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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 03/12/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta da:
dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere
dott. Alberto Valle Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'iscritta al n. 306/2025 R.G., promossa con atto di appello notificato il 25.6.2025
, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Spagnolo del Foro di Udine, Parte_1 C.F. , pec fax 0431513266, presso il C.F._1 Email_1 cui studio sito in Latisana (UD), piazza Indipendenza 66, elegge domicilio, appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariastefania Dal Pin del Foro di Udine CP_1
(C.F. , P.IVA tel. 0432.1430200, fax 0432.1631868, Pec CodiceFiscale_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato presso lo Studio professionale Email_2 della predetta professionista sito in 33100 Udine, Vicolo dello Schioppettino n. 3, appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 365/2025, del Tribunale di Udine, pubblicata il 15.05.2025, e notificata il 26.5.2025, “Separazione giudiziale dei coniugi”, iscritto al n. 4173/2022 R.G..
CONCLUSIONI
Per l'appellante (Come da ricorso)
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 365/2025 pubblicata il 15.5.2025, emessa dal Tribunale di Udine, I Sezione Civile, Collegio composto dai magistrati dott.ssa Annamaria Antonini Presidente, dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice relatore, dott. Fabio Luongo Giudice, nel procedimento R.G. n. 4173/2022, accogliere le seguenti conclusioni: disporsi l'obbligo di contribuzione e mantenimento per i figli che si indica in euro 400,00 per ciascun figlio, o nella diversa somma ritenuta congrua, a decorrere dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado;
disporsi che le spese 1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche e sanitarie non prevedibili vengano ripartite al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, a decorrere dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado;
Dichiararsi nulla, inammissibile e/o revocarsi, o come meglio, l'assegnazione della casa familiare di Latisana, Via Marconi 155 a;
Ammettersi le Parte_1 istanze istruttorie indicate nella memoria integrativa dd. 3.2.2023; Dichiararsi inammissibile, inutilizzabile o come meglio il decreto di archiviazione dd. 15.7.2024 depositato da controparte in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado;
Dichiarare l'addebito della separazione personale dei coniugi a;
21 - Condannarsi alla CP_1 CP_1 refusione di spese e competenze dovute per il procedimento principale di primo grado R.G. n. 4173/2022 Tribunale di Udine e per il procedimento R.G. n. 4173-2/2022 Tribunale di Udine e, in via subordinata, la compensazione delle stesse;
- - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, oltre al richiesto espletamento dell'istruttoria richiesta in primo grado, si chiede, nella non ritenuta ipotesi di ammissione del decreto di archiviazione in atti, di essere autorizzati a depositare copia integrale del fascicolo relativo al procedimento penale”
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione)
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante principale, in quanto infondata in fatto ed in diritto per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 cpc;
Nel merito: Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato e, per Parte_1 l'effetto, confermare la sentenza impugnata, fatta eccezione per la correzione dell'errore materiale relativo all'assegnazione della casa familiare di cui al punto 4) del dispositivo. In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie formulate da parte avversa, rigettarsi dunque la richiesta di rimessione della causa in istruttoria. Rigettare la richiesta di produzione di copia del fascicolo penale relativo al procedimento avviato a carico del sig. e già archiviato in quanto la CP_1 produzione sarebbe tardiva, ben potendo parte avversa formulare la relativa istanza nel corso del primo grado, nonché irrilevante visto che il g di Udine proprio dalla lettura degli atti di indagine si è determinato ad accogliere la richiesta di archiviazione. Nel caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede ammettersi le prove testimoniali indicate nella memoria integrativa di data 20.02.2023 e l'ammissione a prova contraria, sui capitoli di prova formulati da parte avversa ed eventualmente ammessi, con i seguenti testi: , , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
, , , . Con vittoria di spese e compensi del
[...] Tes_1 Testimone_5 Testimone_6 presente grado di giudizio, da porsi integralmente a carico dell'appellante principale.
Per il Procuratore Generale:
“Voglia la Corte di Appello rigettare l'appello”; con la seguente motivazione: “La decisione impugnata appare corretta, in quanto il Tribunale ha considerato sia gli interessi dei figli minori nell'attribuzione della casa coniugale ( di nessun rilievo è la circostanza che possa essere stato indicato erroneamente un numero di civico errato, trattandosi comunque di immobili nella disponibilità della famiglia dell'appellante ed essendo comprensibile il tenore del capo di decisione) ed ha valutato adeguatamente i redditi delle parti ( comprensivi anche dell'assegno unico) nel determinare l'assegno di mantenimento per i figli e nel respingere la richiesta di un assegno per la moglie . Stupisce peraltro che l'appello contraddica quella sostanziale pacificazione tra i coniugi in corso di causa della quale il Tribunale ha dato atto, riproponendo questioni che apparivano ormai superate, almeno a stare alla motivazione della sentenza, e ripercorrendo di fatto quell'atteggiamento processuale già stigmatizzato dal giudice di primo grado nella statuizione sulle spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso 8.12.2022 si è rivolta al Tribunale di Udine per la pronuncia della Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito con il quale ha contratto CP_1 matrimonio il 24.09.2016; dalla loro unione sono nati due figli, e oggi Per_1 Per_2 rispettivamente di anni 12 e 10.
La ricorrente, oggi appellante, lamentava diversi maltrattamenti ad opera del marito, a suo dire subìti anche dai figli, tanto che, per il malessere sempre più evidente di costoro, si vedeva costretta a ritornare a Latisana, dai propri genitori, presso i quali la coppia aveva vissuto prima del trasferimento a Bertiolo, deciso unilateralmente dal marito e da lei accettato solo per preservare l'unione familiare;
chiedeva in ricorso che venisse disposto con urgenza il divieto di avvicinamento del marito;
che venisse raccolta la testimonianza dei figli;
che venisse ammessa ctu per verificare la capacità genitoriale dello stesso;
che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito e disposto l'affido esclusivo dei figli a proprio favore con l'obbligo a carico del di versamento CP_1 del contributo di mantenimento, per ciascuno figlio, nella misura di € 400,00 mensili, e di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70%; chiedeva altresì, la ricorrente, l'assegno di mantenimento per sé di € 200,00 mensili, oltre il risarcimento del danno per lei e per i figli nella misura di € 150.000,00 ciascuno, o in altro diverso importo da quantificarsi;
si riservava di formulare le condizioni riguardo le frequentazioni padre-figli.
2. Con decreto urgente il Presidente del Tribunale disponeva l'affidamento dei minori, per un'attività di sostegno e controllo, ai Servizi Sociali di Bertiolo, Comune di residenza del nucleo familiare, in collaborazione con quelli del Comune di Latisana, nel quale detto nucleo aveva vissuto fino a poco tempo prima.
3. Nel giudizio si costituiva il quale aderiva alla domanda di separazione, CP_1 contestando le accuse di maltrattamenti verso la moglie e verso i figli, chiedendo, a sua volta, l'addebito alla moglie della separazione, adducendo di avere subìto da parte di quest'ultima atteggiamenti prevaricatori e di insofferenza, oltre che essere screditato nel suo ruolo di marito e padre anche dai genitori della moglie, con il rigetto di tutte le domande da quest'ultima formulate in quanto infondate. Chiedeva l'assegnazione della casa di Bertiolo e l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, nonché il diritto di visita nei riguardi dei minori. In merito al contributo per il mantenimento dei figli chiedeva che esso fosse stabilito nella misura di € 150,00 mensili per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, con il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla moglie.
4. All'udienza presidenziale, esperito il tentativo di conciliazione, le parti si riportavano alle rispettive posizioni ed istanze. La rinunciava alla richiesta di allontanamento del marito in Pt_1 considerazione del mutato comportamento dello stesso.
4.1. Il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori con affido dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e diritto di visita del padre. Determinava in € 300,00 il contributo di quest'ultimo al mantenimento dei figli e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, nulla stabilendo riguardo al mantenimento della moglie. Disponeva, inoltre, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per un percorso di sostegno alla bigenitorialità.
4.2. Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore, con ordinanza dd 24.03.2023 veniva rinnovata la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e, con successiva ordinanza dd 27.06.2023, veniva disposta, con urgenza, ctu per accertare le capacità genitoriali di entrambi i coniugi, nonché le condizioni psicofisiche dei minori, visto il loro rifiuto ad avere contatti con il padre.
4.3. Letta la relazione peritale (depositata il 27.12.2023) e sentite le parti, il G.I. con ordinanza dd 25.01.2024 disponeva, con urgenza, che i Servizi Sociali organizzassero un calendario di incontri
3 dei minori con il padre, con il monitoraggio dello stesso ctu, e disciplinava le comunicazioni tra i genitori attraverso un gruppo whatsapp, di cui doveva far parte anche il Consulente del Tribunale nel ruolo di mediatore. Depositata, dopo sette mesi di monitoraggio, una relazione di aggiornamento, il Tribunale con ordinanza dd 18.07.2024 invitava le parti ad intraprendere un percorso per la bigenitorialità con un dettagliato calendario di frequentazione padre-figli, secondo il programma indicato dal CTU, invitando i Servizi Sociali a controllarne l'effettiva attuazione.
4.4. Dopo un lungo monitoraggio, il Tribunale, assegnati i termini per memorie conclusionali e di replica, tratteneva la causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti1, disponendo come segue:
5. Quanto alla domanda di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, il Tribunale ha rigettato le domande non essendo stato possibile individuare, sulla base delle allegazioni delle parti, specifiche condotte da imputare all'uno o all'altra; tutte le circostanze riportate da entrambi i coniugi sono state descritte in termini generici, mai contestualizzati in un preciso ambito spazio - temporale. Il Tribunale ha evinto dai fatti narrati solo la presenza di un clima familiare teso, caratterizzato da reciproche accuse, nel quale sono sempre mancate un'armonia ed un'alleanza coniugale e genitoriale. Lo scenario sarebbe confermato anche nella motivazione del decreto di archiviazione della querela presentata dalla nei riguardi dell'ex marito (documento Pt_1 depositato dal ). Ha evidenziato il Tribunale che i fatti posti a fondamento della domanda di CP_1 addebito non sono stati supportati da alcuna documentazione neppure indiziaria - tanto che i capitoli di prova sono stati ritenuti inammissibili in quanto estremamente generici - né le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c..
5.1. Quanto alla domanda di affidamento dei figli, il Tribunale ha disposto l'affido condiviso dei minori, avendo appurato che, attraverso l'opera dei Servizi sociali, è stato recuperato il rapporto con il padre e sono migliorate le comunicazioni tra i genitori. Tenuto conto, però, della fragilità di entrambe le figure genitoriali nell'esercizio delle loro capacità, evidenziata nella relazione, il Tribunale ha ritenuto opportuno confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, nonché invitare le parti a proseguire il percorso per la bigenitorialità.
5.2. Quanto all'assegnazione della casa familiare il Tribunale ha assegnato la casa familiare alla madre, quale genitore prevalentemente collocatario dei minori;
la casa familiare è stata individuata nell'abitazione sita nel Comune di Latisana, nella quale i minori hanno trascorso la maggior parte della loro vita, e che, in quanto tale, rappresenta il centro dei loro interessi morali e materiali, disponendo un calendario particolareggiato delle visite del , determinato dalle esigenze CP_1 lavorative di costui.
5.3. Quanto al contributo del padre al mantenimento dei figli il Collegio ha confermato le statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale, richiamando il dettato di cui al comma 4 dell'art. 337 ter c.c. ed il costante orientamento della Giurisprudenza sul principio della proporzionalità, effettuando una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, tenendo in conto le esigenze attuali dei figli, il loro tenore di vita ed il tempo di permanenza di essi presso ciascuno genitore, nonché il disposto di cui all'art. 316 c.c. in merito alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo dei genitori, con valorizzazione delle risorse economiche individuali e delle accertate potenzialità reddituali.
5.4. Quanto al mantenimento della moglie, ritenuto che, secondo l'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento spetta al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri e, considerato che il precedente tenore di vita è un obiettivo solo tendenzialmente da perseguire e solo nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato - essendo sempre preliminare la valutazione comparativa delle risorse dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo potenziale, la capacità di guadagno -, il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della
. Pt_1
5.5. Quanto alle spese di lite e di CTU il Giudice di primo grado ha disposto la condanna della alle spese di lite in considerazione del fatto che le richieste da lei avanzate sono state, per Pt_1 la maggior parte, rigettate, in considerazione del fatto di essere risultata, la medesima, soccombente in due sub-procedimenti incardinati su quello principale per la modifica delle misure economiche stabilite con l'ordinanza presidenziale, nonché avuto riguardo alla condotta processualmente defatigante assunta dalla , causa di rinvii e ritardi nella definizione del processo. Pt_1
6. Con ricorso dd 24.06.2025 propone appello avverso la decisione del Tribunale Parte_1 di Udine, affidandosi a 4 motivi di impugnazione.
6.1. Con il primo motivo, la lamenta che il Tribunale non abbia ammesso i mezzi istruttori Pt_1 richiesti, atti a dimostrare circostanze rilevanti ai fini del decidere, mentre sarebbe stato ammesso un documento di controparte inammissibile in quanto prodotto solo in sede di precisazione delle conclusioni, riguardante altro procedimento;
si duole la che il Tribunale, nonostante le Pt_1 richieste di ammissione della prova per testi, non le avrebbe consentito di provare quanto allegato in merito alla domanda di addebito, con violazione del principio del contraddittorio. Sostiene l'appellante che le circostanze articolate, in parte sarebbero “naturalmente generiche” perché circostanze verificatesi nel tempo in maniera continua, mentre altre sarebbero invece specifiche, come la decisione del marito di trasferirsi da Latisana, nel quale la coppia aveva sempre vissuto, a Bertiolo per le sue comodità lavorative e l'allontanamento della moglie da tutte le relazioni familiari, amicali e sociali;
secondo l'assunto dell'appellante, tutte le circostanze riferite comunque sarebbero corredate da riscontri documentali;
lamenta, inoltre, la che la sentenza Pt_1 impugnata riporterebbe stralci di dichiarazioni estrapolate dal decreto di archiviazione, documento non utilizzabile, non solo perché tardivo, ma anche perché si tratterebbe di provvedimento non definitivo, avverso il quale è stata proposta opposizione;
rileva, infine, la che la decisione Pt_1 del Tribunale si fonderebbe esclusivamente su una lunga e particolareggiata CTU affidata ad un solo perito. In via istruttoria, oltre alla richiesta CTU e all'audizione dei minori chiede ammettersi interrogatorio per testi, sui capitoli di prova di cui in narrativa, preceduti da “Vero che” ed espunti i giudizi, indicando anche a controprova sui capitoli di prova eventualmente richiesti ed ammessi di controparte a testi i signori , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 [...]
, , , , , Tes_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14 Testimone_15
, , tutti da Latisana. Tes_16 Tes_17 Persona_3
6.2. Con il secondo motivo di impugnazione denuncia una erroneità della sentenza in merito alla assegnazione della casa familiare. Espone l'appellante che la casa familiare non è mai stata quella sita in via Marconi n. 155 del Comune di Latisana, abitazione nella quale essa si sarebbe trasferita
5 solo nel 2022, dopo aver lasciato, insieme ai figli, la casa di Bertiolo, nella quale il marito aveva voluto trasferire la famiglia. L'abitazione in cui essi avevano sempre vissuto, prima di tale trasferimento, è quella ubicata invece al n. 155 sub A di Via Marconi del Comune di Latisana: tale circostanza risulterebbe dalla comparsa di costituzione e dal contratto di lavoro. Evidenzia la che della nuova casa, avuta in comodato d'uso dai propri genitori, essa non ha mai fatto Pt_1 richiesta di assegnazione.
6.3. Con il terzo motivo, la lamenta che la somma di € 300,00 mensili, stabilita dal Pt_1 Tribunale, quale contributo del al mantenimento dei due figli, non sia congrua, atteso che CP_1 l'ex marito, secondo le allegazioni reddituali, godrebbe di un reddito in costante e continuo aumento (Euro 27.442, 04 del , a fronte di € 9.366, + € 450,00 percepiti dall'appellante), e CP_1 che i figli starebbero più con lei, che provvede dunque a tutte le loro esigenze. Argomenta che, sebbene essa utilizzi la casa dei genitori senza versare un canone, da lei stimato in € 500,00 mensili, il padre potrebbe sempre richiederglielo: in ogni caso tale importo, secondo l'appellante, citando la pronuncia della Cassazione n. 26272 del 2022, varrebbe, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., come contributo da parte del nonno materno dei minori.
6.4. In ordine alla condanna alle spese di lite, con il quarto motivo di appello, la Pt_1 contestando le circostanze richiamate in sentenza e poste a giustificazione della condanna, sostiene che nessun appesantimento del giudizio è stato da lei operato, avendo essa solo cercato di esercitare il suo diritto di difesa.
6.5. Con istanza di inibitoria, avanzata con l'atto di appello, la adduce la difficoltà Pt_1 economica in cui essa verserebbe, sostenendo, dunque, che con la esecuzione della sentenza la sua posizione sarebbe aggravata con pregiudizio grave ed irreparabile.
7. Con comparsa dd 31.10.2025 si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione proposta dalla per la infondatezza dei relativi motivi, “fatta eccezione Pt_1 per la correzione dell'errore materiale relativo all'assegnazione della casa familiare di cui al punto 4) del dispositivo”.
