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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/02/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Claudia
Oronos, in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2024 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3469/2023 r.g. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenica Scriva per procura in atti,
ricorrente
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Agenzia , rappresentato e difeso dagli avv. ti Angelo Labrini, Angela M. CP_2
Fazio, Angela M. Laganà e Dario C, Adornato per procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- lamentando l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 presentata in via amministrativa, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento
(proc. n. 1167/2023 r.g.). Nella resistenza dell'Istituto, veniva disposta ed espletata c.t.u. che escludeva in capo all'istante i requisiti sanitari necessari per la prestazione richiesta.
La ricorrente contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, in data 13 novembre 2023 proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu e ottenere la condanna dell'ente alla liquidazione e al pagamento del beneficio.
Nella resistenza dell'Istituto, sostituita l'udienza odierna di discussione dal deposito telematico di note scritte, la causa, istruita per documenti e nuova
CTU medico-legale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2-. La domanda attorea è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' CP_2
ad avviare la contestazione.
Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti.
Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la stessa appare bisognevole di una assistenza continua data della visita peritale, ovvero dal 16/07/2024.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente, non è stata raggiunta da contestazioni specifiche, e merita condivisione.
Nella specie, il consulente ha rilevato che l'istante è affetta dalle seguenti patologie: “Cardiopatia ischemica -ipertensiva con pregresso infarto del miocardio II classe avanzata. Diabete mellito in trattamento con metformina.
Depressione involutiva con insonnia centrale in trattamento farmacologico.
Artrosi polidistrettuale con deficit statico di grado severo”.
Ha rilevato che l'istante “sia da considerarsi persona ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti di grado grave a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età a far data dalla visita peritale.
Per quanto attiene invece i benefici economici previsti dalla legge 18/80, le condizioni per la concessione del beneficio invocato non erano presenti all'atto della domanda amministrativa. Lo sono , a parere della scrivente dalla data della visita peritale 16.07.2024, prima di tale data non è possibile indicare una data utile per la concessione del beneficio invocato: in atti è presente un certificato ortopedico, non indicato come visita domiciliare, datato 13.11.2023 in cui si parla di artrosi poliditrettuale con impaccio funzionale ma non viene indicato un grave deficit statico o deambulatorio , né viene prescritto ausilio per la deambulazione che a tutt'oggi non è stato prescritto. Vi è poi una visita geriatrica del 06.11.2023 in cui viene indicata una deambulazione possibile con bastone. Anche il certificato fisiatrico datato 25.11.2023 indica una artrosi polidistrettuale , un deficit deambulatorio ma non lo indica come grave né prescrive ausili. Si fa presente che tutti i certificati non indicano visita a domicilio da parte dei sanitari competenti. Si fa altresì presente che anche il certificato cardiologico del 02.05.2024 e il certificato psichiatrico del
10.05.2024 non indicano visita domiciliare. Gli stessi comunque per le patologie riportate quali uno scompenso cardiocircolatorio di II Classe NYHA avanzata e uno stato depressivo con insonnia non indicano mancanza di autonomia. La scrivente quindi, avendo constatato in corso di operazioni peritali la presenza di un grave deficit statico, la deambulazione non è stato possibile sondarla, unitamente ad una ipotrofia e ipostenia muscolare e la presenza di un apparente disorientamento spazio-temporale con associato deficit mnesico, indica la data della visita peritale come concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento in quanto prima di tale data non
è possibile indicarne un'altra per mancanza di idonea documentazione indicante la mancanza di autonomia del soggetto.”.
Il consulente ha concluso ritenendo che l'istante necessita di assistenza continua, conseguentemente sussistono i presupposti per il riconoscimento in capo all'istante dei requisiti sanitari richiesti per l'indennità di accompagnamento dal 16/07/2024.
3.- Le ragioni della decisione giustificano la compensazione per metà delle spese processuali che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro
1.425,50 oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_2
liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che possiede il requisito sanitario per fruire Parte_1
dell'indennità di accompagnamento dal 16/07/2024;
2) condanna l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_2
di giudizio, che liquida in 1.425,50, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario indicato in epigrafe.
Compensa per il resto.
Palmi, 11/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudia Oronos