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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8887 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice CA IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA G. Parte_1 C.F._1 PENNETTI PENNELLA N, 46 06128 PERUGIA presso l'Avvocato VANTAGGI RICCARDO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1 FLAMINIA, 388 00196 ROMA presso l'Avvocato MALTESE MAURO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2 CICERONE, 49 00193 ROMA presso l'Avvocato BERNARDINI SVEVA
CONVENUTI
(C.F. Controparte_3 CP_4 Controparte_5 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso l'Avvocato BUIZZA
RICCARDO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_6 C.F._2 GIUSEPPE PISANELLI 40 ROMA presso l'Avvocato MALANDRINO GIANLUIGI, che la/lo rappresenta e difende
RZ MA
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione in veste di beneficiario della polizza collettiva infortuni stipulata dal Parte_1 [...] per conto di chi spetta con premesso di aver subito Controparte_1 Controparte_2 lesioni personali a seguito di una caduta accidentale avvenuta in data 11.12.2022, ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano sia il che Controparte_1 Controparte_2 al fine di conseguire – in via principale – la condanna delle stesse in solido tra loro secondo il
[...] rispettivo grado di responsabilità al pagamento dell'importo di € 150.000 ovvero della diversa somma ritenuta equa all'esito dell'istruttoria.
In via subordinata, ha chiesto la condanna del alla rifusione delle somme Controparte_1 versate nel biennio 2021 – 2022 pari a € 4.041.77 a titolo di contributo per la convenzione assicurativa nonché di quota associativa, ove ritenuto che esso attore non possa essere ricompreso tra i soggetti indennizzabili ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Si sono costituite entrambe le convenute. ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 formulando istanza di immediata estromissione dal giudizio sul rilievo di aver provveduto con specifica delibera del Consiglio Direttivo ad accogliere la domanda di adesione rivoltale dalla Controparte_7
– di cui era membro l'attore – sì da garantire allo stesso la copertura assicurativa della
[...] previo pagamento dei premi previsti dalla convenzione. CP_2
Nel merito ha contestato la fondatezza della richiesta indennitaria perché non provata.
Riguardo alla domanda formulata in via subordinata ha contestato la legittimazione attiva dell'attore sul rilievo che le somme ricevute a titolo di contributi e quote associative sono riferibili alla
Professionisti Italiani cui lo stesso ha aderito.
Infine ha svolto domanda ex art. 269 c.p.c. per essere autorizzata, ove superata la precedente contestazione, alla chiamata in garanzia della propria GN assicuratrice sulla Controparte_3 base della polizza di assicurazione della responsabilità professionale stipulata per l'annualità
31.1.2023/31.1.2024 al fine di essere manlevata. ha contestato l'operatività della polizza sul rilievo che - da accertamenti Controparte_2 effettuati – sarebbe emersa l'inesistenza dell'associazione essendo la stessa Controparte_7 stata costituita al solo scopo di far accedere i propri soci ai privilegi della polizza riservata agli iscritti al Fondo CP_1
pagina 2 di 9 Ha allegato di avere tempestivamente eccepito l'annullabilità della polizza ex art. 1892 c.c. mediante l'invio di una comunicazione con la quale ha contestato la riferibilità dell'attore al novero dei soggetti assicurabili ai sensi dell'art. 1 delle cga provvedendo – al contempo - alla restituzione del premio.
Nel merito ha contestato la fondatezza della richiesta sia in ordine all'an che al quantum.
Ha richiesto l'estensione del contraddittorio nei confronti del broker al fine di essere Controparte_6 manlevata e/o tenuta indenne da ogni conseguenza eventualmente ravvisata a suo carico.
Autorizzate entrambe le chiamate di terzo, si sono costituiti in giudizio sia che CP_3
Controparte_6
La prima ha contestato l'operatività della polizza concludendo per il rigetto della domanda e, in via subordinata, ha chiesto contenersi l'indennizzo eventualmente dovuto entro il limite massimo di €
1.000.000 previa deduzione della franchigia di € 30.000. ha contestato la fondatezza della domanda per non avere svolto l'allegato ruolo di Controparte_6 agente della né in proprio nè quale responsabile assicurativo di agenzia. Controparte_2
Nel merito ha allegato la piena operatività della garanzia avendo la GN assicuratrice accettato e condiviso integralmente il regolamento del ivi inclusa la prevista riserva della CP_1 valutazione riguardo alle persone fisiche aventi diritto alla garanzia infortuni a favore del Consiglio
Direttivo del Fondo.