7.1. In relazione al primo motivo di appello, il eccepisce l'inammissibilità della prova per CP_1 testi, meramente riproposta dalla nel secondo grado, data la estrema genericità delle Pt_1 circostanze dalla stessa dedotte, evidenziando che la CTU espletata ha rappresentato uno scenario di fragilità condivise, ben diverso da quanto riferito dall'appellante; pertanto secondo il ben ha CP_1 fatto il Tribunale a rigettare le reciproche domande di addebito della separazione.
7.2. Sul secondo motivo, l'appellato conferma che l'abitazione assegnata alla non è la casa Pt_1 in cui ha vissuto la famiglia prima del trasferimento a Bertiolo, pertanto non si oppone alla richiesta di modifica, sul punto, della sentenza, evidenziando però che tale modifica non deve inficiare la validità delle statuizioni economiche, stabilite dal Tribunale tenendo conto del fatto, comunque, che la ex moglie gode a titolo gratuito di immobile e dunque beneficia di un vantaggio economico.
7.3. Riguardo al terzo motivo di appello, il ritiene infondata la richiesta di modifica delle CP_1 statuizioni economiche avanzata dall'ex moglie, avendo il Tribunale, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., operato una corretta valutazione comparata e proporzionale delle risorse di entrambe le parti. Le richieste dell'ex moglie inerenti il mantenimento dei figli, secondo l'appellato, sarebbero spropositate ed inattuabili, in considerazione dello stipendio dallo stesso percepito di € 1.750,00 e delle spese su di lui gravanti (canone di locazione di € 480,00, comprensivo di oneri condominiali, spese di vitto, di utenze, di trasporto, assegno di mantenimento e spese straordinarie per i figli); evidenzia che oltre al versamento dell'importo di € 300,00 stabilito dal Tribunale, egli ha rinunciato, a favore dell'ex moglie, alla quota dell'assegno unico universale, del quale dunque beneficia interamente l'appellante, nella misura di € 450,00 mensili;
considerata la retribuzione dal lavoro part -time che essa svolge nell'azienda di famiglia, pari ad € 800,00 mensili netti, l'assegno di mantenimento di € 300,00 e l'assegno unico universale di € 450,00, la godrebbe di una Pt_1 entrata mensile di circa 1.500,00 mensili;
evidenzia infine che la , nel 2024 ha rinunciato Pt_1 al beneficio della carta famiglia di € 1.000,00, pur avendone diritto, beneficio che potrebbe ricevere anche per il 2025. 6 7.4. Sulla reiterata richiesta di addebito, il contesta la fondatezza di tale domanda, rilevando CP_1 che le gravi accuse di maltrattamenti e violenza mosse dalla sono rimaste mere allegazioni Pt_1 del tutto generiche, in ordine alle quali, in ogni caso, è intervenuto un provvedimento di archiviazione in sede penale;
evidenzia, inoltre, che nella prima relazione dei Servizi Sociali dd 3.01.2023 (datata 29.12.2022), successiva al deposito del ricorso per separazione e prima della denuncia, la non avrebbe fatto riferimento alcuno ai gravi fatti poi denunciati, riferendo Pt_1 solo una elevata incompatibilità fra le parti, dalla quale derivava la loro elevata conflittualità. In merito all'episodio, richiamato dalla anche in sede di appello, di intervento dei medici del Pt_1 pronto soccorso sul figlio , che, secondo quanto asserisce la avrebbero affermato Per_1 Pt_1 che il rigonfiamento all'altezza del costato del bambino sarebbe stato determinato da un colpo ricevuto dallo stesso, colpo che la riferirebbe ad una spinta inferta dal padre, secondo il Pt_1 racconto fattole dal figlio, il , respingendo l'accusa, evidenzia la mancata produzione del CP_1 certificato del pronto soccorso e del referto radiografico da parte della , documenti che Pt_1 invece sono stati da lui depositati, dai quali si evince che in realtà al bambino sarebbe stata diagnosticata una “costo condrite dx da sforzo”, ovvero una patologia tipica dell'età dell'accrescimento, non legata a traumi;
precisa l'appellato, che nel certificato di pronto soccorso non risulta la dicitura “riferiti traumi”.
7.5. In merito alla doglianza della sulla sua condanna alle spese, il ritiene corretta Pt_1 CP_1 la valutazione che il Tribunale ha effettuato del comportamento processuale tenuto dalla stessa nel giudizio, con l'introduzione di domande estreme (poi rinunciate) e per l'atteggiamento di opposizione assunto dall'ex moglie, che ha complicato il procedimento.
7.6. Contesta, infine, l'appellato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, per la insussistenza del fumus boni iuris per la palese infondatezza dell'appello, e del periculum in mora per la mancata allegazione o prova del grave ed irreparabile pregiudizio che la Pt_1 asserisce di poter subire nel caso di esecuzione della sentenza.
8- All'udienza del 11 novembre 2025, la Corte, sentite le parti e preso atto del rifiuto delle stesse in ordine alla proposta conciliativa, ha trattenuto la causa per la decisione.
9. L'appello è solo parzialmente fondato.
9.1. Il primo motivo di appello non merita accoglimento. Il Tribunale di Udine, con adeguata motivazione ha correttamente ritenuto inammissibile la prova per testi richiesta dall'appellante con la memoria integrativa dd 3.02.2023, atteso che i capitoli di prova costituiscono la parte narrativa stessa dell'atto, contenenti deduzioni ed argomentazioni incompatibili con l'espletamento della prova testimoniale ed in ragione dell'estrema genericità delle circostanze allegate sulle quali detta prova sarebbe dovuta espletarsi;
tali circostante non sono neanche articolate nella memoria integrativa nella quale l'appellante, in via istruttoria, ha chiesto ammettersi interrogatorio per testi,
“sui capitoli di prova di cui in narrativa, preceduti da “Vero che” ed espunti i giudizi”2 . Come anche rilevato dal Giudice di prime cure, i fatti narrati sono stati riportati senza alcun preciso riferimento spazio-temporale, mentre la documentazione prodotta, relativa a talune circostanze, tutte contestate da quest'ultimo - come la stipula del contratto di locazione solo a nome del AT
o la richiesta di rateizzazione della retta dell'asilo o il certificato del pronto soccorso del figlio
, non offre neanche elementi di prova delle accuse mosse dall'appellante nei riguardi del Per_1 marito. La caratterizzante genericità delle circostanze non è stata colmata, non avendo le parti richiesto, come giustamente ha osservato il Tribunale, i termini di cui all'art. 183 cpc comma 6 per il deposito di memorie istruttorie - incorrendo nella conseguente decadenza di legge -, che avrebbero consentito di integrare o riformulare la prova per testi. Chiaro sul punto il principio enunciato dalla Corte di Legittimità secondo il quale “le prove per interrogatorio formale e per testi secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 cpc devono essere dedotti per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione della prova su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti, dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa nell'atto diparte) contrastandovi il principio della disponibilità della prova (Cassaz. Civ. 12292/2011). Da ciò ne discente che i fatti posti dall'appellante a fondamento della richiesta di addebito sono rimasti mere allegazioni, non essendo stata fornita dalla stessa - sulla quale incombeva l'onere - prova alcuna di essi. Si richiama al riguardo l'orientamento consolidato della Suprema Corte: “Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale” (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023; Ordinanza n. 35296 del 18/12/2023). D'altra parte questa Corte non ritiene di discostarsi nemmeno dalla ulteriore motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda di addebito, atteso che dai fatti narrati da entrambi i coniugi, ma anche dalla disposta CTU e dalle relazioni dei Servizi, emerge solo la presenza di un clima familiare teso, caratterizzato da reciproche accuse e carente di quell'armonia ed alleanza coniugale e genitoriale, indice di un' unione familiare tra essi coniugi, che non si sono dati modo di consolidare. Né valgono le doglianze dell'appellante sull'utilizzo del decreto di archiviazione, in quanto documento depositato dal solo in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni: tale documento ha soltanto dato conferma di quanto già emergeva dagli atti e dalle allegazioni delle parti.
9.2. Il secondo motivo di appello appare fondato. L'assegnazione, quale casa familiare, dell'abitazione ubicata al n. 155 di Via Marconi del Comune di Latisana appare frutto di una errata valutazione da parte del Tribunale, atteso che dopo la separazione tale abitazione, nella quale è andata a vivere l'appellante con i figli, è stata a lei concessa formalmente in comodato dal padre (nonno di e . La circostanza, confermata anche dall'appellato, che il nucleo Per_1 Per_2 familiare, prima del trasferimento nel comune di Bertiolo, abbia vissuto nell'appartamento dato dai genitori dell'appellante e ubicato al numero civico 155/a della stessa via Marconi (ma facente parte dello stesso stabile appartenente alla famiglia ), è pertanto irrilevante al fine di consentire Pt_1 ai figli la permanenza nell'appartamento stesso. Peraltro, ed in via assorbente, nessuna domanda aveva avanzato l'appellante per l'assegnazione della casa di Bertiolo, ed il non si è opposto CP_1 alla richiesta di modifica sul punto della sentenza, pur anticipando che ciò non dovrebbe, a proprio giudizio, incidere sull'assegno di mantenimento della prole.
