Sentenza 27 luglio 2015
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno alla persona, qualora da un intervento chirurgico di osteosintesi residuino postumi permanenti (nella specie, una zoppia per l'accorciamento dell'arto di cm. 5) più gravi di quelli che, per le modalità della frattura, sarebbero comunque derivati nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte (cm. 2), accertata la maggiore invalidità differenziale nella misura del 5 per cento, non è adeguata la liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ove non si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell'impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro, nonché del maggiore danno estetico causato dalla avvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell'arto.
Commentario • 1
- 1. IL DANNO ESTETICONicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 8 luglio 2016
La giurisprudenza (vedasi in tal senso, ad esempio, Cassazione Civile 23778/2014, 17220/2014, 11950/2013, 26972/2008) attualmente esclude l'esistenza di una categoria autonoma di danno esistenziale, ritenendo, per converso, pacificamente sancito il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale: in questo contesto, anche il pregiudizio di tipo estetico si ritiene essere una componente del danno biologico. Dunque, secondo l'opinione maggioritaria, il danno estetico fa parte del danno biologico. Chiaramente, però, laddove vi sia un pregiudizio di natura estetica, lo stesso dovrà essere considerato ai fini della liquidazione, valorizzandolo adeguatamente e dando conto della sua …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2015, n. 15733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15733 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni B. - Presidente -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere -
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12939-2012 proposto da:
TE FR, TE AR, figli ed eredi di DI LA ET, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato PALMIERO CLEMENTINO, che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Prorettore Vicario e legale rappresentante pro tempore Prof. Avv. ANELLI FRANCO, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BELLI BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato GUASTADISEGNI EMIDIO giusta procura speciale a margine del controricorso;
AL SP (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ), in persona dei procuratori Dr. CERRETTI ANDREA e Dr.ssa GENOVESE ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPDAFORA GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
BI GA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENTI MARCO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrenti -
e contro
ASL N3 CENTRO MOLISE DI CAMPOBASSO IN LIQUIDAZIONE, PETRACCA DOMENICO, SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI SP;
- intimati -
avverso la sentenza n. 66/2012 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 08/03/2012, R.G.N. 281/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato CLEMENTINO PALMIERO;
udito l'Avvocato BRUNO BELLI per delega;
udito l'Avvocato PILADE PERROTTI per delega;
udito l'Avvocato MARCO VINCENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Russo Rosario Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Di LA AL TA, a causa di una caduta accidentale nella propria abitazione avvenuta il 13 dicembre 1998, ha riportato una frattura pluriframmentaria pertrocanterica del femore destro a seguito della quale, il giorno successivo, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso di riduzione cruenta e osteosintesi con vite placca a scivolamento e compressione,eseguito dal dottor CC Domenico. Ritenendo che le radiografie effettuate denunciavano un esito positivo dell'intervento,la Di LA veniva dimessa in data 20 dicembre 98.
Poiché nei giorni successivi la paziente accusava forti dolori e febbre e, a seguito di nuove radiografie che avevano individuato una scarsa formazione del callo osseo, scomposti frammenti di frattura e la presenza di mezzi di sintesi, essendo necessario un nuovo intervento, la Di LA si ricoverava presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove il 9 febbraio 99 veniva operata dal dottor IO GA. Nel dicembre 99 la paziente subì un terzo intervento per la rimozione del chiodo. A seguito di questa vicenda la Di LA ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Campobasso la Asl 3" Centro Molise di Campobasso"e il dottor CC Domenico. Il giudizio veniva esteso all'Università Cattolica del Sacro Cuore ed a IO GA. La Asl 3 di Campobasso ha chiamato in giudizio le proprie compagnie assicuratrici, Reale Mutua Assicurazione e la Riunione Adriatica di Sicurtà; ora NZ. Quest'ultima società ha offerto banco iudicis all'udienza del 7-11-2001 la somma di Euro 25.822,84 Il Tribunale, tenendo conto di un danno biologico accertato dal c.t.u. nella misura di un 5% in più rispetto a quello che sarebbe derivato da un intervento correttamente eseguito, inclusivo delle difficoltà di deambulazione e del grado della colpa, ha ritenuto satisfattiva la somma offerta dalla società assicuratrice, ponendo a base di tale assunto le più aggiornate tabelle del Tribunale di Milano. Ha rigettato la domanda nei confronti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e del dottor IO GA. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado. Avverso questa sentenza propongono ricorso AL CE e AL RI, eredi di Di LA TA, con quattro motivi, illustrati da successiva memoria ex art. 378 c.p.c. Resiste la NZ (già Riunione Adriatica di Sicurtà, il dottor IO GA e l'Università Cattolica del Sacro Cuore). La NZ presenta memoria ex art. 378 c.p.c.. Gli altri intimati non hanno presentato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo e secondo motivo si denunzia violazione del diritto alla salute ex art. 32 Cost.; violazione dell'art. 1218 c.c. ed in subordine dell'art. 2043 c.c.; violazione dell'art. 2059 c.c.. Omesso esame e omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia;
violazione delle tabelle di valutazione del danno alla salute, del danno patrimoniale, morale e non patrimoniale in generale e violazione del principio dell'onere della prova, inversione dell'onere della prova, errata valutazione della consulenza tecnica di ufficio ed omesso esame delle c.t.u di parte del Dott. Altieri e del TT Ralle.