Ha quindi concluso per la declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Espletata c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, all'esito la causa è stata ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per l'assunzione in decisione previa assegnazione dei termini intermedi per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda attrice è fondata nei termini che si riportano di seguito.
Quanto alla validità ed efficacia della garanzia, è documentato che: il è un'associazione senza fini di lucro cui aderiscono aziende ed enti al fine Controparte_1 di garantire ai propri dipendenti e ad altri soggetti - legati a vario titolo al Fondo - prestazioni e servizi di natura assistenziale e di welfare aziendale. Tale assistenza è prestata sia in via diretta che indiretta ossia mediante la stipula di polizze assicurative collettive che rinvengono - queste ultime - la loro disciplina nei regolamenti approvati per ciascun Programma.
Tanto premesso, è documentato che il Fondo ha stipulato con la una Controparte_2 convenzione assicurativa collettiva per conto di chi spetta il cui art. 1 prevede che Le Aziende Associate al Fondo Assistenza Previdir possono chiedere ed ottenere l'iscrizione al Programma Infortuni a
pagina 3 di 9 favore dei soggetti appresso indicati: A: Dirigenti alle dipendenze delle Aziende Associate;
B: i
Titolari, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori delle Aziende Associate, Collaboratori ex legge n.
30 del 14/2/2003 (legge Biagi) nonché gli altri soggetti ritenuti idonei a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo;
C: i dipendenti della Azienda Associata, i quali abbiano diritto a fruire di prestazioni assistenziali integrative sulla base di contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.
Ciascuna Azienda Associata verrà identificata con un proprio numero di Polizza, al quale le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti.
Risulta pertanto smentita dal testo della convenzione l'allegazione difensiva della convenuta circa la non riferibilità dell'attore al novero dei soggetti assicurabili Controparte_2 rientrando lo stesso nella categoria degli altri soggetti ritenuti idonei a seguito di apposita delibera del
Consiglio Direttivo.
A riguardo è stato prodotto il doc. 5 ossia il verbale del Consiglio direttivo in data 9.2.21 il cui ordine del giorno prevede , fra gli altri, l'esame delle domande di adesione delle nuove Aziende – ivi inclusa la Professionisti Associati - di cui il Vice Presidente Dott.ssa con la collaborazione Persona_1 degli Uffici Mizar ha preventivamente provveduto ad esaminare la validità della documentazione presentata e potuto verificarne i requisiti a norma dello Statuto e del Regolamento.
Il Consiglio ha quindi deliberato all'unanimità di accogliere tali richieste ivi inclusa quella formulata dalla " di iscrizione degli associati al "Programma Infortuni". Parte_2
E' stato altresì prodotto il doc. 3 ossia la domanda presentata in data 25.10.21 dalla Professionisti
Associati ai fini dell'iscrizione ai programmi infortuni con indicazione specifica del nominativo di e . Parte_3 Parte_1
La convenuta in proposito ha allegato che “da accertamenti effettuati Controparte_2
è emersa l'inesistenza di tale associazione professionale e la circostanza che la stessa sarebbe stata costituita dal al solo scopo di far accedere i “soci” ai privilegi della polizza riservata agli CP_6 iscritti al Fondo . CP_1
Stando all'assunto la riserva delle polizze a favore delle sole aziende associate al Fondo sarebbe stata aggirata mediante la costituzione ad hoc dell' organismo, Parte_2 quest'ultimo, privo di una sede effettiva – essendo risultato sconosciuto all'indirizzo indicato di via
Cotani 21/I a Perugia) - i cui associati non sarebbero stati in grado di fornire indicazioni circa l'operato dell'associazione ed il suo oggetto sociale secondo l'istruttoria condotta.
L'assunto non risulta fondato.
