Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
L'onere di disconoscimento della scrittura privata previsto dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ. presuppone che il documento prodotto contro una parte del processo provenga dalla parte stessa, mentre non opera nel diverso caso della scrittura proveniente da un terzo, non producendosi in tal caso l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione ex art. 216 cod. proc. civ. Ne consegue che, se la scrittura proveniente da un terzo sia stata disconosciuta dalla parte contro cui è prodotta in giudizio, la stessa va valutata, con valore indiziario, nel contesto degli altri elementi circostanziali, ai fini della decisione. (Nella specie, relativa al disconoscimento della sottoscrizione apposta da un terzo sull'avviso di ricevimento della raccomandata recante disdetta di un contratto di locazione, la corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che, in difetto di istanza di verificazione da parte del locatore, il documento non fosse utilizzabile, sicché la disdetta non poteva ritenersi pervenuta alla società conduttrice, con conseguente rinnovazione tacita del contratto).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/10/2014, n. 23155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23155 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RUSSO Libertino Alberto - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. SESTINI Danilo - rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5242/2011 proposto da:
TRIEDIL SRL 00429850589, in persona del suo legale presentante pro tempore e difensore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANETTI 95, presso lo dell'avvocato ACAMPORA FABIO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
STUDIO CE SRL 06977920633;
- intimata -
Nonché da:
STUDIO CE SRL 06977920633, in persona del suo rappresentante legale p.t., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato RIBERA BRUNO, con studio in 80138 NAPOLI - C.SO UMBERTO I 132, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
TRIEDIL SRL 00429850589;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3888/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/11/2010 R.G.N. 2981/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2014 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Studio CE s.r.l. si oppose all'intimazione di licenza ad essa notificata dalla DI s.r.l. assumendo che non era stata inviata tempestiva disdetta e che - quindi - il contratto si era tacitamente rinnovato.
Il Tribunale di Napoli ritenne ritualmente comunicata la disdetta (atteso che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata non era stata impugnata con querela di falso) e dichiarò cessato il contratto di locazione.
La Corte di Appello di Napoli ha riformato la sentenza, sul rilievo che la conduttrice aveva disconosciuto la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento relativo alla disdetta e che, in difetto di istanza di verificazione da parte della locatrice, non sussisteva la possibilità di avvalersi del documento;
considerato, peraltro, che l'intimazione di licenza conteneva la volontà di non rinnovare il contratto all'effettiva scadenza legale, ha dichiarato la cessazione della locazione alla data del 1 gennaio 2014.
Ricorre per cassazione la DI s.r.l. affidandosi ad un unico motivo;
resiste lo Studio CE s.r.l. a mezzo di controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo. La controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo, la ricorrente deduce "violazione e errata applicazione delle norme inerenti il disconoscimento di scrittura privata ed errata interpretazione della fattispecie giudiziale". Assume che la Corte di Appello "ha erroneamente interpretato le risultanze delle prove documentali, acquisite agli atti" ed ha errato nel ritenere efficace il disconoscimento (e rilevante la mancata richiesta di verificazione) in relazione ad una sottoscrizione che non proveniva dalla parte, bensì "dal portiere dello stabile condominiale, sig. Cozzolino Eugenio, che, benché addetto alla ricezione, quale custode delegato è, come impiegato del condominio, soggetto terzo al giudizio ed estraneo alle parti dello stesso".
2. Sul punto, l'intimata ha rilevato che l'impugnazione introduce "un fatto nuovo mai fatto presente nei due precedenti gradi di giudizio", essendo "nuova la circostanza che la racc.ta di disdetta della locazione sia stata ricevuta dal portiere dello stabile condominiale".
3. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello ha sostenuto che la fede privilegiata che assiste la notifica compiuta dall'ufficiale giudiziario si estende alla notificazione demandata all'agente postale ("sicché il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non avere mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso"), ma ha precisato che ciò vale "soltanto per gli atti la cui notificazione è affidata all'ufficiale giudiziario, non certo per la corrispondenza ordinaria, qual è la lettera di disdetta da un contratto di locazione"; ha affermato - di conseguenza - che la CE non era tenuta a proporre querela di falso, ma soltanto a disconoscere la sottoscrizione e che, in difetto di istanza di verificazione, la DI non poteva "avvalersi del documento al fine di dimostrare l'avvenuta ricezione della lettera raccomandata di disdetta".
4. Dalla sentenza impugnata e dalla stessa narrativa del controricorso emerge che la conduttrice aveva eccepito avanti al primo giudice di "non aver ricevuto l'atto in questione", ossia "la racc.ta relativa alla disdetta"; non risulta invece, che sia mai stata dedotta la circostanza che l'avviso di ricevimento recasse una sottoscrizione riferibile al legale rappresentante della società destinataria (o - comunque - a soggetto munito di poteri di rappresentanza), di cui sia stata contestata l'effettiva provenienza. La fattispecie si pone, quindi, al di fuori dell'ambito di operatività dell'istituto del disconoscimento della scrittura privata giacché "l'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla parte stessa, ovvero da soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica..., in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente" (Cass. n. 13357/2004; conf. Cass. n. 11074/1994).
Nel caso in esame, ricorre ù invece - la diversa ipotesi della scrittura proveniente da un terzo (che la ricorrente indica nel portiere dello stabile ove aveva sede la società intimata), rispetto alla quale non può trovare applicazione l'istituto del disconoscimento e non può quindi prodursi l'effetto di inutilizzabilità della scrittura che - disconosciuta - non sia stata fatta oggetto di verificazione.
Ha errato, dunque, la Corte territoriale quando ha ritenuto che, in difetto di istanza di verificazione, il documento non fosse utilizzabile e che, pertanto, dovesse pervenirsi alla conclusione che la disdetta non risultava "essere pervenuta alla società conduttrice" (con conseguente rinnovazione tacita del contratto). Al contrario, il documento avrebbe dovuto essere considerato alla stregua di una scrittura proveniente da un terzo (avente "valore indiziario", ex Cass. n. 12066/1998) e valutato nel contesto degli altri elementi circostanziali al fine di pervenire ad una conclusione circa l'avvenuta ricezione (o meno) della disdetta.
5. Non ha fondamento l'eccezione di novità della questione, sollevata dall'intimata, giacché l'oggetto della controversia continua ad essere quello originario (se, cioè, la disdetta sia pervenuta o meno nella sfera di conoscibilità della conduttrice), salva la precisazione contenuta nel ricorso - della circostanza (verosimilmente nota alle parti fin dall'inizio del giudizio) che la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento era riferibile al Cozzolino.
6. Il ricorso va dunque accolto, con cassazione e rinvio alla Corte territoriale, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto:
"non sussiste l'onere di disconoscere una scrittura privata (nel caso, la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento di una raccomandata contenente disdetta di un contratto di locazione) laddove sia pacifico che il documento non proviene dalla parte contro cui la scrittura è prodotta (ossia dal destinatario della disdetta), dal che consegue che - ove venga, invece, effettuato il disconoscimento - non sussiste l'onere di proporre istanza di verificazione e la scrittura deve essere apprezzata - sul piano probatorio - quale atto proveniente da terzo, senza che possa determinarsi il diverso effetto dell'inutilizzabilità che consegue alla mancata proposizione dell'istanza di verificazione".
7. L'accoglimento del ricorso principale comporta l'assorbimento di quello incidentale (concernente il regolamento delle spese di lite).
8. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2014