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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione:
dott. Niccolò Calvani Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli Giudice relatore dott.ssa Stefania Grasselli Giudice nella camera di consiglio del 18/03/25
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 12339/2020 tra le parti:
(C.F.: ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_1 rag. con sede in Castelfranco di Sotto, Piazza Mentana, n. 11, con Controparte_2
l'avv. RAFFAELE SIMON ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pisa,
Largo Ciro Menotti, n. 13.
ATTORE
C.F.: ) in proprio;
CP_3 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE nche quale chiamato all'eredità di CP_3 Persona_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo
Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 18/03/25 sulle seguenti conclusioni:
Conclusioni per parte attrice, come da udienza di precisazione delle conclusioni del
15/01/25:
“La - dato atto della notifica del ricorso per Controparte_4 riassunzione, con pedissequo provvedimento di fissazione d'udienza, notificato al Sig. ai sensi dell'art 143 c.p.c. e già depositato in atti - nel caso in cui CP_3 nessuno compaia per il Sig. in proprio, chiede che ne venga dichiarata la CP_3 contumacia, ai sensi dell'art. 303 comma 4 c.p.c. In subordine, vista l'autorizzazione del G.D. a limitare il quantum della domanda (doc.
39 in atti) precisa le conclusioni come segue: nei confronti del Sig. in qualità di chiamato all'eredità/erede del Sig. CP_3
convenuto contumace e nei confronti del Sig. in proprio: Persona_1 CP_3
1. Dichiarare l'intervenuta contumacia del Sig. in proprio, a seguito CP_3 della mancata comparizione dopo la riassunzione del processo, ai sensi dell'art.
303, comma 4 c.p.c.;
1
2. Comunque, respingere le domande avversarie e in particolare la domanda preliminare di estromissione dal presente giudizio del Sig. in CP_3 proprio, in quanto infondata, con ogni consequenziale pronuncia;
3. ai sensi dell'art. 146 l.f., per i motivi tutti sopra esposti, condannare il Sig.
e gli eredi del Sig. in solido tra loro, a risarcire CP_3 Persona_1 in favore della massa fallimentare dei creditori della tutti i Controparte_1 danni causati nell'esercizio dell'attività di amministratore di diritto (per il Sig.
, di fatto per il Sig. e ad ogni altro titolo sulla Persona_1 CP_3 base dei fatti descritti, quantificati come indicato in narrativa. E cioè: ai sensi dell'art. 2486, c. 3, c.c. ultima parte;
in subordine, ai sensi dell'art. 2486, c. 3 prima parte;
in ulteriore subordine, anche ex art. 2476 c.c., il tutto comunque per una somma che la EL limita ad €644.874,00 come da richiesta del
Curatore del 21 marzo 2023, autorizzata dal G.D. e depositata il 9.1.2024; o in quella minore che risultasse dovuta in corso di causa o che fosse ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con ogni consequenziale pronuncia;
4. Con vittoria di compensi e spese di lite dell'intero giudizio.
In via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova non ammessi e per la controprova nel denegato caso in cui vengano ammessi i capitoli di prova avversari, così come da memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In subordine, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale e di eventuale replica”.
Conclusioni per parte convenuta in proprio, come da comparsa di CP_3 costituzione e risposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
− in via preliminare estromettere dal presente giudizio il Sig. in CP_3 quanto estraneo all'amministrazione della società fallita ed estraneo quindi alla responsabilità per cui è causa;
− nel merito respingere ogni domanda avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto;
− con vittoria di spese e competenze in via antistataria”.
FATTO E PROCESSO
La EL del Fallimento della (già , Controparte_1 Controparte_5 costituita in data 12/01/12 e dichiarata fallita con Sentenza n. 118/15 emessa in data
19/11/15 dal Tribunale di Firenze, ha esperito azione di responsabilità ai sensi dell'allora vigente art. 146 L. Fall. avverso il sig. quale ex AU di diritto Persona_1 dal 27/11/12 al fallimento, nonché avverso il sig. quale asserito ex CP_3 amministratore di fatto della società fallita, censurando, in particolare, le seguenti condotte:
1) omesso compimento degli adempimenti necessari a dare esecuzione all'aumento di capitale da euro 10.000 a euro 100.000, deliberato in data 28/11/12 con contestuale
2 offerta in opzione di acquisto della quota del valore di euro 85.500 in favore del sig.
omissione asseritamente inveratasi mediante la predisposizione di Persona_1 una scrittura contabile rappresentativa di un conferimento di attrezzature in conto capitale per pari importo, laddove, peraltro, di tali beni, soltanto genericamente indicati e mai oggetto di perizia di stima, non sarebbe mai stata reperita traccia né in azienda, né nella documentazione sociale rinvenuta all'indomani del;
CP_1
2) versamento a titolo di finanziamento di euro 90.000, mai oggetto di restituzione, in favore del sig. nel perseguimento di scopi estranei e sinanco contrari CP_3 all'interesse sociale, espressamente indicati in quello di “sostenere la… posizione debitoria verso terzi” dell'accipiens;
3) falsa appostazione nel bilancio 2012, tra le immobilizzazioni, di una voce relativa a un complesso immobiliare (capannone e terreno) di ingente valore, già condotto in affitto con contratto comprensivo della previsione di un diritto di opzione di acquisto, laddove, tuttavia, all'esercizio della predetta opzione, apparentemente documentato da una missiva priva di prova di ricezione, non avrebbe mai fatto seguito il perfezionamento di alcun negozio traslativo, come evincibile dalla successiva ricezione da parte della società, nel 2015, di un'intimazione di sfratto per morosità in relazione al medesimo immobile: falsità da cui sarebbero conseguite la scorretta contabilizzazione di un'immobilizzazione insussistente, e al contempo l'indebito storno di costi per canoni di affitto falsamente imputati a scomputo di corrispettivo di acquisto, con conseguente occultamento di passività sussistenti ed emergenza di false poste attive;
4) versamento, in favore della sig.ra moglie del sig. di Parte_1 CP_3 compensi non dovuti, in quanto nettamente superiori a quelli con la stessa pattuiti in forza di contratto di collaborazione commerciale, che prevedeva in suo favore un compenso pari allo 0,01% del fatturato mensile, e soprattutto a fronte della mancata esecuzione, da parte della sig.ra delle prestazioni convenute;
Pt_1
5) versamento in favore di facente capo al sig. Parte_2 CP_3 della somma di euro 108.900, previa contabilizzazione di fattura di acquisto per beni mobili e arredi:
✓ di valore enormemente inferiore (stimato in euro 20.000 dall'IVG all'indomani del fallimento), siccome obsoleti;
✓ già nella disponibilità della società fallita in forza di affitto di azienda;
✓ per la cui disponibilità la stessa società avrebbe continuato a corrispondere canoni di affitto;
✓ e che, per giunta, sarebbero stati oggetto di parziale restituzione in favore della concedente a titolo gratuito e senza riduzione del canone;
6) versamento della somma di euro 100.000 quale corrispettivo, abnorme, di acquisto di un marchio debole e già nella disponibilità della fallita, in quanto ricompreso nell'azienda condotta in affitto e per la quale essa avrebbe continuato a versare i canoni anche all'indomani della vendita;
7) accettazione, da parte del sig. di compensi raddoppiati per l'attività Persona_1 di AU, asseritamente deliberati dall'assemblea in data 11/04/14, nonostante
3 l'intervenuta emersione, sin dall'assemblea del 04/06/13, di una situazione di crisi dovuta a una netta riduzione del fatturato;
8) intervento del sig. con l'autorizzazione dell'assemblea, quale Persona_1 debitore ceduto, in occasione dell'atto di cessione, da parte del sig. e CP_3 in favore di (interamente partecipata e amministrata dal sig. NT
, di non meglio precisati crediti vantati nei confronti della fallita a Persona_1 titolo di canoni d'affitto, per i quali emise fattura verso la stessa NT debitrice ceduta, e che, peraltro, avrebbero dovuto ritenersi già estinti mediante precedente accollo, da parte della stessa, di debiti già contratti dal sig. CP_3 con il in ragione di 185.000 euro;
[...] Parte_3
9) indebita prosecuzione dell'impresa, in luogo del necessario scioglimento, dopo e nonostante la perdita superiore al terzo del capitale verificatasi sin dal 31/12/12, ma occultata mediante artifici contabili (in particolare, lo storno di affitti passivi effettuato senza titolo per euro 79.000 nell'esercizio 2012 e l'azzeramento di canoni di locazione per oltre 123.000 euro nel 2013), con aggravamento conseguente del dissesto sino al fallimento;
e chiedendo, pertanto, la condanna dei convenuti alla corresponsione, in favore della procedura:
- in tesi, della somma di euro 3.636.235, pari alla differenza tra il passivo e l'attivo fallimentare accertato, in applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 2486, comma 3, ultima parte c.c., di cui parte attrice ha invocato l'applicazione in considerazione della mancata approvazione di bilanci dal 2012 e delle numerose irregolarità e alterazioni presenti nelle scritture contabili: somma da ritenersi comprensiva anche delle voci di danno derivanti dalle singole condotte oggetto di doglianza ulteriori e diverse dall'indebita prosecuzione;
- in ipotesi, della somma di euro 3.502.945, pari alla differenza tra il PN esistente alla data del verificarsi della causa di scioglimento, indicata nella chiusura dell'esercizio 2012, e il PN esistente alla data del fallimento, detratti gli ordinari costi liquidatori sostenuti e da sostenere, in applicazione del criterio di quantificazione equitativo di cui all'art. 2486, comma 3, seconda parte c.c.;
- in ulteriore subordine, della somma di euro 644.874, quale danno asseritamente derivante dalle censurate condotte di accollo debiti, conferimento attrezzature inesistenti, finanziamento in conflitto di interessi, pagamento prestazioni sine titulo di collaborazione commerciale, cessioni arredi e marchio, compensi AU;
domanda poi ridotta, in sede di precisazione delle conclusioni, al solo minore importo di euro 644.874, pur mantenendo ferma la formulazione della domanda, in tesi, di condanna ai sensi dell'art. 2486 c.c. e soltanto in ipotesi ai sensi dell'art. 2476 c.c. per i danni asseritamente conseguenti alle singole condotte gestorie oggetto di puntuale censura.
Entrambi i convenuti, costituitisi con un'unica comparsa per l'udienza di prima comparizione, hanno resistito:
4 - negando lo svolgimento di un ruolo gestorio di fatto da parte del sig. CP_3
- contestando gli addebiti mossi in relazione al preteso mancato conferimento in conto aumento capitale, all'appostazione in bilancio di immobilizzazioni quale contropartita di debiti per acquisto capannone, alla mancanza di titolo dei compensi versati alla sig.ra in forza di regolare contratto e delle retribuzioni versate al Pt_1 sig. quale AU;
Persona_1
- rilevando la persistente recuperabilità della somma data a mutuo in favore del sig. alla data del fallimento. CP_3
Nel corso del giudizio:
- espletata la CTU, nelle more della disposta istruttoria orale, in data 15/03/23, il procuratore di parte convenuta ha dato atto del decesso del sig. Persona_1 intervenuto in data 28/01/23;
- con ricorso depositato in data 14/04/23, la causa è stata riassunta e il ricorso per riassunzione è stato notificato, dapprima, al sig. presso il procuratore CP_3 costituito, e quindi, dopo un primo tentativo di notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente, alla sig.ra e al sig. Parte_4 CP_3 personalmente e individualmente, quali chiamati all'eredità Persona_1
- mentre il sig. (costituitosi in proprio anche all'indomani della CP_3 riassunzione) non si è costituito quale chiamato all'eredità si è Persona_1 costituita in giudizio, con comparsa depositata in data 10/10/23, la sig.ra
[...]
che ha chiesto la propria estromissione per difetto di legittimazione Parte_4 passiva, dando atto dell'intervenuta sua rinuncia all'eredità per se stessa e quale
ADS della figlia, sig.ra Controparte_7
- all'udienza del 09/01/24, la EL ha aderito alla domanda di estromissione a spese compensate avanzata dalla sig.ra avanzando, altresì, avanti Parte_4 al GI istanza per la fissazione di termine per l'accettazione dell'eredità del padre da parte del sig. ex artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., mentre la difesa del sig. CP_3 in proprio si è dichiarata remissiva a giustizia sull'estromissione della CP_3 sig.ra contrastando, invece, l'avversa iniziativa di actio Parte_4 interrogatoria;
- con ordinanza riservata emessa in data 09/01/24, il GI nuovo assegnatario del fascicolo dal 23/11/23, rilevata la propria incompetenza sull'istanza di interpello per l'accettazione di eredità (istanza poi oggetto di rinuncia da parte attrice con nota del 20/02/24, come accertato a verbale di udienza del 09/04/24), e preso atto dell'adesione di tutte le parti alla domanda di estromissione per difetto di legittimazione passiva avanzata dalla sig.ra a fronte della sua Parte_4 Contr rinuncia all'eredità del defunto per sé e quale della figlia Persona_1
nubile e senza prole, ha disposto la separazione delle domande di CP_7 condanna risarcitoria dalle domande congiunte di estromissione;
- con successiva sentenza depositata in data 27/02/24, è stata pronunciata l'estromissione della sig.ra con contestuale disposizione di Parte_4 prosecuzione della causa sulle domande cumulate avanzate dalla EL nei confronti del sig. quale chiamato all'eredità del defunto sig. CP_3
5 contumace, e nei confronti del medesimo sig. in Persona_1 CP_3 proprio;
- escussi i testi e e disposta la chiusura dell'istruttoria, la Tes_1 Tes_2 Tes_3 causa è stata nuovamente interrotta in data 25/07/24 per l'intervenuto decesso del difensore del convenuto, riassunta con deposito in pari data del ricorso da parte della EL e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 07/01/25;
- con ricorso depositato in data 18/12/24, la EL ha chiesto il sequestro conservativo nei confronti del convenuto costituito e dell'eredità Persona_1 dalla stessa dichiarata giacente per intervenuta rinuncia da parte dei due chiamati sigg.ri e il sub-procedimento cautelare così Parte_4 CP_3 instaurato, nel corso del quale è stata rigettata la richiesta di concessione del richiesto decreto inaudita altera parte, risulta tuttora pendente avanti al GI;
- a seguito di un rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 15/01/25, la
EL, unica parte comparsa, ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione di termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale: sulla contumacia del sig. CP_3
Ante omnia, in punto di rito, il Collegio prende atto dell'effettività, della regolarità e della tempestività della notifica dell'atto di riassunzione eseguita dalla EL, a seguito dell'interruzione intervenuta ipso iure in conseguenza del decesso del difensore della parte convenuta, dapprima ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e, quindi, previa rimessione in termini da parte del GI, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., nonché della mancata comparizione, all'udienza fissata per la prosecuzione e la precisazione delle conclusioni, non soltanto del convenuto sig. quale chiamato all'eredità CP_3 del defunto sig. già contumace, ma altresì del medesimo sig. Persona_1 CP_3
già costituito in proprio.
[...]
Ciò posto, peraltro, nel dichiarare, come imposto dall'art. 303, comma 4 c.p.c., la contumacia in riassunzione del convenuto sig. in proprio, osserva il CP_3
Collegio come:
- a differenza di quanto accade al cospetto di una riassunzione c.d. modificativa - in cui parte del processo diventa un soggetto diverso da quello originario ed è, pertanto, doveroso che questi si costituisca mediante deposito di una comparsa ai sensi dell'art. 167 c.p.c., pena la dichiarazione di contumacia - si verta, invece, nella specie, in ipotesi di riassunzione c.d. non modificativa, in cui il soggetto del rapporto processuale originariamente instaurato rimane invariato (Cass. n.
