CA
Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- Sezione Lavoro e Previdenza –
25 composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Vittoria DI SARIO - Presidente –
Dott. Guido ROSA - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliera est. –
all'udienza del 10 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2222 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2022, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Benedetto Spinosa e Mara Ticconi, Parte_1
elettivamente domiciliato come in atti
- APPELLANTE -
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti CP_1
Roberto Pessi e Francesco Giammaria, elettivamente domiciliata come in atti
- APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 10593/2021 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata in data 13/02/2022.
Conclusioni: come in atti RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha integralmente accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 4781/20, notificato il 03/07/2020, con cui lo stesso Controparte_1
Tribunale aveva ingiunto alla società opponente di pagare la somma di € 63.970,76, oltre accessori e spese legali, in favore di a titolo di differenze retributive in virtù del rapporto di Parte_2 lavoro intercorso tra le parti dal 17/8/2009 al 31/7/2019, accertato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 10483/2019.
Il primo giudice ha ritenuto l'opposizione fondata sulla base delle seguenti argomentazioni: a) con la sentenza n. 10483/2019 il Tribunale di Roma aveva accertato l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 17 agosto 2009 ed ordinato il ripristino del rapporto di lavoro senza accertamento del diritto all'inquadramento nel livello contrattuale, in quanto non oggetto di domanda giudiziale;
b) la società, in adempimento della sentenza, aveva ripristinato il rapporto di lavoro del ricorrente con anzianità convenzionale dal 17 agosto 2009 e inquadramento nella 2 Area- livello 1 del CCNL settore bancario applicato, mentre il lavoratore per tutto il periodo dal 17/8/2009 al 31/7/2019 era stato inquadrato nel 6°livello- operaio del CCNL Trasporto Spedizioni
e Logistica;
c) la parte opposta non aveva svolto alcuna allegazione specifica del diritto all'inquadramento nel profilo superiore e non aveva offerto alcun elemento probatorio diverso dal mero fatto che la lo aveva inquadrato nella 2^Area livello 1 al momento del ripristino del CP_1 rapporto di lavoro, così da consentire il necessario raffronto tra le mansioni effettivamente svolte presso il datore di lavoro formale e l'inquadramento richiesto, di cui non era stata riportata neanche la declaratoria;
d) l'insufficienza dei fatti allegati comportava il rigetto della domanda nel merito, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Avverso la detta pronuncia ha proposto appello lamentando l'erroneità della gravata Parte_2 sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. per erronea interpretazione dei fatti di causa e della domanda, non avendo l'appellante invocato alcun livello superiore rispetto a quello posseduto, essendo il thema decidendum l'adempimento dell'obbligazione retributiva conseguente all'illegittima interposizione di manodopera.
Ha, pertanto, chiesto l'accoglimento dell'appello e, in riforma della gravata sentenza, il rigetto dell'opposizione proposta da Controparte_1
Si è costituita resistendo al gravame, chiedendone il rigetto reiterando l'eccezione Controparte_1 di prescrizione formulata con la memoria di costituzione in primo grado. Disposta ed espletata Ctu contabile, all'odierna udienza la causa, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è fondato per le considerazioni di seguito espresse.
Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 10483/2019, confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n. 2167/2023, ha accertato l'illiceità dell'appalto in essere tra la Parte_3 formale datrice di lavoro del e per la gestione del servizio posta e Pt_2 Controparte_1 corrispondenza e, per l'effetto, ha dichiarato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 17 agosto 2009, senza tuttavia accertare il corretto inquadramento del lavoratore, in quella sede non richiesto.
Nel dare esecuzione alla sentenza la comunicava al che “Senza voler Controparte_1 Pt_2 prestare acquiescenza alcuna a tale pronunciamento… si dà corso alla Sua riammissione in servizio ( da intendersi risolutivamente condizionata alla riforma della sentenza che dovesse conseguire all'accoglimento della nostra impugnazione) alle seguenti condizioni: * inquadramento, ai sensi del vigente contratto integrativo aziendale: Seconda Area Professionale Primo livello Retributivo, del
CCNL del 31 marzo 2015…* data di entrata in servizio: 17 agosto 2009; * decorrenza dell'anzianità ai soli fini delle ferie e della malattia: 26 novembre 2019.” (doc. 03 fascicolo primo grado parte opposta), rappresentando altresì che erano in corso di quantificazione le somme corrispondenti alle retribuzioni spettanti al lavoratore dalla data di pubblicazione della sentenza (26.11.2019), effettivamente corrisposte con la busta paga di febbraio 2020.
Sostiene l'appellante, quindi, di aver chiesto il corretto adempimento della prestazione retributiva sulla base dell'inquadramento comunicatogli dalla stessa parte appellata. Censura la gravata sentenza per avere, invece, ritenuto che fosse onere del lavoratore provare l'effettivo svolgimento di mansioni eventualmente superiori inquadrabili nel livello richiesto, laddove il thema decidendum era l'adempimento dell'obbligazione retributiva conseguente all'illegittima interposizione di manodopera sulla base di conteggi elaborati con riferimento al livello di inquadramento attribuito da all'atto del ripristino del rapporto. CP_1
La censura è fondata.
