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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/06/2025, n. 2411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2411 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8947/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2024 da
1) Riccardo Parte_1
Nato a Bergamo (BG) il 27.06.1972 cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_1
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Induno Olona (VA), in data
16.10.2004 (anno 2004 atto n. 25 parte II serie A)
In separazione dei beni separati con sentenza n. 2264/2024 emessa in data 20/11/2024 e pubblicata il 12.12.2024 (passata in giudicato il 12.12.2024) nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata in [...], in data [...], Persona_1 cittadina Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto per il benessere della figlia nel modo più soddisfacente possibile;
2) L'immobile familiare continuerà ad essere abitato dalla sig.ra e da sua figlia CP_1 [...] la quale, per il momento, manterrà la propria residente presso di lei e prenderà accordi Persona_1 diretti con ciascun genitore per i tempi di permanenza presso l'uno o l'altro;
3) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 200,00, somma che sarà versata a CP_1
a mezzo bonifico bancario alle coordinate note al sig. anticipatamente entro il giorno 30 di Pt_1 ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2025 (prima rivalutazione marzo 2025);
4) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le detrazioni fiscali per le spese sostenute a favore di saranno ripartite nella Persona_1 misura del 50% ciascuno. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e con il puntuale adempimento di quanto riguarda il mantenimento della figlia hanno regolato, a titolo Persona_1 transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
Le spese legali per il presente giudizio di separazione e contestuale domanda di divorzio sono a carico del sig. Pt_1
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di Induno
Olona (VA), in data 16.10.2004 (anno 2004, atto n. 25, parte II, serie A) tra
[...]
e Parte_4 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Dà atto dell'accordo tra le parti per il quale le spese di questa procedura sono a carico del sig. Pt_1
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Induno Olona (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché al Comune di Milano
(n. 43, parte II, serie B, anno 2005) presso cui l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Amato Maria Laura Presidente
Dott. Gennari Giuseppe Giudice rel. est.
Dott.ssa Maderna Valentina Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.07.2024 da
1) Riccardo Parte_1
Nato a Bergamo (BG) il 27.06.1972 cittadino: Pt_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana presso il quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_1
e
2) CP_1 nata a [...] il [...] cittadina: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Alessandra Brumana presso la quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec
Email_1 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di Induno Olona (VA), in data
16.10.2004 (anno 2004 atto n. 25 parte II serie A)
In separazione dei beni separati con sentenza n. 2264/2024 emessa in data 20/11/2024 e pubblicata il 12.12.2024 (passata in giudicato il 12.12.2024) nell'ambito del presente procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c. pagina 1 di 4 con i seguenti figli: nata in [...], in data [...], Persona_1 cittadina Pt_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.07.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto per il benessere della figlia nel modo più soddisfacente possibile;
2) L'immobile familiare continuerà ad essere abitato dalla sig.ra e da sua figlia CP_1 [...] la quale, per il momento, manterrà la propria residente presso di lei e prenderà accordi Persona_1 diretti con ciascun genitore per i tempi di permanenza presso l'uno o l'altro;
3) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 200,00, somma che sarà versata a CP_1
a mezzo bonifico bancario alle coordinate note al sig. anticipatamente entro il giorno 30 di Pt_1 ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al 2025 (prima rivalutazione marzo 2025);
4) il padre terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pagina 2 di 4 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Le detrazioni fiscali per le spese sostenute a favore di saranno ripartite nella Persona_1 misura del 50% ciascuno. PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
Le Parti danno atto di essere economicamente autosufficienti e con il puntuale adempimento di quanto riguarda il mantenimento della figlia hanno regolato, a titolo Persona_1 transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente, e, pertanto, dichiarano di non avere più nulla a pretendere reciprocamente l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
Le spese legali per il presente giudizio di separazione e contestuale domanda di divorzio sono a carico del sig. Pt_1
***
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando pagina 3 di 4 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Comune di Induno
Olona (VA), in data 16.10.2004 (anno 2004, atto n. 25, parte II, serie A) tra
[...]
e Parte_4 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Dà atto dell'accordo tra le parti per il quale le spese di questa procedura sono a carico del sig. Pt_1
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Induno Olona (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché al Comune di Milano
(n. 43, parte II, serie B, anno 2005) presso cui l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 18/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
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