10445/19);
- non implicando la contumacia, in tale specifico caso, l'abbandono delle difese già assunte, rimangano, nondimeno, ferme le domande già proposte e le eccezioni già sollevate dalle parti, ancorché non costituitesi all'indomani della riassunzione, ivi compresa la domanda di liquidazione delle spese di lite secondo soccombenza
(Cass. n. 26372/14 n. 14351/09).
6 All'opposto, e simmetricamente, le difese a suo tempo avanzate dal sig. Per_1
costituito in giudizio con il patrocinio del medesimo difensore del figlio, non
[...] potranno ritenersi estensibili alla difesa processuale del sig. quale CP_3 chiamato all'eredità:
- attesa la natura modificativa dell'evento interruttivo costituito dal decesso dell'originario convenuto, nella cui posizione processuale è subentrato il figlio quale chiamato all'eredità,
- e stante la mancata costituzione di quest'ultimo all'indomani della riassunzione
(tale conseguenza, peraltro, risulta priva di risvolti processuali, stante quanto esposto infra al § 3).
2. Sulla qualificazione e sull'inquadramento delle domande e sulla riduzione del quantum da ultimo operata
Sempre in limine litis, è opportuno rilevare che:
- parte attrice ha esperito azione di risarcimento del danno da mala gestio avverso il sig. n.q. di chiamato all'eredità del defunto quale ex CP_3 Persona_1
AU di diritto, e avverso il sig. in proprio, quale asserito CP_3 amministratore di fatto, allegando un plurimo ordine di condotte gestorie asseritamente illecite, siccome contrastanti con i doveri incombenti per legge e
Statuto sull'organo gestorio e produttive di danno al patrimonio sociale: oltre all'allegazione dell'indebita prosecuzione dell'attività di impresa dopo e nonostante l'intervenuta perdita erosiva del capitale sociale, infatti, hanno costituito oggetto di doglianza attorea condotte ulteriori e diverse, alcune consistenti in attività distrattive, altre in pagamenti indebiti eseguiti con il denaro sociale, altre ancora in artifici e scorrettezze contabili comportanti l'indebito occultamento dello stato di dissesto patrimoniale;
- sulla scorta di tali allegazioni fattuali, parte attrice, nel richiedere la condanna del convenuto, nella sua duplice qualità, al risarcimento del danno da mala gestio, ha apparentemente prospettato una serie di criteri di quantificazione del danno l'uno in via subordinata all'altro, esperendo:
✓ in prima battuta, domanda di risarcimento del danno da indebita prosecuzione calcolato ex art. 2486, comma 3, ultima parte c.c., secondo il criterio del c.d.
“sbilancio fallimentare”;
✓ quindi, domanda di risarcimento del danno, sempre qualificata ai sensi dell'art. 2486 c.c., ma invocando, ai fini della quantificazione del danno risarcibile,
l'applicazione del criterio di liquidazione equitativa c.d. “incrementale”;
✓ infine, domanda di risarcimento del danno, genericamente qualificata ai sensi dell'art. 2476 c.c. e commisurata alla sommatoria delle deminutiones patrimonii dalla stessa attrice ricollegate alle singole condotte gestorie, diverse dall'indebita prosecuzione, richiamate nella narrativa in atti;
con l'ulteriore e conclusiva precisazione per cui i danni specificamente individuati in tale ultima prospettazione avrebbero dovuto ritenersi, tuttavia, inclusi nel quantum
7 individuato in applicazione di uno dei due criteri liquidatori proposti per la quantificazione del danno da indebita prosecuzione;
- sennonché, a ben vedere:
✓ soltanto con le prime due formulazioni, parte attrice ha effettivamente inteso prospettare, in una sequenza esposta in ordine di preferenza, due criteri alternativi di liquidazione di un unico danno consequenziale a una medesima allegazione di illecito da mala gestio, contraddistinto dalla condotta di indebita prosecuzione aggravativa del dissesto in presenza di una causa di scioglimento di fatto: talché si può, in effetti, ritenere spiegata un'unica domanda di risarcimento ex art. 2486 c.c., con contestuale proposizione di due criteri alternativi e subordinati di liquidazione della medesima voce di danno;
✓ per contro, con la terza formulazione, mutate le condotte asseritamente causative di danno ingiusto (individuate non più nell'indebita prosecuzione, ma in asseriti distrazioni, pagamenti indebiti, artifizi contabili, ritenuti illeciti in sé e a prescindere dalla collocazione temporale della relativa commissione all'indomani del verificarsi della perdita erosiva del capitale), si verte al cospetto non già di un'ulteriore proposta di liquidazione, fondata una diversa modalità di quantificazione della medesima voce di danno ex art. 2486 c.c., stavolta con considerazione analitica di singole deminutiones patrimonii derivate dalle singole condotte individuate asseritamente seguite al verificarsi della causa di scioglimento, ma ancora prima di una domanda di risarcimento avente a oggetto differenti voci di danno derivanti da ulteriori, autonomi e distinti presupposti: id est, di una domanda distinta e autonoma, siccome fondata su presupposti di fatto e ragioni di diritto distinte (Cass. n. 15705/05; n. 26043/20), la cui formulazione in via subordinata – sulla scorta della considerazione dell'inclusione degli effetti pregiudizievoli delle singole condotte censurate nel più ampio e omnicomprensivo aggravio del dissesto determinato dall'indebita prosecuzione - impone al giudicante di riservarne la disamina unicamente all'ipotesi di reiezione della domanda di risarcimento del danno da indebita prosecuzione per ritenuto difetto di prova dei relativi presupposti costitutivi;
- da una siffatta constatazione può farsi derivare un duplice ordine di considerazioni:
✓ in primis, quella per cui, all'indomani della riduzione del quantum oggetto di domanda risarcitoria a un importo esattamente coincidente con quello già quantificato, nella domanda proposta in subordine, come sommatoria dei singoli danni consequenziali alle condotte illecite allegate come ulteriori e diverse dall'indebita prosecuzione, la precisazione dell'intento attoreo di non ritenere rinunciata la domanda di risarcimento del danno ex art. 2486 c.c. formulata in tesi impone di esaminare, comunque, in prima battuta, la ricorrenza dei presupposti della fattispecie di danno da indebita prosecuzione, ferma la riduzione dell'eventuale maggiore importo calcolato in applicazione di uno dei due criteri liquidatori prospettati al minore ammontare da ultimo richiesto, pena altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.;
8 ✓ in secundis, quella per cui il potere-dovere di esame della domanda di risarcimento formulata in subordine e, dunque, di accertamento e disamina dei singoli addebiti diversi e autonomi dall'indebita prosecuzione – seppure ab origine correlati al medesimo quantum di danno cui da ultimo è stata limitata la domanda - dovrà ritenersi insorgere in capo al giudicante solamente in ipotesi di ritenuta insussistenza della prova dei presupposti costitutivi dell'illecito da indebita prosecuzione di cui all'art. 2486 c.c.; dovendosi, altrimenti, ritenere l'accoglimento della domanda come esito processuale idoneo a comportare il totale assorbimento delle conseguenze delle singole condotte illecite oggetto della domanda in subordine nel(la quantificazione del) danno da aggravio del dissesto (sul punto, cfr., amplius, infra, § 4.3).
3. Sulla domanda proposta contro il sig. iure hereditario CP_3
Venendo, dunque, alla disamina del merito della causa, osserva, anzitutto, il
Collegio come la domanda proposta contro il sig. quale chiamato CP_3 all'eredità del defunto sig. ex AU della società fallita dal 27/11/12 fino Persona_1 alla data del fallimento, non possa trovare accoglimento a prescindere dall'accertamento in concreto della ricorrenza dei singoli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al defunto ex amministratore, atteso il pacifico attuale difetto di titolarità, dal lato passivo, in capo all'unico convenuto, del rapporto controverso dedotto in giudizio, per i motivi di seguito esposti.
Come emerge per tabulas, all'indomani dell'interruzione per il decesso del convenuto ex AU di diritto, successivamente a un primo tentativo di notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente (ritenuta dall'attrice come inesitata, stante l'avvenuta restituzione del plico con la dicitura “irreperibili”), la EL ha provveduto alla notifica dell'atto di riassunzione nei confronti della sig.ra Parte_4
(poi estromessa dal giudizio) e del sig. personalmente e
[...] CP_3 individualmente: risulta, infatti, dalla lettura della relata di notifica prodotta il 15/09/23 che parte attrice, pur dopo avere ottenuto la rimessione in termini per il mancato esito della notifica agli eredi impersonalmente, ha nondimeno notificato l'atto di riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione di udienza nei diretti ed esclusivi confronti
(oltreché della sig.ra anche) del sig. quali chiamati Parte_4 CP_3 all'eredità del defunto né osta a tale conclusione la circostanza della Persona_1 mancanza di espressa indicazione, nella relata di notifica al sig. della CP_3 specifica qualità di erede ben potendosi desumere il perfezionamento Persona_1 della nuova notifica nei confronti del destinatario in tale qualità da una serie di indici univoci:
- in primo luogo, la notifica al sig. in proprio era già avvenuta nei CP_3 termini concessi all'indomani del deposito del ricorso per riassunzione, onde la seconda notifica si spiega e si giustifica soltanto in ragione della diversa qualità rivestita dal relativo destinatario;
9 - in secondo luogo, la prima notifica, eseguita nei termini, è avvenuta nei confronti della parte presso il procuratore costituito, a significare la sua direzione nei confronti di una parte già costituita nel giudizio ante interruzione, laddove, invece, la seconda notifica, successiva alla rimessione in termini, è avvenuta presso la residenza del destinatario, a riprova della sua diversa finalità;
- ancora, la seconda notifica rivolta al sig. segue alla proposizione di CP_3 un'istanza di rimessione in termini espressamente rivolta allo specifico incombente della notifica agli eredi;
- in ultimo, nella copia oggetto di notifica sono ricompresi la richiesta di rimessione in termini per la notifica agli eredi, onde anche per il relativo destinatario risulta pienamente comprensibile la qualità nella cui veste è stato convenuto nel giudizio riassunto.
E la considerazione per cui la riassunzione è in effetti avvenuta nei soli diretti confronti di tali due chiamati all'eredità specificamente individuati vale, a ben vedere, a prescindere dall'esito negativo della prima notifica tentata nei confronti degli eredi impersonalmente e collettivamente, dovendosi intendere la successiva notifica ad personam, alternativamente, alla stregua:
- dell'assolvimento di quell'onere di successiva individuazione dei singoli chiamati che impone la stessa necessità di una pronuncia dotata di specificità e di idoneità a essere posta a esecuzione - ove si aderisca alla preferibile tesi per cui la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti e la prosecuzione del giudizio non nei riguardi del gruppo indistinto ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascun singolo erede, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" senza che si sia proceduto all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che i debiti ereditari non sono solidali, essendo gli eredi tenuti verso i creditori in proporzione alle rispettive quote, e che pertanto la condanna non può essere vaga o ambulatoria, ma deve essere specifica nei confronti dei debitori, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti;
onde, si impone all'attore, in vista dell'emissione della pronuncia, l'onere della distinta individuazione in vista dell'emissione di una pronuncia necessariamente nominativa, nel rispetto degli oneri probatori incombenti su chi vanta la pretesa (Cass. n. 15995/22);
- o comunque - anche aderendosi alla tesi opposta per cui l'eventuale sentenza di condanna al pagamento di un debito del "de cuius" in favore della controparte può essere pronunziata nei confronti degli eredi convenuti nel giudizio riassunto collettivamente e impersonalmente, senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia (Cass. n. 10336/05) - quale implicita restrizione della domanda con rinuncia per facta concludentia a coltivare la stessa nei confronti di altri possibili chiamati non individuati.
10 Appurata, dunque, l'avvenuta evocazione in giudizio nei confronti non soltanto del sig. in proprio e a titolo personale, ma altresì del sig. quale CP_3 CP_3 chiamato all'eredità si pone come necessaria, ancora prima della Persona_1 dimostrazione della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito ascritto al defunto amministratore, la prova della titolarità dal lato passivo del rapporto di credito (traente fonte nell'asserito illecito) dedotto in giudizio – titolarità, a sua volta, presupponente la prova dell'intervenuto acquisto della qualità di erede da parte del chiamato all'eredità convenuto.
Come noto, infatti, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale scopo necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio", oppure per effetto di "pro herede gestio", oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; né, del resto, i chiamati all'eredità possono ritenersi assumere la qualità di eredi per il solo fatto di avere ricevuto ed accettato la predetta notifica (come indicato dalla stessa giurisprudenza di legittimità evocata da parte attrice: ex multis, Cass. n. 17445/19). Di talché, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale contenuto nell'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede;
qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma che consegue soltanto all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, pertanto, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede (Cass. n. 6479/02;
Cass. n. 11643/91; n. 3696/03; n. 10525/10; n. 1330/24).
Non valgono, d'altro canto, a sovvertire tale conclusione i pur condivisibili precedenti di legittimità evocati da parte attrice per cui, nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio, la legitimatio ad causam si trasmette dal de cuius al chiamato all'eredità per effetto della semplice apertura della successione, onde chi agisce in giudizio, ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, sarà gravato dal solo onere di notificare l'atto al soggetto avente comprovatamente titolo per essere chiamato all'eredità, potendo la legittimazione passiva essere individuata in base a quanto legalmente risulta allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta o conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte dei terzi, in quanto non risultante da registro delle successioni, trascrizioni nei registri immobiliari, alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare
(rinuncia, indegnità, premorienza, ecc.), o qualora il venire meno del titolo successorio risulti da cause o eventi non ancora verificatisi alla data della notifica dell'atto; fermo restando, invece, in capo ai chiamati evocati in giudizio, l'onere di contestare, costituendosi, l'effettiva assunzione di tale qualità, così da escludere la condizione di fatto che ha giustificato la riassunzione (Cass. n. 22870/15; n. 17445/19):
11 - la maggior parte dei precedenti citati, infatti, pur ponendo a carico della parte chiamata l'onere di costituirsi e di allegare la mancata accettazione, non giunge, poi, sino a sovvertire, una volta effettuata tale contestazione, la collocazione dell'onere della prova della qualità di erede inteso quale elemento costitutivo del rapporto sostanziale dedotto;
- a ben vedere, del resto, anche i rari precedenti che apparentemente pongono a carico del chiamato all'eredità convenuto in riassunzione un onere non soltanto di allegazione, ma altresì di dimostrazione della mancata acquisizione, per rinuncia o perdita, della qualità di erede, in nome del principio di vicinitas della prova (Cass.
n. 13851/20 e n. 21287/11), non risultano pertinenti al caso di specie, in quanto circoscrivono il principio affermato alla sola finalità (nella specie non ricorrente) di dimostrare l'eventuale irregolarità della riassunzione intervenuta nei confronti del chiamato, laddove il fatto determinativo della perdita sia avvenuto anteriormente alla vocatio in ius: ciò in nome dell'esigenza di non porre a carico della parte interessata alla riassunzione un onere, sovente impossibile o eccessivamente gravoso, di accertare fatti per la stessa, terza rispetto alla successione, difficilmente conoscibili, se e nella misura in cui non risultanti da pubblici registri, nella tempistica ristretta imposta dalla riassunzione, “vista la complessità dei fenomeni ereditari e non essendovi un sistema di pubblicità che consenta un controllo da parte dei terzi sull'effettiva acquisizione della qualità di erede da parte del chiamato” Cass. n. 17445/19);
- invero, facendosi applicazione dei predetti principi al caso in esame, è possibile giungere soltanto ad affermare quanto in effetti non oggetto del thema disputandum, siccome incontroverso, ossia la validità e la regolarità dell'intervenuta riassunzione nelle modalità in cui la parte non attinta dall'evento interruttivo vi ha provveduto in duplice occasione - dapprima, a seguito del decesso di un convenuto, effettivo de cuius, oltreché co-convenuto del sig. e CP_3 quindi a seguito del decesso dell'unico difensore del medesimo convenuto costituito, avv. Capone:
✓ l'eredità del defunto sig. infatti, ben può e deve ritenersi Persona_1 devoluta ex lege in favore dei due figli, sigg.ri e Parte_4 CP_3
i quali, in effetti, resi destinatari di regolare notifica come chiamati
[...] all'eredità, hanno accettato la vocatio in ius, costituendosi la prima – ancorché al solo scopo di chiedere la propria estromissione, previa contestazione della propria qualità di erede e dimostrazione dell'intervenuta rinuncia all'eredità da parte sua e della di lei unica figlia – e rimanendo, invece, contumace in tale veste (ma al contempo costituito quale co-convenuto in proprio) il secondo;
✓ d'altronde, non avrebbe potuto onerarsi la EL, nella ristretta tempistica imposta dal codice di rito ai fini della valida riassunzione, di munirsi, ai fini del rispetto di tale incombente, della prova della titolarità della qualità di erede in capo ai destinatari della notifica dell'atto riassuntivo, prova in effetti da ritenersi esterna alla sua sfera di disponibilità, specie in considerazione della durata decennale del termine concesso al chiamato a far data dall'apertura della successione per provvedere all'accettazione o alla rinuncia;
12 ✓ donde la ritenuta sufficienza, al solo scopo della rituale riassunzione, dell'allegazione della rientranza dei due soggetti evocati in giudizio nel novero dei chiamati ex lege all'eredità del defunto convenuto, in forza del solo stato di fatto legittimante in astratto la successione determinato dal rapporto di filiazione con la parte defunta, e in assenza di circostanze ostative evincibili da pubblici registri alla data della chiamata in giudizio;
fermo, invece, in capo ai soggetti evocati a titolo di successori, ai soli fini della contestazione della validità dell'instaurazione del rapporto processuale, o comunque della titolarità passiva del rapporto sostanziale azionato, l'onere di costituirsi e di contestare espressamente la propria legittimazione a essere convenuti nel giudizio riassunto, da ritenersi altrimenti presunta in forza del solo titolo costituito dalla chiamata all'eredità.
