TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1988 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Lilia Cianfrone
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Alfonso Sapia
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio a OS (Cs) Parte_1 Controparte_1 in data 02/9/2017; in data 24/10/2011 dall' unione dei predetti è nato il minore ON
.
[...]
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 24/10/2024,
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando Parte_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 17/3/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, in base al quale: “1. Il figlio minore verrà affidato a ON entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre a cui verrà assegnata l' abitazione coniugale ubicata in Corigliano OS alla Via Ripoli n. 27;
2. il padre avrà facoltà di visitare e tenere con se' il minore previo accordo con il minore;
3. i obbliga a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1 figlio minore , entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra , la somma di € Parte_1
300,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dalle linee guida del C.N.F. a cui espressamente ci si riporta.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1988 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 02/9/2017 a OS (atto trascritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di OS (CS), Atto N. 39, parte II, serie A - anno
2017) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/4/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1988 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Lilia Cianfrone
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
Alfonso Sapia
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto matrimonio a OS (Cs) Parte_1 Controparte_1 in data 02/9/2017; in data 24/10/2011 dall' unione dei predetti è nato il minore ON
.
[...]
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 24/10/2024,
[...]
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando Parte_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 17/3/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, in base al quale: “1. Il figlio minore verrà affidato a ON entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre a cui verrà assegnata l' abitazione coniugale ubicata in Corigliano OS alla Via Ripoli n. 27;
2. il padre avrà facoltà di visitare e tenere con se' il minore previo accordo con il minore;
3. i obbliga a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento del Controparte_1 figlio minore , entro il giorno 5 di ogni mese, alla SI.ra , la somma di € Parte_1
300,00 con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, nonché il 50% delle spese straordinarie, come regolamentate dalle linee guida del C.N.F. a cui espressamente ci si riporta.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della prole.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1988 Registro Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 02/9/2017 a OS (atto trascritto nei
[...] registri dello Stato Civile del Comune di OS (CS), Atto N. 39, parte II, serie A - anno
2017) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 03/4/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola