicidio, invece, essendo venuta meno la persona colpita, i prossimi congiunti sono i 46 soggetti che in primis subiscono la sofferenza, mentre altrettanto non può dirsi nel caso di lesioni ove vi è già un soggetto, cioè, il leso, il quale subendo la sofferenza in modo diretto ed immediato, beneficia del risarcimento del danno in esame. Viene, altresì, osservato che un'eventuale risarcibilità di tale danno anche in favore dei prossimi congiunti del soggetto leso condurrebbe al risultato che il responsabile sarebbe tenuto ad una sola liquidazione nel caso di omicidio (a favore dei prossimi congiunti della vittima) ed a duplice liquidazione nel caso di lesioni a favore del leso e dei prossimi congiunti). 16.4. Ultimamente la Suprema Corte, rimeditando la questione, con sentenza 23.4.1998, n. 4186, ha ritenuto che anche ai prossimi congiunti, ed in particolare ai genitori, della vittima di lesioni colpose spetta il risarcimento del danno morale. Ritiene questa Corte di dover condividere detto ultimo orientamento. Non pare, infatti, che possa condividersi l'assunto secondo cui osterebbe a tale riconoscimento il fatto che tale danno, essendo in vita la vittima della lesione, sarebbe solo un danno costituente 47 conseguenza mediata ed indiretta della lesione, e dell'art. 1223 come tale risarcibilenon a norma c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c.. Infatti, giusto quanto detto in tema di nesso di causalità ed in particolare sulla causalità adeguata o regolarità causale ( sub 8.), ai fini del sorgere di risarcimento, il nesso di dell'obbligazione causalità fra fatto illecito ed evento, può essere anche indiretto e mediato (Cass. n.65/1989, cit.), purché con le caratteristiche suddette. Pertanto non è sufficiente fare riferimento al disposto dell'art. 1223 C.C., per escludere il risarcimento del danno morale in favore dei congiunti del leso, poichè non vi è dubbio che lo stato di sofferenza dei congiunti, costituente il loro danno morale, trova causa efficiente, per quanto mediata, pur sempre nel fatto illecito del terzo nei confronti del soggetto leso. 16.5. Così rivisitato il nesso di causalità, la individuatola giurisprudenza hanno la dottrina e figura del cd. danno riflesso (anche sulla scia della giurisprudenza francese, dove si parla di danno da rimbalzo). La giurisprudenza riconosce la risarcibilità dei cosiddetti danni riflessi ossia delle lesioni di ' 48 diritti, conseguenti al fatto illecito altrui, di cui siano portatori soggetti diversi dall'originario ma in significativo rapporto con lui danneggiato, (Cass. n. 60 del 1991). Il principio applicato è sempre quello della quanto sono consideratiregolarità causale, in risarcibili i danni che rientrano nel novero delle conseguenze normali ed ordinarie del fatto. Così è stato concesso il risarcimento del danno per la lesione del diritto del coniuge ai rapporti sessuali, in conseguenza di un fatto lesivo che abbia colpito l'impossibilità dil'altro coniuge, cagionandogli tali rapporti (Cass. 11/11/1986, n.6607). Con riguardo a fatto illecito che abbia colpito il congiunto senza causarne la morte, è stata ritenuta ammissibile la richiesta del risarcimento della lesione dei cd. diritti riflessi, di cui sono portatori soggetti diversi dalla vittima iniziale del fatto ingiusto, quando la lesione di tali diritti sia eziologicamente collegata con il fatto illecito. Pertanto, in siffatta ipotesi, è stata riconosciuta la legittimazione dei prossimi congiunti ad agire nei confronti dell'autore del fatto per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle 49 lesioni patite dal congiunto e ciò anche con riferimento non solo al danno patrimoniale (danno- conseguenza), ma anche con alloriferimento stesso danno biologico ( (danno-evento, rientrante però pur sempre (Cass.nell'ambito dell'art. 2043 c.c.) 17.9.1996, n. 8305). Per quanto la problematica del danno riflesso (re quindi del diritto riflesso) sia stata sviluppata prevalentemente con riferimento alla fattispecie del risarcimento