Ciò posto, nondimeno, se è pur vero che, ai fini della corretta riassunzione, la legittimazione passiva può essere adeguatamente individuata allo stato degli atti (ossia
“nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare
(rinuncia, indegnità, premorienza, ecc)."”Cass. n. 21287/11), è altrettanto da osservarsi che la funzione della riassunzione è quella di proseguire il giudizio, ponendo i controinteressati in condizione di pervenire alla conoscenza della lite e di svolgervi le proprie difese, ivi inclusa quella avente ad oggetto l'eventuale sopravvenuta carenza della relativa legittimazione o del relativo interesse a contraddire (come affermato dalla stessa Cass. n. 17445/19, citata da parte attrice). In altri termini, altro è la valida instaurazione del rapporto processuale all'indomani della riassunzione (finalità nell'ambito della quale devono ritenersi prevalenti le esigenze di tutela della parte estranea al fenomeno successorio, ma al contempo onerata ex lege del rispetto di tempistiche ristrette al fine della riattivazione del giudizio interrotto), altro è, invece, la sussistenza di un titolo, in capo al soggetto chiamato all'eredità evocato in giudizio, a essere destinatario di una pronuncia di condanna;
e della prova della sussistenza di tale titolo, in ogni caso, non può rimanere che gravato l'attore, quale parte onerata della prova di tutti i fatti costitutivi del diritto azionato, ivi compreso quello della titolarità passiva in capo al convenuto del rapporto controverso: ciò in quanto deve ritenersi ormai venuta meno, una volta riattivato il giudizio, quella eadem ratio giustificatrice, nella fase precedente la riassunzione, delle deroghe eccezionalmente stabilite alle regole cardine dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e al principio per cui la contumacia costituisce ficta contestatio, in nome dell'opposto principio della vicinitas della prova, “giacché non appare ragionevolmente predicabile, né una fisiologica situazione di debolezza, né l'impossibilità, in assoluto, in capo all'attore di dar prova dell'accettazione dell'eredità (prova somministrabile in una pluralità di casi senza sforzi non esigibili o eccessivamente gravosi come, a titolo esemplificativo, mediante la consultazione dei registri delle trascrizioni in caso di lasciti immobiliari, dei registri delle successioni ove sono annotate le accettazioni o le rinunce o tramite il ricorso all'actio interrogatoria esperibile anche in corso di causa e rispetto al contumace ai
13 sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., strumento che può risultare inconciliabile con i ristretti termini entro cui deve essere riassunto il giudizio interrotto, ma non necessariamente con i tempi dell'istruttoria e della trattazione).” (cfr., da ultimo, Cass.
n. 1330/24, che interviene a fare chiarezza su un contrasto soltanto apparente di precedenti di legittimità, osservando condivisibilmente che: “Occorre allora distinguere
i principi e le regole che presiedono alla valida riattivazione del processo interrotto a causa del decesso della parte originaria da quelli che riguardano l'accertamento e l'acquisto, sul piano sostanziale, della qualità di erede e la titolarità del rapporto di debito per le passività ereditarie. Sotto il primo profilo, in caso di successione a titolo universale in seguito al decesso di una parte processuale, è prioritaria l'esigenza di garantire la celere e regolare e rituale riattivazione del processo interrotto nei confronti dei successori a titolo universale, destinati subentrare nella posizione processuale del de cuius. Diverso è invece il problema dell'accertamento dell'effettivo possesso della qualità di erede, che investe il rapporto sostanziale di debito e che è disciplinato dalle regole generali in tema di riparto dell'onere della prova e dalle norme sostanziali che contemplano le forme di accettazione dell'eredità. Si è giustamente affermato che “i due profili non possono essere confusi, nel senso che le esigenze di verifica del fatto successorio, desunte dalle norme della disciplina processuale come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, sono funzionali esclusivamente a consentire la ripresa del processo interrotto e non possono essere trasposte sul diverso piano dell'accertamento del rapporto giuridico controverso, non potendo istituirsi alcuna corrispondenza tra la verifica dell'osservanza della regola processuale e l'accertamento del diritto sostanziale oggetto della pretesa” (cfr. Cass. 25885/2020)”.
Se, dunque, in relazione alla necessità di riattivazione del processo, nel cui ambito le norme sull'interruzione delineano un regime di favore per la parte non attinta dall'evento interruttivo interessata a riassumere, emerge in rilievo il profilo della legittimazione processuale, nel successivo svolgersi del giudizio si profila, invece, un problema di “titolarità del rapporto sostanziale di debito, che va risolto secondo le coordinate interpretative elaborate dalle S.U., per cui, ferma la descritta agevolazione probatoria discendente dalle previsioni dell'art. 303, comma secondo, c.p.c., la prova della titolarità del rapporto sostanziale di debito compete al creditore, essendo pertinente ad un fatto costitutivo del diritto azionato (Cass. 25885/2020; Cass. s.u.
2951/2016; Cass. Cass. 5247/2018; Cass. 21436/2018)” (Cass. n. 1330/24); e ciò sia nell'ipotesi in cui le contestazioni della qualità di erede siano state sollevate con una mera difesa da parte del chiamato costituito, sia nell'ipotesi di contumacia del chiamato, dacché “L'art. 115 c.p.c. impone, difatti, al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita". La contumacia esprime, pertanto, un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, non altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti, né esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (cfr., testualmente, Cass. s.u. 2951/2016; Cass. 30545/2017; Cass.
3765/2021)” (Cass. n. 1330/24).
14 Orbene, nel procedimento in esame, pur ritualmente riassunto, l'onere probatorio attoreo in relazione alla sussistenza della titolarità passiva del rapporto dedotto in capo al chiamato all'eredità - non superato dalla mancata costituzione del convenuto in tale qualità - non può ritenersi assolto, atteso che:
- anzitutto, l'essere stato destinatario della notifica dell'atto di riassunzione e il non essersi costituito nel giudizio non ha comportato la successione nei debiti ereditari in capo al chiamato (Cass. n. 1330/24);
- inoltre, come già osservato, l'onere di costituzione e contestazione espressa della qualità di erede costituisce incombente del convenuto circoscritto alla sola finalità e nella sola fase della verifica della regolare instaurazione del rapporto processuale nel giudizio riassunto, dovendosi, invece, nella successiva disamina nel merito della domanda spiegata contro il chiamato, ascrivere alla contumacia, secondo le regole ordinarie, la valenza di fittizia contestazione di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (ex multis, Cass. n. 14372/23);
- in ogni caso, qualsivoglia opinione in ordine alla ricorrenza di un onere di contestazione espressa risulta, nello specifico caso in esame, superata da un plurimo ordine di considerazioni:
✓ è la stessa EL attrice, invero, ad avere ammesso contra se, in più occasioni, in giudizio che, allo stato, il sig. non riveste la qualità di erede, CP_3 onde una contestazione previa costituzione dell'erede apparirebbe, a ben vedere, sinanco superflua, avendo la circostanza, ancorché non contestata dall'erede costituitosi come tale, comunque fatto ingresso nel processo:
i. anzitutto, infatti, all'udienza del 09/01/24, nel richiedere al GI l'autorizzazione all'esperimento dell'interpello, l'attrice ha affermato a verbale la circostanza per cui il sig. “nulla dice in ordine CP_3 all'accettazione dell'eredità del padre”; salvo, poi, dare atto, nella nota a verbale di udienza del 20/02/24 così come alla successiva udienza del
09/04/24, di avere rinunciato alla proposizione dell'actio interrogatoria nei confronti del sig. CP_3
ii. ancora, nel ricorso per sequestro conservativo proposto nel presente giudizio, è sempre la stessa parte ad avere espressamente dato atto della
“mancata accettazione dell'eredità del padre, da parte di CP_3
e del fatto che “l'eredità di risulta quindi giacente”; Persona_1
iii. ed è, infine, sempre la EL a dichiarare, in sede dell'istanza di autorizzazione all'azione cautelare proposta al GD e allegata al ricorso in corso di causa, che “ad oggi l'eredità del Sig. risulta Persona_1 essere giacente” poiché “entrambi i figli hanno rinunciato all'eredità del padre”;
✓ vieppiù, la persona fisica sig. si è comunque costituita in giudizio, CP_3 ancorché in proprio, quale co-convenuto del de cuius, e in tale veste, se da un lato non ha mai espressamente dichiarato di avere rinunciato, non ha, d'altro canto, neppure mai contestato l'allegazione di parte attrice in ordine alla sua mancata accettazione.
15 Ciò posto, in difetto della prova del possesso della qualità di erede, e anzi nella pacifica mancanza di tale qualità, in assenza di prova dell'accettazione dell'eredità, il sig. evocato individualmente nel presente giudizio nella sua qualità di CP_3 mero chiamato iure successionis, non può dirsi, pertanto, titolare dal lato passivo del rapporto sostanziale azionato con la proposizione della domanda risarcitoria per il danno asseritamente causato dall'ex AU di diritto: di qui il necessario rigetto della domanda nel merito, anche a prescindere dalla disamina degli elementi costitutivi dell'illecito nella specie prospettato (disamina, comunque di seguito compiuta, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda proposta contro il medesimo convenuto quale AU di fatto, e da ritenersi, a ogni buon conto, integralmente trasponibile anche nei confronti dell'AU di diritto).
4. Sulla domanda proposta contro il sig. iure proprio CP_3
Venendo, dunque, alla disamina della domanda risarcitoria avanzata contro il sig. in proprio, quale ex AU di fatto della società fallita, le pretese attoree CP_3 meritano, invece, accoglimento, ancorché in parte qua e in ragione di un ammontare inferiore a quello richiesto, nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
4.1. Presupposti dell'azione di responsabilità e onere della prova
Come noto, ai sensi dell'art. 146, comma 2, lett. a) L. Fall., successivamente alla dichiarazione di fallimento, spetta al Curatore la legittimazione alla proposizione di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori della società fallita (Cass. n.
25610/18: “Il curatore fallimentare è legittimato, tanto in sede penale, quanto in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di società”); e come in più occasioni ormai chiarito dalla giurisprudenza del S.C., tale azione di responsabilità deve ritenersi cumulare in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, configurandosi quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali
(ex multis, Cass. n. 19340/16).
Muovendo da tale premessa, osserva il Collegio come la domanda attorea, mentre nella parte in cui persegue gli interessi del ceto creditorio dovrebbe inquadrarsi, secondo la preferibile opinione, nel regime della responsabilità extracontrattuale, in quella in cui persegue gli interessi della società fallita soggiaccia, invece, al regime della responsabilità contrattuale (Cass. n. 2975/20): donde,
- se è pur vero che, quale rappresentante della massa creditoria, il Curatore risulterebbe gravato della prova della condotta degli amministratori asseritamente lesiva dell'integrità del patrimonio sociale;
- è altrettanto vero che, quale soggetto legittimato ad agire nell'interesse della società fallita, il medesimo soggiace al regime di riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell'attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l'inadempimento - incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova
16 del titolo della pretesa creditoria azionata e l'allegazione dell'inadempimento ex adverso perpetrato (Cass. SSUU n. 13533/01), consistente, alternativamente o cumulativamente, nella violazione degli obblighi posti a carico dell'amministratore dalla legge o dallo Statuto;
con l'ulteriore precisazione per cui (Cass. SSUU n. 9100/15) l'onere di allegazione dell'inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati” (Cass. SSUU. n.
577/08), intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato - pena, altrimenti, l'incombenza, a carico del debitore convenuto, dell'onere della diabolica probatio dell'adempimento di tutti i possibili doveri sullo stesso potenzialmente gravanti.
Ciò posto, nell'ipotesi di specie, la generale e preliminare allegazione in ordine alla violazione, da parte degli amministratori (di fatto e di diritto), del generale dovere di diligenza nella gestione della società sub specie, in particolare, del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, è stata oggetto di ulteriore specificazione attraverso la denuncia, sin dall'atto introduttivo, di specifiche condotte inadempienti, costituite da:
- la prosecuzione dell'attività societaria pur al cospetto del ricorrere di una causa di scioglimento;
- ulteriori e distinte condotte tra sé eterogenee, costituite da artifici contabili, condotte di natura distrattiva e pagamenti indebiti, la necessità della cui partita disamina, tuttavia, come già anticipato, potrà sorgere solamente in ipotesi di accertata insussistenza dei presupposti per ritenere la fondatezza dell'addebito precedente, stante l'intervenuta proposizione in via subordinata della domanda di risarcimento dei danni consequenziali a tali addebiti.