Premesso che non può attribuirsi alcuna valenza probatoria agli esiti dell'investigazione svolta dalla GN si rileva che a conforto dell'esistenza dell'associazione è stato allegato in CP_2
pagina 4 di 9 primo luogo l'atto costitutivo – redatto avanti al notaio in data 8.9.20 - che reca il seguente oggetto sociale: L non ha fini di lucro e si propone di sviluppare la progettazione, realizzazione e Parte_2 gestione nell'interesse e a beneficio dei propri Associati, di prestazioni e servizi di natura esclusivamente assistenziale e di Welfare Aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in conformità, laddove esistenti ed applicabili, di Regolamenti, Contratti Collettivi di
Lavoro o Accordi Aziendali. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l potrà porre in Parte_2 essere qualunque iniziativa o attività che sarà comunque ritenuta opportuna o necessaria, ivi compresa
l'organizzazione di seminari, convegni, incontri di studio e tavole rotonde che possano essere di ausilio, supporto o completamento all'attività sociale. Sono altresì prodotti il certificato del notaio di Perugia e l'attribuzione del codice fiscale (cfr. docc. 2 e 3 prodotti dal terzo chiamato Persona_2
. CP_6
Documenti che, complessivamente considerati, non rendono verosimile la costituzione di un'entità fittizia.
A ciò si aggiunga che la domanda di iscrizione degli associati al "Programma Infortuni" risulta pienamente coerente col fine sopra riportato ed altrettanta coerenza presenta l'accettazione della richiesta da parte del considerato che – in base al Regolamento allegato – tale Fondo è CP_1 volto a prestare anche garanzia infortuni a coloro che risultano ammessi sulla base della delibera.
D'altra parte, risultano risulta dirimenti le seguenti circostanze: la convenuta ha accettato CP_2 senza riserve di prestare la garanzia assicurativa alle condizioni presenti nel Regolamento;
le contraenti, nell'esercizio insindacabile della propria autonomia negoziale, hanno pattuito che fosse il
Fondo ad identificare le persone fisiche aventi diritto alla garanzia infortuni rimettendone la valutazione al Consiglio Direttivo.
Tali accordi hanno trovato piena esecuzione negli anni come riscontrato dall'avvenuto versamento dei premi delle polizze ad opera di coloro che sono stati via via ammessi a partecipare al Programma infortuni.
Il contesto riportato rende infondata la pretesa della convenuta di Controparte_2 annullamento della polizza.
Anche a voler ritenere provata la circostanza che la stessa abbia avuto contezza dell'inesattezza e della reticenza delle dichiarazioni sulle condizioni di assicurabilità dell'attore solo successivamente alla denuncia relativa al sinistro ed agli approfondimenti istruttori svolti, ciò che rileva con valenza assorbente è la pregressa rinuncia all'accertamento dei requisiti per la partecipazione al Programma infortuni per effetto della consapevole delega di tale compito al Consiglio Direttivo della CP_8
pagina 5 di 9 E' quanto accaduto nel caso in esame atteso che l'attore avendo è stato ritenuto idoneo ai sensi dell'art. 1 del Regolamento con conseguente estensione a suo favore della copertura assicurativa per l'anno
2022. Ciò rende evidente l'operatività della polizza.
A riscontro del verificarsi dell'evento l'attore ha prodotto sub doc. 6 documentazione sanitaria: referto del pronto soccorso la cui diagnosi all'esito delle indagini diagnostiche eseguite è nel senso di una sospetta frattura somatica amielica D1 L1; referti relativi a visite successive con prescrizioni terapeutiche domiciliari ed indagini ulteriori;
perizia di parte sub doc. 16.
Riguardo all'indennizzabilità del danno lamentato la c.t.u. espletata - le cui conclusioni appaiono congrue e logicamente motivate sì da risultare integralmente condivisibili - ha accertato che l'attore ha riportato un trauma policontusivo a carico del rachide lombare, ginocchio sinistro e spalla destra intervenuto su distretti corporei affetti da pre-esistenti fenomeni artrosici e degenerativi documentati strumentalmente. Ha altresì precisato che all'origine del sinistro vi è stata una causa fortuita ed esterna e che ricorre il nesso causale tra l'evento – costituito dalla caduta da una scaletta mentre si trovava in giardino - e la lesione essendo quest'ultima risultata conseguenza diretta ed esclusiva del primo e, come tale, indennizzabile ai sensi di polizza. Il grado di invalidità permanente è stato quantificato in ragione del 7% secondo tabella ex D.P.R. 1124/1965. CP_9
Posto che la polizza prevede un valore economico per ogni punto di invalidità pari ad € 15.000,00,
l'indennizzo astrattamente dovuto è pari ad € 105.000. Tale somma è stata accettata dall'attore il quale ha così ridotto l'originaria richiesta come da nota allegata al verbale d'udienza del 4.11.25.
