Sentenza 29 maggio 1982
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., la revoca della procura al difensore o la sua rinunzia al mandato non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore medesimo, il quale ha il dovere di svolgere con diligenza il mandato professionale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, con la conseguenza che sue eventuali negligenze o dimenticanze (nella specie: errata comunicazione alla parte della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni) si verificano e consumano nell'ambito del rapporto professionale con il cliente, senza riverberarsi sulla regolarità del processo, ne' imporre al giudice l'Obbligo di restituire in termini la parte costituita in giudizio e decaduta da un'attività istruttoria, non essendo applicabili per analogia, data la profonda differenza di situazioni, le norme dettate dall'art. 294 cod. proc. civ. per il contumace che si costituisca tardivamente per causa a lui non imputabile. ( V 2452/80, mass n 406173; ( V 2543/77, mass n 386260; ( V 3895/69, mass n 344296; ( V 2260/69, mass n 341635).*
Ai sensi dell'art. 89 cod. proc. civ., deve essere ordinata la cancellazione delle frasi, contenute negli scritti difensivi, che qualificano le considerazioni della sentenza impugnata con espressioni eccedenti i limiti della corretta e decorosa manifestazione del dissenso verso il provvedimento impugnato. (nella specie, la C.S. ha disposto la cancellazione nella memoria del ricorrente delle frasi "aberrazione logica prima che giuridica, farraginoso arbitrio e allucinazione tortuosa, insulto alla realtà storica e processuale"). ( V 5991/79, mass n 402685).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1982, n. 3326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3326 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1982 |
Testo completo
Ai sensi dell'art. 85 cod. proc. civ., la revoca della procura al difensore o la sua rinunzia al mandato non hanno effetti nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore medesimo, il quale ha il dovere di svolgere con diligenza il mandato professionale sino al momento della sua sostituzione con altro procuratore, con la conseguenza che sue eventuali negligenze o dimenticanze (nella specie: errata comunicazione alla parte della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni) si verificano e consumano nell'ambito del rapporto professionale con il cliente, senza riverberarsi sulla regolarità del processo, ne' imporre al giudice l'Obbligo di restituire in termini la parte costituita in giudizio e decaduta da un'attività istruttoria, non essendo applicabili per analogia, data la profonda differenza di situazioni, le norme dettate dall'art. 294 cod. proc. civ. per il contumace che si costituisca tardivamente per causa a lui non imputabile. ( V 2452/80, mass n 406173; ( V 2543/77, mass n 386260; ( V 3895/69, mass n 344296; ( V 2260/69, mass n 341635).*