4.2. Sul danno da illegittima prosecuzione dell'attività e aggravio del dissesto
4.2.1. Premessa: sull'utilizzabilità delle risultanze della CTU
Preliminarmente alla disamina del primo addebito, attesa la reiterata proposizione, all'udienza del 09/01/24, dell'eccezione di inutilizzabilità della CTU, ritiene il Collegio l'opportunità di rammentare che:
- all'udienza del 14/07/22, contestualmente al conferimento dell'incarico peritale, la difesa di parte attrice ha chiesto a verbale il rilascio, da parte del GI all'epoca assegnatario del fascicolo, dell'autorizzazione alla consultazione della
“documentazione contabile della società fallita che riterrà necessaria”; richiesta cui la difesa del convenuto costituito si è sin da subito opposta, negando il proprio consenso all'acquisizione di documenti diversi da quelli già depositati nei termini all'uopo concessi dal codice di rito;
- nel verbale della prima udienza successiva al deposito della consulenza tecnica, intervenuto in data 07/12/23, è possibile leggere che il difensore di parte convenuta
“contesta la CTU depositata”; contestazione da interpretarsi alla stregua di eccezione di nullità della CTU (tempestiva, siccome effettuata, a norma dell'art. 157, comma 2 c.p.c., nella prima udienza successiva al formale deposito dell'atto asseritamente viziato: Cass. n. 31744/23), come evincibile dalla lettura del
17 successivo verbale di udienza del 20/01/23, nel corso della quale, al cospetto del
CTU, all'uopo convocato, il GI originario assegnatario del fascicolo, preso atto del mancato invio della bozza di relazione al difensore di parte convenuta per le osservazioni, nonché dell'avvenuto impiego, da parte del CTU, di documentazione contabile non prodotta in atti, acquisita dalla EL in assenza del consenso della parte convenuta, ha disposto la reiterazione delle operazioni peritali, concedendo nuovi termini per invio della bozza e delle osservazioni;
- in effetti, nella prima versione della relazione peritale, il CTU aveva espressamente dato atto di avere impiegato, nella stesura della consulenza, i seguenti documenti contabili acquisiti direttamente dalla EL, ma non prodotti in giudizio entro la scadenza dei termini per la produzione delle prove documentali dirette di cui all'art. 183, comma 6, n. 2 c.c., pur in assenza di cause impeditive allegate e documentate e/o della prova della conseguita loro disponibilità in epoca successiva a quella dello spirare del termine citato:
✓ Libro giornale integrale esercizi da 2012 a 2015;
✓ Partitari esercizi da 2012 a 2015;
✓ Bilanci CEE 2012 e 2013 (rilevabili dal Registro Imprese);
✓ Bilanci analitici 2013, 2014 e 2015;
✓ Libro cespiti;
✓ Rendiconto di gestione;
e ciò sulla scorta una lettura della pronuncia del S.C. a SSUU (n. 3086/22) che questo Tribunale, in più occasioni, ha mostrato di non condividere (ex multis,
Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, Sent. n. 2981/23 NRG 14384/17):
✓ la pronuncia del S.C. a SSUU del febbraio 2022 (n. 3086/22), citata dal CTU, nell'intento di delimitare il campo di indagine consentito al consulente, infatti, giammai è giunta ad affermare la possibilità, per il perito nominato dall'ufficio, di acquisire documenti non tempestivamente prodotti, nel corso delle proprie indagini, a prescindere dal consenso delle parti - ma, anzi, ha ribadito l'inderogabilità per quest'ultimo del rispetto del principio del contraddittorio, in effetti sancito dallo stesso art. 198 c.p.c. in materia commerciale;
✓ in particolare, invero, nell'evidenziare che la peculiarità del potere del CTU contabile risiede nella facoltà di estendere la percezione documentale anche a prove di fatti principali, le SSUU hanno sottolineato che, diversamente opinando e limitando tale potere di percezione ai soli documenti a comprova di fatti secondari, si giungerebbe alla paradossale conclusione di ridurre il potere di indagine peritale proprio nel settore contabile, sottoponendo al necessario consenso delle parti quell'attività che nelle altre materie potrebbe prescinderne
(pagg. 37-38 sentenza): in altri termini, dunque, la peculiarità della CTU in campo contabile e la deroga posta dall'art. 198 c.p.c. rispetto alla comune disciplina delle indagini peritali risiederebbero, a parere del S.C., nella possibilità fornita al CTU contabile di acquisire, fermo il necessario consenso delle parti, tutti i documenti, ivi compresi quelli diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni, a prescindere dall'attività di
18 tempestiva allegazione in giudizio – laddove, invece, al di fuori della materia contabile, al perito tale percezione sarebbe consentita solamente con riguardo ai fatti secondari, rimanendo del tutto preclusa, con riferimento ai fatti principali, anche al cospetto del consenso delle parti;
✓ ciò posto, pertanto, nel caso di specie, vertendosi in materia contabile, come tale disciplinata dal disposto dell'art. 198 c.p.c., in assenza del necessario consenso della parte convenuta costituita, e a fronte della pacifica funzionalità dei documenti non tempestivamente prodotti rispetto alla prova di fatti principali quali la stessa sussistenza e l'ammontare del danno risarcibile da aggravio del dissesto, l'esame documentale del CTU è stato indebitamente esteso oltre quello delle produzioni effettuate tempestivamente in giudizio: donde l'inutilizzabilità della prima relazione peritale in atti e delle relative risultanze e la condivisibilità della decisione del primo GI, sostanzialmente consistente nella disposta reiterazione funditus delle operazioni peritali.
Del resto, ritiene il Collegio di convenire altresì con le considerazioni espresse con l'ordinanza riservata depositata all'esito dell'udienza del 09/01/24, allorquando, a fronte della reiterata eccezione di inutilizzabilità della CTU nuovamente depositata in data
17/02/23, il GI medio tempore subentrato nell'assegnazione del fascicolo ha ritenuto
“non necessario un supplemento di istruttoria tecnica, alla luce dell'epurazione effettuata dal CTU nella relazione da ultimo depositata, scevra di riferimenti ai documenti in effetti irritualmente acquisiti nel corso delle oopp, e in considerazione della riduzione dell'importo domandato dalla EL effettuata all'odierna udienza alla sola somma indicata nelle conclusioni in ipotesi di cui all'atto introduttivo (pur ferma la domanda ex art. 2486 c.c., come chiarito da parte attrice in udienza)”:
- a ben vedere, infatti, nella nuova relazione, il CTU, re melius perpensa, aderendo alla lettura corretta della citata pronuncia della Corte di legittimità suggeritagli dal difensore di parte convenuta, ha provveduto alla completa epurazione della nuova relazione da ogni riferimento alla documentazione irritualmente acquisita, limitando le risultanze delle proprie indagini alle sole conclusioni raggiungibili con l'ausilio dei documenti depositati in allegato all'atto introduttivo e alla seconda memoria istruttoria da parte della EL, con l'unica, consentita, integrazione costituita dall'acquisizione del bilancio relativo all'esercizio 2013, in quanto atto pubblicato presso il Registro delle Imprese e, come tale, pubblicamente consultabile e dunque acquisibile dal quisque de populo, nonché d'ufficio, mediante mero accesso al registro (Cass. n. 26893/17);
- invero, la prova dell'esclusiva attinenza delle risultanze dell'indagine peritale alla documentazione ritualmente versata in atti può essere agevolmente evinta dal puntuale richiamo operato dal CTU, in ogni sua conclusione e affermazione, allo specifico supporto documentale utilizzato e dall'effettiva rispondenza di ogni documento citato a un deposito ritualmente effettuato dalla EL in allegato all'atto introduttivo del giudizio (cfr. relazione CTU pag. 5: “Che il CTU aveva acquisito la seguente ulteriore documentazione che non verrà utilizzata per rispondere ai quesiti a lui sottoposti, ad eccezione dei bilanci in formato CEE relativi agli anni 2012 e 2013:
19 Libro giornale integrale esercizi da 2012 a 2015
Partitari esercizi da 2012 a 2015
Bilanci CEE 2012 e 2013 (rilevabili dalla Registro Imprese)
Bilanci analitici 2013, 2014 e 2015
Libro cespiti
Rendiconto di gestione
Che tali acquisizioni sono state effettuate interpretando la richiamata sentenza della S.C.;
Che alla luce di quanto indicato nella nota critica dal legale di parte convenuta il sottoscritto concorda sul fatto che la documentazione presa in esame e non allegata negli atti introduttivi non possa costituire prova su cui basare le proprie asserzioni in questa consulenza;
Che per dette ragioni si rende opportuno depurare la consulenza da tutte le informazioni derivanti da documenti non presenti negli atti di causa;
Che comunque nel fascicolo di parte attrice vi sono documenti contabili idonei a rispondere ai quesiti che sono stati posti al CTU. Vengono evidenziati volta per volta gli allegati all'atto di citazione di parte attrice sui quali si basano le risposte ai quesiti.”);
- donde il necessario rigetto dell'eccezione reiterata in data 09/01/24, dovendosi ritenere la piena utilizzabilità della consulenza tecnica depositata in data 17/02/23, siccome esclusivamente fondata su documentazione ritualmente acquisita o acquisibile agli atti di causa.
4.2.2. Sull'elemento oggettivo della condotta: le rettifiche contabili operate dal
CTU
Effettuata tale indispensabile premessa, e venendo, dunque, alla disamina delle risultanze dell'indagine peritale effettuata all'indomani dell'epurazione dai documenti irritualmente acquisiti, rileva il Collegio che, sulla scorta degli esiti dell'indagine compiuta dal CTU, ancorché con considerazioni in parte discostantisi da quelle rese dal consulente in risposta al quesito in merito alla verifica della correttezza della tenuta delle scritture contabili della società fallita nel periodo di riferimento, risulta in effetti accertata la fondatezza di un duplice ordine di addebiti mossi dalla EL ai convenuti e afferenti al preteso compimento di artifici contabili volti all'occultamento di uno stato di dissesto, ed è, quindi, possibile individuare, nella chiusura del bilancio relativo all'esercizio 2012, all'esito della necessaria rettifica della contabilità previa eliminazione delle annotazioni viziate, il primo momento in cui si è verificata una perdita erosiva del capitale sociale.
1) Una prima rettifica da apportare alla situazione contabile sociale come rappresentata dai bilanci depositati presso il Registro Imprese sin dal bilancio chiuso al 31/12/12 consegue alla ritenuta fondatezza, ancorché in parte qua, dell'addebito relativo alla falsa annotazione in bilancio di poste in relazione all'aumento di capitale deliberato in data 28/11/12 dall'assemblea:
20 - risulta, in effetti, pacifica e documentata l'intervenuta deliberazione di un aumento di capitale dagli originari euro 10.000 a euro 100.000, con previsione di offerta in opzione di acquisto di una quota avente valore nominale di euro 85.500 al sig.
già socio al 95%; Persona_1
- risultano altrettanto documentati l'annotazione, in data corrispondente a quella della delibera, di un credito verso soci per sottoscrizione aumento capitale (cfr. pag.
2 scheda contabile doc. 8) e l'azzeramento di tale credito con contestuale annotazione, in data 24/12/12, di un conferimento di attrezzature in conto capitale per l'importo di euro 85.050, recante a margine il commento “conferimento attrezzature ”; Persona_1
- dalla lettura della visura storica estratta dal Registro delle Imprese, il capitale di euro 100.000 risulterebbe interamente versato;
- d'altro canto, posto che, come emergente dal raffronto dalla documentazione succitata, detto conferimento sarebbe stato compiuto in natura, ossia mediante beni strumentali per la somma di euro 85.050, la congruità del conferimento, ossia la sua idoneità, alla luce del valore dei beni, a coprire il credito vantato dalla società verso il socio, avrebbe dovuto essere documentata mediante il reperimento, tra la documentazione sociale, della perizia giurata di stima contenente la descrizione e la valutazione dei cespiti conferiti che, ex art. 2465 c.c., avrebbe dovuto essere allegata all'atto del conferimento;
- sennonché, di tale perizia non è stato possibile il reperimento alla data dell'apertura del fallimento, così come non è stata reperita alcuna traccia della residua presenza di tali beni conferiti presso l'azienda;
- ciò posto, a fronte dell'allegazione della EL in ordine al mancato reperimento tanto della predetta attrezzatura, quanto della documentazione alla stessa afferente, incombeva sull'ex organo amministrativo, quale esclusivo responsabile della gestione e della conservazione dei beni strumentali e della tenuta della contabilità all'epoca del preteso conferimento e della relativa contabilizzazione, non limitarsi, come invece accaduto nel presente giudizio, a una mera generica contestazione della circostanza negativa ex adverso allegata, ma allegare e documentare la persistente presenza in magazzino di tali cespiti alla data del fallimento, o la relativa diversa destinazione medio tempore intervenuta (per es., mediante alienazione a terzi, con documentazione degli importi ricavati, atta a consentire una stima alternativa del relativo valore di mercato), e comunque dimostrare la congruità – contestata da parte attrice e non confermata dalla necessaria perizia estimativa - del conferimento effettuato e la sua corrispondenza al valore della posta iscritta: ciò in virtù del principio di vicinitas della prova, inteso come
“presidio ontologicamente sistemico” che, lungi dal sovvertire al canone dell'art. 2697 c.c., ne costituisce “il parametro della relatività, in riferimento ai principi costituzionali e sovranazionali”, apportando una specifica tutela contro ogni possibile abuso derivante dall'automatismo insito nella norma citata, onde impedire la trasformazione del dispositivo processuale in un inaccettabile ostacolo alla tutela dei diritti sostanziali, in tutte quelle fattispecie peculiari in cui “di una ordinariamente agevole possibilità di fornire la prova fruisce una parte soltanto”,
21 talché “la ripartizione come letteralmente prevista”, ove pedissequamente attuata, genererebbe una “disparità tra i litigatores che conduca lo strumento processuale a fuoriuscire dalla necessaria parità funzionale, il rito dunque ostacolando il conseguimento del merito” (Cass. n. 13851/20);
- donde, stante il mancato assolvimento di siffatto onere, l'impossibilità di effettuare una valutazione di adeguatezza del conferimento (nonché, ancora prima, di ritenere tale conferimento effettivamente eseguito);
- ciò posto, peraltro, non appare condivisibile la rettifica di bilancio operata dal CTU, presupponente un aumento simulato o fittizio di capitale, e consistente nella riduzione dell'importo iscritto sotto la voce relativa al capitale sociale in ragione della somma di euro 85.050, di cui non possono ritenersi effettivamente dimostrati il conferimento in natura né, tantomeno, la congruità rispetto a eventuali conferimenti effettuati e rimasti indimostrati: stante l'effettiva documentazione della raggiunta deliberazione dell'aumento di capitale, infatti, il dato falsato, siccome non corrispondente alla realtà, è costituito non già da tale aumento (in effetti deliberato e attuato), bensì dal conferimento in conto capitale di beni
(rimasto non documentato e da ritenersi quindi come non avvenuto); onde corretta appare l'annotazione della voce relativa al capitale (pari ai 100.000 come deliberati), laddove, invece, la correzione dovrà essere apportata espungendo dalle immobilizzazioni il conferimento in natura per euro 85.050 mai documentato, e ripristinando, correlativamente, il credito verso soci di pari importo.
2) Un ulteriore duplice ordine di rettifiche da apportare alla contabilizzazione delle poste operata nei bilanci pubblicati per gli esercizi 2012 e 2013 consegue alla ritenuta fondatezza dell'addebito relativo alla contabilizzazione di un'immobilizzazione insussistente e al contestuale indebito storno di costi per canoni di affitto:
- come accertato dal CTU, invero, nell'esercizio chiuso al 31/12/12 risulta l'iscrizione, tra le immobilizzazioni materiali, di immobili per euro 808.000 correlata alla voce “debiti acquisto capannone” per euro 729.000 e allo storno di debiti da canoni di affitto quale costo relativo a “esercizio opzione immobile”;
- sennonché, una siffatta contabilizzazione, creando l'apparenza di un intervenuto acquisto dell'immobile già condotto in affitto in forza di contratto del 01/03/12, mediante esercizio della ivi prevista opzione e scomputo a titolo di acconto sul corrispettivo dei canoni mensili via via maturati, non corrisponde in effetti alla realtà;
- è pur vero, infatti, che risultano documentati tanto la previsione pattizia, nel contratto di affitto del 01/03/12 (doc. 2-sexies) con la proprietaria CTC
Immobiliare, di un diritto di opzione di acquisto del capannone condotto in favore dell'affittuario, quanto il rilascio, da parte dell'assemblea, dell'autorizzazione all'esercizio di tale opzione in favore dell'amministratore, che in sede assembleare aveva profilato la presenza di intese intercorse con la controparte volte a ottenere lo scomputo dal corrispettivo di acquisto dei canoni maturati per euro 79.000 (doc. 9, delibera 13/12/12);
22 - nondimeno, la correttezza della contabilizzazione deve essere esclusa, siccome tesa a creare un'apparenza di operazione negoziale in effetti mai inveratasi, non risultando in atti la prova dell'intervenuta stipula del contratto di vendita (il cui mancato perfezionamento, in effetti, non ha costituito oggetto di contestazione da parte del convenuto costituito) e risultando, anzi, l'inveramento della predetta vicenda traslativa smentito per tabulas dalla successiva notifica, in data 14/05/15, di un'intimazione di sfratto per morosità in relazione al medesimo immobile risultante dalla contabilità come oggetto dell'esercitata opzione di acquisto;
- di qui la condivisibilità delle rettifiche operate dal CTU alla voce relativa all'immobilizzazione di un cespite in effetti mai acquistato, nonché allo storno dei costi da canoni di locazione effettuato sia nel corso dell'esercizio 2012, che nel corso del 2013 (come risultante dal doc. 32, scheda contabile), per totali minori costi registrati di euro 126.500;
- non può, per contro, trovare accoglimento, pena la violazione del divieto di ultrapetizione, l'ulteriore rettifica proposta dal consulente (la cui apposizione non risulta, comunque, dirimente nell'ambito della verifica dell'avvenuta erosione del capitale) inerente a ulteriori inspiegate riduzioni dei costi per canoni di locazione inferiori a quelli previsti per competenza (in ragione di euro 19.000), non corrispondendo essa ad alcuna contestazione di addebiti effettuata in atti da parte attrice.