Tale importo deve essere decurtato di quanto l'attore ha già ricevuto per il medesimo evento.
La scheda di infortunio allegata dalla convenuta attesta che in data 3.7.23 è stato effettuato un CP_2 indennizzo da parte di Zurich Insurance PLC e per una percentuale di invalidità Controparte_10 pari al 7% sulla base di polizze assicurative ulteriori.
La circostanza è stata ammessa dall'attore in sede di memoria in data 18.7.24 che ha quantificato l'importo in € 19.350 e tale cifra non è stata oggetto di contestazione da parte delle convenute.
Non risulta condivisibile l'assunto attoreo che l'indennizzo non debba subire alcuna decurtazione.
Lo stesso fa riferimento ad un consolidato orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui il contratto assicurativo contro gli infortuni non assolve una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito, quanto piuttosto ad una finalità previdenziale, volta a garantire all'assicurato una maggiore tranquillità economica al verificarsi di un evento avverso. Pertanto, le polizze infortuni stipulate dalle parti hanno una finalità previdenziale, assumendo in concreto una configurazione del tutto similare a quella delle assicurazioni sulla vita, escludendo pacificamente l'operatività della
pagina 6 di 9 *compensatio lucri cum damno* ed il divieto di cumulo ex art. 1910 c.c., peraltro espressamente derogato dall'art. 9 del regolamento Previdir.
Quanto alla supposta deroga all'art. 1910 c.c. – profilo la cui delibazione va anteposta perché avente valenza preliminare – in conformità al principio espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 12565 del 22.05.2018 cui si intende aderire “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”: di conseguenza, non può ammettersi l'allegata derogabilità.
A ciò deve aggiungersi che la stessa è smentita dal dato testuale della clausola 9 delle condizioni generali la quale palesemente circoscrive l'oggetto della deroga alla sola comunicazione – altrimenti dovuta a pena di inefficacia della copertura – che l'assicurato è tenuto ad effettuare circa l'esistenza di eventuali altre assicurazioni contro gli infortuni.
Parimenti infondata è l'allegata inoperatività della compensatio lucri cum damno e del divieto di cumulo ex art. 1910 c.c. per la supposta assimilabilità dell'assicurazione in esame a quella sulla vita.
La recente ordinanza nr. 3429 resa dalla terza sezione civile della Suprema Corte in data 10.2.25 ha chiarito che “… nell'assicurazione sulla vita il premio dipende dal rischio demografico (a sua volta desunto dalle tavole di mortalità), nell'assicurazione contro gli infortuni no;
inoltre, l'assicurazione sulla vita e quella contro gli infortuni rientrano in rami diversi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività d'impresa…” sì da risultare la seconda “… un contratto indennitario che ha ad oggetto il danno alla persona, patrimoniale o non patrimoniale a seconda delle previsioni contrattuali…”. A ciò consegue che “…se quel danno è stato eliminato in tutto od in parte dal risarcimento compiuto da chi ne è responsabile, scema in misura corrispondente l'obbligo indennitario dell'assicuratore, per l'ovvia ragione che la causa assicurativa impedisce di esigere dall'assicuratore un indennizzo per danni non esistenti o non più esistenti…”. La pronuncia rileva inoltre che “…Le parti di un contratto di assicurazione restano libere di fissare la misura dell'indennizzo nella misura che più loro aggrada: glielo consente l'art. 1908 c.c.. Ma ciò non toglie che quell'indennizzo liberamente contrattato non perda mai la sua causa indennitaria;
il suo scopo resta quello di ristorare un pregiudizio, non arricchire l'assicurato. Pertanto, una volta avveratosi il rischio, qualunque risarcimento pagato all'assicurato dal terzo responsabile andrà sempre a diffalco dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore per lo stesso fatto, quale che ne fosse la misura”.
Tale ordinanza risulta pienamente aderente al caso in esame poiché la polizza azionata prevede anch'essa che la valutazione del grado di percentuale di invalidità permanente sia effettuata facendo pagina 7 di 9 riferimento alla tabella allegata al d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute …” (cfr. clausola 3.5).
