Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/04/2025, n. 1665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1665 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del
15.4.2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6758/2024 promossa da
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, C.F. , C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
, C.F. C.F._4 Parte_5 C.F._5 [...]
C.F. , C.F. Parte_6 C.F._6 Parte_7
C.F. , C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
C.F. , C.F.
[...] C.F._9 Parte_10
, C.F. , C.F._10 Parte_11 C.F._11
C.F. , C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
, C.F. , C.F._13 Parte_14 C.F._14 Parte_15
C.F. , C.F. C.F._15 Parte_16 C.F._16 [...]
C.F. , C.F. Pt_17 C.F._17 Parte_18 C.F._18
C.F. , C.F. Parte_19 C.F._19 Parte_20
, C.F. , C.F._20 Parte_21 C.F._21
C.F. , C.F. Parte_22 C.F._22 Parte_23
, C.F. C.F._23 Pt_24 Parte_25 C.F._24
C.F. , Parte_26 C.F._25 Parte_27
C.F. , C.F. , C.F._26 Parte_28 C.F._27 [...]
C.F. , Parte_29 C.F._28 Parte_30
C.F. , C.F. , C.F._29 Parte_31 C.F._30
C.F. C.F. Parte_32 C.F._31 Parte_33
1
C.F. , C.F. Pt_35 C.F._34 Parte_36
, C.F. , C.F._35 Parte_37 C.F._36 Parte_38
C.F. , C.F. ,
[...] C.F._37 Parte_39 C.F._38
C.F. , C.F. Parte_40 C.F._39 Parte_41
, C.F. , C.F._40 Parte_42 C.F._41 Parte_43
C.F. , C.F. ,
[...] C.F._42 Parte_44 C.F._43
C.F. , C.F. Parte_45 C.F._44 Parte_46
, C.F. , C.F._45 Parte_47 C.F._46 [...]
C.F. , C.F. Parte_48 C.F._47 Parte_49
, C.F. C.F._48 Parte_50 C.F._49 [...]
C.F. C.F. , Pt_51 C.F._50 Parte_52 C.F._51
C.F. , C.F. Parte_53 C.F._52 Parte_48
, C.F. , C.F._53 Parte_54 C.F._54 Parte_55
C.F. , C.F.
[...] C.F._55 Parte_56
C.F. C.F._56 Parte_57 C.F._57 Parte_58
C.F. , C.F. , C.F._58 Parte_59 C.F._59 [...]
C.F. , .F. , Pt_60 C.F._60 Parte_61 C.F._61 rappresentati e difesi dall' avv.to Mariangela Acquisto, giusta procura in atti;
-ricorrenti- contro
Controparte_1
in persona dell' pro tempore,
[...] CP_2 [...]
, in Controparte_3 persona dell'Assessore pro tempore,
[...]
, in persona dell'Ispettore pro- Controparte_4
tempore, , in Controparte_5 persona dell'Ispettore pro- tempore;
-convenuti contumaci-
Avente ad oggetto: indennità professionale ex art. 11 Accordo Integrativo Regionale del 27 aprile
2001 e scatti anzianità ex art. 39 e 41 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico agraria.
2 Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 15.4.2025 dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., parte ricorrente concludeva come da note depositate nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 11 luglio 2024, i ricorrenti in epigrafe indicati - premesso di essere dipendenti della , Assessorato Territorio e Ambiente, Comando Corpo Forestale e, Controparte_1 in particolare, di lavorare nei distretti della provincia di , in virtù di rapporto di lavoro a tempo Pt_24 determinato con la qualifica di bracciante agricolo qualificato -esponevano di avere svolto e di svolgere al momento del deposito del ricorso una prestazione di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni interessate, con rapporto a tempo determinato, in forza di rapporti susseguitisi dagli anni 80, nel corso dei quali era stato loro attribuito sempre lo stesso identico inquadramento.
Lamentavano che l'apposizione del termine di durata ai contratti di lavoro succedutisi nel tempo non era mai stata supportata da ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo e che i contratti di lavoro a tempo determinato erano stati sempre prorogati in forma orale, non avendo mai l'amministrazione formalizzato i contratti di assunzione per iscritto, essendosi limitata a rilasciare certificati di servizio attestanti lo svolgimento del servizio.
Riferivano che, seppur dipendenti - precari storici da oltre 30 anni - della Regione Sicilia, non avevano mai percepito gli scatti biennali di anzianità previsti dall'articolo 11 dell'accordo integrativo regionale del 27.04.2001 e dagli articoli 39 e 41 del CCNL di categoria.