***
Alla luce delle considerazioni suesposte, al bilancio 2012 devono essere apportate le seguenti rettifiche, in parte discostantisi da quelle suggerite dal CTU:
a) mantenimento del capitale sociale per euro 100.000, attesa l'effettività della delibera di aumento;
b) decremento impianti e macchinari per euro 85.050, stante la mancata dimostrazione dell'effettività e della congruità del relativo conferimento in conto aumento capitale;
c) corrispondente aumento del credito vs socio in ragione di un importo di euro
85.050;
d) aumento costi per canoni di affitto per euro 79.000;
e) decremento voce immobili per euro 808.000;
f) decremento voce debiti per fornitori per euro 729.000;
con conseguente modifica:
- quanto allo schema del Conto Economico, da un utile di esercizio di euro 3.290 a una perdita di esercizio di euro 75.710;
- quanto allo schema dello Stato Patrimoniale:
✓ sotto la voce Immobilizzazioni materiali: da 987.420 a 94.370;
✓ sotto la voce Debiti verso fornitori: da 729.000 a 0;
✓ sotto la voce capitale sociale: da 100.000 a 100.000; con conseguente rettifica del PN da 103.290 al valore negativo (non già di -155.470, come indicato dal CTU in conseguenza della riduzione del capitale sociale da 100.000 a
14.950, bensì) di –139.760;
23 e con conseguente emersione, già alla chiusura del primo esercizio della società, di una perdita integralmente erosiva del capitale sociale.
Ora, già al solo cospetto di una diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, a norma dell'art. 2482-bis c.c., si imponeva agli amministratori la tenuta di una condotta diligente consistente nella convocazione dell'assemblea, nella sottoposizione alla stessa di una relazione appositamente predisposta, nel monitoraggio capillare dell'attività e nella convocazione di un'assemblea, nell'esercizio successivo, per l'approvazione del bilancio e la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate e medio tempore non riportate sotto la soglia di allarme suindicata;
vieppiù, a fronte del totale azzeramento del capitale, ricorrevano, ai sensi dell'art. 2484, n. 4 c.c., i presupposti per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2485 c.c.: talché l'inosservanza di tali obblighi integra inadempimento dell'amministratore e rende indebita l'attività di impresa seguente, con conseguente responsabilità risarcitoria dell'organo di gestione per tutte le successive perdite subite dalla società, ex art. 2486 c.c. (in punto di determinazione del danno risarcibile, cfr., amplius, infra); impossibile essendo riservare all'ipotesi in esame quella tolleranza ordinariamente concessa alla situazione di sottocapitalizzazione iniziale delle imprese neocostituite giustificata dalla ragionevole previsione della sua transitorietà, atteso che, a fronte della peculiarità dell'avvenuta costituzione mediante subentro in un'impresa già dotata di un avviamento quale affittuaria della relativa azienda, non poteva ritenersi verosimilmente sussistente alcuna prospettiva di una fisiologica inversione di tendenza come, invece, ragionevolmente prevedibile al cospetto di imprese appena avviate.
Sennonché, oltre alla mancata tenuta della condotta prescritta dalla legge - non risultando che l'organo amministrativo abbia sollecitato l'assemblea a prendere atto della perdita onde ricapitalizzare o porre la società in liquidazione: contegno, questo, già di per sé integrante una violazione qualificata del dovere di diligenza dell'amministratore – emergono, altresì, come dati pacifici:
1) il mancato compimento di alcuna condotta tesa a intraprendere un percorso liquidatorio;
2) la prosecuzione, per contro, della gestione operativa della società, con totale pretermissione dell'intervenuta causa di scioglimento di fatto, sino alla data in cui l'attività di impresa è cessata in ragione dell'intervenuta dichiarazione di fallimento
(19/11/15); condotte, queste, configuranti sotto il profilo oggettivo un illecito da mala gestio societaria.
4.2.3. Sull'elemento soggettivo e sull'individuazione dei soggetti responsabili
Le medesime violazioni risultano ascrivibili ai soggetti incaricati o comunque occupatisi della gestione societaria, materiali trasgressori dei doveri violati, anche sotto il profilo soggettivo, dovendo siffatti doveri essere noti a chi ricopre incarichi gestori per esservi stato adibito:
- di diritto (in forza di espressa delibera assembleare),
- o di fatto (al di là di qualsivoglia formale investitura in una carica amministrativa).
24 a) Sotto il primo profilo, in via generale e di principio, non costituiscono, infatti, circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell'amministratore per il danno derivato alla società e ai creditori dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica né
l'essersi prestato ad assumere soltanto formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto cui è demandata di fatto la gestione, né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell'operato del terzo incaricato dell'esecuzione delle attività proprie dell'amministratore (Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 01/02/21). In particolare, con riferimento all'ipotesi di specie, non vale a esonerare dalle incombenze di legge – tra cui si annoverano l'obbligo della convocazione di un'assemblea per la delibera di un aumento di capitale e quello di disporre lo scioglimento, incombenti ex lege riservati a coloro che ricoprono la carica di amministratori di diritto – e, quindi, a costituire valida esimente per il soggetto pacificamente ricoprente la carica di amministratore all'epoca dei fatti per cui è causa, la circostanza per cui l'effettiva gestione di fatto della società sarebbe stata assunta nell'epoca di riferimento dal sig. definito dalla stessa EL quale CP_3 reale dominus dell'impresa sociale: le stesse indicazioni del defunto sig. Persona_1 quale amministratore di diritto contenute nella visura societaria depositata al Registro delle Imprese e nella documentazione contrattuale stipulata in nome e per conto della società, infatti, valgono già di per sé a creare un'apparenza di espletamento di cariche operative e un affidamento dei terzi nella natura non meramente formale dell'incarico gestorio rivestito, costituendo, inoltre, indice univoco della conoscenza o quantomeno della conoscibilità, da parte del medesimo, della perdita subita e della prosecuzione, ciononostante, dell'attività sociale. Ciò posto, spettava al convenuto l'onere di fornire l'eventuale prova liberatoria dell'assenza di colpa o della manifesta espressione di dissenso all'atto che sapeva (o avrebbe dovuto sapere) essere in procinto di compiersi;
e detta prova, per inciso, non avrebbe potuto comunque consistere nella mera allegazione di un riparto di compiti tra i componenti l'organo amministrativo all'interno della compagine gestoria e neppure in un'allegazione dell'assunzione in via esclusiva della gestione sociale da parte di un amministratore di fatto – circostanze, queste, che non varrebbero, di per sé, a esonerare gli ulteriori soggetti formalmente risultanti come amministratori da responsabilità
(quantomeno a titolo solidale per concorso omissivo da mancato controllo) per danni derivanti da condotte di mala gestio, occorrendo, per contro, la prova del dissenso espresso o della mancata conoscenza per fatto non imputabile (Cass. n. 2038/18):
- è pur vero, infatti, che all'indomani della novella codicistica introdotta dal D. Lgs. n. 6/03 all'art. 2392 c.c., può ritenersi venuta meno l'imposizione a tutti gli amministratori di società di capitali di un dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione tale da determinarne la responsabilità solidale per violazioni commesse da altri amministratori, a titolo di culpa in vigilando, per omesso controllo sull'altrui operato illecito;
- è d'altro canto da osservarsi come permanga comunque, all'attualità, in capo a ciascun amministratore, per il sol fatto dell'investitura ricevuta, oltre a un dovere generale di diligenza qualificata (ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c.) in relazione al proprio operato, anche un dovere di agire in modo informato, acquisendo
25 informazioni sull'operato di altri amministratori dotati di specifiche deleghe gestionali, dovere al quale si correla una responsabilità per omesso impedimento di fatti pregiudizievoli compiuti da altri amministratori operativi, noti, o di cui fosse esigibile la conoscenza (ex comb. disp. artt. 2381, comma 6 c.c. - art. 2392 c.c.:
Cass. n. 17441/16).
b) Sotto il secondo profilo, invece, deve ritenersi dimostrato lo svolgimento, da parte del sig. di un'attività di gestione di fatto che ne determina CP_3
l'assoggettamento a responsabilità rispetto al danno da illegittima prosecuzione, in base al condivisibile principio per cui l'amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un'investitura formale, esercitando sotto il profilo sostanziale nell'ambito sociale un'influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, ben può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l'omissione di atti di gestione (Cass. n. 21567/17).
Come noto, infatti, a rivestire la qualità di amministratore di fatto può essere anche un terzo totalmente estraneo alla società e alla sua compagine, poiché a rilevare è la prova che vi sia, per facta concludentia, l'intromissione nella direzione dell'impresa sociale, con istruzioni agli amministratori ufficiali e condizionamento delle scelte operative e gestionali, nonostante l'assenza di un'investitura formale quale amministratore da parte dell'assemblea dei soci: l'estensione della qualifica soggettiva di amministratore presuppone, in particolare, l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione e la “significatività e continuità”, pur non comportando necessariamente l'esercizio di tutti i poteri dell'organo di gestione, ma richiedendo in ogni caso l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale, da desumersi da una serie di indici sintomatici (Tribunale di Napoli, Sez. Imprese, 18/05/22).
Orbene, un esercizio di fatto continuativo e non occasionale di funzioni gestorie da parte del predetto convenuto dal primo anno di attività sino alla cessazione di ogni attività sociale può ritenersi evincibile da un plurimo ordine di univoci indici della titolarità di fatto dell'amministrazione della compagine (cfr. Cass. n. 21567/17, secondo cui al fine della configurabilità di un potere gestorio di fatto “non è affatto richiesta la riferibilità degli atti compiuti all'intero spettro delle attività amministrative, risultando sufficiente un intervento incisivo e non occasionale, che, in quanto idoneo ad influenzare le scelte imprenditoriali in settori chiave, sia tale da improntare di sé
l'operato complessivo della società”):
- significative, in primo luogo, in tale senso devono ritenersi le risultanze dell'espletata istruttoria orale:
✓ è pur vero, infatti, che nessun apporto decisivo è possibile trarre né dalla deposizione del teste già dipendente di , dante causa Tes_2 Parte_2 dell'azienda alla società fallita, ma già licenziato all'epoca di riferimento, né da quella del teste il quale, alla domanda “DCV che nel 2012 il Sig. Tes_4
26 per conto di ha partecipato in prima CP_3 Controparte_5 persona alle trattative con la CTC Immobiliare Srl e Pienne Srl, con riguardo all'operazione immobiliare avente ad oggetto il capannone industriale sito in
Pisa, Via Ravizza n. 3 ed il terreno adiacente, presentandosi come titolare e amministratore di , ha risposto: “Confermo, si Controparte_5 CP_3 presentò come titolare ed è il solo con cui ho trattato, non ricordo però se era
o era perché non ricordo quando è stata fatta la Parte_2 CP_5 trasformazione;
si sta parlando della prima trattativa per affittare l'immobile”; ben potendo tale prima trattativa, dal teste espressamente collocata nel 2012 e tesa alla stipula del contratto di affitto, riferirsi non già a quella prodromica alla stipula del contratto di affitto del 01/03/12 tra e CTC, ma a Controparte_5 quella prodromica alla stipula del contratto di affitto precedentemente intercorso tra (dante causa dell'azienda su cui ha esercitato la propria Parte_2 impresa la società fallita) e CTC, avente a oggetto lo stesso capannone, la cui datazione non risulta in atti, ma che deve ritenersi sicuramente anteriore al contratto di affitto di azienda del 27/02/12 tra e , siccome ivi CP_5 Parte_2 menzionato – laddove, invece, deve escludersi ogni riferibilità a una trattativa afferente all'esercizio dell'opzione di acquisto del capannone, la quale, ove mai inveratasi, avrebbe dovuto collocarsi successivamente al 13/12/12, data cui risale il verbale assembleare contenente l'autorizzazione all'esercizio dell'opzione;
✓ è d'altro canto da rilevarsi come possa ritenersi provato un esercizio effettivo, sistematico, generalizzato e non settoriale, né occasionale, o sporadico di funzioni gestorie da parte del convenuto per un arco temporale coprente quasi i primi due anni di vita della società, dal gennaio 2012 all'ottobre 2013, alla luce della deposizione del teste ex lavoratore dipendente, particolarmente Tes_3 attendibile, in quanto indifferente rispetto alle parti, il quale ha confermato che era il sig. in tale arco temporale, a provvedere: CP_3
i. alla costante tenuta dei contatti con i fornitori e i clienti, cui il medesimo convenuto comunicava le decisioni per conto della società, assumendo obbligazioni e provvedendo a pagamenti;
ii. alla gestione del personale, dalla selezione delle persone da assumere, alle decisioni sul pagamento degli stipendi, all'emanazione delle direttive organizzative (orari, turni, mansioni);
iii. alla conclusione dei rapporti commerciali e alla tenuta dei rapporti contrattuali;
iv. alla gestione della cassa, incombente condiviso con la moglie, sig.