I ricorrenti denunziano che la Corte di appello ha sottostimato l'effettivo danno subito dalla Di LA a causa della condotta imperita ed imprudente dei sanitari dell'Ospedale di Campobasso, che ha determinato il prolungamento dei tempi di guarigione e costretto la Di LA a sottoporsi ad un secondo ed un terzo intervento non dovuto, prolungando l'invalidità temporanea e provocando postumi permanenti costituiti da un accorciamento dell'arto di 5 cm e del danno differenziale del 12%, come da perizia del professor Rallo;
censurano l'affermazione della c.t.u., ripresa dalla Corte di appello che, seppur eseguita correttamente l'operazione avrebbe determinato una zoppia del 2% e che era indifferente che avrebbe dovuto correggere o meno il difetto con una stampella, in quanto il difetto invalidante ci sarebbe stato ugualmente;
la sottovalutazione del danno biologico nella percentuale del 5%; la mancata valutazione del danno biologico, della sindrome depressiva patita dalla infortunata;
la mancata valutazione del danno estetico e del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale inclusivo del danno morale e della limitazione arrecata alle capacità realizzatrici della persona.
2.1 due motivi che si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono fondati nei termini di cui alla seguente motivazione. Nel corso del giudizio di primo grado è stato nominato un c.t.u. che, escludendo qualsiasi responsabilità del dottor IO e dell'Università Cattolica di Roma,ha riscontrato una negligenza nelle modalità esecutive dell'intervento e nelle diagnosi successive da parte del medico della Asl 3 di Campobasso. Gli errori venivano individuati nel conficcare la vite in una posizione inadeguata e tale da non riuscire a contenere adeguatamente la frattura e ad immobilizzare correttamente l'arto; sul piano diagnostico nel leggere la radiografia senza accorgersi che l'operazione non era ben riuscita e che l'arto non era immobilizzato secondo le regole dell'arte medica, sicché vi fu l'errore di mettere la paziente senza operarla nuovamente. Il ct.u.,quindi, pur individuando in questo senso la colpa professionale dei sanitari dell'Ospedale di Campobasso, ha affermato però che la marcata eterometria dell'arto inferiore destro, con un minus di circa 5 cm rispetto al controlaterale, non era interamente addebitabile alla colpa individuata, ma al tipo assai grave di frattura;
se l'intervento fosse stato eseguito correttamente l'accorciamento dell'arto presumibilmente sarebbe stato di 2-3 cm;
nello stesso modo anche le limitazioni funzionali, ormai cronicizzate, erano state accresciute dalla colpa professionale, ma comunque si sarebbero verificate a seguito dell'incidente, per cui nell'ambito di una quantificazione complessiva del danno biologico pari al 18- 19%, il quid pluris ascrivibile al responsabilità della Asl n. 3 e del TT CC poteva essere stimato nel 5%. Inoltre il c.t.u. ha accertato che la percentuale di danno conseguente alla colpa professionale non ha influito sulla capacità lavorativa specifica della Di LA, capacità che nella stessa misura sarebbe stata danneggiata dai postumi della caduta, pur riconoscendo che prima dell'incidente la Di LA lavorava presso la Società Cosmo Servizi e svolgeva funzioni molto dinamiche di rappresentanza esterna, spostandosi spesso con l'autovettura per intrattenere rapporti di relazione con numerosi soggetti;
inoltre praticava l'attività sportiva della scherma ed era presidente di una associazione di scherma.
3. Il parere del c.t.u. è stato recepito dal Tribunale che ha ritenuto che il danno ascrivibile al CC ed all'ASL 3 di Campobasso era il seguente: danno biologico nella misura del 5% inclusivo delle difficoltà di deambulazione;
invalidità temporanea totale per 60 giorni e invalidità temporanea parziale di giorni 90 al 50%; notevole danno morale per i successivi interventi chirurgici altrimenti non necessari;
danno relazionale derivante dall'accentuazione delle conseguenze invalidanti che pure ne sarebbero ugualmente residuate, in particolar modo riguardo alla zoppia ed all'uso delle stampelle;
danno patrimoniale per gli esborsi documentati. Il tribunale ha negato l'esistenza del danno psichico e, preso atto che la RA aveva offerto la somma di Euro 25.822,84,ha ritenuto tale somma soddisfacente a riparare tutto il danno subito dalla Di LA.
