Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/03/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Michele
Lanna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2692 R.G. Cont. Anno 2022
VERTENTE TRA
in persona del l.r.p.t., rapp.ta, dom.ta e difesa come in atti, dall'avv. Parte_1
Carmine Cesarano;
Attore/opposto
CONTRO
- , rapp.ta, dom.ta e difesa come in atti, dall'avv. Danilo Di Gioia;
Controparte_1
Convenuto/opponente
- Controparte_2
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rapp.to,
[...] P.IVA_1
dom.to e difeso come in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
Convenuto/Terzo chiamato
OGGETTO: opposizione, ex art. 615 II comma c.p.c., avverso l'esecuzione mobiliare presso terzi, ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973 – Proc. N. 204/2022 R.G.E.
CONCLUSIONI: come precisate nelle comparse ex art. 190 c.p.c. da intendersi qui integralmente trascritte.
-1 di 8-
in data 13.01.2022, notificava al terzo Ministero dell'Economia e delle Parte_2
Finanze-Ragioneria Territoriale dello Stato Avellino/Benevento, atto di pignoramento presso terzi, ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un credito, vantato nei confronti di CP_1
derivante da mancato pagamento del bollo auto relativo all'anno 2012.
[...]
Pertanto, al debitore esecutato veniva disposta trattenuta mensile sullo Controparte_1
stipendio, fino a concorrenza del credito vantato di € 735,99.
Avverso il richiamato pignoramento presso terzi, proponeva opposizione ex Controparte_1
art. 615, comma II, c.p.c., eccependo la prescrizione del credito, per i motivi specificati nel ricorso che si abbiano qui per riportati e trascritti.
Veniva, così, incardinata la fase cautelare nella procedura esecutiva N. 204/2022 R.G.E., nella quale il G.E., ai sensi dell'art. 624 c.p.c., sospendeva l'esecuzione.
Il creditore opposto, pertanto, introduceva l'odierno giudizio di merito, cui Parte_1
veniva assegnato il numero 2692/2022 R.A.C.
Si costituiva in giudizio il creditore opposto che, dopo aver sollevato, “in via Parte_1 preliminare e assorbente il difetto di giurisdizione del giudice adìto”, chiedeva volersi: “In via pregiudiziale: accertare che sono dovute tutte le somme portate dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi (n. 20210002061600682368989) ritualmente notificato da per Parte_1
mandato espresso della Regione Campania;
In via principale, confermare il pignoramento presso terzi regolarmente notificato e revocare la sospensione prevista nel giudizio cautelare
R.G.E. n. 204/2022; In via ancora principale: condannare la parte convenuta, al pagamento delle spese di lite, con vittoria di spese, diritti, onorari, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva, altresì, il convenuto, debitore opponente, che chiedeva volersi: Controparte_1
“dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'articolo 163, comma 3, n. 7),
c.p.c.; dichiarare la nullità della procedura esecutiva per mancanza di titolo legittimante
l'attività riscossiva;
dichiarare la nullità dell'atto di pignoramento presso terzi per inesistenza del titolo originario, quindi la non debenza di tutte le somme da esso portate;
condannare la alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in Parte_1 favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
-2 di 8- Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. e, all'udienza del 28/06/2023, il giudice verificata la non integrità del contraddittorio, rinviava all'udienza del
6/12/2023, per consentire la chiamata in causa del terzo pignorato.
Successivamente, pertanto, si costituiva in giudizio, il terzo pignorato
[...]
e il giudice, all'udienza del Controparte_3
13/11/2024, verificata l'integrazione del contraddittorio e ritenuta la vertenza sufficientemente istruita, riservava la causa in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Occorre, preliminarmente, verificare la giurisdizione del giudice adito, anche in ragione della eccezione sollevata, nel proprio atto di citazione ex art. 616 c.p.c., dalla parte attrice opposta
Parte_1
Si osservi che è di tutta evidenza che il pignoramento presso terzi n.
20210002061600682368989 e tutti gli atti prodromici sottesi (avviso di accert. N.
