Sentenza 16 maggio 2013
Massime • 3
Poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, ed il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili.
Deve ritenersi preclusa, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., la proposizione nel giudizio di appello, per la prima volta, della domanda risarcitoria diretta a far valere la colpa professionale del medico nell'esecuzione di un intervento, costituendo domanda nuova rispetto a quella - proposta in primo grado - basata sulla mancata prestazione del consenso informato, differente essendo il loro fondamento, atteso che solo quest'ultima si collega alla condotta colposa del medico nell'esecuzione della prestazione, inesattamente adempiuta, e non, invece, all'omessa informazione in sé.
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all'intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute.
Commentari • 25
- 1. DIRITTO SANITARIO: trattamento medico terapeutico e consenso informato. Risarcimento danni.Di Daniela Di Paola · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
DIRITTO SANITARIO Condotta negligente del medico – Omessa considerazione degli effetti collaterali del farmaco somministrato – Assenza di monitoraggio prima e dopo del periodo di trattamento – RISARCIMENTO DEL DANNO – Risarcimento danni per errata somministrargli di terapia farmacologica – Protocollo medico. Si riportano stralci dell'interessante Ordinanza lavorata e pubblicata per esteso su AmbienteDiritto.it sul “consenso informato”. L'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione …
Leggi di più… - 2. Bullismo: la scuola è responsabile?Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 29 aprile 2021
- 3. Le c.d. sentenze di San Martino bis e il consenso informatoAccesso limitatoCostanza Mariconda · https://www.altalex.com/ · 27 febbraio 2020
- 4. Violazione del consenso informato: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 gennaio 2020
- 5. Genitori responsabile per danni dei bambini (Tr. Rieti, 13/04/2019)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/05/2013, n. 11950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11950 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista - Presidente -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. CARLEO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. LANZILLO Raffaella - Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31031/2007 proposto da:
AT AN [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato CICCOTTI Sabina, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRETZEL CARLO giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E EG EN MILANO in persona del Pres. On. Tognoli Carlo, e SI UD, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA Giorgio, che li rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 223/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/01/2007 RG 2190/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;
udito l'Avvocato BRETZEL;
udito l'Avvocato SPADAFORA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità, e in subordine il rigetto, del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14/11/1994 NN TT e TO AN, premesso che durante l'esecuzione di un esame di colangiopancreatografia retrograda - ERCP - eseguita presso l'Ospedale Maggiore di Milano in data 14/2/1990 era insorta in TT NN una pancreatite, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano l'Ospedale Maggiore, il prof. TO LT, il dottor UD DI e la Spa Alleanza Subalpina, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti (danni quantificati in L. 620.760.400 per la TT e in L. 300.000.000 per il TO). Costituitisi, l'Ospedale Maggiore, il TO ed il DI contestavano la fondatezza delle pretese degli attori in fatto e in diritto;
la spa Allianz Subalpina eccepiva la carenza di legittimazione passiva e l'inammissibilità/improponibilità delle domande proposte dagli attori. Espletata ctu medico-legale finalizzata ad accertare l'esistenza di eventuali colpe professionali nell'esecuzione dell'esame ERCP, con sentenza in data 22/4-13/5/2002 il Tribunale di Milano dichiarava responsabili, per le lesioni riportate dalla TT, UD DI, esecutore dell'esame, e l'Ospedale Maggiore di Milano e li condannava in via solidale al pagamento, in favore della TT, dell'importo complessivo, già rivalutato, di Euro 25.945,00 oltre agli interessi annuali del 4% dall'evento alla data della sentenza, con gli ulteriori interessi legali al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali;