(“posso dire che l'ufficio che gestiva i soldi era sempre Parte_1 lui con la moglie”);
- una volta ritenuti provati l'assunzione e l'esercizio di funzioni gestorie di fatto nel primo periodo di vita della neocostituita società, è agevole trarre, da tale dato noto,
l'inferenza per cui il convenuto debba ritenersi il reale dominus della gestione societaria per tutta la durata di vita della società, sulla scorta di indici gravi, precisi e convergenti, di seguito enunciati:
27 ✓ un primo indice nel senso suindicato è rappresentato dalla durata dell'arco temporale coperto dalla deposizione testimoniale surriportata, da ritenersi significativa e tutt'altro che esigua, in considerazione della sua estensione per circa la metà della vita complessiva della società, e tale, pertanto, da indurre a presumere che, assunto il ruolo gestorio alla nascita della società, il convenuto sia rimasto in tale posizione sino alla data del fallimento;
✓ vale, poi, a corroborare la suesposta deduzione la tipologia di attività gestoria che il teste ha confermato compiuta dal convenuto, particolarmente sintomatica di un'ingerenza sistematica, continuativa e generalizzata, siccome afferente non già a specifici settori o a singoli atti gestori, ma a interi settori di attività gestionale tipizzanti il ruolo dell'organo amministrativo;
✓ un ulteriore sintomo della natura meramente formale dell'investitura del defunto ex amministratore di diritto va, poi, individuato nell'età del sig. Persona_1
(classe 1927, quindi già ultra-ottantacinquenne al momento della nomina a tale incarico) e nella sua relazione stretta di parentela con il sig. CP_3
✓ consente, inoltre, di desumere l'estensione del potere gestorio per tutta la durata della vita della società successiva a quella oggetto della deposizione testimoniale l'assenza di documentati mutamenti nella compagine gestoria e nell'assetto organizzativo dall'ottobre 2013 al novembre 2015, tali da indurre a ritenere un'estromissione dell'amministratore di fatto dal suo ruolo;
✓ un ultimo indice risiede, ancora, nel difetto di soluzione di continuità nella presenza del medesimo convenuto nei locali dell'azienda e nella sua copertura di un ruolo attivo nell'impresa sociale (in particolare, comprovata dalla sottoscrizione apposta dal sig. – in un caso anche espressamente CP_3 qualificatosi quale addetto alla ricezione - alle relate di notifica degli atti di precetto pervenuti alla società fallita nelle date del 10/02/15 e del 17/03/15, a riprova della sua perdurante operatività sino all'anno del fallimento);
✓ inidonea, invece, a fornire un indizio in senso contrario deve ritenersi la disdetta al contratto di consulenza intercorso con la società rilasciata dal convenuto nell'aprile 2013: essendo, infatti, stata confermata dal teste la sua ingerenza gestoria di fatto sino al successivo ottobre 2013, si deve infatti ritenere che non su tale contratto, ma su una situazione di fatto ulteriore traessero titolo i relativi poteri gestori.
4.2.4. Sulla determinazione del danno risarcibile
In punto di individuazione del danno risarcibile e del relativo criterio di liquidazione, com'è noto, nelle azioni di responsabilità promosse dagli organi di una procedura concorsuale nei confronti di società di capitali dichiarate insolventi,
l'opinione originariamente invalsa nella prassi propendeva per equiparare il pregiudizio patrimoniale risarcibile alla differenza tra il passivo e l'attivo accertati in sede fallimentare (Cass. n. 1281/77), dapprima in relazione ai soli addebiti in punto di prosecuzione delle operazioni successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, e in seguito anche al cospetto di condotte omissive o scorrette nella tenuta della contabilità sociale (Cass. n. 2671/77). Sennonché, come più di recente constatato
28 (Cass. SSUU. n. 9100/15), l'applicazione del predetto criterio conduce, in effetti, all'ascrizione ingiusta, a carico degli amministratori, di tutte le perdite e degli altri effetti negativi concorrenti alla determinazione del deficit rilevato in sede fallimentare, indistintamente, e a prescindere dalla relativa effettiva connessione eziologica con le specifiche inadempienze loro addebitate (laddove, invece, come noto, almeno parte del passivo dovrebbe essere ascritta alle perdite pregresse che avevano già eroso il capitale:
Cass. n. 16211/07; o alla svalutazione dei cespiti aziendali conseguente al venire meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa: Cass. n. 17033/08). Di qui la relegazione del citato criterio liquidatorio c.d. dello “sbilancio fallimentare” alla sola ipotesi estrema di totale assenza materiale della documentazione contabile e alla conseguente impossibilità di procedere al calcolo del patrimonio netto (Cass. n.
19733/15) e l'opzione della prevalente e preferibile giurisprudenza per i criteri liquidatori:
1) c.d. “analitico”, teso a individuare tutte le operazioni di gestione ordinaria dell'impresa, compiute dopo la causa di scioglimento, e ad ascrivere a danno risarcibile i soli risultati negativi causalmente connessi alle specifiche violazioni addebitate – la cui applicazione presuppone, peraltro, una ricostruzione analitica dell'andamento gestionale e, ancor prima, la completezza dei dati contabili;
2) c.d. “incrementale”, criterio presuntivo fondato sulla differenza dei netti patrimoniali, da applicarsi nell'ipotesi, correttamente allegata e motivata, dell'impossibilità di una ricostruzione analitica delle operazioni gestorie e dei relativi risultati sulla scorta della documentazione contabile a disposizione (Cass. n.
4347/22 n. 9983/17).
La novella codicistica del 2019 successiva all'entrata in vigore del c.d. Codice della
Crisi ha in effetti avallato il suesposto revirement, codificando i criteri liquidatori equitativi c.d. “incrementale” e dello “sbilancio fallimentare” (e lasciando comunque salva la prova di un diverso ammontare, eventualmente anche mediante adozione, ove possibile, del più oggettivo criterio analitico) nell'ordine preferenziale già invalso nel diritto vivente (art. 2486, comma 3 c.c.). Secondo la preferibile opinione, avallata anche da questo Tribunale (ex multis, Tribunale di Firenze, Sez. Imprese, sent. n. 467/21), tra l'altro, i criteri liquidatori legali risultanti dalla novella codicistica ben possono essere applicati anche per la liquidazione di danni consequenziali a fatti verificatisi anteriormente alla relativa entrata in vigore, dacché, a ben vedere:
- l'art. 2486 c.c., lungi dall'avere modificato la nozione di danno da indebita prosecuzione societaria, si è limitato a positivizzarne i criteri di liquidazione alla luce del previgente diritto vivente;
- inoltre, fino alla liquidazione del danno, non possono considerarsi “esauriti” gli effetti della condotta illecita (Cass. n. 3231/87 e Cass. n. 28990/19, mutatis mutandis).
Ciò premesso, nell'ipotesi di specie, al cospetto della preferenza espressa da parte attrice, mediante l'articolazione della domanda di risarcimento del danno da indebita prosecuzione in un duplice ordine di sotto-domande tra sé differenziantisi in ragione del diverso criterio liquidatorio proposto, ritiene il Collegio l'impossibilità di fare luogo all'accoglimento della proposta liquidatoria avanzata in via principale, costituente
29 nell'applicazione del criterio del c.d. sbilancio fallimentare, per un triplice ordine di ragioni:
1) in primo luogo, al cospetto dell'esistenza extra processum (comprovata dall'avvenuta sua ostensione al momento delle operazioni peritali) di una documentazione contabile che, pur non consentendo la ricostruzione analitica delle operazioni societarie compiute dopo il palesarsi del dissesto, non osta, d'altro canto, alla ricostruzione e alla comparazione, periodo per periodo, dei patrimoni netti, l'opzione per una liquidazione secondo il mero calcolo della differenza tra attivo e passivo fallimentare finirebbe:
✓ per sovvertire l'ordine preferenziale indicato dalla legge, che relega l'applicazione del criterio residuale alla sola ipotesi estrema di totale assenza materiale della documentazione contabile;
✓ nonché per violare il principio di stretta consequenzialità della determinazione del danno risarcibile, da circoscriversi, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alle sole conseguenze immediate e dirette della specifica condotta inadempiente addebitata e accertata;
di qui la preferibile opzione per la liquidazione del danno secondo il criterio incrementale, maggiormente rispettoso della condivisibile esigenza, segnalata anche dal S.C. (Cass. SSUU n. 9100/15), per cui gli amministratori resisi inadempienti rispetto al dovere di diligente gestione potranno essere chiamati a rispondere unicamente di quei danni costituenti lo sviluppo consequenziale della particolare inadempienza agli stessi addebitata, ossia dei soli pregiudizi patrimoniali potenzialmente ricollegabili alla specifica violazione, in termini di danno emergente o di lucro cessante, ai danni del patrimonio sociale;
2) del resto, nell'ipotesi di specie, è pur vero che, nel concreto svolgimento della vicenda processuale, si verte al cospetto di lacune documentali ostative a una piena copertura, con l'applicazione del criterio incrementale, del danno occorso alla società per aggravio del dissesto durante tutto il periodo di indebita prosecuzione;
ma è d'altro canto da osservarsi che assecondare la richiesta in tesi di parte attrice,
a fronte di una siffatta lacuna probatoria, significherebbe, paradossalmente, applicare contra legem il criterio posto dall'art. 2486, comma 3 c.c. quale extrema ratio, e quale sanzione della grave negligenza degli amministratori nella tenuta della contabilità, in un'ipotesi concreta di mancanza non già “materiale”, ma meramente “processuale” della documentazione all'uopo necessaria, ove la mancata produzione in giudizio della pur esistente contabilità necessaria e sufficiente a consentire la liquidazione piena del danno secondo il criterio incrementale è dipesa non già da un'omissione dell'ex amministratore nella relativa tenuta, manente societate, e nella relativa consegna alla EL, all'indomani del
, bensì da una tardiva produzione in giudizio da parte della EL CP_1 stessa:
✓ a ben vedere, infatti, qualora la documentazione a disposizione della EL irritualmente esibita per la prima volta nel corso delle oopp fosse stata introdotta tempestivamente in giudizio, sarebbe stato possibile provvedere alla ricostruzione dei patrimoni netti, periodo per periodo, come evincibile dalla
30 lettura del resoconto delle operazioni peritali e dal raffronto tra la prima stesura della CTU (in cui il danno incrementale era stato in effetti ricostruito nella sua interezza, ma i cui risultati sono inutilizzabili in giudizio, in quanto ottenuti mediante impiego di documenti irritualmente acquisiti) e la seconda relazione, in cui il consulente contabile ha invece potuto, sulla scorta dei documenti in atti, ricostruire unicamente il PN della società alla chiusura degli esercizi 2012 e
2013;
✓ di talché, il giudicante giungerebbe a sovvertire gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, con lesione, altresì, del principio dispositivo, qualora optasse per colmare una lacuna probatoria ascrivibile alla stessa parte attrice, ex art. 2697 c.c. onerata della prova del danno se e nella misura in cui la documentazione all'uopo necessaria rientri (come nell'ipotesi di specie) nella sua sfera di disponibilità, mediante applicazione di un criterio forfettario di liquidazione tendenzialmente svantaggioso per il danneggiante e giustificabile solamente al cospetto di una lacuna probatoria determinata da una condotta omissiva preprocessuale allo stesso imputabile;
3) infine, e a tutto volere concedere, osterebbe comunque alla richiesta liquidazione forfettaria del danno da sbilancio fallimentare, invocata in tesi, l'impossibilità, in base alla documentazione in atti, di provvedere al calcolo del differenziale tra l'attivo e il passivo fallimentare, attesa la mancata produzione di documenti idonei a ricostruire l'attivo conseguito o stimato come ricavabile nell'ambito della procedura concorsuale, in difetto della prova dello stato patrimoniale all'apertura del fallimento, così come della relazione ex art. 33 L. Fall., la cui produzione all'allegato n. 36 dell'atto di citazione, pur menzionata in atti e nel foliario in calce all'atto introduttivo, non risulta mai essere avvenuta: ragione per cui l'indiscriminata ascrizione a carico di parte convenuta di tutto l'incremento delle passività intercorso nelle more tra il momento dell'erosione del capitale e quello dell'apertura della procedura concorsuale finirebbe per comportare l'addebito di somme non dovute, in misura almeno pari a quell'aliunde perceptum costituito dalle somme recuperate o recuperabili da parte della EL nel corso della procedura;
somme la cui documentazione, in nome del già evocato principio di vicinitas, non può essere posta a carico dei danneggianti quale onere della prova della compensatio lucri cum damno, trattandosi di dati nella disponibilità della procedura che, come tali, rientrano nell'onere della prova positiva del danno- conseguenza (costituito, appunto, secondo la nozione di legge, non già dal solo passivo, quanto piuttosto dalla differenza tra l'attivo e il passivo documentati in sede fallimentare).
Trasponendo, dunque, le predette considerazioni al caso di specie, il danno risarcibile dovrà essere commisurato all'aggravio del dissesto come calcolato in base al differenziale in negativo del PN in relazione al periodo di gestione nel cui arco si è estesa la condotta di indebita prosecuzione, dacché, nella logica del giudizio controfattuale:
- di fatto, come pacifico, nonostante il conseguimento e la constatazione, alla chiusura del primo esercizio 2012, di una perdita per oltre 75.000 euro che aveva
31 già di per sé determinato l'azzeramento del capitale sociale e la creazione di un patrimonio netto in negativo, gli amministratori hanno optato per la continuazione dell'attività aziendale, conseguendo perdite, con progressivo ampliamento del passivo dall'importo di euro 759.946,04, come calcolato dal CTU alla chiusura del
31/12/12, al passivo fallimentare di euro 3.727.011, 43, per un totale di incremento del debito di euro 2.967.065,43;
- ipotizzata la condotta alternativa corretta degli amministratori (convocazione dell'assemblea), avrebbe avuto luogo - con certezza o, comunque, con quel grado di probabilità superiore alla probabilità opposta pacificamente ritenuto sufficiente nell'ambito della valutazione del nesso causale nel processo civile – una delibera di aumento del capitale sociale, tale da ricondurre il patrimonio netto in positivo, anziché in negativo, oppure una delibera di scioglimento e messa in liquidazione;
- donde, posto che, alla luce del documentato aggravio del passivo, pur non essendo noto il dato del PN al momento dell'apertura della procedura concorsuale, ben può presumersi che, in effetti, la relativa misura ammonti a cifra negativa e risulti di entità superiore a quella del PN riscontrabile in apertura del periodo di indebita gestione, è possibile giungere ad arguirsi che la prosecuzione dell'attività di impresa oltre l'avveramento della causa di scioglimento abbia in effetti prodotto conseguente negative in termini di progressiva riduzione del PN e che, pertanto, il danno da aggravio del dissesto sussista, nell'an.
