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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 18/02/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1994/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CIPOLLA LUCIANA ( e dell'avv. BERTOLOTTI SIMONE C.F._1
( ), C.F._2 appellante
e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHERICI LUCIA
[...] P.IVA_2
( ), C.F._3 appellata e appellante incidentale
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Firenze, in riforma della sentenza n. 230/2023 del Tribunale di Arezzo, pronunciata all'esito del giudizio R.G. 424/2019, pubblicata in data 13 marzo
2023, non notificata, e in accoglimento dei motivi di gravame proposti e rigettando l'appello incidentale propost[o] in [quanto] infondato in fatto e in diritto, così pronunciare:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnata
Sentenza per i motivi di cui in atti.
Sempre in via preliminare:
- si insiste affinché questa Ecc.ma Corte voglia sollevare avanti la Corte
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare), nella formulazione applicabile al presente giudizio, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 168 l.f. alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo anziché alla data di iscrizione sul registro delle imprese del decreto di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo.
In via principale:
- rigettare l'appello incidentale svolto da controparte e in riforma della sentenza 230/2023 del Tribunale di Arezzo dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e comunque respingere, tutte le domande e istanze proposte da Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1
(incorporante nel giudizio di primo Controparte_2 grado;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre agli accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio»;
pag. 2/9 per e in concordato preventivo: Controparte_1
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze
• Respingere la richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante.
• Accogliere l'appello incidentale con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente, per i motivi indicati, stabilisce che “si sono registrati insoluti relativi agli accrediti impugnati per € 1.068.483,92 quanto alle rimesse effettuate sul conto aperto con CRF” e “si sono registrati insoluti relativi agli accrediti impugnati per € 207.349,88” in relazione alle rimesse di terzi accreditate sui predetti conti e, dunque, dichiarare dovuta all'esponente la restituzione dell'importo di € 1.275.833,80 con condanna di
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione Parte_1 di detto importo a e concordato in persona Controparte_1 dei Liquidatori, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese.
• Accogliere l'appello incidentale con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara compensate per ½ le spese del giudizio di primo grado dichiarando dovute integralmente le spese del giudizio di primo grado e condannare alla refusione integrale delle spese stesse. Parte_1
• Rigettare, integralmente e su ogni capo impugnato, l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e non Parte_1 provato, per i motivi esposti in atto, e confermare la sentenza appellata laddove accerta il diritto alla restituzione dell'appellata delle rimesse per un importo di € 563.004,08 e condanna in persona del suo Parte_1 legale rappresentante alla restituzione del corrispondente importo pari ad €
563.004,08 in favore di e concordato in Controparte_1 persona dei Liquidatori, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese.
• Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge».
pag. 3/9 Rilevato
(in seguito ) ha proposto appello avverso la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 230 del 2023 del Tribunale di Arezzo, con la quale è stata condannata a restituire a e in concordato Controparte_1
Cont preventivo (in prosieguo la somma di euro 563,004,08, oltre interessi dalla domanda al saldo, e a rifonderle la metà delle spese di lite, compensato il residuo ½.
Cont In particolare, aveva agito in giudizio per ottenere da
[...]
– incorporata per fusione da – la Controparte_4 Pt_1 restituzione della somma di euro 1.838.837,38, maggiorata degli interessi legali, indebitamente trattenuta dalla banca, a suo dire, per effetto di versamenti eseguiti da terzi sul conto corrente n. 0000/241 (per euro
1.500.542,61) e sul conto corrente n. 0447/49080109 (per euro 338.294,77), entrambi a essa intestati, successivamente alla data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di secondo cui le somme Pt_1 astrattamente suscettibili di restituzione avrebbero dovuto essere solo quelle da rimesse successive alla data d'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo piuttosto che a quella di presentazione della stessa, ha escluso che gli importi potessero essere trattenuti dalla banca, sia nell'ipotesi in cui si vertesse in casi di crediti oggetto di cessione pro solvendo, sia in quella che si trattasse di mero Cont mandato al loro incasso, essendo rimasti nella titolarità di al contempo riducendo l'ammontare da restituire in ragione degli insoluti denunciati dalla convenuta.