Pertanto, dall'indennizzo pari ad € 105.000 - accertato dalla c.t.u. - deve essere detratto quanto già ricevuto dall'attore in data 3.7.23 ossia € 19.350.
Tali importi - in conformità al principio espresso dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 11172 in data 28 aprile 2025 – devono essere resi omogenei mediante una devalutazione di entrambi alla data del fatto (11.12.22). La cifra complessiva risultante dalla decurtazione dell'acconto deve essere quindi rivalutata anno per anno e sulla stessa vanno conteggiati gli interessi compensativi - quantificati equitativamente al saggio legale - per il periodo che va dalla data del fatto sino a quella della presente decisione.
Il pagamento di tale importo deve essere posto a carico della GN di assicurazione
[...]
Controparte_2
Va infatti rigettata la richiesta formulata in via principale dall'attore – ribadita in sede di precisazione delle conclusioni - di condanna delle convenute in via solidale ovvero secondo il rispettivo grado di responsabilità.
E' fondata la contestazione formulata dal convenuto sia pure nei più corretti Controparte_1 termini che si vanno ad esporre.
Il convenuto ha dedotto la propria carenza di carenza di legittimazione passiva: quest'ultima – da intendersi quale legittimazione a contraddire – va ricondotta in realtà alla prospettazione ovvero all'allegazione fatta nella domanda. Non vi è dubbio che la quest'ultima sia pienamente coerente con la ricorrenza di tale condizione dell'azione.
Ciò che difetta, piuttosto, è la titolarità passiva dell'azione che inerisce al merito della domanda: il
Fondo Assistenza Previdir si è limitato a stipulare una polizza collettiva per conto di chi spetta e nessun inadempimento è ravvisabile a suo carico per la mancata erogazione della prestazione assicurativa.
La domanda va dunque rigettata e tale conclusione assorbe anche quella di manleva proposta nei confronti della GN . Controparte_11
Parimenti deve essere rigettata la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei CP_2 confronti di per avere emesso la polizza e creato ad hoc la Società Professionisti Controparte_6
Italiani.
Il terzo ha documentato di essere rimasto estraneo all'attività di emissione della polizza svolgendo il ruolo di responsabile dell'attività assicurativa di altre agenzie così smentendo il presupposto fattuale dell'allegata responsabilità. Analoga valutazione si impone riguardo alla contestata costituzione fittizia della Professionisti Associati per le motivazioni espresse in precedenza.
pagina 8 di 9 Le spese di lite liquidate come in dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento seguono la soccombenza e devono essere ripartite nei termini che seguono: la convenuta deve rifonderle all'attore ed al terzo chiamato tenuto conto della CP_2 CP_6 soccombenza;
l'attore deve rifonderle al convenuto tenuto conto della soccombenza Controparte_1 nonché al terzo chiamato in garanzia essendo tale Controparte_11 chiamata conseguita all'improvvida iniziativa assunta nei confronti del Fondo.
Le spese di ctu – come già liquidate – vanno poste in via definitiva a carico della GN
[...] in considerazione della soccombenza. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice CA
IN definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna a versare Controparte_2 all'attore a titolo di indennizzo l'importo pari ad € 105.000 previa Parte_1 detrazione dell'importo di € 19.350 già ricevuto in data 3.7.23 secondo le modalità e le decorrenze riportate in motivazione;
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. Condanna il convenuto a rifondere all'attore ed al terzo chiamato Controparte_2 le spese di lite liquidate – quanto all'attore – in € 14.103 per compensi ed € 786 Controparte_6 per esborsi oltre rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e Cassa e quanto al terzo in CP_6
€ 9.000 per compensi oltre rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e Cassa;
4. Condanna l'attore a rifondere al convenuto ed al Parte_1 Controparte_1 terzo chiamato le spese di lite liquidate quanto Controparte_11 al Fondo in € 12.000 per compensi oltre rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e Cassa e quanto a in € 10.000 per compensi oltre Controparte_11 rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e Cassa;
5. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. come Controparte_2 già liquidate.
