Articolo 1888 del Codice civile
Articolo 1887Articolo 1889
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19 aprile 1942
Art. 1888.

(Prova del contratto).

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.

L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.

L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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