Articolo 29 della Legge 16 dicembre 2024, n. 193
Articolo 28Articolo 30
Versione
18 dicembre 2024
Art. 29. Disposizione transitoria concernente la definizione di start-up innovativa 1. Le start up innovative iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto di permanervi oltre il terzo anno a condizione che il raggiungimento dei requisiti di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 25, introdotto dall'articolo 28 della presente legge, avvenga:
a) in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
b) in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
2. Le imprese che non possiedono piu' i requisiti di start-up innovativa per effetto del comma 2-bis dell'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , introdotto dall'articolo 28 della presente legge, possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del registro delle imprese riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 .
Note all'art. 29:
- Per i riferimenti all' articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , si veda nelle note all'articolo 30.
- Si riporta il testo dell' articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 :
«Art. 4 (Piccole e medie imprese innovative). - (Omissis)
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all' articolo 2188 del codice civile , a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attivita' svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
(Omissis)».
Entrata in vigore il 18 dicembre 2024
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