Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/06/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2470/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n.2470/2025, promossa con ricorso depositato il 19/05/2025 da:
1) Parte_1 nato/a Legnano il 26 gennaio 1968
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con gli Avv.ti Stefano Molfino e Niccolò Gianbattista Bravetti
e
2) Parte_2 nato/a Arona il 13 gennaio 1970
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Matteo Abbiati
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lesa (No), in data 3 febbraio 1996
(anno 1996 atto n.2 parte 2 serie A)
□ senza figli
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1
2) Quanto ai rapporti fra le parti, i coniugi convengono quanto segue:
I. Il NO , a definizione dei reciproci rapporti economici e Parte_1 patrimoniali esistenti tra i coniugi, si obbliga a cedere, senza corrispettivo e a soluzione di ogni rapporto dare e avere fra le parti, alla NOa , che dichiara Parte_2 sin da ora di accettare di acquistarla, la sua quota parte pari al 50% delle seguenti unità immobiliari:
A) Appartamento e garage posti nell'edificio condominiale denominato condominio "
[...]
sito in Comune di Peschiera del Garda località in Via Lugana n. 12, CP_1 CP_1 insistente l'intero edificio sull'area coperta ed annessa pertinenziale scoperta individuata al Catasto Terreni Fg. 2 mn. 221 di are 14.61 E.U., mn. 245 di are 1.55 e mn. 261 di 0.05, già gravati dal fondo patrimoniale costituito giusta atto di “costituzione di fondo patrimoniale” addì 23.02.2024 per notar e precisamente: Persona_1
- appartamento posto a piano primo composto da ingresso, cucina, due camere, bagno, ripostiglio, corridoio di disimpegno balcone, con annessa cantina posta a piano interrato;
- garage posto a piano interrato di pertinenza e servizio dell'appartamento. Dette unità immobiliari risultano individuate al Catasto Fabbricati del Comune di Peschiera del
Garda-. Fg.
2- Mapp. 221 sub.
5 - Piano S1-1 cat A/2 cl. 2 vani 4,5 R.C.E. 673,98-- Mapp.
221 sub.
9 - Piano S cat C/6 cl. 3 mg. 17 R.C.E. 71,99-- (corrispondenti quanto all'appartamento mn. 221/5 alla relativa planimetria presentata e depositata in sede di variazione catastale alla competente Agenzia del Territorio in data 16.05.2012 n.
19447.1/2012 Prot. n. VR0143000, e quanto al garage alla relativa planimetria Contr presentata e depositata al competente in data 10.01.1975 Prot. 340).
B) Terreno agricolo in Comune di Lesa, appezzamento di terreno di natura agricola che, giusta le risultanze del tipo di frazionamento redatto sull'estratto di mappa n.
0250976/2008 del 28 ottobre 2008 - approvato dall'Agenzia del Territorio - Ufficio
Provinciale di Novara in data 3 dicembre 2008 (protocollo n. 2008/NO0283315), risulta distinto nei registri di Catasto Terreni del predetto Comune (di Lesa) al foglio 12 (dodici) con i mappali 1594 (millecinquecentonovantaquattro) (gia' mappale 1358/b) ettari
0.03.70 (are tre e centiare settanta - metri quadrati trecentosettanta) - frutteto di classe
2 - R.D.Euro 2,68 - R.A.Euro 2,39, e 1596 (millecinquecentonovantasei) (gia' mappale
1361/b) di ettari 0.01.85 (are uno e centiare ottantacinque - metri quadrati centottantacinque) - prato arborato di classe 2 - R.D.Euro 0,76 R.A. Euro 0,72.
Coerenze in linea di contorno partendo da nord-est e proseguendo in senso orario: strada comunale, mappali 1595 e. 1593 del foglio 12 indi, per chiudere strada.
2 Il tutto salvo errore e come meglio in fatto.
I predetti trasferimenti dovranno essere effettuati entro 1 mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione, presso il Notaio che verrà scelto dal marito, con tasse, imposte e oneri fiscali e notarili a carico dello stesso. Le parti chiedono sin da ora, in relazione ai suindicati trasferimenti patrimoniali, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L.NR. 74/1987 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 precisando che i predetti trasferimenti immobiliari sono funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
II. Senza nulla riconoscere ed esclusivamente a fini conciliativi, il NO Parte_1
e la NOa convengono che, a tacitazione di ogni
[...] Parte_2 pretesa, a qualunque titolo, ragione o causa, della NOa nei Parte_2 confronti del NO , il NO si obbliga a Parte_1 Parte_1 versare alla NOa , che dichiara sin d'ora di accettare, la somma Parte_2 totale di euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zerozero) a sistemazione di ogni rapporto dare e avere fra le parti, entro e non 1 mese dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
III. La NOa si obbliga a rilasciare l'immobile di ST OL Parte_2
(MI), Via San Pietro n. 38 di esclusiva proprietà del sig. e dalla stessa Pt_1 occupato dal mese di ottobre 2024 entro e non oltre il 120 giorni dall'adempimento di quanto previsto e pattuito ai precedenti punti I. e II., termine da considerarsi essenziale.
La NOa provvederà a rilasciare l'immobile del sig. Parte_2 Pt_1 asportando i propri effetti personali unitamente ai seguenti mobili:
i. Attrezzi della palestra;
ii. Arredamento della zona piscina costituito da: tavolo, sedie, lampadario e 3 vasi.
Il NO si riserva ogni diritto e valutazione sullo stato dell'immobile al Pt_1 momento del rilascio da parte della moglie.
3) I coniugi danno atto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altro anche a titolo di contributi al mantenimento reciproci, pure dato atto delle elargizioni del NO nei confronti della moglie, come sopra Parte_1 descritte.
4) Essi coniugi dichiarano di aver risolto ogni questione endofamiliare e si impegnano a rimettere l'uno nei confronti dell'altro eventuali reciproche denunce-querele: dichiarano in ogni caso di non avere interesse alcuno negli eventuali giudizi penali che dovessero risultare già in corso e rinunciano ad opporsi rispetto a eventuali richieste di archiviazione presentate dal Pubblico
Ministero, come pure rinunciano alla costituzione di parte civile nei procedimenti penali che,
3 eventualmente, dovessero proseguire. Entrambe le Parti si impegnano, in ogni caso, ad astenersi dal porre in essere comportamenti che in qualsivoglia modo possano arrecare disagio l'uno all'altro, non solo in ambito familiare ma anche lavorativo e sociale riservandosi, entrambi, ogni più ampia azione a tutela dei propri diritti qualora uno di essi dovesse essere inadempiente a tale obbligo.
5) Spese legali compensate fra le parti.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 3 febbraio 1996 in Lesa (No), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Lesa (anno 1996, atto n. 2, parte 2, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST Arsizio nella Camera di Consiglio del __4.6.2025_________.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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