del danno patrimoniale di cui all'art. Ma 2043 C.C., tuttavia non vi sono ostacoli sotto il profilo teorico a concepire anche un danno non patrimoniale riflesso (a parte il rilievo, tutt'altro che secondario, che risulterebbe estremamente arduo, unoltre che iniquo, negare consistenza teorica ad fatto che nella realtà è unanimemente riconosciuto esistente). Ritenuto, quindi, che il danno morale dei congiunti della vittima di una lesione può rientrare - nell'ambito dei danni riflessi, deve concludersi che non vi è un ostacolo alla sua risarcibilità per effetto della sua intima struttura. se l'eventuale 16.6. Occorre ora esaminare discenda dalla irrisarcibilità di detto danno 50 struttura della norma che lo prevede e cioè dell'art. 2059 c.c.. Detta norma stabilisce limiti assai rigidi al risarcimento del danno non patrimoniale ( costituendo lo stesso una figura tipica e non atipica, come quella di cui all'art. 2043 c.c.), con il rinvio all'art. 185 c.p. che trovasi sotto il titolo delle “ sanzioni civili", (salvi pochi altri casi marginali), per cui autorevoli Studiosi ne hanno tratto la conseguenza che solo la persona offesa dal reato, e cioè il titolare del bene giuridico leso dallo stesso, può far valere la relativa pretesa. Il secondo comma di detto art. 185 c.p. statuisce che : "Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale о non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui". Senza voler entrare nel merito della vexata quaestio se il danno risarcibile sia il danno criminale (cioè il danno causato dal lesione del bene protetto dalla norma) o il danno civile (che prescinde da qualsiasi legame con l'oggettività giuridica del reato), va tuttavia preso atto che il recente incontrastato 51 della giurisprudenza penale (sia di orientamento legittimità che di merito) distingue tra persona dal reato (art.90 c.p.p.), che è il titolare offesa del bene giuridico protetto dalla norma, ed il danneggiato civile, che è il soggetto che dal reato ha ricevuto un danno ,non necessariamente coincidente con la persona offesa, che è legittimato costituirsi parte civile (art. 74 c.p.p.) (Cass. Pen. Del Cass. Pen. 3.3.1993,19.12.1990, n. 16708; Salvio;
Cass.Pen. 18.10.1995, Costioli Stante questa impostazione e riconosciuta, quindi, la legittimazione attiva a richiedere il risarcimento patrimoniale ad ogni soggetto che abbia del danno subito un siffatto pregiudizio dal reato, sia esso il soggetto passivo o non lo sia, non si può escludere alrelativamente legittimazionedetta danno non patrimoniale nei confronti del soggetto che l'abbia subito ( e quindi come tale sia danneggiato), pur senza essere il soggetto passivo del reato. Infatti nè l'art. 185 c.p. nè l'art. 74 c.p.p. stabiliscono una diversa legittimazione attiva per la richiesta di risarcimento nel caso in cui il danno sia patrimoniale о non patrimoniale, ma richiedono solo che il danno sia stato cagionato dal reato, 52 riportando quindi tutta la questione esclusivamente nell'ambito del nesso causale tra reato e danno. Nè una restrizione di legittimazione attiva in favore della sola parte offesa dal reato emerge dall'art. 2059 c.c., che si pone sul punto come norma di mero rinvio. D'altronde la fragilità della tesi che riconosce l legittimazione al risarcimento del danno solo in favore della persona offesa emerge dal fatto che detto orientamento poi per antica tradizione riconosce, in caso di morte della vittima per effetto del reato (e cioè di omicidio), la legittimazione a richiedere il risarcimento del danno anche non patrimoniale in favore dei congiunti, che certamente non sono la persona offesa dal reato di omicidio. normastruttura della consegue che dalla di cui Ne all'art. 2059 c.c. (nonchè dalle norme cui detto articolo rinvia) non emerge alcuna limitazione alla legittimazione attiva dei congiunti della vittima a richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale. Essa si limita, con il rinvio all'art. 185 c.p., solo a tipicizzare i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. 