9.3. Anche il terzo motivo di appello è fondato e merita accoglimento. La norma di cui all'art. 337 ter comma 4, prevede che il giudice stabilisca ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore». Il Giudice di primo grado si è formalmente attenuto alla previsione ed al rispetto dei principi giurisprudenziali, richiamati in sentenza, non accogliendo la richiesta dell'appellante di vedere corrisposto l'importo di € 400,00 per ciascun figlio, con la ripartizione delle spese straordinarie nel 70% a carico del , in quanto smisurata atteso che “ Il criterio di CP_1 proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori
8 (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17 settembre 2025 n. 25534). Questa Corte ritiene di condividere tale valutazione, ma allo stesso tempo giudica che l'importo € 150,00 determinato per ciascun figlio, per quanto si consideri che la madre percepisca interamente anche l'assegno unico universale, debba essere rimodulato in considerazione del fatto che la permanenza dei figli presso il padre non sia, al momento, ancora a pieno regime secondo il calendario disposto dalla CTU;
all'udienza del 18.11.2024, il AT ha dato atto delle difficoltà ad attuare il calendario nei pernotti infrasettimanali e le parti hanno concordato di mantenere tale calendario, rimodulando i tempi di permanenza dei bambini presso il padre3; al 04.02.2025, data dell'ultima relazione resa dai Servizi, le difficoltà che hanno determinato la rimodulazione dei tempi permangono. Alla luce di ciò questa Corte ritiene opportuno, vista, al momento, la maggiore collocazione e permanenza dei minori presso la madre la quale si trova, pertanto, a dover provvedere in maggior misura alle loro esigenze, disporre un aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 400 per entrambi i figli (€ 200,00 per ciascuno), con decorrenza da dicembre 2024 (data nella quale le parti hanno dato atto della situazione alla quale viene qui collegato l'aumento del contributo al mantenimento della prole), mantenendo ferma la ripartizione delle spese straordinarie così come determinata dal Tribunale. Il tutto anche alla luce della mancata allegazione di specifiche esigenze dei minori stessi, ed alla luce di criteri di ordinarietà.
9.4. Il quarto motivo di appello è infondato. Le ragioni con le quali il Tribunale ha motivato la condanna della al 50% delle spese processuali sono conformi al diritto, alla logica ed in Pt_1 linea con le disposizioni di cui agli artt. 92 ed 88 c.p.c. L'appellante non soltanto ha visto rigettata la domanda di mantenimento per sé, oltre al non accoglimento della richiesta di assegno di mantenimento pari a 400,00 euro per ogni figlio e di ripartizione in misura diseguale delle spese straordinarie, ma è anche risultata soccombente in due sub procedimenti da lei instaurati per la modifica delle statuizioni adottate dal Tribunale in sede presidenziale, senza contare le altre domande, avanzate con il ricorso, di affido esclusivo e di risarcimento del danno per sé e per i figli e poi rinunciate. Come il Tribunale ha correttamente rilevato, la ha tenuto un Pt_1 comportamento processuale nel giudizio di primo grado, che ha comportato quelle attività difensive e giudiziali altrimenti non necessarie, elencate in sentenza le quali, non vi è dubbio, hanno determinato un appesantimento dell'iter processuale. Le argomentazioni poste dalla a Pt_1 sostegno del motivo, peraltro in parte poco comprensibili, non riescono a smentire la realtà dei fatti processuali, e, dunque, a scalfire la ragionata e puntuale valutazione effettuata dal giudice di prime cure. “In sede di gravame, nel vigore dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto “l'ingiustizia” della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l'appellante stesso, il giudice avrebbe 3 “Si concorda di mantenere, in linea di massima, il calendario di frequentazioni padre-figli come da ultima ordinanza ma con alcune modifiche e con la possibilità di flessibilizzarlo con l'assistenza, l'intermediazione e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali: i minori staranno con il papà a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, comprensivi di pernotto, compatibilmente ad eventuali turni di lavoro che il sig. dovrà tempestivamente CP_1 segnalare. Inoltre, i minori staranno presso il padre un pomeriggio infrasettimanale, senza pernotto, nella settimana che termina con week end di competenza paterna e due pomeriggi infrasettimanali, senza pernotti, nella settimana che termina con week end di competenza materna, salvo ulteriori diversi accordi che le parti potranno raggiungere di volta in volta con il supporto dei Servizi Sociali, come già specificato”. 9 potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”).(Cassazione civile sez. III, 25/05/2017, n.13151).
L'accoglimento parziale dell'appello non importa, a giudizio di questa Corte, la necessità di un nuova ripartizione delle spese processuali relative al primo grado del giudizio, nel mentre impone la compensazione per il 50% delle spese anche per il presente grado, con la condanna della Pt_1 per la restante metà, data la permanente soccombenza dell'appellante sulla domanda di addebito, sulle richieste istruttorie reiterate nonostante anche la pronunciata decadenza dai termini ex art. 183 c.p.c., e sulla domanda di ripartizione delle spese straordinarie.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo (parametro indeterminabile di complessità bassa), senza riconoscimento di onorari per la fase decisionale.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello:
a) ridetermina a far data dal dicembre 2024 l'importo a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli minori in € 200,00 ognuno, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT;
b) revoca l'assegnazione della casa coniugale al numero civico 155 di via Marconi, Comune di Latisana;
c) rigetta per il rimanente l'appello; d) compensa per la metà le spese del grado e per la rimanente parte le pone a carico di Parte_1
, liquidandole in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
[...] Trieste, 11 novembre 2025 Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Queste le conclusioni della : Pt_1
“L'avv. Spagnolo precisa le conclusioni come da memoria integrativa dd. 3.2.2023, con le seguenti precisazioni: in relazione alle conclusioni, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a;
CP_1 per quanto riguarda i figli e si ritiene, alla luce del tempo trascorso e del rientrare di alcuni aspetti Per_1 Per_2 della situazione, di istare per l'affido condiviso degli stessi, con collocamento presso la madre e possibilità per il padre di vederli a fine settimana alterni e con una visita infrasettimanale nella settimana in cui il fine settimana viene trascorso con la madre o come da accordo dei coniugi;
disporsi l'obbligo di contribuzione e mantenimento per la moglie che si indica in euro 200,00 e per i figli che si indica in euro 400,00 per ciascun figlio;
disporsi che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche e sanitarie non prevedibili vengano ripartite al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
vi è rinuncia alla domanda di risarcimento del danno ivi formulata;
in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove indicate nella stessa memoria. Spese e competenze di causa integralmente rifuse”. Queste le conclusioni del CODATO: “L'avv. Dal Pin conclude come da memoria integrativa dd. 20.02.2023 con un'unica modifica che discende dalla mutata condizione economica, data dall'importo mensile di stipendio più alto in favore della e dall'aumento dell'assegno unico;
quindi il sig. chiede che l'assegno unico venga Pt_1 CP_1 ripartito al 50% tra le parti, in modo consentirgli di far fronte più agevolmente alle spese straordinarie. In via istruttoria, insiste per le istanze formulate nella memoria di costituzione”. 4 2 Questa l'indicazione delle istanze istruttorie contenute nella memoria integrativa del 3.2.2023 (dep. 6.2.2023):
“In via istruttoria, oltre alla richiesta CTU e all'audizione dei minori chiede ammettersi interrogatorio per testi, sui capitoli di prova di cui in narrativa, preceduti da “Vero che” ed espunti i giudizi, indicando anche a controprova sui capitoli di prova eventualmente richiesti ed ammessi di controparte a testi i signori , Testimone_7 Tes_8
, , , , ,
[...] Testimone_9 Tes_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14
, , , tutti da Latisana”. Testimone_15 Tes_16 Tes_17 Persona_3
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Trieste, I Sezione Civile, composta da:
dott. Arturo Picciotto Presidente relatore dott. Daniele Venier Consigliere
dott. Alberto Valle Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nell'iscritta al n. 306/2025 R.G., promossa con atto di appello notificato il 25.6.2025
, rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Spagnolo del Foro di Udine, Parte_1 C.F. , pec fax 0431513266, presso il C.F._1 Email_1 cui studio sito in Latisana (UD), piazza Indipendenza 66, elegge domicilio, appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mariastefania Dal Pin del Foro di Udine CP_1
(C.F. , P.IVA tel. 0432.1430200, fax 0432.1631868, Pec CodiceFiscale_2 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato presso lo Studio professionale Email_2 della predetta professionista sito in 33100 Udine, Vicolo dello Schioppettino n. 3, appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 365/2025, del Tribunale di Udine, pubblicata il 15.05.2025, e notificata il 26.5.2025, “Separazione giudiziale dei coniugi”, iscritto al n. 4173/2022 R.G..