Cont L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
pag. 4/9 1. «primo motivo di impugnazione - in merito alla carenza di rappresentanza sostanziale e processuale in capo ai liquidatori giudiziali»;
2. «secondo motivo di impugnazione - in merito alla corretta applicazione dell'art 168 l.f. e alla individuazione del dies a quo relativo alla eventuale inefficacia delle rimesse e questione di legittimità costituzionale»;
3. «terzo motivo di impugnazione - sulla opponibilità del mandato all'incasso e del patto di compensazione e la conseguente legittima facoltà della banca di trattenere le rimesse pervenute post deposito della domanda di concordato».
Cont Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza dell'impugnazione principale e proponendo appello incidentale affidato ai seguenti motivi, come di seguito sintetizzabili:
1. il Tribunale avrebbe erroneamente escluso dal conteggio l'importo di alcuni crediti, asseritamente rimasti insoluti – non specificamente indicati – in difetto di adeguata prova della circostanza, mancando di
«motivare ed identificare per quali delle rimesse chieste in restituzione si fossero manifestati gli asseriti insoluti rendendo la rimessa non suscettibile di restituzione»;
2. erronea sarebbe la parziale compensazione delle spese processuali, a fronte dell'integrale fondatezza della pretesa.
Sospesa l'esecutività della sentenza gravata, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis
– precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 13 dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento dell'11 gennaio 2025.
Considerato
pag. 5/9 1. Con il primo motivo lamenta la carenza di rappresentanza Pt_1 sostanziale e processuale in capo ai liquidatori giudiziali, che avrebbero agito Cont in giudizio in nome di pur essendo privi di legittimazione.
Il motivo è fondato.
Cont Nella fattispecie all'odierno esame per in concordato hanno agito in giudizio i liquidatori giudiziali.
Secondo la Corte di cassazione, «il liquidatore giudiziale è un mandatario ex lege che esercita i poteri relativi alla gestione ed alla liquidazione dei beni ceduti in nome del debitore, ma per conto e nell'interesse della massa dei creditori di cui è rappresentante. […] In giurisprudenza è granitico il principio secondo il quale la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione (cfr. Cass. n. 8192 del 2013; Cass. n. 27897 del
2013; Cass. n. 17606 del 2015; Cass. n. 681 del 2017; Cass. n. 33422 del
2019). Pertanto, per effetto del provvedimento di omologazione del concordato viene meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e, perciò, limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione (cfr. Cass. n. 18755 del 2014)» (Cass. n. 286 del 2023, in motivazione).
Infatti, «e trattasi di principio altrettanto consolidato, valido per il concordato preventivo in genere ed esplicativo di quello appena riportato [, …] il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le pag. 6/9 limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 L. Fall., per il fallimento (vedi Cass. n. 16534/2012)»
(Cass. n. 5406 del 2024, in motivazione).
Pertanto, «il commissario liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non è legittimato ad agire o resistere in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento adesivo dipendente (Cass. 16534/2012)» (Cass. n. 26982 del 2022, in motivazione).
Non assume significato dirimente la circostanza che la legittimazione processuale non sia stata contestata da parte di o che il suo difetto Pt_1 non sia stato rilevato d'ufficio in prime cure, la questione essendo comunque dedotta come motivo d'appello.
