Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2015, n. 15733
CASS
Sentenza 27 luglio 2015

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La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, si è pronunciata sul ricorso proposto dagli eredi di Di LA AL TA avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, la quale aveva confermato la decisione di primo grado. La vicenda trae origine da un intervento chirurgico per frattura del femore destro subito dalla de cuius presso l'Ospedale Cardarelli di Campobasso, eseguito dal dottor CC Domenico. A seguito di presunti esiti insoddisfacenti, la paziente fu sottoposta a un secondo intervento presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e successivamente a un terzo per la rimozione di mezzi di sintesi. La paziente, e successivamente i suoi eredi, hanno agito in giudizio contro l'ASL 3 di Campobasso, il dottor CC, l'Università Cattolica e il dottor IO GA, lamentando imperizia ed imprudenza dei sanitari che avrebbero causato un prolungamento dei tempi di guarigione, ulteriori interventi non necessari e postumi permanenti. Il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, aveva ritenuto satisfattiva la somma offerta da una delle compagnie assicurative dell'ASL, rigettando le domande nei confronti dell'Università Cattolica e del dottor IO GA. La Corte d'Appello aveva confermato tale decisione. Gli eredi hanno sollevato quattro motivi di ricorso, lamentando la sottovalutazione del danno biologico, del danno morale, del danno estetico, del danno patrimoniale e del danno psichico, nonché la violazione delle norme sull'onere della prova e l'errata valutazione delle consulenze tecniche.

La Suprema Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ritenendo fondate le censure relative alla liquidazione del danno. In particolare, ha evidenziato come i giudici di merito, pur avendo accertato l'inadempimento del sanitario nell'esecuzione dell'intervento e nella valutazione degli esiti, avessero liquidato il danno biologico in modo inadeguato, senza personalizzare sufficientemente il valore del punto secondo le tabelle del Tribunale di Milano, non considerando appieno l'aggravamento del danno causato dalla colpa professionale, quale l'accorciamento dell'arto di 5 cm e le conseguenti maggiori difficoltà di deambulazione. La Corte ha altresì censurato la mancata valutazione del danno relazionale e del danno estetico, ritenendo illogica la motivazione della Corte d'Appello che aveva escluso un'incidenza del secondo intervento sul danno estetico. Per quanto concerne il danno psichico, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso per mancata specifica indicazione dei documenti nel fascicolo processuale. Infine, il terzo e il quarto motivo, relativi alle spese processuali, sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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Massime1

In tema di risarcimento del danno alla persona, qualora da un intervento chirurgico di osteosintesi residuino postumi permanenti (nella specie, una zoppia per l'accorciamento dell'arto di cm. 5) più gravi di quelli che, per le modalità della frattura, sarebbero comunque derivati nel caso di esecuzione di intervento a regola d'arte (cm. 2), accertata la maggiore invalidità differenziale nella misura del 5 per cento, non è adeguata la liquidazione del danno effettuata in quella percentuale mediante ricorso alle tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, ove non si provveda alla personalizzazione del valore del punto di invalidità, che tenga conto delle conseguenze della maggiore zoppia sulla vita della paziente, ed in particolare delle sue difficoltà a deambulare in modo autonomo, dell'impedimento allo svolgimento del lavoro dinamico precedentemente espletato, oltre che dello sport praticato in epoca anteriore al sinistro, nonché del maggiore danno estetico causato dalla avvenuta esecuzione di un secondo intervento sul medesimo punto dell'arto.

Commentario1

  • 1IL DANNO ESTETICO
    Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 8 luglio 2016

    La giurisprudenza (vedasi in tal senso, ad esempio, Cassazione Civile 23778/2014, 17220/2014, 11950/2013, 26972/2008) attualmente esclude l'esistenza di una categoria autonoma di danno esistenziale, ritenendo, per converso, pacificamente sancito il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale: in questo contesto, anche il pregiudizio di tipo estetico si ritiene essere una componente del danno biologico. Dunque, secondo l'opinione maggioritaria, il danno estetico fa parte del danno biologico. Chiaramente, però, laddove vi sia un pregiudizio di natura estetica, lo stesso dovrà essere considerato ai fini della liquidazione, valorizzandolo adeguatamente e dando conto della sua …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/07/2015, n. 15733
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15733
Data del deposito : 27 luglio 2015

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