Evidenziavano l'assenza di ragioni giustificatrici della diversità di trattamento tra operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato, stante l'identità, in termini di contenuto e di modalità di svolgimento, delle mansioni svolte.
Concludevano chiedendo: “
1. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento della indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di servizio per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni come recita l'art. 11 dell'Accordo Regionale del 27/04/2001per gli anni pregressi.
2. Condannare, quindi
l'amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle differenze maturate a tale titolo.
3. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva
UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così come previsto dall'art. 11 dell'accordo integrativo regionale del 27/04/2001 dagli art. 39 e 41 del CCML allegato vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale.
4. Accertare e dichiarare che l'amministrazione convenuta ha, in violazione della Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione
3 comunitario, negato il diritto al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità così dagli art. 39 e
41 del CCNL vigente per i dipendenti a tempo determinato, entro i limiti della prescrizione quinquennale e quindi riconoscere tale diritto anche per l'avvenire.
5. Accertare e riconoscere il diritto per i ricorrenti a percepire, in virtù delle norme contrattuali di settore, il diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del CCNL vigente, in relazione alla anzianità di servizio maturata, anche in relazione alle risultanze contabili della CTU richiesta.
6. Riconoscere e quindi dichiarare in favore dei ricorrenti la progressione stipendiale in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato.
7. Dichiarare il diritto alla liquidazione in favore dei ricorrenti degli importi afferenti gli scatti biennali di anzianità anche in relazione alle risultanze della CTU contabile richiesta.
8. Dichiarare che i periodi a termine siano in connessione tra loro e sommare
l'anzianità così maturata nei rapporti precedenti, per ottenere, in quelli successivi, il riconoscimento di aumenti retributivi collegati all'anzianità”
1.2 Le amministrazioni regionali convenute non si costituivano in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione e dei successivi atti di causa, rimanendo le stesse contumaci.
1.3 Con le note di trattazione scritta del 5 dicembre 2024 il procuratore di parte ricorrente faceva presente che per mero errore erano stati inseriti i nominativi di due ricorrenti, ovvero Controparte_6
e , per i quali chiedeva l'estromissione dal giudizio e rilevava, altresì, che alcuni Controparte_7 dei ricorrenti risultavano avere sedi effettive di servizio in Caltagirone, Mineo, Per_1 Per_2
Militello in Val di Catania e Raddusa come da elenco dettagliato depositato con le predette note, con conseguente incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Caltagirone e del Tribunale di Patti.
1.4 Con le successive note dell'8 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente insisteva nella dichiarazione di incompetenza del tribunale di Catania in relazione ai ricorrenti indicati nell'elenco dettagliato versato in atti in data 5 dicembre 2024 e rendeva formale comunicazione del decesso sopravvenuto del proprio assistito (rectius AT così come indicato nella Persona_3
graduatoria versata in atti, non essendovi alcun ricorrente con il nominativo . Persona_3
1.5 Con ordinanza di pari data veniva invitato il procuratore di parte ricorrente a depositare in atti il relativo certificato di morte.
1.6 Con note del 14.4.2025 il procuratore versava in atti la documentazione richiesta e tenuto conto del decesso di , avvenuto in data 8.4.2024 a Caltagirone;
trattandosi di soggetto con Persona_4
riferimento al quale il difensore risulta privo di procura atteso l'intervenuto decesso in data precedente il deposito del ricorso – in disparte la avvenuta autenticazione della firma apposta in calce alla procura
4 in data 20 aprile 2024 – si provvede come da separata e coeva ordinanza, previa separazione della relativa posizione processuale.
1.7 Ancora con ordinanza di pari, dichiarata la contumacia delle amministrazioni convenute e disposta l'estromissione dal procedimento dei ricorrenti e , veniva Controparte_6 Controparte_7
dichiarata l'incompetenza territoriale di questo Tribunale in favore del Tribunale di Caltagirone, in relazione alla causa promossa da , , Parte_62 Parte_63 Parte_64 Pt_65
e e in favore del Tribunale di Patti, in relazione alla causa promossa da
[...] Parte_66
, , , , Parte_67 Parte_68 Parte_69 Parte_70 Parte_71 Pt_72
e
[...] Parte_73
1.8 La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza di discussione del 15.4.2025 dalle note di cui all'articolo 127-ter c.p.c., viste le note sostitutive di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione e viene definita nei termini che seguono.