Infatti, al riguardo, è appena il caso di considerare come, «secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte [di cassazione], la rilevabilità del difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche d'ufficio dal giudice, dev'essere coordinata con il sistema processuale vigente, introdotto dalla novella n. 353 del 1990 con le modifiche di cui alla legge n.354 del 1995, e con le preclusioni da esso introdotte, per cui esso dovrebbe poter essere rilevato in primo grado non oltre l'udienza di trattazione, e in appello l'assenza di poteri rappresentativi può essere inserita nei motivi di appello. Ne consegue che, in difetto di una tempestiva contestazione all'interno dei due momenti pag. 7/9 processuali sopra indicati, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, ad una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione
(Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 07/12/2004, Rv. 580877 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 5328 del 04/04/2003, Rv. 561901 - 01)» (Cass. n. 33769 del
2019, in motivazione).
L'accoglimento della censura, peraltro, non conduce alla reiezione in rito Cont della domanda spiegata da ma solo alla rimessione in istruzione della causa, onde consentire la sanatoria del difetto di legittimazione processuale.
Giova sul punto richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui «[i]l difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”. La ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.» (Cass. n. 5343 del
2015, in massima;
analogamente, Cass. n. 34775 del 2021, in massima: «Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, pag. 8/9 anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”»).
La causa deve dunque essere rimessa in istruzione con separata ordinanza, onde consentire la sanatoria.
Le spese processuali verranno liquidate con la sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il primo motivo dell'appello principale proposto da
[...] avverso la sentenza n. 230 del 2023 del Tribunale di Parte_1
Arezzo;
2. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
13 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
pag. 9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Anna Primavera Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CIPOLLA LUCIANA ( e dell'avv. BERTOLOTTI SIMONE C.F._1
( ), C.F._2 appellante
e
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CHERICI LUCIA
[...] P.IVA_2
( ), C.F._3 appellata e appellante incidentale
Conclusioni per «Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Parte_1
Firenze, in riforma della sentenza n. 230/2023 del Tribunale di Arezzo, pronunciata all'esito del giudizio R.G. 424/2019, pubblicata in data 13 marzo
2023, non notificata, e in accoglimento dei motivi di gravame proposti e rigettando l'appello incidentale propost[o] in [quanto] infondato in fatto e in diritto, così pronunciare:
In via preliminare:
- sospendere l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione dell'impugnata
Sentenza per i motivi di cui in atti.
Sempre in via preliminare:
- si insiste affinché questa Ecc.ma Corte voglia sollevare avanti la Corte
Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge Fallimentare), nella formulazione applicabile al presente giudizio, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 168 l.f. alla data di presentazione della domanda di concordato preventivo anziché alla data di iscrizione sul registro delle imprese del decreto di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo.
In via principale:
- rigettare l'appello incidentale svolto da controparte e in riforma della sentenza 230/2023 del Tribunale di Arezzo dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o improcedibili e comunque respingere, tutte le domande e istanze proposte da Controparte_1
nei confronti di
[...] Parte_1
(incorporante nel giudizio di primo Controparte_2 grado;
In ogni caso:
- con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre agli accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio»;
pag. 2/9 per e in concordato preventivo: Controparte_1
«Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze
• Respingere la richiesta di rimessione degli atti alla Corte costituzionale per irrilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante.
• Accogliere l'appello incidentale con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente, per i motivi indicati, stabilisce che “si sono registrati insoluti relativi agli accrediti impugnati per € 1.068.483,92 quanto alle rimesse effettuate sul conto aperto con CRF” e “si sono registrati insoluti relativi agli accrediti impugnati per € 207.349,88” in relazione alle rimesse di terzi accreditate sui predetti conti e, dunque, dichiarare dovuta all'esponente la restituzione dell'importo di € 1.275.833,80 con condanna di
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t., alla restituzione Parte_1 di detto importo a e concordato in persona Controparte_1 dei Liquidatori, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese.