CONCLUSIONI
Per l'appellante (Come da ricorso)
In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 365/2025 pubblicata il 15.5.2025, emessa dal Tribunale di Udine, I Sezione Civile, Collegio composto dai magistrati dott.ssa Annamaria Antonini Presidente, dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice relatore, dott. Fabio Luongo Giudice, nel procedimento R.G. n. 4173/2022, accogliere le seguenti conclusioni: disporsi l'obbligo di contribuzione e mantenimento per i figli che si indica in euro 400,00 per ciascun figlio, o nella diversa somma ritenuta congrua, a decorrere dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado;
disporsi che le spese 1 straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche e sanitarie non prevedibili vengano ripartite al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre, a decorrere dalla data di iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado;
Dichiararsi nulla, inammissibile e/o revocarsi, o come meglio, l'assegnazione della casa familiare di Latisana, Via Marconi 155 a;
Ammettersi le Parte_1 istanze istruttorie indicate nella memoria integrativa dd. 3.2.2023; Dichiararsi inammissibile, inutilizzabile o come meglio il decreto di archiviazione dd. 15.7.2024 depositato da controparte in sede di udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado;
Dichiarare l'addebito della separazione personale dei coniugi a;
21 - Condannarsi alla CP_1 CP_1 refusione di spese e competenze dovute per il procedimento principale di primo grado R.G. n. 4173/2022 Tribunale di Udine e per il procedimento R.G. n. 4173-2/2022 Tribunale di Udine e, in via subordinata, la compensazione delle stesse;
- - Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, oltre al richiesto espletamento dell'istruttoria richiesta in primo grado, si chiede, nella non ritenuta ipotesi di ammissione del decreto di archiviazione in atti, di essere autorizzati a depositare copia integrale del fascicolo relativo al procedimento penale”
Per l'appellato (come da comparsa di costituzione)
In via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta dall'appellante principale, in quanto infondata in fatto ed in diritto per carenza dei presupposti di cui all'art. 283 cpc;
Nel merito: Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto infondato e, per Parte_1 l'effetto, confermare la sentenza impugnata, fatta eccezione per la correzione dell'errore materiale relativo all'assegnazione della casa familiare di cui al punto 4) del dispositivo. In via istruttoria: rigettarsi le istanze istruttorie formulate da parte avversa, rigettarsi dunque la richiesta di rimessione della causa in istruttoria. Rigettare la richiesta di produzione di copia del fascicolo penale relativo al procedimento avviato a carico del sig. e già archiviato in quanto la CP_1 produzione sarebbe tardiva, ben potendo parte avversa formulare la relativa istanza nel corso del primo grado, nonché irrilevante visto che il g di Udine proprio dalla lettura degli atti di indagine si è determinato ad accogliere la richiesta di archiviazione. Nel caso di rimessione della causa in istruttoria, si chiede ammettersi le prove testimoniali indicate nella memoria integrativa di data 20.02.2023 e l'ammissione a prova contraria, sui capitoli di prova formulati da parte avversa ed eventualmente ammessi, con i seguenti testi: , , , Tes_1 Testimone_2 Tes_3 Tes_4
, , , . Con vittoria di spese e compensi del
[...] Tes_1 Testimone_5 Testimone_6 presente grado di giudizio, da porsi integralmente a carico dell'appellante principale.
Per il Procuratore Generale:
“Voglia la Corte di Appello rigettare l'appello”; con la seguente motivazione: “La decisione impugnata appare corretta, in quanto il Tribunale ha considerato sia gli interessi dei figli minori nell'attribuzione della casa coniugale ( di nessun rilievo è la circostanza che possa essere stato indicato erroneamente un numero di civico errato, trattandosi comunque di immobili nella disponibilità della famiglia dell'appellante ed essendo comprensibile il tenore del capo di decisione) ed ha valutato adeguatamente i redditi delle parti ( comprensivi anche dell'assegno unico) nel determinare l'assegno di mantenimento per i figli e nel respingere la richiesta di un assegno per la moglie . Stupisce peraltro che l'appello contraddica quella sostanziale pacificazione tra i coniugi in corso di causa della quale il Tribunale ha dato atto, riproponendo questioni che apparivano ormai superate, almeno a stare alla motivazione della sentenza, e ripercorrendo di fatto quell'atteggiamento processuale già stigmatizzato dal giudice di primo grado nella statuizione sulle spese”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 1. Con ricorso 8.12.2022 si è rivolta al Tribunale di Udine per la pronuncia della Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito al marito con il quale ha contratto CP_1 matrimonio il 24.09.2016; dalla loro unione sono nati due figli, e oggi Per_1 Per_2 rispettivamente di anni 12 e 10.
La ricorrente, oggi appellante, lamentava diversi maltrattamenti ad opera del marito, a suo dire subìti anche dai figli, tanto che, per il malessere sempre più evidente di costoro, si vedeva costretta a ritornare a Latisana, dai propri genitori, presso i quali la coppia aveva vissuto prima del trasferimento a Bertiolo, deciso unilateralmente dal marito e da lei accettato solo per preservare l'unione familiare;
chiedeva in ricorso che venisse disposto con urgenza il divieto di avvicinamento del marito;
che venisse raccolta la testimonianza dei figli;
che venisse ammessa ctu per verificare la capacità genitoriale dello stesso;
che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito e disposto l'affido esclusivo dei figli a proprio favore con l'obbligo a carico del di versamento CP_1 del contributo di mantenimento, per ciascuno figlio, nella misura di € 400,00 mensili, e di contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 70%; chiedeva altresì, la ricorrente, l'assegno di mantenimento per sé di € 200,00 mensili, oltre il risarcimento del danno per lei e per i figli nella misura di € 150.000,00 ciascuno, o in altro diverso importo da quantificarsi;
si riservava di formulare le condizioni riguardo le frequentazioni padre-figli.
2. Con decreto urgente il Presidente del Tribunale disponeva l'affidamento dei minori, per un'attività di sostegno e controllo, ai Servizi Sociali di Bertiolo, Comune di residenza del nucleo familiare, in collaborazione con quelli del Comune di Latisana, nel quale detto nucleo aveva vissuto fino a poco tempo prima.
3. Nel giudizio si costituiva il quale aderiva alla domanda di separazione, CP_1 contestando le accuse di maltrattamenti verso la moglie e verso i figli, chiedendo, a sua volta, l'addebito alla moglie della separazione, adducendo di avere subìto da parte di quest'ultima atteggiamenti prevaricatori e di insofferenza, oltre che essere screditato nel suo ruolo di marito e padre anche dai genitori della moglie, con il rigetto di tutte le domande da quest'ultima formulate in quanto infondate. Chiedeva l'assegnazione della casa di Bertiolo e l'affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre, nonché il diritto di visita nei riguardi dei minori. In merito al contributo per il mantenimento dei figli chiedeva che esso fosse stabilito nella misura di € 150,00 mensili per ciascuno, oltre il 50% delle spese straordinarie, con il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla moglie.
4. All'udienza presidenziale, esperito il tentativo di conciliazione, le parti si riportavano alle rispettive posizioni ed istanze. La rinunciava alla richiesta di allontanamento del marito in Pt_1 considerazione del mutato comportamento dello stesso.
4.1. Il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori con affido dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e diritto di visita del padre. Determinava in € 300,00 il contributo di quest'ultimo al mantenimento dei figli e la suddivisione al 50% delle spese straordinarie, nulla stabilendo riguardo al mantenimento della moglie. Disponeva, inoltre, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per un percorso di sostegno alla bigenitorialità.
4.2. Rimesse le parti dinanzi al Giudice istruttore, con ordinanza dd 24.03.2023 veniva rinnovata la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali e, con successiva ordinanza dd 27.06.2023, veniva disposta, con urgenza, ctu per accertare le capacità genitoriali di entrambi i coniugi, nonché le condizioni psicofisiche dei minori, visto il loro rifiuto ad avere contatti con il padre.
4.3. Letta la relazione peritale (depositata il 27.12.2023) e sentite le parti, il G.I. con ordinanza dd 25.01.2024 disponeva, con urgenza, che i Servizi Sociali organizzassero un calendario di incontri
3 dei minori con il padre, con il monitoraggio dello stesso ctu, e disciplinava le comunicazioni tra i genitori attraverso un gruppo whatsapp, di cui doveva far parte anche il Consulente del Tribunale nel ruolo di mediatore. Depositata, dopo sette mesi di monitoraggio, una relazione di aggiornamento, il Tribunale con ordinanza dd 18.07.2024 invitava le parti ad intraprendere un percorso per la bigenitorialità con un dettagliato calendario di frequentazione padre-figli, secondo il programma indicato dal CTU, invitando i Servizi Sociali a controllarne l'effettiva attuazione.