***
2. Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento in favore dei ricorrenti dell'indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'Accordo Integrativo Regionale del 27 aprile 2001, nonché degli scatti biennali di anzianità ex artt. 39 e 41 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria.
2.1. Ciò posto, prima di dar conto delle ragioni della decisione, risulta utile ricostruire il quadro normativo di riferimento, evidenziandosi, preliminarmente, che il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell'Ente Foreste della Regione Sicilia, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, ricade comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, stante l'inerenza del rapporto di lavoro degli operai forestali ai fini istituzionali dell'Amministrazione territoriale e la natura del datore di lavoro di ente pubblico non economico a norma del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 165/2001.
In siffatto contesto il dato che la disciplina di settore contenga un nucleo di norme che qualifica
“speciali”, con cui affida alla contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria la gestione giuridica ed economica del personale forestale, non è ragione che può far ritenere la natura privatistica del rapporto, in difetto di una precisa disposizione normativa che espressamente affermi lo svincolo di esso dalle implicazioni che nascono dal relativo inserimento nella struttura istituzionale dell'ente pubblico, assumendo rilevanza unicamente quale modalità disciplinatrice del contenuto integrativo del regolamento negoziale: il che
è perfettamente compatibile con la natura pubblicistica del rapporto (cfr., ad esempio, con riferimento all'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna, Cass. Sez. Unite 27.6.1986 n. 4277; ed ancora
5 Cass. Sez. Unite 17.3.1989 n. 1351; ancora, con riferimento all'analoga fattispecie dell'
[...]
Cass. 12. 3.2014 n. 15357; in tema di forestali della Regione Valle Parte_74
d'Aosta, v. Cass. 26.5.2020 n.9786).
Tanto premesso, va osservato che la disciplina di riferimento per la regolamentazione delle prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi si rinviene nel titolo III della L. reg. sic. 6.4.1996, n. 16 che all'art. 45-bis inserito dalla L. reg. sic. n.
14/2006 stabilisce espressamente che “Le norme del presente titolo costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, per le finalità della presente legge, nell'espletamento delle attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico agraria, imboschimento
e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti”. Segnatamente, l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione forestale trova il suo referente nell'art. 45-ter che lo subordina all'iscrizione nell'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali, articolato su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro, da eseguirsi a seguito di domanda presentata dai lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente a partire dall'anno 1996 almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005.
Il terzo comma della disposizione da ultimo citata prescrive che la “domanda d'iscrizione … è presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali”, Controparte_8 precisando, ancora, al successivo comma 4 che “Ai soggetti pubblici e privati che si avvalgono, per
l'esecuzione di lavori ed attività nel settore forestale ed ambientale, dei lavoratori iscritti nell'elenco speciale istituito col presente articolo, possono essere applicati agevolazioni, aiuti, sgravi fiscali previsti dalle vigenti norme regionali. I suddetti soggetti sono tenuti all'applicazione della vigente contrattazione collettiva del settore e della legislazione sociale. In caso di accertata violazione delle norme contrattuali, previdenziali e sociali, i soggetti inadempienti sono esclusi per un quinquennio dall'accesso, sotto qualsiasi forma, da agevolazioni ed aiuti vigenti nel settore. A tal fine gli organi competenti sono tenuti a trasmettere ai dipartimenti dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e
6 delle foreste ed all'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale l'esito degli accertamenti definitivi di avvenuta violazione”.
Ancora, giova dare atto che gli artt. 46 e ss. della legge regionale siciliana in parola regolamentano la formazione del contingente operai sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato laddove, agli artt. 56 e ss., si rinviene quella relativa al contingente degli addetti impegnati nei servizi antincendio, mentre gli artt. 70 e ss. dettano le disposizioni volte all'assunzione degli impiegati del corpo regionale delle foreste, degli agenti tecnici forestali, delle guardie forestali, dei sottoufficiali forestali.
Infine, va osservato che l'art. 46 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria che trova applicazione per il settore de quo dispone che “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all'art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per
l'esecuzione di un'opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L'apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella legge 18.4.62 n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: (a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine;
(b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative” (cfr. Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, n.
4803/2023, pubbl. il 29.11.2023, est. Dott.ssa Patrizia Mirenda).