201400897504, notif. il 26/09/2014; ingiunzione n. 234400897504 del 25/10/2017, notif. Il
7/11/2017; intimazione di pagamento n. N. 20200002030660469306141, notif. il 2.11.2020; intimazione di pagamento n. 20210002054460638345313, notif. il 21/09/2021) trovano, per stessa ammissione e documentazione dell'opponente, causa nel credito tributario, costituito dal mancato pagamento del “bollo auto”, ovvero tassa automobilistica per l'anno 2012, oltre sanzioni, interessi e spese, portato dall'avviso di accertamento n. 201400897504 notificato in data 26.09.2014.
Orbene, per costante giurisprudenza è acclarata la natura tributaria della tassa automobilistica regionale e, pertanto, le eventuali opposizioni vengono, conseguentemente, demandate alla cognizione delle commissioni tributarie, le quali hanno una giurisdizione esclusiva, sia in relazione all'an, che al quantum di imposte e tasse (cfr. Cass. SS. UU. n. 11077 del 15/05/2007).
Preliminarmente si rileva, pertanto, l'inammissibilità della opposizione all'esecuzione proposta, in quanto relativa ad un credito tributario, alla luce di quanto disposto dal combinato disposto degli articoli 57 comma 1 lettera a del D.P.R. n. 602/1973 e 2 del d. lgs n. 546/1992.
La prima delle due norme, infatti, preclude l'esercizio dell'opposizione all'esecuzione in relazione ai crediti tributari, ad eccezione di quelle concernenti la pignorabilità dei beni, mentre la seconda attribuisce alle Commissioni Tributarie la giurisdizione in materia di tributi di ogni
-3 di 8- specie, con la sola eccezione delle contestazioni relative alla espropriabilità delle somme pignorate.
Tale argomentazione è stata confermata dall'ordinanza n. 16986/2022, con la quale Corte di
Cassazione a Sezioni Unite ha, altresì, precisato che, in riferimento alla riscossione coattiva di crediti aventi natura tributaria, laddove la prescrizione sia maturata successivamente alla notificazione della cartella, la relativa eccezione va proposta dinanzi al giudice tributario.
Nello stesso provvedimento la Suprema Corte ha chiarito, inoltre, che restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti “ipotesi in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno della cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione della vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di definitività delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 D. Lgs. n. 546/1992, alla cui stregua restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento” (Cass. SS.UU. Ord. n. 16986/2022).
Il supremo collegio, da ultimo, con la sentenza n. 26817/2024, è ritornato sull'argomento, ribadendo che l'eccezione di prescrizione, maturata tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento, attenendo al merito della pretesa tributaria, è attribuita alla giurisdizione tributaria.
Si osservi, difatti, che l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva, maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione successivi alla sua notificazione.
Ragion per cui, avendo l'opponente eccepito l'avvenuta prescrizione del Controparte_1
credito, che sarebbe intervenuta, a suo dire, successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento, sussiste la carenza di giurisdizione del G.O. adito, in favore del Giudice
Tributario territorialmente competente (Sent. Corte di Cassazione n. 26817/2024 – Corte di
Cassazione SS.UU. 5/06/2017, n. 13913 e Corte di Cassazione SS.UU. n. 24965/2017; Corte di Cassazione SS.UU. n. 14667/11; Corte di Cassazione Sez. V, n. 24915/16; Corte di
-4 di 8- Cassazione SS.UU. n. 15994/12 e n. 5993/12; Corte di Cassazione SS.UU. n. 24965/17 e Corte di Cassazione SS.UU. n. 21929/18).
L'opposizione formulata da , ex art. 615 c.p.c, deve essere, per le suesposte Controparte_1
ragioni, dichiarata inammissibile, stante il difetto di giurisdizione del giudice adito, in favore della Commissione Tributaria competente.
Le spese, in ragione della complessità della vicenda e del difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele
Lanna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione, ex art. 615 comma II c.p.c., proposta da per difetto di giurisdizione, in favore della Commissione Tributaria Controparte_1
competente, dinanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nei termini di legge;
- Spese compensate.
Benevento, 5 Marzo 2025 Il Giudice
Dott. Michele Lanna
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