4.4. Dopo un lungo monitoraggio, il Tribunale, assegnati i termini per memorie conclusionali e di replica, tratteneva la causa per la decisione, sulle conclusioni delle parti1, disponendo come segue:
5. Quanto alla domanda di addebito della separazione avanzate da entrambe le parti, il Tribunale ha rigettato le domande non essendo stato possibile individuare, sulla base delle allegazioni delle parti, specifiche condotte da imputare all'uno o all'altra; tutte le circostanze riportate da entrambi i coniugi sono state descritte in termini generici, mai contestualizzati in un preciso ambito spazio - temporale. Il Tribunale ha evinto dai fatti narrati solo la presenza di un clima familiare teso, caratterizzato da reciproche accuse, nel quale sono sempre mancate un'armonia ed un'alleanza coniugale e genitoriale. Lo scenario sarebbe confermato anche nella motivazione del decreto di archiviazione della querela presentata dalla nei riguardi dell'ex marito (documento Pt_1 depositato dal ). Ha evidenziato il Tribunale che i fatti posti a fondamento della domanda di CP_1 addebito non sono stati supportati da alcuna documentazione neppure indiziaria - tanto che i capitoli di prova sono stati ritenuti inammissibili in quanto estremamente generici - né le parti hanno richiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c..
5.1. Quanto alla domanda di affidamento dei figli, il Tribunale ha disposto l'affido condiviso dei minori, avendo appurato che, attraverso l'opera dei Servizi sociali, è stato recuperato il rapporto con il padre e sono migliorate le comunicazioni tra i genitori. Tenuto conto, però, della fragilità di entrambe le figure genitoriali nell'esercizio delle loro capacità, evidenziata nella relazione, il Tribunale ha ritenuto opportuno confermare la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali, nonché invitare le parti a proseguire il percorso per la bigenitorialità.
5.2. Quanto all'assegnazione della casa familiare il Tribunale ha assegnato la casa familiare alla madre, quale genitore prevalentemente collocatario dei minori;
la casa familiare è stata individuata nell'abitazione sita nel Comune di Latisana, nella quale i minori hanno trascorso la maggior parte della loro vita, e che, in quanto tale, rappresenta il centro dei loro interessi morali e materiali, disponendo un calendario particolareggiato delle visite del , determinato dalle esigenze CP_1 lavorative di costui.
5.3. Quanto al contributo del padre al mantenimento dei figli il Collegio ha confermato le statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale, richiamando il dettato di cui al comma 4 dell'art. 337 ter c.c. ed il costante orientamento della Giurisprudenza sul principio della proporzionalità, effettuando una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, tenendo in conto le esigenze attuali dei figli, il loro tenore di vita ed il tempo di permanenza di essi presso ciascuno genitore, nonché il disposto di cui all'art. 316 c.c. in merito alle rispettive sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo dei genitori, con valorizzazione delle risorse economiche individuali e delle accertate potenzialità reddituali.
5.4. Quanto al mantenimento della moglie, ritenuto che, secondo l'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento spetta al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri e, considerato che il precedente tenore di vita è un obiettivo solo tendenzialmente da perseguire e solo nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato - essendo sempre preliminare la valutazione comparativa delle risorse dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo potenziale, la capacità di guadagno -, il Tribunale non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della
. Pt_1
5.5. Quanto alle spese di lite e di CTU il Giudice di primo grado ha disposto la condanna della alle spese di lite in considerazione del fatto che le richieste da lei avanzate sono state, per Pt_1 la maggior parte, rigettate, in considerazione del fatto di essere risultata, la medesima, soccombente in due sub-procedimenti incardinati su quello principale per la modifica delle misure economiche stabilite con l'ordinanza presidenziale, nonché avuto riguardo alla condotta processualmente defatigante assunta dalla , causa di rinvii e ritardi nella definizione del processo. Pt_1
6. Con ricorso dd 24.06.2025 propone appello avverso la decisione del Tribunale Parte_1 di Udine, affidandosi a 4 motivi di impugnazione.
6.1. Con il primo motivo, la lamenta che il Tribunale non abbia ammesso i mezzi istruttori Pt_1 richiesti, atti a dimostrare circostanze rilevanti ai fini del decidere, mentre sarebbe stato ammesso un documento di controparte inammissibile in quanto prodotto solo in sede di precisazione delle conclusioni, riguardante altro procedimento;
si duole la che il Tribunale, nonostante le Pt_1 richieste di ammissione della prova per testi, non le avrebbe consentito di provare quanto allegato in merito alla domanda di addebito, con violazione del principio del contraddittorio. Sostiene l'appellante che le circostanze articolate, in parte sarebbero “naturalmente generiche” perché circostanze verificatesi nel tempo in maniera continua, mentre altre sarebbero invece specifiche, come la decisione del marito di trasferirsi da Latisana, nel quale la coppia aveva sempre vissuto, a Bertiolo per le sue comodità lavorative e l'allontanamento della moglie da tutte le relazioni familiari, amicali e sociali;
secondo l'assunto dell'appellante, tutte le circostanze riferite comunque sarebbero corredate da riscontri documentali;
lamenta, inoltre, la che la sentenza Pt_1 impugnata riporterebbe stralci di dichiarazioni estrapolate dal decreto di archiviazione, documento non utilizzabile, non solo perché tardivo, ma anche perché si tratterebbe di provvedimento non definitivo, avverso il quale è stata proposta opposizione;
rileva, infine, la che la decisione Pt_1 del Tribunale si fonderebbe esclusivamente su una lunga e particolareggiata CTU affidata ad un solo perito. In via istruttoria, oltre alla richiesta CTU e all'audizione dei minori chiede ammettersi interrogatorio per testi, sui capitoli di prova di cui in narrativa, preceduti da “Vero che” ed espunti i giudizi, indicando anche a controprova sui capitoli di prova eventualmente richiesti ed ammessi di controparte a testi i signori , Testimone_7 Testimone_8 Testimone_9 [...]
, , , , , Tes_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14 Testimone_15
, , tutti da Latisana. Tes_16 Tes_17 Persona_3
6.2. Con il secondo motivo di impugnazione denuncia una erroneità della sentenza in merito alla assegnazione della casa familiare. Espone l'appellante che la casa familiare non è mai stata quella sita in via Marconi n. 155 del Comune di Latisana, abitazione nella quale essa si sarebbe trasferita
5 solo nel 2022, dopo aver lasciato, insieme ai figli, la casa di Bertiolo, nella quale il marito aveva voluto trasferire la famiglia. L'abitazione in cui essi avevano sempre vissuto, prima di tale trasferimento, è quella ubicata invece al n. 155 sub A di Via Marconi del Comune di Latisana: tale circostanza risulterebbe dalla comparsa di costituzione e dal contratto di lavoro. Evidenzia la che della nuova casa, avuta in comodato d'uso dai propri genitori, essa non ha mai fatto Pt_1 richiesta di assegnazione.
6.3. Con il terzo motivo, la lamenta che la somma di € 300,00 mensili, stabilita dal Pt_1 Tribunale, quale contributo del al mantenimento dei due figli, non sia congrua, atteso che CP_1 l'ex marito, secondo le allegazioni reddituali, godrebbe di un reddito in costante e continuo aumento (Euro 27.442, 04 del , a fronte di € 9.366, + € 450,00 percepiti dall'appellante), e CP_1 che i figli starebbero più con lei, che provvede dunque a tutte le loro esigenze. Argomenta che, sebbene essa utilizzi la casa dei genitori senza versare un canone, da lei stimato in € 500,00 mensili, il padre potrebbe sempre richiederglielo: in ogni caso tale importo, secondo l'appellante, citando la pronuncia della Cassazione n. 26272 del 2022, varrebbe, ai sensi dell'art. 316 bis c.c., come contributo da parte del nonno materno dei minori.
6.4. In ordine alla condanna alle spese di lite, con il quarto motivo di appello, la Pt_1 contestando le circostanze richiamate in sentenza e poste a giustificazione della condanna, sostiene che nessun appesantimento del giudizio è stato da lei operato, avendo essa solo cercato di esercitare il suo diritto di difesa.
6.5. Con istanza di inibitoria, avanzata con l'atto di appello, la adduce la difficoltà Pt_1 economica in cui essa verserebbe, sostenendo, dunque, che con la esecuzione della sentenza la sua posizione sarebbe aggravata con pregiudizio grave ed irreparabile.
7. Con comparsa dd 31.10.2025 si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione proposta dalla per la infondatezza dei relativi motivi, “fatta eccezione Pt_1 per la correzione dell'errore materiale relativo all'assegnazione della casa familiare di cui al punto 4) del dispositivo”.