2.2. Venendo al merito della pretesa vantata avente ad oggetto il riconoscimento, in virtù del principio di non discriminazione di cui alla Direttiva n. 1999/70/CE tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, della indennità professionale di cui all'articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile
2001 che prevede la corresponsione in favore dei soli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) di una
“indennità professionale da corrispondersi mensilmente, legata alla anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”, si rammenta che come già statuito dalla locale Corte di Appello, Sezione Lavoro (cfr. sentenza n.150/2020) “… l'art.
11 del contratto regionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale della regione Sicilia del 27.4.2001 (integrativo del CCNL 16.7.1998) in atti, prevede, in favore degli operai a tempo indeterminato, alla lettera c), una “indennità professionale da corrispondersi
7 mensilmente, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI pari a £.
7.500 per ogni anno maturato e sino ad un massimo di 16 anni”. Detta norma, nella parte in cui limita l'applicazione del beneficio in questione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, stabilisce un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine;
e in virtù dell'efficacia diretta della clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 70/1999, ben può fondare la pretesa di lavoratori impegnati con rapporti a termine di beneficiare delle maggiorazioni retributive riconosciute ai corrispondenti lavoratori a tempo indeterminato. Va poi precisato che, ai fini del calcolo di tali incrementi di retribuzione legati all'anzianità, non può che tenersi conto degli stessi presupposti previsti per gli OTI dalla contrattazione regionale, la quale fa riferimento (non all'anzianità di servizio, ma) alla “anzianità di inserimento nelle fasce”, ossia agli anni di permanenza nella graduatoria di appartenenza. Sicché l'indennità mensile di €.3,87 va riconosciuta per ogni anno di permanenza nelle graduatorie, per un massimo di 16 anni”.
Può dunque asserirsi che l'articolo 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001 nella parte in cui limita l'applicazione dell'indennità professionale ai lavoratori assunti a tempo indeterminato determina un'evidente e non giustificata discriminazione ai danni degli operai assunti con contratto a termine.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dunque vantato il riconoscimento della predetta indennità, proprio considerando che l'articolo 11 richiamato determina un'illegittima disparità di trattamento rispetto agli OTI, a parità di mansioni svolte, sia in termini di contenuto che di modalità di svolgimento.
I ricorrenti, tuttavia, nel rivendicare il preteso emolumento -in linea di principio spettante - non hanno però allegato e dimostrato la sussistenza in concreto del fondamentale requisito dal quale lo stesso dipende e al quale occorre fare riferimento ai fini del calcolo delle conseguenti competenze: ovvero,
l'iscrizione e la continuità dell'iscrizione da parte degli stessi nelle graduatorie degli operai a tempo determinato di cui agli articoli 48 “Contingenti operai con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate lavorative” e 49 “Graduatoria unica distrettuale” della L. R. 16/1996.
Né la ricorrenza di tale requisito può comunque evincersi – in applicazione del principio di eterodeterminazione della domanda - dalla documentazione versata in atti;
peraltro, in parte tardiva e non omogenea posizione per posizione, trattandosi di un ricorso collettivo.
Segnatamente, l'articolo 48 prevede che “
1. Il contingente distrettuale della fascia di garanzia occupazionale di centocinquantuno giornate lavorative è formato dal personale già inserito nella suddetta fascia. Conseguono altresì l'inserimento nella suddetta fascia gli operai già iscritti nella fascia di centouno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale che tiene conto
8 dell'anzianità di iscrizione in tale fascia e, a parità di anzianità, della maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici.
2. Al completamento del contingente distrettuale, si provvede con gli operai già iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo la graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 3. L'appartenenza al contingente di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.
4. Il contingente distrettuale della fascia occupazionale di centouno giornate lavorative è formato dai lavoratori forestali già inseriti nella predetta fascia e, a completamento del contingente, con gli operai iscritti nella fascia di garanzia di cinquantuno giornate lavorative, secondo una graduatoria distrettuale formata con gli stessi criteri del comma 1. 5. Esauriti gli operai appartenenti alla fascia delle cinquantuno giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente con operai fuori fascia e inclusi nella graduatoria unica di cui all'articolo 49.”; l'articolo 49 statuisce “1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma 5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione forestale.
2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.
3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti
Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1. 5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.
Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 50 della succitata legge, intitolato “Formazione e aggiornamento delle graduatorie dei contingenti forestali” “1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Commissioni provinciali per la manodopera agricola, istituite ai sensi dell'articolo 4 della legge li marzo 1970, n. 83, presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, provvedono alla formazione delle graduatorie dei contingenti distrettuali. 2.