53 Escluso, quindi, che per il dato normativo (art. 2059 c.c.) consegua un difetto del diritto al risarcimento dei congiunti della del danno non patrimoniale occorre ora esaminare vittima del reato di lesione, se ciò possa essere conseguenza della particolare natura O funzione di questo tipo di risarcimento, come pure sostenuto da alcuni Autori. 16.7. Come è noto sulla questione relativa alla natura del risarcimento del danno ex art. 2059 C.C. vi sono quattro orientamenti. dottrinali (natura satisfattiva- risarcitoria, satisfattiva, punitiva, punitiva). Rileva questa Corte che qualunque natura si riconosca al risarcimento in questione, essa è perfettamente compatibile ( se non addirittura rafforzativa) con quanto qui si sostiene. Infatti sia che si riconosca a detto "risarcimento" del danno non patrimoniale la natura risarcitoria sia che si riconosca quella satisfattiva, il referente rimane sempre il soggetto che ha subito il danno siin via riflessa), per cui avranno (per quanto tanti "risarcimenti" o "soddisfazioni" quanti sono i soggetti danneggiati. 54 I sostenitori della natura punitiva (analoga a quella delle punitives damages del diritto anglosassone) di detto risarcimento ritengono che la pretesa riparatoria del soggetto leso trovi fondamento nel diritto riconosciuto allo stesso di esercitare una reazione all'illecito subito, al fine di “punire” il danneggiante, per cui è del tutto evidente che solo a questi spetti l'esercizio dell'azione giudiziale. Se si ammettesse anche il diritto dei prossimi congiunti a chiedere il risarcimento del danno morale si violerebbe il principio del ne bis in idem, punendo più volte lo stesso soggetto per lo stesso fatto. Senonchè, anche se per ipotesi si condividesse detta tesi, va rilevato che la funzione "punitiva" non attiene all'evento penale, per il quale vi è già la pena pubblica, ed in questo caso sì che si avrebbe la violazione del principio per cui uno stesso soggetto non può essere punito più volte per lo stesso fatto, ma attiene agli eventi civili, che il fatto di reato ha prodotto. Se il comportamento criminale dell'agente ha prodotto più danni morali ,per quanto in via riflessa 55 come sopra detto, ed in quest o senso ha, in sede civile, offeso apiù soggetti, ciascuno di questi spetterà esercitare l'asserita "funzione punitiva" in questione. Peraltro funzione di penadellaanche questa tesi privata del risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. (che fortemente sostiene che i prossimi congiunti del soggetto leso non possono richiedere il risarcimento del danno morale proprio per il principio dell'unicità della pena) riconosce, nel caso di danno morale subito dai congiunti della vittima di tutti i congiunti il diritto cal omicidio, a risarcimento ex art. 2059, c.c., dando luogo, quindi, ad una pluralità di "pene private" comminate per uno stesso fatto. Se si segue la tesi compromissoria (satisfattiva- punitiva), valgono le osservazioni già fatte per ognuna delle due componenti. Ne consegue che, siaqualunque la natura del risarcimento del danno di cui all'art. 2059 c.c., da escludano il essa, lungi dall'emergere motivi che diritto al risarcimento del danno morale in favore dei congiunti della vittima del reato di lesione, 56 risultano ulteriori elementi a sostegno della configurabilità di tale diritto. 16.8. laNella fattispecie, sentenza impugnata ha ritenuto provato in punto di fatto che per effetto delle malattia riportata dalla minore IN GI i genitori avevano subito il completo annullamento della loro vita di relazione e l'estremo perturbamento della loro vita psicologica. La sentenza impugnata ha consequenzialmente accertato non solo il danno riportato di genitori del soggetto leso, ma anche il nesso di causalità (per quanto in via mediata dal danno del loro congiunto) che lega detto danno al comportamento colpevole della AL e della LL salaria. Trattasi di una ricostruzione in fatto, di competenza del giudice di merito, la cui motivazione non è stata oggetto di censure. 