4.La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, sul rilievo della mancanza di una critica concreta che giustificasse un rinnovo dell'accertamento circa l'esistenza di un danno maggiore rispetto a quello individuato dal primo giudice. La Corte di appello ha affermato che pur essendo pacifiche alcune circostanze,vale a dire gli effetti drammatici dell'infortunio, la difficoltà dell'infortunata muoversi da sola, la perdita del lavoro dovuta a questa ragione, esse provano la gravità del danno, ma non dimostrano che il contributo causale della colpa accertata sia diverso da quello indicato dal c.t.u. ne' che senza l'uso delle stampelle la vita lavorativa della Di LA sarebbe stato diversa, perché nessun teste ha accennato a tale connessione. Per quanto riguarda il danno psichico, la Corte ha ritenuto difficile dimostrare che esso non fosse preesistente all'infortunio, come si evince dalla cartella clinica della paziente compilata all'atto del ricovero presso l'ospedale Cardarelli. Anche la richiesta di danno patrimoniale consistente nella perdita delle retribuzioni fino al pensionamento andava rigettata dal momento che in ogni caso la perdita del lavoro era conseguenza dell'infortunio,non della colpa professionale. Per quanto riguarda poi il danno estetico è impossibile stabilire secondo la Corte se esso sia stato causato dalla colpa del medico. È certo infatti che a seguito della frattura scomposta del femore comunque la Di LA doveva essere sottoposta ad intervento e che esso comunque determina per sua natura il danno menzionato.
5.Si osserva che è accertato che vi è stato inadempimento del medico nell'esecuzione dell'intervento chirurgico e nell'errata valutazione degli esiti dell'intervento stesso, che hanno portato alla dimissione della paziente che non era stata ben operata;
che a seguito dell'operazione errata la paziente ha dovuto subire un secondo intervento chirurgico e che ciò le ha procurato un danno. Gli inadempimenti e il nesso causale sopra richiamati sono proprio quelli allegati dalla ricorrente.
6.Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore (medico e/o struttura sanitaria) dimostrare che tale inadempimento non vi sia stato, ovvero che, pur essendovi stato, lo stesso non sia stato eziologicamente rilevante (Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577;
Cass. 21 luglio 2011, n. 15993; Cass. 12 settembre 2013, n. 20904 e Cass. 12 dicembre 2013, n. 27855). Tali principi in materia di onere della prova in materia di responsabilità sanitaria sono stati correttamente applicati dalla corte d'appello che ha ritenuto l'inadempimento colposo del sanitario ed il danno conseguente riportato dalla Di LA.
La particolarità della vicenda è che il danno subito si sostanzia in un aggravamento del danno che la paziente avrebbe ugualmente riportato se l'intervento fosse stato eseguito correttamente.
7. Il c.t.u. ha accertato che tale danno differenziale era pari al 5% in più del danno che la Di LA avrebbe comunque subito a seguito dell'operazione fatta secondo le regole dell'arte medica. La motivazione dei giudici di merito sulla misura del danno biologico riportato dalla Di LA costituisce un accertamento di fatto non più rivalutabile in sede di legittimità in quanto logica, non contraddittoria e conforme alla legge.
Difatti la decisione si fonda sugli accertamenti tecnici contenuti nella consulenza di ufficio, non adeguatamente censurati dai ricorrenti.
I ricorrenti censurano le risultanze della c.t.u. denunziando il carattere ipotetico e congetturale delle affermazioni contenute nell'accertamento tecnico, in particolare quella che dall'esecuzione a regola d'arte dell'intervento sarebbe comunque risultato una zoppia del 2%, e la mancata risposta ai quesiti nascenti dalle consulenze di parte, ma non riportano nel ricorso, come era loro obbligo ai fini dell'autosufficienza, il contenuto della c.t.u. perlomeno nelle parti fondamentali, ne' indicano dove è rinvenibile la c.t.u. nel fascicolo di ufficio, ne' dove sono rinvenibili le consulenze di parte, in modo da consentire a questa Corte di valutare la fondatezza delle censure.
8. La censura invece è fondata là dove lamenta la inadeguatezza della liquidazione del danno.
Infatti i giudici di merito hanno liquidato il danno biologico secondo le tabelle in uso presso il Tribunale di Milano tenendo conto di un danno nella misura del 5%.
La Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione equitativa del danno, quale quella del danno non patrimoniale, per evitare che la relativa decisione - ancorché fondata su valutazioni discrezionali - sia arbitraria e sottratta a qualsiasi controllo, è necessario che il giudice indichi, almeno sommariamente e sia pure con l'elasticità propria dell'istituto e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che lo caratterizza, i criteri che egli ha seguito per determinare l'entità del danno. (Cass. 3 luglio 1996, n. 6082; Cass. 9.5.2001, limitato a n. 6426).
Inoltre la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integrante del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Cass., Sentenza n. 1361 del 23/01/2014. Inoltre "nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c., deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perche esaminati da differenti Uffici giudiziali" e che "garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono", (Cass. n. 28290 del 2011 e Cass. n. 12408 del 2011).
9. Di conseguenza il valore punto risultante dalle tabelle deve essere adeguatamente personalizzato se la parte allega delle circostanze specifiche che caratterizzano il danno subito. Nella specie è il risultato che la cattiva esecuzione della prima operazione ed il dover sottoporre la paziente ad una nuova operazione ha portato ad al un accorciamento di un arto rispetto all'altro di 5 cm. Questo aumento dell'eterometria dell'arto inferiore destro, con un minus di circa 5 cm rispetto al controlaterale, ha determinato un esito obiettivamente più grave,con conseguente evidente maggiore difficoltà di deambulazione rispetto agli 2 cm che sarebbero derivati da una operazione eseguite a regola d'arte. La Corte di appello non ha personalizzato il valore del punto tenendo adeguato conto di tale circostanza ed ha considerato il danno nella misura del 5%, come una lesione micropermanente, senza valutare la conseguenza devastante sulla vita del paziente. Inoltre, secondo il concetto di danno non patrimoniale unitario,era necessario che la Corte di appello considerasse anche l'incidenza di tale danno sulla vita di relazione, danno che essa stessa ha esplicitamente ammesso affermando che sono circostanze pacifiche gli effetti drammatici dell'infortunio, la difficoltà dell'infortunata di muoversi da sola e che la Di LA, prima dell'incidente,svolgeva un lavoro dinamico e si muoveva con rapidità ed autonomamente.
Tale sconvolgimento della vita di relazione della danneggiata, che praticava anche lo sport della scherma,devono essere considerato nella liquidazione dell'unitario danno non patrimoniale con adeguata personalizzazione della liquidazione.
Anche il danno estetico è stato escluso dalla Corte di appello con una motivazione illogica e contraddittoria.
È vero che anche una sola operazione avrebbe determinato un danno estetico, ma una seconda operazione nello stesso punto non può considerarsi neutra rispetto al danno estetico,in quanto la Corte avrebbe dovuto valutare in concreto gli effetti del secondo intervento senza a priori equipararlo al primo.
10. In ordine al danno psichico come componente dell'unitario danno biologico, la Corte ha affermato che lo stato depressivo era preesistente all'infortunio come si evince dalla cartella clinica della paziente compilata all'atto del ricovero presso l'ospedale Cardarelli.
Inoltre ha evidenziato che le consulenze di parte depositate dalla Di LA contengono affermazioni della malattia psichica, ma non espongono una congrua anamnesi di essa illudendo il problema della preesistenza della sindrome depressiva rispetto al fatto lesivo. 11.Tali statuizioni non sono adeguatamente censurate e pertanto il motivo di ricorso sul punto deve ritenersi inammissibile. Infatti i ricorrenti censurano la lettura fatta dalla Corte d'appello dei risultati della cartella clinica e delle certificazioni mediche del neurologo Jovine Carlo e della consulenza del c.t.p dott. Altieri.
I riferimenti alla documentazione sanitaria sono inammissibili a norma dell'art. 366, comma 1, n. 6, non essendo indicati dove e quando sono stati depositati.
In tema di ricorso per cassazione, l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto;
tale prescrizione va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare,
soddisfatta:
a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purché nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile;
b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento;
c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso (art. 372 c.p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso.
Cass Sez. U, Ordinanza n. 25038 del 07/11/2013; Ordinanza n. 124 del 04/01/2013 Sez. U, Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010. 12. La Corte di appello ha rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale sul rilievo che dalla prova testimoniale non era risultata alcuna connessione fra il danno riportato e la vita lavorativa.
I ricorrenti censurano tale affermazione chiedendo nella sostanza una rivalutazione della prova testimoniale.
Si ricorda che il vizio di omessa o insufficiente motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
13. Il terzo il quarto motivo di ricorso relativi alla regolamentazione delle spese processuali sono assorbiti dalla parziale accoglimento del primo e del secondo motivo. La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti nei sensi di cui in motivazione e rinviata anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di L'Aquila.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei sensi di cui motivazione il primo ed il secondo motivo di ricorso;
assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione alla Corte di appello di L'Aquila.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2015