7.1. In relazione al primo motivo di appello, il eccepisce l'inammissibilità della prova per CP_1 testi, meramente riproposta dalla nel secondo grado, data la estrema genericità delle Pt_1 circostanze dalla stessa dedotte, evidenziando che la CTU espletata ha rappresentato uno scenario di fragilità condivise, ben diverso da quanto riferito dall'appellante; pertanto secondo il ben ha CP_1 fatto il Tribunale a rigettare le reciproche domande di addebito della separazione.
7.2. Sul secondo motivo, l'appellato conferma che l'abitazione assegnata alla non è la casa Pt_1 in cui ha vissuto la famiglia prima del trasferimento a Bertiolo, pertanto non si oppone alla richiesta di modifica, sul punto, della sentenza, evidenziando però che tale modifica non deve inficiare la validità delle statuizioni economiche, stabilite dal Tribunale tenendo conto del fatto, comunque, che la ex moglie gode a titolo gratuito di immobile e dunque beneficia di un vantaggio economico.
7.3. Riguardo al terzo motivo di appello, il ritiene infondata la richiesta di modifica delle CP_1 statuizioni economiche avanzata dall'ex moglie, avendo il Tribunale, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter c.c., operato una corretta valutazione comparata e proporzionale delle risorse di entrambe le parti. Le richieste dell'ex moglie inerenti il mantenimento dei figli, secondo l'appellato, sarebbero spropositate ed inattuabili, in considerazione dello stipendio dallo stesso percepito di € 1.750,00 e delle spese su di lui gravanti (canone di locazione di € 480,00, comprensivo di oneri condominiali, spese di vitto, di utenze, di trasporto, assegno di mantenimento e spese straordinarie per i figli); evidenzia che oltre al versamento dell'importo di € 300,00 stabilito dal Tribunale, egli ha rinunciato, a favore dell'ex moglie, alla quota dell'assegno unico universale, del quale dunque beneficia interamente l'appellante, nella misura di € 450,00 mensili;
considerata la retribuzione dal lavoro part -time che essa svolge nell'azienda di famiglia, pari ad € 800,00 mensili netti, l'assegno di mantenimento di € 300,00 e l'assegno unico universale di € 450,00, la godrebbe di una Pt_1 entrata mensile di circa 1.500,00 mensili;
evidenzia infine che la , nel 2024 ha rinunciato Pt_1 al beneficio della carta famiglia di € 1.000,00, pur avendone diritto, beneficio che potrebbe ricevere anche per il 2025. 6 7.4. Sulla reiterata richiesta di addebito, il contesta la fondatezza di tale domanda, rilevando CP_1 che le gravi accuse di maltrattamenti e violenza mosse dalla sono rimaste mere allegazioni Pt_1 del tutto generiche, in ordine alle quali, in ogni caso, è intervenuto un provvedimento di archiviazione in sede penale;
evidenzia, inoltre, che nella prima relazione dei Servizi Sociali dd 3.01.2023 (datata 29.12.2022), successiva al deposito del ricorso per separazione e prima della denuncia, la non avrebbe fatto riferimento alcuno ai gravi fatti poi denunciati, riferendo Pt_1 solo una elevata incompatibilità fra le parti, dalla quale derivava la loro elevata conflittualità. In merito all'episodio, richiamato dalla anche in sede di appello, di intervento dei medici del Pt_1 pronto soccorso sul figlio , che, secondo quanto asserisce la avrebbero affermato Per_1 Pt_1 che il rigonfiamento all'altezza del costato del bambino sarebbe stato determinato da un colpo ricevuto dallo stesso, colpo che la riferirebbe ad una spinta inferta dal padre, secondo il Pt_1 racconto fattole dal figlio, il , respingendo l'accusa, evidenzia la mancata produzione del CP_1 certificato del pronto soccorso e del referto radiografico da parte della , documenti che Pt_1 invece sono stati da lui depositati, dai quali si evince che in realtà al bambino sarebbe stata diagnosticata una “costo condrite dx da sforzo”, ovvero una patologia tipica dell'età dell'accrescimento, non legata a traumi;
precisa l'appellato, che nel certificato di pronto soccorso non risulta la dicitura “riferiti traumi”.
7.5. In merito alla doglianza della sulla sua condanna alle spese, il ritiene corretta Pt_1 CP_1 la valutazione che il Tribunale ha effettuato del comportamento processuale tenuto dalla stessa nel giudizio, con l'introduzione di domande estreme (poi rinunciate) e per l'atteggiamento di opposizione assunto dall'ex moglie, che ha complicato il procedimento.
7.6. Contesta, infine, l'appellato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, per la insussistenza del fumus boni iuris per la palese infondatezza dell'appello, e del periculum in mora per la mancata allegazione o prova del grave ed irreparabile pregiudizio che la Pt_1 asserisce di poter subire nel caso di esecuzione della sentenza.
8- All'udienza del 11 novembre 2025, la Corte, sentite le parti e preso atto del rifiuto delle stesse in ordine alla proposta conciliativa, ha trattenuto la causa per la decisione.
9. L'appello è solo parzialmente fondato.
9.1. Il primo motivo di appello non merita accoglimento. Il Tribunale di Udine, con adeguata motivazione ha correttamente ritenuto inammissibile la prova per testi richiesta dall'appellante con la memoria integrativa dd 3.02.2023, atteso che i capitoli di prova costituiscono la parte narrativa stessa dell'atto, contenenti deduzioni ed argomentazioni incompatibili con l'espletamento della prova testimoniale ed in ragione dell'estrema genericità delle circostanze allegate sulle quali detta prova sarebbe dovuta espletarsi;
tali circostante non sono neanche articolate nella memoria integrativa nella quale l'appellante, in via istruttoria, ha chiesto ammettersi interrogatorio per testi,
“sui capitoli di prova di cui in narrativa, preceduti da “Vero che” ed espunti i giudizi”2 . Come anche rilevato dal Giudice di prime cure, i fatti narrati sono stati riportati senza alcun preciso riferimento spazio-temporale, mentre la documentazione prodotta, relativa a talune circostanze, tutte contestate da quest'ultimo - come la stipula del contratto di locazione solo a nome del AT
o la richiesta di rateizzazione della retta dell'asilo o il certificato del pronto soccorso del figlio
, non offre neanche elementi di prova delle accuse mosse dall'appellante nei riguardi del Per_1 marito. La caratterizzante genericità delle circostanze non è stata colmata, non avendo le parti richiesto, come giustamente ha osservato il Tribunale, i termini di cui all'art. 183 cpc comma 6 per il deposito di memorie istruttorie - incorrendo nella conseguente decadenza di legge -, che avrebbero consentito di integrare o riformulare la prova per testi. Chiaro sul punto il principio enunciato dalla Corte di Legittimità secondo il quale “le prove per interrogatorio formale e per testi secondo quanto richiesto negli artt. 230 e 244 cpc devono essere dedotti per articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione della prova su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti, dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa nell'atto diparte) contrastandovi il principio della disponibilità della prova (Cassaz. Civ. 12292/2011). Da ciò ne discente che i fatti posti dall'appellante a fondamento della richiesta di addebito sono rimasti mere allegazioni, non essendo stata fornita dalla stessa - sulla quale incombeva l'onere - prova alcuna di essi. Si richiama al riguardo l'orientamento consolidato della Suprema Corte: “Grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale” (Cass. 14 febbraio 2012, n. 2059; Cass. 19/02/2018 n. 3923 Cass. 08/06/2023 n. 16169 del 2023; Ordinanza n. 35296 del 18/12/2023). D'altra parte questa Corte non ritiene di discostarsi nemmeno dalla ulteriore motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto di rigettare la domanda di addebito, atteso che dai fatti narrati da entrambi i coniugi, ma anche dalla disposta CTU e dalle relazioni dei Servizi, emerge solo la presenza di un clima familiare teso, caratterizzato da reciproche accuse e carente di quell'armonia ed alleanza coniugale e genitoriale, indice di un' unione familiare tra essi coniugi, che non si sono dati modo di consolidare. Né valgono le doglianze dell'appellante sull'utilizzo del decreto di archiviazione, in quanto documento depositato dal solo in sede di CP_1 precisazione delle conclusioni: tale documento ha soltanto dato conferma di quanto già emergeva dagli atti e dalle allegazioni delle parti.
9.2. Il secondo motivo di appello appare fondato. L'assegnazione, quale casa familiare, dell'abitazione ubicata al n. 155 di Via Marconi del Comune di Latisana appare frutto di una errata valutazione da parte del Tribunale, atteso che dopo la separazione tale abitazione, nella quale è andata a vivere l'appellante con i figli, è stata a lei concessa formalmente in comodato dal padre (nonno di e . La circostanza, confermata anche dall'appellato, che il nucleo Per_1 Per_2 familiare, prima del trasferimento nel comune di Bertiolo, abbia vissuto nell'appartamento dato dai genitori dell'appellante e ubicato al numero civico 155/a della stessa via Marconi (ma facente parte dello stesso stabile appartenente alla famiglia ), è pertanto irrilevante al fine di consentire Pt_1 ai figli la permanenza nell'appartamento stesso. Peraltro, ed in via assorbente, nessuna domanda aveva avanzato l'appellante per l'assegnazione della casa di Bertiolo, ed il non si è opposto CP_1 alla richiesta di modifica sul punto della sentenza, pur anticipando che ciò non dovrebbe, a proprio giudizio, incidere sull'assegno di mantenimento della prole.