• Accogliere l'appello incidentale con riforma della sentenza impugnata nella parte in cui dichiara compensate per ½ le spese del giudizio di primo grado dichiarando dovute integralmente le spese del giudizio di primo grado e condannare alla refusione integrale delle spese stesse. Parte_1
• Rigettare, integralmente e su ogni capo impugnato, l'appello proposto da in quanto infondato in fatto ed in diritto e non Parte_1 provato, per i motivi esposti in atto, e confermare la sentenza appellata laddove accerta il diritto alla restituzione dell'appellata delle rimesse per un importo di € 563.004,08 e condanna in persona del suo Parte_1 legale rappresentante alla restituzione del corrispondente importo pari ad €
563.004,08 in favore di e concordato in Controparte_1 persona dei Liquidatori, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese.
• Con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo e secondo grado, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge».
pag. 3/9 Rilevato
(in seguito ) ha proposto appello avverso la Parte_1 Pt_1 sentenza n. 230 del 2023 del Tribunale di Arezzo, con la quale è stata condannata a restituire a e in concordato Controparte_1
Cont preventivo (in prosieguo la somma di euro 563,004,08, oltre interessi dalla domanda al saldo, e a rifonderle la metà delle spese di lite, compensato il residuo ½.
Cont In particolare, aveva agito in giudizio per ottenere da
[...]
– incorporata per fusione da – la Controparte_4 Pt_1 restituzione della somma di euro 1.838.837,38, maggiorata degli interessi legali, indebitamente trattenuta dalla banca, a suo dire, per effetto di versamenti eseguiti da terzi sul conto corrente n. 0000/241 (per euro
1.500.542,61) e sul conto corrente n. 0447/49080109 (per euro 338.294,77), entrambi a essa intestati, successivamente alla data di deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di secondo cui le somme Pt_1 astrattamente suscettibili di restituzione avrebbero dovuto essere solo quelle da rimesse successive alla data d'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di ammissione al concordato preventivo piuttosto che a quella di presentazione della stessa, ha escluso che gli importi potessero essere trattenuti dalla banca, sia nell'ipotesi in cui si vertesse in casi di crediti oggetto di cessione pro solvendo, sia in quella che si trattasse di mero Cont mandato al loro incasso, essendo rimasti nella titolarità di al contempo riducendo l'ammontare da restituire in ragione degli insoluti denunciati dalla convenuta.
Cont L'appello di è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto introduttivo):
pag. 4/9 1. «primo motivo di impugnazione - in merito alla carenza di rappresentanza sostanziale e processuale in capo ai liquidatori giudiziali»;
2. «secondo motivo di impugnazione - in merito alla corretta applicazione dell'art 168 l.f. e alla individuazione del dies a quo relativo alla eventuale inefficacia delle rimesse e questione di legittimità costituzionale»;
3. «terzo motivo di impugnazione - sulla opponibilità del mandato all'incasso e del patto di compensazione e la conseguente legittima facoltà della banca di trattenere le rimesse pervenute post deposito della domanda di concordato».
Cont Si è costituita in giudizio protestando l'infondatezza dell'impugnazione principale e proponendo appello incidentale affidato ai seguenti motivi, come di seguito sintetizzabili:
1. il Tribunale avrebbe erroneamente escluso dal conteggio l'importo di alcuni crediti, asseritamente rimasti insoluti – non specificamente indicati – in difetto di adeguata prova della circostanza, mancando di
«motivare ed identificare per quali delle rimesse chieste in restituzione si fossero manifestati gli asseriti insoluti rendendo la rimessa non suscettibile di restituzione»;
2. erronea sarebbe la parziale compensazione delle spese processuali, a fronte dell'integrale fondatezza della pretesa.
Sospesa l'esecutività della sentenza gravata, assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. – nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis
– precisate le conclusioni come in esergo, all'esito dell'udienza del 13 dicembre 2024 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento dell'11 gennaio 2025.
Considerato
pag. 5/9 1. Con il primo motivo lamenta la carenza di rappresentanza Pt_1 sostanziale e processuale in capo ai liquidatori giudiziali, che avrebbero agito Cont in giudizio in nome di pur essendo privi di legittimazione.
Il motivo è fondato.
