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Sentenza 17 giugno 2024
Sentenza 17 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2024, n. 4299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4299 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2033 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
14/03/2024, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), difesi dall'Avv. REBOA ROMOLO (c.f.
[...] C.F._2
), unitamente all'Avv. REBOA MASSIMO C.F._3
( ); C.F._4
APPELLANTI
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO
OGGETTO: appello contro l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. n° 4459-2021, emessa dal Tribunale di Roma, in data 02/02/2021 e comunicata in data 06/03/2021, nella causa n.r.g. 12034/2020.
Conclusioni degli appellanti: “a. Condannare il a risarcire Controparte_1
ai sigg.ri e il danno derivante dal mancato Parte_1 Parte_2 inserimento quali cittadini italiani nei registri dello stato civile tenuti dall'AIRE e, quindi, della lesione del proprio diritto di voto, nella misura da liquidarsi con separato giudizio. b. Ai sensi dell'art. 9, co. 5, l. 23 dicembre 1999 n. 488, e successive r.g. n. 1 modificazioni si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile, ma risulta esente da contributo unificato ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 115/2002, trattandosi di questione relativa allo stato civile. c. Condannare il alla refusione Controparte_1
di spese e compensi del doppio grado di giudizio al netto di rimborso forfettario al 15% ex art. 13, co. 10, L. 247/20122 e art. 2, comma 2 D.M. Giustizia del 10.3.20143, C.A. ed I.V.A., il tutto aumentato del 30% ex D.M. 37/2018 e da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.”
FATTO E DIRITTO
Con l'ordinanza impugnata, alla cui lettura si rinvia, il tribunale di Roma ha accolto la domanda di e dichiarandoli cittadini Parte_1 Parte_2
italiani ed adottando i conseguenti provvedimenti sulle trascrizioni nei registri dello stato civile;
ha compensato le spese nei confronti del , contumace Controparte_1
così come in questo grado.
L'appello è riferito al mancato accoglimento della domanda accessoria di risarcimento del danno e di condanna alle spese del giudizio del soccombente.
Quanto al primo profilo gli impugnanti deducono il vizio di omessa pronuncia che, in effetti, sussiste non avendo il tribunale preso in considerazione la domanda così testualmente formulata nel ricorso introduttivo “Condannare il convenuto a CP_1
risarcire i sig.ri e dei danni subiti in dipendenza dei Parte_1 Parte_2
comportamenti illegittimi in atto denunciati, nella misura da liquidarsi con separato giudizio”.
La domanda, tuttavia, è da respingere per difetto di allegazioni in punto di fatto sull'ipotizzato danno, tanto più che il tribunale aveva segnalato che gli interessati non avevano dimostrato di avere, prima del giudizio, avviato il procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza, aspetto sul quale non è vi è contestazione nell'atto di appello. Sicché appare apodittico prospettare il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata iscrizione nelle liste anagrafiche dei cittadini italiani, con privazione del diritto di voto. Né è utile il richiamo degli impugnanti alla “non contestazione” (art. 115 cpc) della controparte contumace in prime cure, posto che la contumacia è condotta neutra alla quale non può attribuirsi valore confessorio, tanto più se si considera che i ricorrenti in primo grado non avevano neppure adeguatamente individuato la condotta illecita in rapporto causale con il danno r.g. n. 2 ipotizzato.
Avuto riguardo alla compensazione delle spese ritiene la Corte che di essa il tribunale abbia dato una plausibile giustificazione evidenziando che non risultava che i ricorrenti avessero, prima del giudizio, presentato domanda amministrativa volta al riconoscimento della cittadinanza, domanda non contrastata proprio con la scelta del di non costituirsi in causa. CP_1
L'appello è pertanto respinto nei sensi di cui in motivazione.
La contumacia dell'appellato dispensa dalla pronuncia sulle spese.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello nei sensi di cui in motivazione;
b) nulla sulle spese;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 14/06/2024.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 3