9.3. Anche il terzo motivo di appello è fondato e merita accoglimento. La norma di cui all'art. 337 ter comma 4, prevede che il giudice stabilisca ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore». Il Giudice di primo grado si è formalmente attenuto alla previsione ed al rispetto dei principi giurisprudenziali, richiamati in sentenza, non accogliendo la richiesta dell'appellante di vedere corrisposto l'importo di € 400,00 per ciascun figlio, con la ripartizione delle spese straordinarie nel 70% a carico del , in quanto smisurata atteso che “ Il criterio di CP_1 proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di vita tra i genitori
8 (siano essi sposati oppure no) è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno, valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno, quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari” (Cass. Civ., Sez. I, sentenza 17 settembre 2025 n. 25534). Questa Corte ritiene di condividere tale valutazione, ma allo stesso tempo giudica che l'importo € 150,00 determinato per ciascun figlio, per quanto si consideri che la madre percepisca interamente anche l'assegno unico universale, debba essere rimodulato in considerazione del fatto che la permanenza dei figli presso il padre non sia, al momento, ancora a pieno regime secondo il calendario disposto dalla CTU;
all'udienza del 18.11.2024, il AT ha dato atto delle difficoltà ad attuare il calendario nei pernotti infrasettimanali e le parti hanno concordato di mantenere tale calendario, rimodulando i tempi di permanenza dei bambini presso il padre3; al 04.02.2025, data dell'ultima relazione resa dai Servizi, le difficoltà che hanno determinato la rimodulazione dei tempi permangono. Alla luce di ciò questa Corte ritiene opportuno, vista, al momento, la maggiore collocazione e permanenza dei minori presso la madre la quale si trova, pertanto, a dover provvedere in maggior misura alle loro esigenze, disporre un aumento dell'assegno di mantenimento nella misura di € 400 per entrambi i figli (€ 200,00 per ciascuno), con decorrenza da dicembre 2024 (data nella quale le parti hanno dato atto della situazione alla quale viene qui collegato l'aumento del contributo al mantenimento della prole), mantenendo ferma la ripartizione delle spese straordinarie così come determinata dal Tribunale. Il tutto anche alla luce della mancata allegazione di specifiche esigenze dei minori stessi, ed alla luce di criteri di ordinarietà.
9.4. Il quarto motivo di appello è infondato. Le ragioni con le quali il Tribunale ha motivato la condanna della al 50% delle spese processuali sono conformi al diritto, alla logica ed in Pt_1 linea con le disposizioni di cui agli artt. 92 ed 88 c.p.c. L'appellante non soltanto ha visto rigettata la domanda di mantenimento per sé, oltre al non accoglimento della richiesta di assegno di mantenimento pari a 400,00 euro per ogni figlio e di ripartizione in misura diseguale delle spese straordinarie, ma è anche risultata soccombente in due sub procedimenti da lei instaurati per la modifica delle statuizioni adottate dal Tribunale in sede presidenziale, senza contare le altre domande, avanzate con il ricorso, di affido esclusivo e di risarcimento del danno per sé e per i figli e poi rinunciate. Come il Tribunale ha correttamente rilevato, la ha tenuto un Pt_1 comportamento processuale nel giudizio di primo grado, che ha comportato quelle attività difensive e giudiziali altrimenti non necessarie, elencate in sentenza le quali, non vi è dubbio, hanno determinato un appesantimento dell'iter processuale. Le argomentazioni poste dalla a Pt_1 sostegno del motivo, peraltro in parte poco comprensibili, non riescono a smentire la realtà dei fatti processuali, e, dunque, a scalfire la ragionata e puntuale valutazione effettuata dal giudice di prime cure. “In sede di gravame, nel vigore dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto “l'ingiustizia” della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l'appellante stesso, il giudice avrebbe 3 “Si concorda di mantenere, in linea di massima, il calendario di frequentazioni padre-figli come da ultima ordinanza ma con alcune modifiche e con la possibilità di flessibilizzarlo con l'assistenza, l'intermediazione e sotto il monitoraggio dei Servizi Sociali: i minori staranno con il papà a fine settimana alternati, dal sabato alla domenica sera, comprensivi di pernotto, compatibilmente ad eventuali turni di lavoro che il sig. dovrà tempestivamente CP_1 segnalare. Inoltre, i minori staranno presso il padre un pomeriggio infrasettimanale, senza pernotto, nella settimana che termina con week end di competenza paterna e due pomeriggi infrasettimanali, senza pernotti, nella settimana che termina con week end di competenza materna, salvo ulteriori diversi accordi che le parti potranno raggiungere di volta in volta con il supporto dei Servizi Sociali, come già specificato”. 9 potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile “ratione temporis”).(Cassazione civile sez. III, 25/05/2017, n.13151).
L'accoglimento parziale dell'appello non importa, a giudizio di questa Corte, la necessità di un nuova ripartizione delle spese processuali relative al primo grado del giudizio, nel mentre impone la compensazione per il 50% delle spese anche per il presente grado, con la condanna della Pt_1 per la restante metà, data la permanente soccombenza dell'appellante sulla domanda di addebito, sulle richieste istruttorie reiterate nonostante anche la pronunciata decadenza dai termini ex art. 183 c.p.c., e sulla domanda di ripartizione delle spese straordinarie.
Le stesse vengono liquidate come da dispositivo (parametro indeterminabile di complessità bassa), senza riconoscimento di onorari per la fase decisionale.
PQM
In parziale accoglimento dell'appello:
a) ridetermina a far data dal dicembre 2024 l'importo a titolo di concorso al mantenimento ordinario dei figli minori in € 200,00 ognuno, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT;
b) revoca l'assegnazione della casa coniugale al numero civico 155 di via Marconi, Comune di Latisana;
c) rigetta per il rimanente l'appello; d) compensa per la metà le spese del grado e per la rimanente parte le pone a carico di Parte_1
, liquidandole in € 2.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
[...] Trieste, 11 novembre 2025 Il Presidente estensore
Dott. Arturo Picciotto
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Queste le conclusioni della : Pt_1
“L'avv. Spagnolo precisa le conclusioni come da memoria integrativa dd. 3.2.2023, con le seguenti precisazioni: in relazione alle conclusioni, dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa a;
CP_1 per quanto riguarda i figli e si ritiene, alla luce del tempo trascorso e del rientrare di alcuni aspetti Per_1 Per_2 della situazione, di istare per l'affido condiviso degli stessi, con collocamento presso la madre e possibilità per il padre di vederli a fine settimana alterni e con una visita infrasettimanale nella settimana in cui il fine settimana viene trascorso con la madre o come da accordo dei coniugi;
disporsi l'obbligo di contribuzione e mantenimento per la moglie che si indica in euro 200,00 e per i figli che si indica in euro 400,00 per ciascun figlio;
disporsi che le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche e sanitarie non prevedibili vengano ripartite al 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
vi è rinuncia alla domanda di risarcimento del danno ivi formulata;
in via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove indicate nella stessa memoria. Spese e competenze di causa integralmente rifuse”. Queste le conclusioni del CODATO: “L'avv. Dal Pin conclude come da memoria integrativa dd. 20.02.2023 con un'unica modifica che discende dalla mutata condizione economica, data dall'importo mensile di stipendio più alto in favore della e dall'aumento dell'assegno unico;
quindi il sig. chiede che l'assegno unico venga Pt_1 CP_1 ripartito al 50% tra le parti, in modo consentirgli di far fronte più agevolmente alle spese straordinarie. In via istruttoria, insiste per le istanze formulate nella memoria di costituzione”. 4 2 Questa l'indicazione delle istanze istruttorie contenute nella memoria integrativa del 3.2.2023 (dep. 6.2.2023):
“In via istruttoria, oltre alla richiesta CTU e all'audizione dei minori chiede ammettersi interrogatorio per testi, sui capitoli di prova di cui in narrativa, preceduti da “Vero che” ed espunti i giudizi, indicando anche a controprova sui capitoli di prova eventualmente richiesti ed ammessi di controparte a testi i signori , Testimone_7 Tes_8
, , , , ,
[...] Testimone_9 Tes_10 Testimone_11 Tes_12 Testimone_13 Testimone_14
, , , tutti da Latisana”. Testimone_15 Tes_16 Tes_17 Persona_3
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