Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1888.
(Prova del contratto).
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
(Prova del contratto).
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore e' obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore e' anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso puo' esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
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- 1. Riscatto (della polizza)https://www.brocardi.it/ · 269.9769
Consulenza legale Q201822503 (Articolo 1888 Codice Civile - Prova del contratto) «Ai sensi dell'art. 1888 del c.c., il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. Proprio in funzione di questo, l'assicuratore è...»
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- giudicato·
- interessi su debito di valore·
- rivalutazione debito di valore·
- risarcimento danni·
- perdita di chance·
- danno da inadempimento contrattuale·
- art. 1888 c.c.·
- obbligo di consegna polizza