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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/04/2025, n. 2576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2576 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE
in persona dei signori magistrati dott. Silvia Di Matteo - presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano – consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 5191 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
, in proprio e nella qualità unitamente al proprio coniuge Parte_1
, quali genitori esercenti la responsabilità sulla figlia minore CP_1
con l'avv. Giuseppe Avvisati Persona_1
- appellanti
e
in persona del Controparte_2
curatore, con l'avv. Roberto Mantovano
- appellata
– contumace Controparte_3
- appellato avverso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato , in Parte_1
proprio e unitamente al proprio coniuge , nella qualità di genitore CP_1
esercente la responsabilità sulla figlia minore , si opponeva Persona_1
al decreto ingiuntivo n. 1616/2013 emesso dal Tribunale di Latina, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 61.480,46 oltre interessi legali, in favore della società per mancato Controparte_4
pagamento della fattura n. 10 del 3.5.2013 quale saldo dovuto per lavori effettuati in virtù di un contratto di appalto presso l'appartamento di proprietà della minore.
A fondamento dell'opposizione assumevano che il decreto ingiuntivo era divenuto inefficace per mancata notifica ad una delle parti, essendo stato notificato solo a senza specificare se in proprio o nella Parte_1
qualità; è stata comunque contestata la domanda come proposta, essendo i lavori stati commissionati solo dal e comunque deducendo che nulla era Parte_1
dovuto, essendo stata corrisposta la somma di euro 21.600,00 a saldo dei lavori.
Assumeva inoltre parte opponente che i lavori erano affetti da numerosi vizi per la eliminazione dei quali erano necessari ulteriori lavori;
chiedeva la chiamata in causa di , amministratore di fatto della società e la revoca del Controparte_3
decreto ingiuntivo.
Chiedeva in via riconvenzionale la condanna della società al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Si costituiva in giudizio la società opposta contestando sia l'avvenuto pagamento del saldo sia l'inadempimento affermando che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte e comunque eccependo la decadenza dalla garanzia per i vizi. Il giudizio veniva interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento della società e riassunto nei confronti del curatore fallimentare.
Il Tribunale di Latina, con la sentenza impugnata, dichiarava la carenza di legittimazione attiva dei genitori opponenti condannandoli alle spese in favore del
; revocava il decreto ingiuntivo condannando al CP_2 Parte_1
pagamento della somma di euro 4.829,14 oltre interessi ex d.lgs n. 231/2002; dichiarava inammissibili le domande riconvenzionali svolte dal nei Parte_1
confronti del;
compensava le spese di lite e poneva le spese per gli CP_2
accertamenti tecnici preventivi a carico di entrambe le parti in pari quota.
Avverso tale sentenza proponeva appello , in proprio e Parte_1
unitamente al proprio coniuge , nella qualità di genitore esercente CP_1
la responsabilità sulla figlia minore . Persona_1
Si costituiva in giudizio la Controparte_2
che eccepiva l'improcedibilità e inammissibilità dell'appello chiedendo la
[...]
conferma della sentenza di primo grado.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza del 6 novembre
2024 con i termini di legge per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la parte appellante deduce che il Tribunale abbia erroneamente affermato la carenza di legittimazione attiva a proporre opposizione al d.i. in capo a e quali genitori esercenti la responsabilità Parte_1 CP_1
sulla figlia minore, poiché sia la richiesta di d.i. sia la relata di notifica indicavano
“ sia in proprio che nella qualità” il che aveva indotto i Parte_1
genitori della minore a proporre opposizione.
In ogni caso - continuava parte appellante - il Giudice avrebbe sbagliato a condannare parte opponente alla rifusione delle spese in quanto, anche a voler ritenere che il Presidente del Tribunale, nell'emettere il d.i. si fosse riferito al solo l'attività posta in essere dalla ricorrente aveva determinato Parte_1 un “affidamento incolpevole” degli opponenti sicchè doveva ritenersi ingiusta la loro condanna alle spese di lite.
Detto motivo è fondato nei seguenti termini.
Il Tribunale ha condivisibilmente dichiarato la carenza di legittimazione attiva dei genitori della minore rilevando che il decreto ingiuntivo risultava emesso dal Presidente del Tribunale nei confronti del solo in Parte_1
proprio (quale parte contrattuale).
Tuttavia, dagli atti risulta che la fattura è intestata alla minore e che, soprattutto, la richiesta di emettere il decreto ingiuntivo è stata rivolta al
[...]
in proprio e nella qualità” e che nella la relata di notifica l'ufficiale Pt_1
giudiziario dà atto che il decreto è stato notificato “a in Parte_1
proprio e nella qualità” (tanto che il Giudice considera quest'ultima espressione frutto di errore materiale).
In questo quadro – in cui è stata la stessa società Controparte_2
allora in bonis, a determinare la (prudenziale) reazione oppositiva dei
[...]
coniugi nella qualità – le spese non avrebbero potuto essere Controparte_5
poste a carico dei predetti coniugi cui non è ascrivibile alcun errore.
