Articolo 1226 del Codice della navigazione
Articolo 1205Articolo 1227
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21 aprile 1942
Art. 1226.
(Imbarco di passeggeri infermi).

Il vettore o il comandante, che, senza l'autorizzazione dell'autorita' competente o senza l'osservanza delle cautele da questa prescritte, imbarca sulla nave un passeggero manifestamente affetto da malattia grave o comunque pericolosa per la sicurezza della navigazione o per l'incolumita' delle persone a bordo, ovvero una persona della quale per ragioni sanitarie sia stato vietato l'imbarco dalla competente autorita', e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a mille.

Alla stessa pena soggiace il vettore o il comandante dell'aeromobile che non osserva le disposizioni dei regolamenti speciali sull'imbarco dei passeggeri infermi.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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