Le operazioni per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui agli articoli 48 e 49, sono effettuate dalle medesime Commissioni provinciali.
3. Le graduatorie sono aggiornate semestralmente.
4. Entro il
9 quindici novembre di ogni anno i lavoratori dei contingenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti e per le qualifiche, sino ad un massimo di due, che intendono utilizzare.
5. Entro lo stesso termine i lavoratori fuori dai contingenti ed inseriti nella graduatoria unica di cui all'articolo
49 devono con apposita istanza dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria.
6. La mancata presentazione dell'istanza nei termini di cui ai commi 4 e 5 comporta la decadenza dai contingenti e dalle graduatorie.
Alla luce del suddetto articolo le graduatorie d'interesse sono aggiornate semestralmente su apposita istanza, da presentarsi entro il 15 novembre di ogni anno, da parte dei lavoratori dei contingenti e di quelli fuori dai contingenti che dovranno rispettivamente attestare “il possesso requisiti richiesti per la sussistenza del diritto di rimanere nei contingenti” e “dichiarare la permanenza negli elenchi anagrafici e manifestare la volontà di rimanere in graduatoria”, pena la decadenza dai contingenti e dalle graduatorie.
Da quanto sopra discende pertanto che - essendo la permanenza nelle graduatorie di riferimento subordinata ad apposita istanza dei lavoratori - sarebbe stato onere dei ricorrenti allegare e conseguentemente provare, oltre che l'iscrizione, la continuità della stessa nelle suddette graduatorie, in quanto - come detto - requisito fondante la chiesta indennità professionale ex articolo 11 dell'accordo integrativo regionale del 27 aprile 2001.
Secondo gli ordinari principi che disciplinano il processo, è onere di parte ricorrente allegare e provare i fatti costitutivi del suo diritto.
Invero, gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle domande devono essere specificati negli atti iniziali della controversia;
costituisce ormai ius receptum che “nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt. 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali
(ricorso e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass., Sez. Un.,
17 giugno 2004 n. 11353; Cass., Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2002
n. 761).
La determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti
10 ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 28 maggio 2008,
n. 13989).
Nel caso di specie, fermo il difetto di allegazione essendo il ricorso carente in ordine alla sussistenza del requisito dell'iscrizione e della permanenza nelle graduatorie di riferimento, i ricorrenti solo con le note dell'8.4.2025 hanno versato in atti documenti denominati “graduatorie CT1 e CT2”.
Trattasi in primo luogo di deposito tardivo di documentazione di cui i ricorrenti erano già in possesso al momento della proposizione del ricorso.
Con le predette note sostitutive di udienza, in ogni caso, non è stato neanche specificato il motivo di tale tardiva produzione né è stata chiesta l'autorizzazione a depositarla.
La disposizione di cui all'art. 421 c.p.c., che attribuisce poteri istruttori differenziati al giudice del lavoro, non deroga al principio della domanda ed all'onere di allegazione dei fatti rilevanti che incombe sulle parti. L'esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice presuppone l'assenza di una inerzia colpevole delle parti in ordine alle deduzioni istruttorie e l'indispensabilità dell'iniziativa officiosa, la quale non deve essere finalizzata ad ovviare a decadenze, così che il giudice non si sostituisca alla parte.
Ma anche a prescindere da tale considerazione e a voler esaminare quanto ancora versato in atti, seppure tardivamente, va rilevato che dalla suddetta irrituale documentazione prodotta non si evince in modo chiaro la posizione dei singoli ricorrenti (solo a titolo esemplificativo , Parte_38
e , risultano essere operai a tempo indeterminato, ma non viene Parte_34 Parte_4 specificato né con l'atto introduttivo del giudizio né tantomeno con le note successive in quale momento siano divenuti operai a tempo indeterminato), né la sussistenza dei presupposti della prestazione richiesta nei termini di cui alla superiore motivazione.
La rilevata carenza in punto di allegazione e probazione, dunque, determina la reiezione della domanda attorea volta al riconoscimento dell'indennità professionale ex articolo 11 dell'accordo regionale del 27 aprile 2001.
2.3. Parte ricorrente, ha, altresì, lamentato che l'amministrazione convenuta, in violazione della
Direttiva UE 1999/70 e del principio di non discriminazione comunitario, non ha riconosciuto il diritto agli scatti biennali di anzianità di cui agli articoli 39 e 41 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - forestale e idraulico - agraria.