Ne deriva che le spese tra i coniugi nella qualità e il Controparte_5
devono essere integralmente compensate. CP_2
Come peraltro vanno compensate anche in questo grado di giudizio tra i coniugi nella qualità e il per le medesime ragioni. Controparte_5 CP_2
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano l'omesso esame di un fatto decisivo e cioè la diminuzione di valore dei lavori eseguiti in considerazione dei vizi e difformità riscontrate tramite ctu.
In realtà, ad avviso degli appellanti il Tribunale, pur richiamando la ctu espletata in sede di ATP, ha considerato solo i lavori svolti ma non i costi necessari per eliminare i difetti e vizi accertati così da pervenire ad una errata conclusione e cioè ad una condanna, sia pure ad un importo molto inferiore a quello del decreto ingiuntivo, anziché accertare l'inesistenza di pretese creditorie del . CP_2 Il motivo è fondato.
Risulta dalla ctu in atti del 6/2/2014 a firma del geom. Controparte_6
che i lavori eseguiti presso l'immobile per cui è causa sono stati stimati in un valore complessivo di euro 26.429,14; che sono stati accertati numerosi e gravi difetti per la cui eliminazione il ctu ha stimato un costo di euro 11.666,26, per cui la somma dovuta sarebbe quella di euro 14.762,72 (26.429,14-11.666,26).
E' però stato accertato che il ha versato all'impresa appaltatrice Parte_1
la somma di euro 21.600,00, maggiore quindi di quella dovuta.
La domanda proposta da parte appellante diretta ad ottenere una pronuncia di accertamento di inesistenza del credito per parziale inadempimento dell'appaltatrice è quindi fondata e va accolta.
Ne deriva che – ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto – la domanda del deve essere in toto rigettata. CP_2
Con il terzo motivo parte appellante deduce che il motivo stesso “viene proposto esclusivamente al solo fine di evitare che il suddetto capo di sentenza
(cioè quello in base al quale il tribunale ha osservato che non possono trovare accoglimento le osservazioni del perito, ndr) possa costituire giudicato pregiudizievole alla decisione del Tribunale fallimentare sulle domande riconvenzionali spiegate e sugli accertamenti tecnici compiuti posti alla loro base”.
Il motivo è palesemente inammissibile perché sulla formulabilità delle osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio non può mai formarsi alcun giudicato tale da precludere una loro riproposizione nel giudizio dinanzi al
Giudice fallimentare.
Peraltro, questa Corte, per accogliere il secondo motivo di parte appellante, ha proprio utilizzato la ctu dandone una diversa lettura rispetto a quella del
Tribunale.
Il quarto motivo viene proposto solo nella denegata ipotesi in cui questa
Corte non accolga il primo motivo di appello. Siccome la corte ha accolto il primo motivo questo deve ritenersi assorbito.
Con il quinto motivo parte appellante lamenta l'omessa condanna del ex art. 96 c.p.c. CP_2
Il motivo è infondato.
La Corte di Cassazione (sentenza del 20 luglio 2023, n. 21667) ha recentemente ribadito il principio per il quale, in tema di responsabilità processuale aggravata, la sola infondatezza dell'azione non costituisce circostanza di per sè sufficiente ai fini della pronuncia ex art. 96 c.p.c., la quale riguarda le sole ipotesi di abuso del diritto ad agire. La citata giurisprudenza evidenzia, in particolare, che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è una condotta in sé, automaticamente, rimproverabile. Il riconoscimento della responsabilità aggravata esige, infatti, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della pretesa ovvero il resistere in giudizio, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.
Ebbene, nella fattispecie in esame, non sussistano i predetti presupposti in quanto le argomentazioni dedotte nei due motivi non sono tali da far ravvisare una colpa grave nel loro utilizzo.
A ciò va aggiunto che nel giudizio de quo è subentrata la
[...]
nella condotta processuale della quale non è dato Controparte_7
riscontrare quella condotta volutamente temeraria ovvero da configurare un abuso del processo, tenendo conto delle particolari finalità dell'ufficio fallimentare.
Conclusivamente l'appello va accolto per quanto di ragione;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in base alle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 396/2014 così decide in riforma della sentenza: - compensa integralmente le spese processuali del giudizio avanti al
Tribunale tra e quali esercenti la CP_1 Parte_1
responsabilità sulla figlia minore e il Persona_1 [...]
Controparte_8
- rigetta la domanda del;
CP_2
- conferma nel resto;
- condanna il in persona CP_2 Controparte_4
del curatore, alla rifusione in favore di delle spese di lite del Parte_1
primo grado che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre al rimborso forfetario 15% e oltre accessori di legge, ponendo definitivamente a carico del le spese per gli accertamenti tecnici preventivi;
CP_2
- condanna il in persona Parte_2
del curatore, alla rifusione in favore di delle spese di lite del Parte_1
presente grado che si liquidano in complessivi euro 6.500,00, oltre al rimborso forfetario 15% e oltre accessori di legge.
Roma, li 19 marzo 2025
Il Presidente estensore