assolveva il TO dalle domande attrici;
respingeva la domanda di TO AN;
respingeva la domanda degli attori nei confronti di Allianz Subalpina Spa e li condannava al pagamento delle spese processuali. Avverso la predetta decisione hanno proposto appello NN TT e TO AN lamentando: 1) difetto nelle valutazioni peritali;
2) mancata considerazione di una riserva del CTU;
3) mancato risarcimento del danno patrimoniale;
4) mancato riconoscimento del danno del TO chiedendo inoltre che la Corte confermasse la responsabilità di UD DI e degli altri sanitari che dal 23/1/90 al 23/5/90 nell'ambito dell'Ospedale Maggiore di Milano avevano disposto ed eseguito l'esame ERCP e i tre interventi di laparotomia esplorativa senza il preventivo consenso, nonché la responsabilità propria e vicaria dell'Ospedale Maggiore con la conseguente condanna dell'Ente unitamente con il DI all'integrale risarcimento dei danni da loro patiti, in esito al giudizio, in cui si costituivano gli appellati e veniva espletato un supplemento di perizia, la Corte di Appello di Milano con sentenza depositata in data 29 gennaio 2007, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava il DI e l'Ospedale Maggiore in solido al pagamento, in favore della TT, dell'importo complessivo, già rivalutato di Euro 29.877,00 oltre interessi, ed al pagamento, in favore del TO, dell'importo complessivo, già rivalutato, di Euro 3.000,00 oltre interessi;
compensava le spese del doppio grado, confermava nel resto. Avverso la detta sentenza la TT ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Resiste con controricorso la Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e EG EN. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 277 c.p.c., comma 1, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente si è doluta del fatto che la Corte di secondo grado aveva mancato di provvedere sulla domanda di risarcimento dei danni da essa subiti per essere stata sottoposta ad un esame di colangiopancreatografia retrograda ed a tre interventi di laparatomia esplorativa senza il suo preventivo consenso informato, benché avesse proposto appello deducendo che il giudice di primo grado, pur dando atto che essa non era stata informata circa i rischi dell'esame cui era stata sottoposta, non si era pronunciato in merito.
Ha quindi concluso il motivo di impugnazione con il seguente quesito di diritto: "in caso di domanda di accertamento di inadempimento, da parte di un medico, dell'obbligo di informazione del paziente, con conseguente domanda di condanna di tutti i conseguenti danni patrimoniali e non, è legittimo, da parte del'organo giudicante, una volta dichiarato accertato il fatto, omettere di trattare la sussistenza o meno dei richiesti danni e di procedere al loro risarcimento?".
Con la seconda doglianza, deducendo la violazione e la falsa applicazione dell'art. 277 c.p.c., comma 1, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il riconoscimento del danno patrimoniale e del danno estetico atto ad aggravare il danno non patrimoniale nella sua componente di danno alla vita di relazione e danno esistenziale, la ricorrente ha lamentato che la Corte di appello avrebbe dovuto riconoscerle un corrispettivo per la perdita di stipendio per il part time riduttivo del precedente reddito, cui era stata costretta, e per la prematura cessazione del rapporto di lavoro a causa della difficoltà di mantenere la posizione eretta ed a causa dei continui disturbi ai quali era soggetta durante le ore di lavoro. Inoltre, la Corte non avrebbe motivato in ordine alle ragioni esposte dall'appellante a sostegno delle richieste di specifico risarcimento del grave danno estetico influente sulla vita di relazione e sull'impatto esistenziale. Il motivo è stato concluso con il seguente quesito di diritto: "in caso di domanda di accertamento di responsabilità medica, con specifica richiesta del danno patrimoniale da lucro cessante per diminuzione dell'attività lavorativa e per la successiva anticipata interruzione della stessa, risultante dalla produzione documentale e con domanda di risarcimento del danno estetico influente sulla vita di relazione, anch'esso supportato da apposita documentazione, è legittimo, da parte dell'organo giudicante omettere di trattare la sussistenza o meno dei richiesti danni e di procedere, eventualmente, al loro risarcimento?".