17. Inammissibile per genericità è anche la censura, formulata dalla AL, di vizio motivazionale dell'impugnata sentenza per aver elevato il danno emergente in favore degli attori genitori per spese da questi sostenute anteriormente alla sentenza di primo grado, liquidate dal tribunale in £ 51 milioni ( a seguito di rivalutazione della somma spesa), in £ 57 72 milioni, sul solo rilievo che trattasi di spese sufficientemente documentate, mentre, secondo la ricorrente, detta attribuzione è priva di qualunque supporto eargomenativo probatorio ed inoltre trattasi di spese non attestate da documentazione giustificativa intellegibile e soprattutto "non sorrette da elementi idonei +a farne riconoscere la riferibilità all'evento dannoso dedotto in giudizio”. Ribaditi i ristretti limiti in cui è rilevabile in sede di sindacato di legittimità il vizio motivazionale, va osservato che la sentenza impugnata ha fondato detta liquidazione delle spese su tutta la documentazione prodotta. Gravava sulla ricorrente incidentale, per sfuggire alla genericità del motivo di censura, specificare о la diversa minor somma complessiva, a cui dava luogo il totale delle singole documenti giustificativi spese contenute nei ovvero fossero i documenti prodotti, quali giustificativi inintellegibili ovvero quelli relativi a spese non riconducibili all'evento dannoso in questione. 18.1. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente incidentale AL lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione 58 all'art. 360 3n. c.p.c. per aver, la sentenzą impugnata, elevato senza motivazione le spese di giudizio di primo grado a più di 52 milioni di lire, di cui £ 36 milioni per onorari e per aver liquidato per il secondo grado la somma di £. 42 milioni, senza la specificazione delle singole quest'ultima partite. 18.2. Infondato è quest'ultimo rilievo, in quanto la sentenza a pag. 38 liquida in £ 42.400.000 le spese di secondo grado degli attori, di cui £ 7 milioni per diritti, £ 30 milioni per onorari e £ 3.700.000 per le richieste spese generali". Quanto all'evidente errore di calcolo nella somma (pari a £ 40.700.000, in luogo di £ 42.400.000), va rilevato che da una parte la Corte di cassazione, per la sua natura di giudice di mera legittimità, non può correggere errori materiali della sentenza impugnata, sicchè l'istanza di correzione della sentenza di aappello deve essere proposta al giudice quo, ai sensi dell'art. 287 c.p.c., anche dopo la presentazione del ricorso per Cassazione (Cass. il 5.2.1994, n. 1191) e dall'altra che in ogni caso dell'impugnazione non può “procedere alla giudice correzione di errore materiale della sentenza 59 impugnata d'ufficio e quindi senza istanza di parte (Cass. 11.5.1979,n. n. 2701). 18.3. Per il resto la censura è inammissibile. la parte che lamenti con ricorso per Infatti, Cassazione l'onerosità della liquidazione delle spese e violazione delle tariffe deve processuali la specificare gli errori commessi dal giudice, precisando ciò che ritiene non dovuto o liquidato in eccesso. Pertanto è inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente si limiti a dedurre il puro semplice superamento della tariffa massima, avendo, \) invece, egli l'onere di specificare le voci per le quali vi sarebbe stato detto superamento, in modo da consentire il controllo di legittimità, senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 13.4.1995,n. 4228; Cass. 5.4.1984, n. 2195). 19. In conclusione i ricorsi vanno rigettati. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese di questo giudizio di legittimità tra tutte le parti. Così deciso in Roma, lì 25 febbraio 1999. Il Presidente Il cons. est. Autonio Segreto MPOLLABORATORE DI CANCELLERIA Innocenzo Battista 60 109T 250000 456T 320000 TOT. 570000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 dotta5 GIU. 200K Registrato 'Serie versate €375,03 al n wwwwww p Dirigonite Area Servizi ((Doltssa MA Grana D IPPOQ) Responsabile Serap Audiziar (Dr.M.FRAGSHIN Sa