Milano, 19 novembre 2025
Il giudice
CA IN pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI^ CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice CA IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 502/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA G. Parte_1 C.F._1 PENNETTI PENNELLA N, 46 06128 PERUGIA presso l'Avvocato VANTAGGI RICCARDO, che la/lo rappresenta e difende
ATTORE
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1 FLAMINIA, 388 00196 ROMA presso l'Avvocato MALTESE MAURO
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_2 P.IVA_2 CICERONE, 49 00193 ROMA presso l'Avvocato BERNARDINI SVEVA
CONVENUTI
(C.F. Controparte_3 CP_4 Controparte_5 P.IVA_3 elettivamente domiciliato in PIAZZALE CADORNA, 4 20123 MILANO presso l'Avvocato BUIZZA
RICCARDO, che la/lo rappresenta e difende
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_6 C.F._2 GIUSEPPE PISANELLI 40 ROMA presso l'Avvocato MALANDRINO GIANLUIGI, che la/lo rappresenta e difende
RZ MA
CONCLUSIONI pagina 1 di 9 Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione in veste di beneficiario della polizza collettiva infortuni stipulata dal Parte_1 [...] per conto di chi spetta con premesso di aver subito Controparte_1 Controparte_2 lesioni personali a seguito di una caduta accidentale avvenuta in data 11.12.2022, ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Milano sia il che Controparte_1 Controparte_2 al fine di conseguire – in via principale – la condanna delle stesse in solido tra loro secondo il
[...] rispettivo grado di responsabilità al pagamento dell'importo di € 150.000 ovvero della diversa somma ritenuta equa all'esito dell'istruttoria.
In via subordinata, ha chiesto la condanna del alla rifusione delle somme Controparte_1 versate nel biennio 2021 – 2022 pari a € 4.041.77 a titolo di contributo per la convenzione assicurativa nonché di quota associativa, ove ritenuto che esso attore non possa essere ricompreso tra i soggetti indennizzabili ai sensi dell'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Si sono costituite entrambe le convenute. ha eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva Controparte_1 formulando istanza di immediata estromissione dal giudizio sul rilievo di aver provveduto con specifica delibera del Consiglio Direttivo ad accogliere la domanda di adesione rivoltale dalla Controparte_7
– di cui era membro l'attore – sì da garantire allo stesso la copertura assicurativa della
[...] previo pagamento dei premi previsti dalla convenzione. CP_2
Nel merito ha contestato la fondatezza della richiesta indennitaria perché non provata.
Riguardo alla domanda formulata in via subordinata ha contestato la legittimazione attiva dell'attore sul rilievo che le somme ricevute a titolo di contributi e quote associative sono riferibili alla
Professionisti Italiani cui lo stesso ha aderito.
Infine ha svolto domanda ex art. 269 c.p.c. per essere autorizzata, ove superata la precedente contestazione, alla chiamata in garanzia della propria GN assicuratrice sulla Controparte_3 base della polizza di assicurazione della responsabilità professionale stipulata per l'annualità
31.1.2023/31.1.2024 al fine di essere manlevata. ha contestato l'operatività della polizza sul rilievo che - da accertamenti Controparte_2 effettuati – sarebbe emersa l'inesistenza dell'associazione essendo la stessa Controparte_7 stata costituita al solo scopo di far accedere i propri soci ai privilegi della polizza riservata agli iscritti al Fondo CP_1
pagina 2 di 9 Ha allegato di avere tempestivamente eccepito l'annullabilità della polizza ex art. 1892 c.c. mediante l'invio di una comunicazione con la quale ha contestato la riferibilità dell'attore al novero dei soggetti assicurabili ai sensi dell'art. 1 delle cga provvedendo – al contempo - alla restituzione del premio.
Nel merito ha contestato la fondatezza della richiesta sia in ordine all'an che al quantum.
Ha richiesto l'estensione del contraddittorio nei confronti del broker al fine di essere Controparte_6 manlevata e/o tenuta indenne da ogni conseguenza eventualmente ravvisata a suo carico.