I motivi di impugnazione, sopra riportati nella loro essenzialità, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
In primo luogo, con riferimento ai profili motivazionali di entrambe le censure, deve rilevarsi la loro inammissibilità, in quanto non accompagnati dal prescritto momento di sintesi, (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, oltre a richiedere sia l'indicazione del fatto controverso, riguardo al quale si assuma l'omissione, la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione sia l'indicazione delle ragioni per cui la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione (Cass. ord. n. 16002/2007, n. 4309/2008 e n. 4311/2008). E ciò, alla luce dell'orientamento di questa Corte secondo cui "in caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la "ratio" dell'art. 366-bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanti sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all'oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l'illustrazione (S.U. 5624/09, Cass. 5471/08). Parimenti, non soddisfano le prescrizioni di cui all'art. 366 bis c.p.c., i quesiti formulati in ordine ai profili di violazione di legge, entrambi articolati come violazione o falsa applicazione dell'art. 277 c.p.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto sia l'uno che l'altro quesito di diritto risulta formulato in maniera assai generica e non in maniera compiuta ed autosufficiente in modo che dalla sua risoluzione scaturisca necessariamente il segno della decisione (cfr. Sez.Un. 28054/08). In particolare, ne' l'uno ne' l'altro quesito contiene la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti all'esame del giudice di merito ne' tanto meno contiene l'indicazione della questione di diritto controversa e la formulazione del diverso principio di diritto rispetto a quello che è alla base del provvedimento impugnato, di cui si chiede, in relazione al caso concreto, l'applicazione (cfr. Sez. Un. n. 23732/07). Ulteriore ragione di inammissibilità, riguardo ai profili di violazione di legge, deriva dalla considerazione che la censura di omessa pronuncia integra una violazione dell'art. 112 c.p.c., e quindi una violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 4 (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3. E ciò, senza considerare l'irritualità del riferimento all'art. 277 c.p.c., norma assolutamente estranea alla fattispecie dedotta nel giudizio di secondo grado, riguardante l'omessa pronuncia del giudice d'appello in ordine ad uno specifico motivo di impugnazione, che sarebbe stato proposto.
Quanto ai profili di violazione di legge, giova aggiungere che, comunque, ne' l'una ne' l'altra ragione di doglianza coglie nel segno.
A riguardo, torna utile premettere che, come risulta dalla sentenza impugnata, la TT ed il TO proposero appello avverso la sentenza di primo grado "lamentando: 1) difetto nelle valutazioni peritali;
2) mancata considerazione di una riserva del CTU;
3) mancato risarcimento del danno patrimoniale;
4) mancato riconoscimento del danno del TO" (così testualmente a pag. 1, nello svolgimento del processo), chiedendo poi che la Corte confermasse la responsabilità del DI e degli altri sanitari che avevano disposto l'esame ed i tre interventi di laparatomia esplorativa senza il preventivo consenso.
Pertanto, nessuno dei quattro motivi, che concorreva a determinare l'oggetto del giudizio d'appello, secondo il principio "tantum devolutum quantum appellatum", andava ad investire in maniera specifica la mancata decisione del giudice di primo grado sulla domanda risarcitoria per violazione del diritto all'autodeterminazione del paziente per effetto della omissione delle dovute informazioni, domanda che nel presente ricorso la ricorrente fa intendere di aver formulato in primo grado e che, peraltro, è una domanda ben diversa da quella che mira invece alla tutela del diritto alla salute per omessa prestazione del consenso informato (cfr. Cass.n. 10741/2009 e Cass. n. 18513/2007, che ha qualificato come mutamento della causa petendi il porre a fondamento dell'azione di risarcimento danni conseguenti ad intervento chirurgico il difetto di consenso informato, dopo aver fondato tale azione sulla colpa professionale).
E ciò, in quanto solo nel secondo caso, a differenza che nel primo, la lesione della salute si ricollega causalmente alla colposa condotta del medico nell'esecuzione della prestazione terapeutica, inesattamente adempiuta, e non alla omessa informazione in sè, occorrendo altresì provare - e tale onere compete al danneggiato - che l'adempimento da parte del medico dei suoi doveri informativi avrebbe con certezza prodotto l'effetto della non esecuzione dell'intervento chirurgico dal quale lo stato patologico è poi derivato, (v. sul punto anche Cass. n. 2847/2010 in motivazione). Nel primo caso, invece, la mancanza di consenso può assumere rilievo a fini risarcitori, anche ove non sussista lesione della salute (cfr. Cass., nn. 2468/2009) o se la lesione della salute non sia causalmente collegabile alla lesione di quel diritto, tutte le volte in cui siano configurabili conseguenze pregiudizievoli (di apprezzabile gravita, se integranti un danno non patrimoniale) che siano derivate dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso.