I suddetti articoli recitano rispettivamente: art. 39: “…La retribuzione degli impiegati è pertanto così composta: minimo contrattuale nazionale conglobato;
stipendio integrativo;
aumenti periodici di anzianità...”; art. 41: “L'impiegato, per l'anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, ha diritto, per ogni biennio di anzianità, ad un aumento retributivo in cifra fissa…”
11 Dal tenore letterale delle succitate norme emerge chiaramente che gli scatti biennali di cui i ricorrenti chiedono il riconoscimento sono previsti dalla contrattazione collettiva di categoria in favore degli impiegati.
I ricorrenti, invece, sì come dagli stessi allegato in seno al ricorso e comprovato dalla documentazione in atti (cfr. buste paga allegate al ricorso), hanno svolto alle dipendenze degli assessorati convenuti una prestazione lavorativa in virtù di rapporto di lavoro a tempo determinato con la qualifica di bracciante agricolo.
Orbene, trattandosi di operai a tempo determinato non risulta configurabile nella specie alcuna violazione del principio di non discriminazione sancito nell' ordinamento comunitario, dalla clausola
4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, clausola self – executing, secondo la quale “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e recepito, nell'ordinamento italiano, dall'articolo 6 del d.lgs.
n. 368/2001 intitolato “ principio di non discriminazione” il quale prevede che “al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori
a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva (…) sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”.
Quest'ultima disposizione contiene, oltre all'elencazione positiva di alcuni istituti contrattuali (ferie gratifica natalizia o tredicesima, TFR) che devono essere riconosciuti anche ai lavoratori a tempo determinato, pena la violazione del principio comunitario di non discriminazione, una clausola generale che estende ai lavoratori a tempo determinato “ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori a tempo indeterminato comparabili.”
Al di là dell'inapplicabilità nel caso di specie del d.lgs. n. 368/2001, in ragione della previsione dell'art. 10, comma 2, a mente del quale “sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo
i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'art. 12 comma 2 del decreto legislativo 11 agosto 1993 n° 375”, tale dovendosi qualificare parte ricorrente, tenuto conto della pacifica applicazione al rapporto di lavoro del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria, osserva il Tribunale che non viene in questa sede in rilievo alcuna discriminazione tra lavoratori precari e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, risultando piuttosto rivendicato un trattamento economico afferente qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, non essendo estensibile la disciplina
12 propria degli impiegati - a favore dei quali sono previsti gli scatti biennali di anzianità - agli operai, diverse essendo la categoria e le mansioni.
Non possono dunque trovare applicazione i principi, aventi efficacia diretta, di fonte comunitaria di non discriminazione e parità di trattamento, a parità di prestazioni.
Non rileva, inoltre, ai fini del riconoscimento della spettanza dei richiesti scatti di anzianità, nemmeno il principio di non discriminazione tra dipendenti appartenenti alla medesima amministrazione, giacché l'art. 45 d.lgs. n. 165/2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, dato che il legislatore ha lasciato piena autonomia alle parti sociali di prevedere trattamenti differenziati in funzione dei diversi percorsi formativi, delle specifiche esperienze maturate e delle diverse carriere professionali.
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dal D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede;
48. la disparità, infatti, trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete. (Cass.
1037/2014)” (Cass. n. 6553/2019).
Alla luce di quanto sopra la domanda volta al riconoscimento degli scatti biennali di anzianità non può trovare accoglimento, non configurandosi nella specie un differente trattamento tra lavoratori precari e lavoratori a tempo indeterminato (in riferimento al quale vige il principio di non discriminazione e parità di trattamento, a parità di prestazioni) bensì solo un differente trattamento economico, in ordine agli scatti di anzianità, tra categorie contrattuali non comparabili, ovvero operai e impiegati.
2.4 Del tutto impropria, oltre che generica, la domanda di riconoscimento di progressione stipendiale, accennata in ricorso con riferimento ad ambiti del tutto esulanti da quello in oggetto.
3. Il ricorso per quanto detto va pertanto rigettato.
3.1 Stante la contumacia delle parti convenute, nessuna statuizione va disposta in ordine alle spese.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce: previa separazione delle cause per le ragioni e nei termini di cui in parte motiva con riferimento a
, , , , Parte_67 Parte_62 Parte_68 Parte_69 Parte_70
, , Parte_71 Parte_72 Parte_63 Parte_64 Parte_73
e Parte_65 Parte_66
rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso in Catania il 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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