Osserva il Collegio che il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 10483/2019 con cui ha accertato la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal
17/08/2009, ha ritenuto pacifico che il ricorrente è stato sempre (ossia dal periodo di vigenza del primo appalto, giugno 2009) utilizzato in modo del tutto prevalente nell'ambito della gestione dei servizi posta e corrispondenza, svolgendo di fatto attività sostanzialmente sovrapponibili a quelle dei dipendenti della Quest'ultima, nel dare esecuzione alla detta sentenza che non faceva CP_1 riferimento alcuno al livello di inquadramento, in applicazione del CCNL di riferimento, ha assegnato al lavoratore il livello ritenuto corrispondente alle mansioni espletate a decorrere dal 17/8/2009 in favore dell'istituto di credito.
Non è, pertanto, condivisibile l'argomentazione spesa dal giudice di prime cure per rigettare nel merito la domanda, vale a dire la mancata allegazione dei motivi per i quali le mansioni svolte nel periodo de quo comporterebbero il diritto all'inquadramento richiesto, essendo stato l'inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni svolte direttamente attribuito dal datore di lavoro al momento della riammissione in servizio, con decorrenza dal 17.8.2009, senza alcuna rivendicazione, nell'odierno giudizio, di un livello superiore a quello posseduto da parte del lavoratore.
La Corte, a fronte della documentazione versata in atti dal contestata dalla parte appellata Pt_2 senza la produzione di un conteggio alternativo, ha disposto consulenza contabile chiedendo al Ctu di accertare l'esatto ammontare delle somme dovute da all'appellante a titolo di Controparte_1 differenze retributive in forza della sentenza n. 10483/2019 del Tribunale di Roma.
Il Ctu, accertata la retribuzione contrattualmente attinente al lavoratore nel periodo 17/08/2009-
31/07/2019 e sottratti agli importi le somme indicate come percepite dal nel documento n. Pt_2
8, depositato in atti nel fascicolo di 1° grado, ha rilevato un credito del lavoratore per differenze su retribuzione ordinaria per complessivi euro 70.135,27, da cui ha detratto quanto percepito dallo stesso a titolo di quattordicesima mensilità non prevista dal ccnl settore bancario, equivalente a complessivi euro 12.398,18. Ha, pertanto, concluso per la sussistenza di un complessivo credito in favore dell'appellante pari ad euro 64.589,32, importi da ritenersi al lordo degli oneri e delle ritenute come per legge.
Trattasi di conclusioni pienamente condivise dal Collegio in quanto congruamente motivate ed immuni da vizi logici o giuridici, in relazione alle quali non risultano essere state formulate osservazioni dal Consulente tecnico della parte appellata, la sola ad avere nominato un proprio Ctp.
Da ultimo deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione dei crediti retributivi riproposta in questa sede dalla Controparte_1
Osserva la Corte che, in disparte la questione della prova del requisito dimensionale del datore di lavoro, sia formale che effettivo, il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d.lgs. n. 23/2015, ha chiarito che anche i rapporti di lavoro alle genuine dipendenze di datori di dimensioni “maggiori” non possono essere considerati assistiti da un regime di stabilità utile a consentire la decorrenza della prescrizione dei diritti del lavoratore prima della risoluzione del rapporto medesimo, giacché nel nuovo quadro normativo sono venuti meno i presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata (“Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l.
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948,
n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26246 del
06/09/2022, conforme Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18008 del 01/07/2024). D'altro canto, fino alla pronuncia giudiziale, di per sé aleatoria, che imputa all'appaltante il rapporto formalmente riferibile al datore di lavoro formale/appaltatore, di sicuro non sussiste per il lavoratore alcuna garanzia di stabilità (cfr. sul punto anche Corte di appello di Roma Sez. Lavoro sentenza n. 642/2024 che si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
Pertanto, essendo il rapporto di lavoro del pacificamente ancora in essere al momento del Pt_2 deposito del ricorso per l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro alle dipendenze di alcuna prescrizione può ritenersi maturata. CP_1
In conclusione, per quanto esposto, l'appello è meritevole di accoglimento e la gravata sentenza deve essere riformata con condanna di al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di € 64.589,32, oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, al pari delle spese della Ctu, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, condanna Controparte_1
al pagamento in favore di della somma di € 64.589,32, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
ed interessi come per legge. Condanna al pagamento delle spese processuali del Controparte_1
doppio grado di giudizio che si liquidano, quanto al primo, in € 4.500,00, e per il presente in €
7.200,00 oltre, per entrambi, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa, come per legge. Spese della ctu, liquidate come da separato decreto, a carico di Controparte_1
Roma, lì 10 luglio 2025
La Consigliera estensore La Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott.ssa Vittoria Di Sario