Autorizzate entrambe le chiamate di terzo, si sono costituiti in giudizio sia che CP_3
Controparte_6
La prima ha contestato l'operatività della polizza concludendo per il rigetto della domanda e, in via subordinata, ha chiesto contenersi l'indennizzo eventualmente dovuto entro il limite massimo di €
1.000.000 previa deduzione della franchigia di € 30.000. ha contestato la fondatezza della domanda per non avere svolto l'allegato ruolo di Controparte_6 agente della né in proprio nè quale responsabile assicurativo di agenzia. Controparte_2
Nel merito ha allegato la piena operatività della garanzia avendo la GN assicuratrice accettato e condiviso integralmente il regolamento del ivi inclusa la prevista riserva della CP_1 valutazione riguardo alle persone fisiche aventi diritto alla garanzia infortuni a favore del Consiglio
Direttivo del Fondo.
Ha quindi concluso per la declaratoria della propria carenza di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti.
Espletata c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, all'esito la causa è stata ritenuta matura per la decisione e quindi rinviata per l'assunzione in decisione previa assegnazione dei termini intermedi per il deposito degli scritti conclusivi.
La domanda attrice è fondata nei termini che si riportano di seguito.
Quanto alla validità ed efficacia della garanzia, è documentato che: il è un'associazione senza fini di lucro cui aderiscono aziende ed enti al fine Controparte_1 di garantire ai propri dipendenti e ad altri soggetti - legati a vario titolo al Fondo - prestazioni e servizi di natura assistenziale e di welfare aziendale. Tale assistenza è prestata sia in via diretta che indiretta ossia mediante la stipula di polizze assicurative collettive che rinvengono - queste ultime - la loro disciplina nei regolamenti approvati per ciascun Programma.
Tanto premesso, è documentato che il Fondo ha stipulato con la una Controparte_2 convenzione assicurativa collettiva per conto di chi spetta il cui art. 1 prevede che Le Aziende Associate al Fondo Assistenza Previdir possono chiedere ed ottenere l'iscrizione al Programma Infortuni a
pagina 3 di 9 favore dei soggetti appresso indicati: A: Dirigenti alle dipendenze delle Aziende Associate;
B: i
Titolari, i Legali Rappresentanti, gli Amministratori delle Aziende Associate, Collaboratori ex legge n.
30 del 14/2/2003 (legge Biagi) nonché gli altri soggetti ritenuti idonei a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo;
C: i dipendenti della Azienda Associata, i quali abbiano diritto a fruire di prestazioni assistenziali integrative sulla base di contratti collettivi, accordi o regolamenti aziendali.
Ciascuna Azienda Associata verrà identificata con un proprio numero di Polizza, al quale le parti contraenti faranno riferimento per tutti gli adempimenti.
Risulta pertanto smentita dal testo della convenzione l'allegazione difensiva della convenuta circa la non riferibilità dell'attore al novero dei soggetti assicurabili Controparte_2 rientrando lo stesso nella categoria degli altri soggetti ritenuti idonei a seguito di apposita delibera del
Consiglio Direttivo.
A riguardo è stato prodotto il doc. 5 ossia il verbale del Consiglio direttivo in data 9.2.21 il cui ordine del giorno prevede , fra gli altri, l'esame delle domande di adesione delle nuove Aziende – ivi inclusa la Professionisti Associati - di cui il Vice Presidente Dott.ssa con la collaborazione Persona_1 degli Uffici Mizar ha preventivamente provveduto ad esaminare la validità della documentazione presentata e potuto verificarne i requisiti a norma dello Statuto e del Regolamento.
Il Consiglio ha quindi deliberato all'unanimità di accogliere tali richieste ivi inclusa quella formulata dalla " di iscrizione degli associati al "Programma Infortuni". Parte_2
E' stato altresì prodotto il doc. 3 ossia la domanda presentata in data 25.10.21 dalla Professionisti
Associati ai fini dell'iscrizione ai programmi infortuni con indicazione specifica del nominativo di e . Parte_3 Parte_1
La convenuta in proposito ha allegato che “da accertamenti effettuati Controparte_2
è emersa l'inesistenza di tale associazione professionale e la circostanza che la stessa sarebbe stata costituita dal al solo scopo di far accedere i “soci” ai privilegi della polizza riservata agli CP_6 iscritti al Fondo . CP_1
Stando all'assunto la riserva delle polizze a favore delle sole aziende associate al Fondo sarebbe stata aggirata mediante la costituzione ad hoc dell' organismo, Parte_2 quest'ultimo, privo di una sede effettiva – essendo risultato sconosciuto all'indirizzo indicato di via
Cotani 21/I a Perugia) - i cui associati non sarebbero stati in grado di fornire indicazioni circa l'operato dell'associazione ed il suo oggetto sociale secondo l'istruttoria condotta.