Peraltro, seppure, in linea astratta e di principio, dovrebbe essere posto a carico dell'amministratore individuato come inadempiente il differenziale negativo di patrimonio netto maturato nel periodo di gestione intercorso tra il verificarsi del primo disavanzo in negativo (31/12/12) e la data dell'apertura del fallimento (19/11/15), della misura del danno-conseguenza in effetti occorso alla società risulta essere stata fornita soltanto una semiplena probatio (nel senso di certezza pienamente raggiunta nell'an e di certezza raggiunta nel quantum, ancorché soltanto sino a un determinato ammontare, di certo inferiore alla misura integrale del danno), a cagione delle predette lacune probatorie imputabili a parte attrice:
- a ben vedere, infatti, il CTU ha potuto operare la ricostruzione del PN, alla luce delle rettifiche resesi necessarie dalle rilevate inesattezze contabili, unicamente con riguardo ai bilanci degli esercizi chiusi al 2012 e al 2013, il primo prodotto in atti e il secondo ricavabile dall'accesso al Registro Imprese, laddove, invece, stante la mancata produzione tempestiva dei bilanci analitici 2014 e 2015, pur nella disponibilità della EL, tale ricostruzione non è stata possibile per gli esercizi successivi: donde l'estensione degli effetti della condotta accertata risulta, per vero, delimitata entro un orizzonte temporale più ristretto di quello entro cui essi si sono effettivamente spiegati nella loro interezza;
- orbene, quantunque il danno c.d. incrementale risulti in effetti descritto dalla norma nella sua massima estensione come comprensivo della intera deminutio patrimonii intervenuta tra il momento in cui la condotta alternativa corretta avrebbe dovuto essere posta in essere (coincidente con quello del primo manifestarsi dell'erosione del capitale e del verificarsi della causa di scioglimento di fatto) e quello in cui la perduranza della condotta illecita ascrivibile al singolo amministratore è cessata
32 (coincidente con quello della cessazione effettiva dell'impresa per l'intervenuto scioglimento o per la dichiarazione di fallimento, o con quello, eventualmente anteriore, di cessazione del singolo amministratore dalla carica), nulla vieta, in caso di prova del danno limitata a un orizzonte temporale inferiore, di ritenere comunque applicabile detto criterio liquidatorio nei limiti del periodo coperto dalle scritture contabili a disposizione, dovendosi ritenere la liquidazione di tale più contenuto risvolto pregiudizievole come implicitamente inclusa nell'oggetto della domanda di risarcimento correttamente estesa a tutto il periodo dell'indebita prosecuzione, ancorché non pienamente satisfattiva dell'intero ristoro del danno accertato come sussistente nell'an, ma non interamente provato nel suo pieno ammontare: conclusione, questa, che pare, anzi, avvalorata dall'inciso di apertura del comma 3 dell'art. 2486 c.c., nella parte in cui, prima di procedere alla descrizione del criterio incrementale, fa comunque salva “la prova di un diverso ammontare” – per tale potendosi intendere anche l'ammontare di entità inferiore;
- anche in tale caso, peraltro, a ben vedere, la rifusione del danno ex art. 2486 c.c. deve comunque ritenersi riferita all'intero periodo della condotta illecita, e la minore satisfattività del risarcimento accordabile deve ritenersi derivante da una limitazione non già ratione temporis, bensì in punto di quantum: ciò in quanto l'illecito da indebita prosecuzione non può che sostanziarsi nell'unicum come descritto dalla legge, ossia quale effetto unitario e complessivo di un'unica condotta contra ius estesa in un arco temporale puntualmente individuato, con esclusione di ogni frazionamento ratione temporis del danno-evento, ferma, invece, la possibilità di una liquidazione del danno-conseguenza patrimoniale in una misura inferiore all'ammontare richiesto (e pure astrattamente spettante), in ipotesi di prova soltanto parzialmente raggiunta:
- né, del resto, a siffatta carenza probatoria avrebbe potuto porre rimedio il giudicante mediante l'invocato ricorso alla liquidazione di una somma a titolo risarcitorio in via equitativa secondo un criterio liquidatorio ulteriore e diverso da quelli tipizzati all'art. 2486 c.c., atteso che:
✓ dubbia appare, anzitutto, al cospetto di siffatta tipizzazione, la possibilità di estendere i criteri liquidatori fondati su canoni equitativi oltre quelli legali;
✓ a ogni buon conto, e più in generale, il giudice può fare ricorso alla valutazione equitativa del danno, da intendersi quale extrema ratio, qualora ne sia dimostrata o incontestata la relativa esistenza e ove la precisa determinazione dello stesso sia difficoltosa (Cass. n. 20283/04), non potendo tale modalità di liquidazione costituire un mezzo per sopperire surrettiziamente all'inerzia del danneggiato, comunque onerato della produzione di elementi probatori e di dati nella sua disponibilità utili alla determinazione, anche in via approssimativa, del danno, e alla limitazione del margine di operatività dell'apprezzamento equitativo al minimo indispensabile a colmare le sole lacune inevitabili (Cass. n. 16202/02; n.
3327/02; n. 8795/00; n. 6056/90).
Ciò posto, pertanto, operata la comparazione tra i soli PN che è stato possibile calcolare sulla scorta della documentazione in atti, il danno-conseguenza risarcibile deve essere così ricostruito:
33 - in primo luogo, dovrà essere effettuata la comparazione tra il PN esistente, alla luce delle rettifiche operate, alla chiusura del primo esercizio in cui si è verificata l'erosione del capitale (PN 2012, pari a - euro 139.760) e l'unico altro successivo
PN calcolabile per tabulas nel periodo di riferimento (PN 2013, pari a – euro
262.280, alla luce della rettifica operata dal Collegio al bilancio, mediante ripristino dell'importo di euro 100.000 sotto la voce relativa al capitale sociale, dovendosi ritenere tale aumento deliberato;
riporto delle perdite a nuovo del precedente esercizio per la somma di euro 75.710; calcolo di ulteriori perdite per rettifica costi canoni di affitto per euro 126.500; espunzione dalle immobilizzazioni dell'importo di euro 893.050 espunto dal CTU;
espunzione dai debiti vs fornitori della somma di euro 729.000 per acquisto capannone;
omessa rettifica dei costi per la somma di euro 19.000, ricavata dal CTU ultra petita), ottenendosi, così, un differenziale negativo di euro -122.520: comparazione, in effetti, resa possibile dall'omogeneità dei criteri di redazione dei due bilanci che ne costituiscono i termini, entrambi improntati all'ottica di continuità;
- al differenziale così ottenuto, da ritenersi quale misura del danno da incremento del dissesto e come tale riferito a tutta la condotta illecita come sopra accertata, temporalmente estesa sino al fallimento, devono, quindi, essere sottratti i costi di ordinaria gestione, ossia quegli esborsi che sarebbero comunque andati a concorrere all'aggravamento del passivo quali voci incrementali delle perdite nel conto economico e, quindi, alla determinazione del PN, anche ipotizzandosi come compiuta la corretta condotta consistente nell'immediata messa in liquidazione della società:
✓ sul punto, in assenza di prove documentali e nell'impossibilità di utilizzare le conclusioni cui è pervenuto il CTU nella prima relazione depositata, devono ritenersi applicabili le quantificazioni forfettarie operate dalla EL sin dall'atto introduttivo (pag. 16 citazione), in ragione di euro 10.000 annue: spettando, semmai, al convenuto (rimasto inerte) fornire la prova di un maggiore ammontare, in ossequio al criterio di riparto di cui all'art. 2697 c.c., come anche temperato dal principio di prossimità della prova, trattandosi di circostanza restrittiva del perimetro del danno-conseguenza risarcibile, e dunque qualificabile alla stregua di fatto parzialmente impeditivo del diritto, nonché di dato nella sua disponibilità e nella sua sfera di conoscibilità, stante la carica rivestita nel periodo di riferimento;
✓ posto, tra l'altro, che il danno da aggravio del dissesto, quantunque limitatamente provato nel suo ammontare, deve ritenersi intervenuto per l'intero periodo di riferimento, è a tale arco temporale che deve essere riferito il calcolo dei costi ordinari di liquidazione, per un totale di 30.000 euro, che andranno, quindi, a diminuire il differenziale come sopra calcolato, riducendolo al minore ammontare di euro 92.520;
✓ tale somma dovrà, infine, incrementarsi con l'applicazione della rivalutazione monetaria a far data dal giorno dell'apertura del fallimento e della cessazione della condotta illecita, ma non anche, come invece richiesto, degli interessi:
34 i. è ben vero, infatti, che nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, così come la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, che ha invece diritto a essere posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato in ipotesi di pagamento tempestivo;
ii. è d'altro canto vero che, in tal caso, costituisce onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo;
effetto, questo, dipendente, prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
iii. ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore e, per altro verso, che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi, sia perché il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché, di per sé, esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali (Cass. n. 12452/03; n. 20591/04; n. 22347/07; n.
3355/10; n. 18564/18); insufficiente essendo, ai fini della prova della sua sussistenza, il richiamo alla redditività media del danaro nel periodo in considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma (Cass. n. 24481/20).
4.3. Sul danno derivante dalle singole condotte denunciate
Stante quanto testé esposto in ordine alla riferibilità del risarcimento accordato all'intero danno ex art. 2486 c.c., la pur incompleta ricostruzione dell'andamento del PN per tutto l'arco temporale in cui si è esteso l'illecito, lungi dal potersi ritenere alla stregua di un rigetto parziale legittimante l'insorgenza dell'interesse attoreo all'esame della domanda in subordine, deve invece essere valutata quale accoglimento della domanda avanzata in tesi, ancorché in misura ridotta rispetto a quanto richiesto (a sua volta inferiore, per scelta dell'attrice, nel quantum, alla differenza dei PN alla data della causa di scioglimento e a quella del fallimento), e dunque quale esito processuale favorevole a parte attrice, preclusivo, come tale, della disamina della domanda di condanna per danno derivante dalle varie condotte di mala gestio diverse dall'indebita prosecuzione posta in via subordinata: ciò in quanto la constatazione attorea per cui ogni deminutio patrimonii consequenziale a ciascuna condotta oggetto di separata doglianza dovrebbe ritenersi concorrente alla determinazione del danno da aggravio del dissesto, confluendo i relativi effetti distrattivi e dispersivi del patrimonio nel calcolo del PN alle varie date del periodo di riferimento e concorrendo le stesse all'aggravio del passivo accertato alla data del fallimento, deve ritenersi valida a prescindere
35 dall'effettivo importo liquidato a ristoro del danno accertato come esistente, non potendosi essa ritenere operante, o meno, secundum eventum litis, e in particolare a seconda della maggiore o minore efficacia satisfattiva, in punto di quantum, della pronuncia favorevole all'accoglimento della domanda in tesi in punto di an. Detto altrimenti:
- se è la stessa parte attrice a subordinare la disamina della domanda di risarcimento del danno da singole condotte distrattive e dispersive ritenute illecite a prescindere dalla loro collocazione post erosione alla sola ipotesi di reiezione della domanda di condanna al risarcimento del danno da indebita prosecuzione, ritenendo pertanto il proprio interesse all'accertamento di tali condotte come insorgente unicamente al cospetto della denegata sussistenza di un danno ex art. 2486 c.c., dacché in tale danno verrebbero comunque a confondersi le conseguenze pregiudizievoli di tali singole condotte;
- ne consegue che l'intervenuta liquidazione di tale danno deve ritenersi esaustiva di tali conseguenze, siccome satisfattiva dell'interesse principale di parte attrice e, pertanto, ostativa all'insorgenza dell'interesse all'accertamento della domanda subordinata;
- talché l'eventuale liquidazione di somme a titolo risarcitorio quale danno consequenziale alle predette condotte condurrebbe a un'indebita duplicazione di poste relative al medesimo danno già risarcito con l'accoglimento della domanda in tesi, con conseguente violazione del divieto di ultrapetizione di cui all'art. 112
c.p.c. (Cass. n. 5954/05), inidonea essendo la sua effettiva non piena satisfattività, determinata da carenze probatorie ascrivibili alla stessa parte danneggiata, a ingenerare il potere-dovere giudiziale di disamina della domanda subordinata, la cui insorgenza deve mirare a compensare la sola frustrazione piena dell'aspirazione al bene della vita dedotto come oggetto di primario interesse, e non già una mera soddisfazione in misura minore alle aspettative di un interesse a un bene della vita comunque conseguito.
Per inciso, è appena il caso di osservare che, ipotizzati il rigetto pieno della domanda di risarcimento in tesi e la conseguente insorgenza del potere-dovere del
Collegio di decidere sulla domanda in ipotesi, l'esito del giudizio, lungi dal rivelarsi maggiormente favorevole per la parte attrice, sarebbe stato, all'opposto, ulteriormente riduttivo della misura del danno da accordare alla società e, come tale, ancora meno satisfattivo delle ragioni attoree, dovendosi ritenere gli addebiti mossi, per la maggior parte, infondati, e per la restante parte, produttivi di un danno nettamente inferiore, siccome pari, per importo, a circa la metà di quello quantificato in accoglimento della domanda principale:
1) gli addebiti relativi alle false rappresentazioni nella contabilità sociale di conferimenti di attrezzature in conto aumento capitale e dell'esercizio di opzione di acquisto del capannone già condotto in affitto (voci nn. 1) e 3) della narrativa in fatto) attengono, a ben vedere, a condotte rilevanti non già quali autonomi antecedenti causali di una deminutio patrimonii ai danni della società, bensì quali artifizi contabili tesi a occultare il reale stato patrimoniale della stessa e imponenti la rettifica disvelatrice della perdita erosiva del capitale: seppure, infatti, siano
36 indubbie la rientranza del dovere di regolare tenuta delle scritture contabili tra i doveri gravanti sugli amministratori e la legittimazione della società o del socio a denunciarne eventuali violazioni in sede di azione di responsabilità, la circostanza dell'erronea redazione di scritture contabili non costituisce, di per sé, una causa potenzialmente efficiente rispetto a un danno da fuoriuscita di somme dal patrimonio sociale, come invece nella specie lamentato, né tantomeno può costituire titolo legittimante una richiesta di restituzione di importi pari alle attività oggetto di falsa contabilizzazione, giacché la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, ma non li determina, ed è da quegli accadimenti, e non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità, che deriva la perdita patrimoniale (SSUU n. 9100/15); donde, salva l'ipotesi - nella specie, tuttavia, neppure allegata - che dalle singole violazioni od omissioni contabili derivino specifiche voci di pregiudizio per il patrimonio sociale
(per es., spese sostenute per il pagamento di sanzioni fiscali derivanti da omissioni di denuncia, spese tecniche aggiuntive per la necessità del ricorso a professionisti esterni, ecc.), ben può condividersi l'affermazione del S.C. per cui la violazione di obblighi contabili o amministrativi e, in particolare, l'irregolarità contabile, e finanche la falsificazione del bilancio con l'occultamento della perdita alla stessa connessa e l'omissione dei provvedimenti di ricapitalizzazione necessari, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare una responsabilità risarcitoria o tantomeno restitutoria a carico degli amministratori nei confronti della società, ove non si alleghi (prima) e dimostri (successivamente) che esse sono state causa di violazioni produttive di un danno alla società (Cass. 3652/97; n. 3652/97), tale danno non potendosi comunque mai identificare tout court nel complessivo ammontare della perdita patrimoniale del periodo di gestione (Cass. n. 5876/11 e n.
7606/11);
2) parimenti non idonea a produrre alcun danno-conseguenza risarcibile risulta, altresì, la condotta consistita nella stipula del contratto di mutuo recante data del 20/12/12 ma timbro postale del 29/01/13 tra la società poi fallita, quale mutuante, e il sig.
quale mutuatario (voce n. 2 della narrativa in fatto): CP_3
✓ anzitutto, infatti, al cospetto di un testo negoziale (doc. 8-bis citazione) in cui si dà contezza di previe indagini, da parte della mutuante, della solvibilità del mutuatario, ed espressamente teso a realizzare niente più dell'interesse ordinariamente sotteso a ogni contratto di finanziamento, ossia il fornire liquidità al mutuatario (“sostenere la… posizione debitoria verso terzi” dell'accipiens”), non risulta per contro l'allegazione, da parte attrice, di dati fattuali idonei a indurre a ritenere l'erogazione della somma e la pattuizione dell'obbligo di restituzione del tantundem quale scelta gestionale così manifestamente irragionevole da essere sottratta alla regola dell'insindacabilità nel merito delle scelte imprenditoriali compiute dagli amministratori (c.d. business judgement rule, rinvenente un limite esclusivamente nella valutazione di ragionevolezza delle scelte di gestione: ex multis, Cass. n. 15470/17); vieppiù, una rispondenza del finanziamento a finalità rientranti nella sfera dell'interesse sociale (ulteriore e diversa da quella, già di per sé apprezzabile, di puro
37 investimento della somma mutuata, destinata a fruttare, in ipotesi di fisiologico svolgimento del rapporto, un importo superiore al tasso di interesse legale annuo in forza della pattuizione di un interesse dello 0,5% nominali annui da corrispondere in via posticipata) potrebbe essere in effetti rinvenuta proprio in considerazione della circostanza, sostenuta dalla stessa attrice e in effetti ritenuta confermata in atti, dello svolgimento, da parte del mutuatario, di un ruolo gestorio di fatto all'interno della compagine, che avrebbe in effetti potuto essere materialmente o giuridicamente ostacolato da eventuali problematiche di liquidità del convenuto nei confronti di terzi per debiti personali;
✓ inoltre, occorre evidenziare che l'insorgenza di un danno-conseguenza risarcibile non potrebbe, in ogni caso, configurarsi che nel momento in cui, per decorso del termine prescrizionale o per altra causa, potesse ritenersi sopravvenuta l'irrecuperabilità del credito restitutorio e dovesse, pertanto, ritenersi integrata la perdita del diritto alla relativa riscossione;
sennonché, a ben vedere, dovendosi individuare il momento perfezionativo della fattispecie di illecito in concreto azionata in considerazione dell'avvenuta espressa pattuizione di un termine di scadenza dell'obbligazione restitutoria al 01/08/18, e tenuto conto, comunque, della natura decennale della prescrizione delle obbligazioni di fonte contrattuale e dell'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con conseguente decorrenza non anteriore del termine prescrizionale: ex multis, Cass. n. 4232/23), occorre rilevare come, al momento della dichiarazione di fallimento, il diritto di credito alla restituzione risultasse ancora in essere: donde, attesa la possibilità del relativo recupero, imputet sibi la EL l'eventuale perdita successivamente intervenuta;
3) né, tantomeno, alcuna posta attiva a titolo risarcitorio può essere riconosciuta in favore della società in relazione all'asserito versamento sine titulo in favore della sig.ra di somme quale compenso per prestazioni mai svolte (voce n. Parte_1
4 della narrativa in fatto):
✓ come noto, grava sulla parte attrice, in ossequio al principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare la congiunta ricorrenza degli elementi costitutivi della fattispecie del c.d. indebito oggettivo, ovvero (Cass. n.