La premessa torna utile nella misura in cui l'estrema genericità dei termini in cui la doglianza in esame è stata espressa, in una al mancato assolvimento dell'onere di autosufficienza dei ricorsi per cassazione, la rende assolutamente inammissibile in quanto non consente di apprezzare se i giudici di merito abbiano omesso di deliberare sulla domanda indicata dalla ricorrente nel ricorso oppure se questa domanda sia stata invece avanzata inammissibilmente, per la prima volta in sede di legittimità, ne' permette di verificare se l'omessa pronuncia lamentata sia sussistita effettivamente. Quanto alla pretesa violazione di legge, dedotta nella seconda doglianza, la sua infondatezza appare evidente ove si consideri che le sezioni unite, con la sentenza 11 novembre 2008, n. 26972 hanno escluso l'esistenza di una categoria autonoma di danno esistenziale e hanno sancito il principio dell'unitarietà del danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato.
Del resto, lo stesso pregiudizio di tipo estetico viene abitualmente risarcito all'interno del danno biologico, inclusivo di ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito, tra cui appunto il danno estetico e alla vita di relazione.
Come ha già avuto modo di statuire questa Corte, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale e il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc.) non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili (v. Cass. n. 24864/010). Resta da esaminare l'ultima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nonché della motivazione omessa insufficiente e contraddittoria circa il diritto della parte vittoriosa di essere rimborsata delle spese di giudizio, con cui la ricorrente ha lamentato che la Corte di Appello avrebbe reso un provvedimento illegittimo per aver statuito anche sulle spese di primo grado e per averle compensato a danno della parte sostanzialmente vittoriosa, senza addurre alcuna motivazione a riguardo. Il motivo è stato accompagnato dal seguente quesito di diritto: "L'legittimo il provvedimento del giudice di secondo grado che statuisce anche sulle spese di primo grado e le compensa a danno della parte sostanzialmente vittoriosa, senza addurre alcuna motivazione a riguardo?".
La censura è manifestamente infondata. Invero, il giudice di secondo grado, quando riforma in tutto o in parte la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere ad un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, anche se la statuizione sulle spese non sia stata investita da specifico motivo di appello, poiché, in base al principio fissato dall'art. 336, comma 1, la riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo della pronuncia, parzialmente riformata, che ha statuito sulle spese, con la conseguenza che deve rinnovare totalmente la regolamentazione di tali spese, alla stregua dell'esito finale della lite (ex multis, Cass. n. 18837/2010, n. 7486/06,, 12963/07, 13059/07). Quanto al profilo motivazionale, va premesso che la motivazione addotta sul punto dalla Corte di merito, racchiusa nella proposizione "la peculiarità della vicenda clinica, la delicatezza delle questioni prospettate, l'obiettiva necessità di approfonditi accertamenti valutativi in sede tecnica e l'esito complessivo della lite individuano quei giusti motivi cui fa riferimento l'art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese dei due gradi di giudizio" -
così scrivono i giudici di seconde cure - deve essere ritenuta assolutamente esaustiva e sufficiente consentendo di desumere chiaramente dal suo complesso le ragioni giustificatrici della disposta compensazione.
Del resto, è appena il caso di sottolineare che, in materia di governo di spese, la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in cassazione solo se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale oppure che siano state effettuate liquidazioni non rispettose delle tariffe professionali, ipotesi assolutamente non ricorrenti nella specie.
Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure dedotte, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, alla stregua dei soli parametri di cui al D.M. n. 140 del 2012, sopravvenuto a disciplinare i compensi professionali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, ed Euro 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2013. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2013