Cont Nella fattispecie all'odierno esame per in concordato hanno agito in giudizio i liquidatori giudiziali.
Secondo la Corte di cassazione, «il liquidatore giudiziale è un mandatario ex lege che esercita i poteri relativi alla gestione ed alla liquidazione dei beni ceduti in nome del debitore, ma per conto e nell'interesse della massa dei creditori di cui è rappresentante. […] In giurisprudenza è granitico il principio secondo il quale la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione (cfr. Cass. n. 8192 del 2013; Cass. n. 27897 del
2013; Cass. n. 17606 del 2015; Cass. n. 681 del 2017; Cass. n. 33422 del
2019). Pertanto, per effetto del provvedimento di omologazione del concordato viene meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e, perciò, limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione (cfr. Cass. n. 18755 del 2014)» (Cass. n. 286 del 2023, in motivazione).
Infatti, «e trattasi di principio altrettanto consolidato, valido per il concordato preventivo in genere ed esplicativo di quello appena riportato [, …] il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno “spossessamento attenuato”, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le pag. 6/9 limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, la quale impone che ogni atto sia comunque funzionale all'esecuzione del concordato. In particolare, nel concordato con cessione dei beni, la legittimazione a disporne viene attribuita al commissario liquidatore, che agisce in una veste generalmente qualificata come di mandatario dei creditori, mentre il debitore in ogni caso mantiene (oltre che la proprietà dei beni) la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 L. Fall., per il fallimento (vedi Cass. n. 16534/2012)»
(Cass. n. 5406 del 2024, in motivazione).
Pertanto, «il commissario liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non è legittimato ad agire o resistere in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento adesivo dipendente (Cass. 16534/2012)» (Cass. n. 26982 del 2022, in motivazione).
Non assume significato dirimente la circostanza che la legittimazione processuale non sia stata contestata da parte di o che il suo difetto Pt_1 non sia stato rilevato d'ufficio in prime cure, la questione essendo comunque dedotta come motivo d'appello.
Infatti, al riguardo, è appena il caso di considerare come, «secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte [di cassazione], la rilevabilità del difetto di legittimazione processuale, pur rientrando tra le questioni rilevabili anche d'ufficio dal giudice, dev'essere coordinata con il sistema processuale vigente, introdotto dalla novella n. 353 del 1990 con le modifiche di cui alla legge n.354 del 1995, e con le preclusioni da esso introdotte, per cui esso dovrebbe poter essere rilevato in primo grado non oltre l'udienza di trattazione, e in appello l'assenza di poteri rappresentativi può essere inserita nei motivi di appello. Ne consegue che, in difetto di una tempestiva contestazione all'interno dei due momenti pag. 7/9 processuali sopra indicati, e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d'ufficio, ad una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem, la questione non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione
(Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 07/12/2004, Rv. 580877 - 01; Sez. 3,
Sentenza n. 5328 del 04/04/2003, Rv. 561901 - 01)» (Cass. n. 33769 del
2019, in motivazione).
L'accoglimento della censura, peraltro, non conduce alla reiezione in rito Cont della domanda spiegata da ma solo alla rimessione in istruzione della causa, onde consentire la sanatoria del difetto di legittimazione processuale.
Giova sul punto richiamare l'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo cui «[i]l difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente, può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in appello), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”. La ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degli artt. 83 e 125 cod. proc. civ.» (Cass. n. 5343 del
2015, in massima;
analogamente, Cass. n. 34775 del 2021, in massima: «Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, pag. 8/9 anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del “falsus procurator”»).
La causa deve dunque essere rimessa in istruzione con separata ordinanza, onde consentire la sanatoria.
Le spese processuali verranno liquidate con la sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il primo motivo dell'appello principale proposto da
[...] avverso la sentenza n. 230 del 2023 del Tribunale di Parte_1
Arezzo;
2. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data
13 febbraio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Anna Primavera
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