7501/12), da un lato, il fatto materiale dell'avvenuto pagamento (datio), ossia l'avvenuta corresponsione di una somma di denaro da una parte in favore di un'altra, e dall'altro lato, l'assenza di una causa solvendi, ossia di un titolo giustificativo del pagamento, o il successivo venir meno di questa (ex multis
Cass. n. 7027/97; n. 22872/10; n. 1734/11); ferma, peraltro, la necessità di temperare il rigore dell'onere probatorio del titolo imposto all'attore in ripetizione di una somma pacificamente o comprovatamente versata, non potendosi esigere la probatio diabolica consistente nella dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens astrattamente prospettabile (Cass. n. 15667/11), ma dovendo l'onere attoreo essere circoscritto alla luce delle contrapposte allegazioni e deduzioni di causa circa i rapporti inter partes (Cass. n. 14428/21; n. 17050/14);
38 ✓ orbene, come evincibile dalla lettura della scrittura privata di conferimento incarico denominata “contratto di collaborazione commerciale” di cui al doc. 12 citazione, la società fallita aveva incaricato la sig.ra quale titolare di Pt_1 omonima ditta individuale, di varie prestazioni di servizi commerciali e marketing volti all'acquisizione e al monitoraggio della clientela, con previsione di un compenso pari allo 0,01% del fatturato mensile imponibile IVA: donde la piena debenza di compensi per prestazioni eseguite e rientranti nel mansionario di cui al contratto;
✓ come accertato dal CTU, la sig.ra ha emesso fatture per complessivi euro Pt_1
36.252,32, contabilizzate tra i costi per consulenze (doc. 15);
✓ ora, anche a volere ritenere dimostrati i pagamenti fatturati nella loro interezza in ragione della valenza contra se per l'amministratore predisponente delle scritture contabili che attestano la relativa effettuazione e il relativo importo, invero, emerge dalla stessa allegazione di parte attrice, così come dalla lettura della deposizione del teste l'effettivo espletamento in via continuativa, da Tes_3 parte della sig.ra in favore della società, di plurime prestazioni Pt_1 meritevoli di remunerazione, quali la gestione di un punto vendita nella mansione di direttrice, nonché la tenuta della cassa e della contabilità dell'intera società, unitamente al di lei marito, sig. attività, queste, non tutte CP_3 rientranti nel mansionario di cui al citato contratto di collaborazione commerciale e, dunque, costituenti titolo all'ottenimento di un pagamento di compensi anche in misura eccedente l'importo pattuito per tale più ristretto incarico – non comprensivo, ad esempio, della tenuta della contabilità e delle casse sociali;
✓ mancando, oltretutto, in atti la prova del fatturato mensile IVA, non risulta neppure possibile effettuare il calcolo dell'eventuale eccedenza corrisposta dalla società rispetto al compenso pattuito - unica somma eventualmente richiedibile a titolo risarcitorio, in luogo dell'intero importo degli emolumenti eseguiti, se e nella misura in cui si dimostrasse la mancanza di titolo per il pagamento delle somme eccedenti;
✓ del resto, non è stato neppure allegato uno svolgimento, da parte dell'accipiens, del ruolo di amministratore di fatto, né risultano in atti l'allegazione e la prova dell'inserimento della stessa nell'organigramma dei lavoratori dipendenti e/o della percezione, da parte della stessa, di retribuzioni ad altro titolo;
✓ donde, le plurime mansioni comprovatamente svolte in favore della società valgono di per sé a costituire un adeguato titolo di natura negoziale giustificativo della percezione delle somme erogate dalle casse sociali ulteriore e aggiuntivo rispetto a quello costituito dal solo contratto di collaborazione e a escludere la natura sine titulo di un'eventuale – comunque soltanto apoditticamente affermata e, a fronte della tempestiva contestazione del convenuto, rimasta indimostrata - eccedenza degli importi presuntivamente corrisposti rispetto a quelli spettanti in base alla previsione di contratto;
39 4) parimenti priva di pregio risulta, poi, la doglianza afferente a un (voce n. 5 della narrativa in fatto) preteso acquisto, a prezzo abnormemente elevato, di beni mobili già oggetto di affitto, atteso che:
✓ in primo luogo, non risulta la prova dell'effettiva fuoriuscita dalle casse sociali della somma pattuita quale corrispettivo d'acquisto, inidonea essendo all'uopo la mera contabilizzazione della stessa nella scheda contabile relativa ai “debiti vs fornitori” – appostazione sulla cui assenza di portata dannosa in sé si rinvia a quanto sopra esposto in merito ad altre false rappresentazioni contabili (punto n.
1);
✓ inoltre, la decisione gestionale di pervenire all'acquisto di beni già condotti in azienda (anche volendosi ammettere come comprovata la corrispondenza dei beni acquistati con quelli già parte dell'azienda già condotta in affitto dal raffronto delle elencazioni di beni allegate rispettivamente al contratto di vendita del 30/04/13 e al contratto di affitto di azienda del 28/02/12, pur a fronte dell'estrema genericità delle relative descrizioni) rientra di per sé nell'ambito di operatività della business judgement rule;
✓ né può ritenersi la generica e contestata allegazione di abnormità del corrispettivo pattuito adeguatamente corroborata dalla mera produzione di una stima compiuta dall'IVG sui beni, dopo anni e usura da utilizzo, e vieppiù nell'ottica non di continuità aziendale (ottica nella quale ben può intendersi intervenuto l'acquisto storico), ma di liquidazione di cespiti nell'ambito endo- concorsuale;
✓ semmai, a tutto volere concedere, l'unica condotta eventualmente fuoriuscente dalla sfera della ragionevolezza avrebbe potuto individuarsi nella concomitante prosecuzione del pagamento dei canoni di affitto dell'azienda in misura invariata, anche all'indomani del conseguito pieno dominio sui beni mobili già costituente parte dell'azienda stessa: onde un eventuale e ipotetico danno, lungi dal potere essere quantificato in un importo pari al prezzo di acquisto dei beni, avrebbe, semmai, dovuto essere commisurato alla mancata riduzione del canone di azienda, comprensivo della concessione in godimento anche di altri beni strumentali, in ragione di un importo corrispondente ai beni trasferiti in proprietà dell'affittuaria; sennonché, detto importo non appare neppure ricavabile dalla scarna documentazione in atti, dalla quale, oltretutto, e ancora prima, non emerge sinanco la prova dell'effettivo versamento di alcuna somma a titolo di canoni d'affitto di azienda – versamento che appare in effetti da escludersi, stando alla stessa ricostruzione attorea dei fatti, quantomeno dal luglio 2012, allorquando la dante causa e concedente è stata Parte_2 cancellata, con permanenza, tuttavia, della relativa azienda nella disponibilità sine die dell'affittuaria;
5) a identiche conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla doglianza relativa alla pretesa cessione di marchio già nella disponibilità della società – siccome ricompreso anch'esso nell'azienda detenuta in affitto - e a un prezzo asseritamente spropositato (voce n. 6 della narrativa in fatto):
40 ✓ anche in relazione a tale addebito, invero, valgono le considerazioni suesposte in punto di mancato supporto probatorio all'allegazione di abnormità del corrispettivo pattuito nonché, ancora prima, all'allegazione del relativo intervenuto pagamento nella sua totalità (risultando attestato nel corpo del contratto di cessione il solo pagamento della minore somma di euro 71.000);
✓ e valgono, altresì, le argomentazioni testé esplicate in ordine alla rientranza della stipula dell'atto di acquisto nella sfera della business judgement rule; alla configurabilità, semmai, di un danno nella mancata riduzione, in misura corrispondente al ridotto oggetto, del canone di affitto;
nonché alla mancata prova sia della misura di tale importo, sia, ancora prima, dell'effettivo pagamento di tali canoni specie all'indomani della cancellazione della concedente dal Registro delle Imprese;
6) del tutto generico risulta, poi, l'addebito relativo a pretese cessioni di credito e accolli di debito (voce n. 8 della narrativa in fatto), giacché:
✓ da un lato, quanto alla vicenda relativa a una pretesa cessione di credito da parte del sig. in favore di non è stata neppure allegata CP_3 NT una pretesa deminutio patrimonii, né tantomeno è possibile comprendere se la fallita abbia effettivamente versato alla cessionaria la somma per cui quest'ultima ha emesso la fattura reperibile in atti (portante la somma di euro
1.000);
✓ dall'altro lato, e parimenti, quanto al deliberato accollo di debiti per euro
185.000 contratti dai concedenti in affitto delle aziende condotte dalla società fallita, nessun danno risulta provato a fronte della pacifica mancata insinuazione al passivo della creditrice accollataria e comunque in Parte_3 considerazione dell'effettiva spettanza in capo alla società fallita, in base al rapporto di provvista (tra accollante e accollato), del debito portato dalle sole quattro cambiali effettivamente onorate, per un totale di euro 12.000, corrispondente a un canone annuale di affitto dell'azienda in titolarità di
Parte_2
7) ragione per cui, anche ipotizzandosi come dovuta e possibile la disamina della domanda subordinata in luogo di quella principale, l'unico addebito in effetti potenzialmente conducente a una pronuncia risarcitoria in favore di parte attrice avrebbe potuto essere rinvenuto nell'accettazione da parte dell'AU del pagamento in proprio favore di compensi raddoppiati in un momento di conclamata crisi, atteso che:
✓ benché non risulti in effetti documentata dalla produzione di un verbale l'allegata celebrazione di un'assemblea in data 11/04/14 (circostanza invero alquanto inverosimile, stante il documentato svolgimento di un'assemblea il precedente 10/04/14 su tutt'altro ordine del giorno), risultano, nondimeno, ammessi contra se dagli stessi amministratori predisponenti i pagamenti di somme a tale titolo, contabilizzati nelle schede contabili di cui al doc. 25 (da cui emergono pagamenti mensili in ragione di euro 4.000 a titolo di compenso amministratore per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2015) e di cui al doc. 32
(da cui risultano, come anche accertato dal CTU nella relazione, a pag. 15, due
41 successivi aumenti del compenso a febbraio 2013 e a febbraio 2014, e il pagamento di complessivi euro 137.732 dal 2013 al 2015 a titolo di compensi amministratore);
✓ orbene, se è pur vero che, come anche ammesso dalla stessa attrice, la decisione del versamento e della misura del compenso dell'amministratore costituisce un incombente di spettanza dell'organo assembleare, è d'altro canto vero che diligenza avrebbe imposto all'amministratore (tra l'altro coincidente, quanto all'AU di diritto, con il socio al 95% della stessa fallita) di rifiutare tale pur deliberato aumento, nella consapevolezza dello stato di crisi in cui la società effettivamente versava e che avrebbe dovuto condurre al relativo scioglimento;
✓ ciò posto, peraltro, pur a fronte del reperimento in atti da parte del CTU di somme. contabilizzate come compenso amministratore per il periodo successivo a quello oggetto di doglianza attorea in un importo nettamente superiore, nondimeno, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, il mantenimento dell'ammontare originario di euro 48.000 quale oggetto della domanda di risarcimento per il singolo addebito imporrebbe di non superare, in un'ipotetica liquidazione, tale minore importo richiesto: inidoneo a condurre a conclusioni contrarie essendo il mero fatto dell'inserimento, nelle conclusioni da ultimo precisate, della clausola di chiusura estensiva della domanda risarcitoria anche alla liquidazione “del più o del meno di giustizia”, da ritenersi equivalente a mera clausola di stile a fronte del mancato aggiornamento del quantum della domanda risarcitoria anche all'indomani della presa di cognizione delle risultanze peritali (Trib. Firenze, Sez. Imprese, Sent. n. 613/23 in RG 4478/2019).
5. Sulle spese di lite
Nel rapporto tra la EL e il sig. in proprio, in considerazione CP_3 dell'accoglimento della domanda attorea in ragione di un importo nettamente inferiore sia a quello oggetto della domanda originariamente proposta (pari a oltre 3 milioni di euro), sia a quello oggetto della domanda come da ultimo ridotta (pari a oltre 644.000 euro):
- le spese di lite, come liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 147/22, con applicazione dei valori medi relativi al minore importo riconosciuto come dovuto, in ossequio al criterio del c.d. decisum disposto dall'art. 5, comma 1 DM n. 55/14
(“Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente…Nei giudizi di pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata”), seguono la soccombenza e devono, pertanto, essere poste a carico del convenuto, la cui contumacia in riassunzione, conseguendo a evento interruttivo non modificativo, impone di ritenere, come già osservato, non rinunciate le difese e le domande spiegate anteriormente all'interruzione;
- devono, inoltre, ritenersi alla stregua di spese superflue, come tali irripetibili da parte del vittorioso ai sensi dell'art. 92, comma 1 c.p.c., quelle spese vive sostenute a titolo di pagamento di un Contributo Unificato per l'iscrizione a ruolo della domanda superiori rispetto alla misura del CU proporzionale al quantum
42 riconosciuto e accertato come dovuto: donde, per converso, la condanna alla rifusione da porre a carico del soccombente dovrà essere limitata alla sola misura del CU effettivamente dovuto per una domanda rientrante nello scaglione di valore corrispondente all'importo accertato come di spettanza attorea.
Nulla deve, invece, essere disposto in merito alle spese di lite nei rapporti tra la
EL e il sig. quale chiamato all'eredità del defunto sig. CP_3 Per_1
atteso che la natura modificativa dell'evento interruttivo che ha attinto il de cuius
[...] ne avrebbe imposto la costituzione in giudizio ex novo al fine di evitare gli effetti della contumacia;
effetti in cui deve ritenersi ricompresa la necessità di una pronuncia di non luogo a provvedere sulle spese in ipotesi di soccombenza della parte costituita.
PQM
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita e/o disattesa:
- rigetta le domande avanzate dalla (già Parte_5
nei confronti del sig. quale chiamato Controparte_5 CP_3 all'eredità del defunto sig. Persona_1
- condanna il sig. in proprio, alla corresponsione, in favore della CP_3
(già , della somma Parte_5 Controparte_5 di euro 92.520, oltre rivalutazione monetaria a far data dal 19/11/15;
- condanna il sig. in proprio, alla rifusione, in favore della CP_3 [...]
(già , delle spese di lite, che Parte_5 Controparte_5 liquida in euro 1.518 a titolo di esborsi e di euro 14.103 a titolo di compensi, oltre
IVA e CPA come per legge e oltre spese generali forfetarie;
- nulla dispone in punto di spese di lite nei rapporti tra la Parte_5
(già e il sig. quale chiamato
[...] Controparte_5 CP_3 all'eredità del defunto sig. Persona_1
Firenze, camera di consiglio del 18/03/25
Il Presidente dott. Niccolò Calvani
Il giudice dott.ssa Linda Pattonelli
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