L'assunto non risulta fondato.
Premesso che non può attribuirsi alcuna valenza probatoria agli esiti dell'investigazione svolta dalla GN si rileva che a conforto dell'esistenza dell'associazione è stato allegato in CP_2
pagina 4 di 9 primo luogo l'atto costitutivo – redatto avanti al notaio in data 8.9.20 - che reca il seguente oggetto sociale: L non ha fini di lucro e si propone di sviluppare la progettazione, realizzazione e Parte_2 gestione nell'interesse e a beneficio dei propri Associati, di prestazioni e servizi di natura esclusivamente assistenziale e di Welfare Aziendale, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari ed in conformità, laddove esistenti ed applicabili, di Regolamenti, Contratti Collettivi di
Lavoro o Accordi Aziendali. Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l potrà porre in Parte_2 essere qualunque iniziativa o attività che sarà comunque ritenuta opportuna o necessaria, ivi compresa
l'organizzazione di seminari, convegni, incontri di studio e tavole rotonde che possano essere di ausilio, supporto o completamento all'attività sociale. Sono altresì prodotti il certificato del notaio di Perugia e l'attribuzione del codice fiscale (cfr. docc. 2 e 3 prodotti dal terzo chiamato Persona_2
. CP_6
Documenti che, complessivamente considerati, non rendono verosimile la costituzione di un'entità fittizia.
A ciò si aggiunga che la domanda di iscrizione degli associati al "Programma Infortuni" risulta pienamente coerente col fine sopra riportato ed altrettanta coerenza presenta l'accettazione della richiesta da parte del considerato che – in base al Regolamento allegato – tale Fondo è CP_1 volto a prestare anche garanzia infortuni a coloro che risultano ammessi sulla base della delibera.
D'altra parte, risultano risulta dirimenti le seguenti circostanze: la convenuta ha accettato CP_2 senza riserve di prestare la garanzia assicurativa alle condizioni presenti nel Regolamento;
le contraenti, nell'esercizio insindacabile della propria autonomia negoziale, hanno pattuito che fosse il
Fondo ad identificare le persone fisiche aventi diritto alla garanzia infortuni rimettendone la valutazione al Consiglio Direttivo.
Tali accordi hanno trovato piena esecuzione negli anni come riscontrato dall'avvenuto versamento dei premi delle polizze ad opera di coloro che sono stati via via ammessi a partecipare al Programma infortuni.
Il contesto riportato rende infondata la pretesa della convenuta di Controparte_2 annullamento della polizza.
Anche a voler ritenere provata la circostanza che la stessa abbia avuto contezza dell'inesattezza e della reticenza delle dichiarazioni sulle condizioni di assicurabilità dell'attore solo successivamente alla denuncia relativa al sinistro ed agli approfondimenti istruttori svolti, ciò che rileva con valenza assorbente è la pregressa rinuncia all'accertamento dei requisiti per la partecipazione al Programma infortuni per effetto della consapevole delega di tale compito al Consiglio Direttivo della CP_8
pagina 5 di 9 E' quanto accaduto nel caso in esame atteso che l'attore avendo è stato ritenuto idoneo ai sensi dell'art. 1 del Regolamento con conseguente estensione a suo favore della copertura assicurativa per l'anno
2022. Ciò rende evidente l'operatività della polizza.
A riscontro del verificarsi dell'evento l'attore ha prodotto sub doc. 6 documentazione sanitaria: referto del pronto soccorso la cui diagnosi all'esito delle indagini diagnostiche eseguite è nel senso di una sospetta frattura somatica amielica D1 L1; referti relativi a visite successive con prescrizioni terapeutiche domiciliari ed indagini ulteriori;
perizia di parte sub doc. 16.
Riguardo all'indennizzabilità del danno lamentato la c.t.u. espletata - le cui conclusioni appaiono congrue e logicamente motivate sì da risultare integralmente condivisibili - ha accertato che l'attore ha riportato un trauma policontusivo a carico del rachide lombare, ginocchio sinistro e spalla destra intervenuto su distretti corporei affetti da pre-esistenti fenomeni artrosici e degenerativi documentati strumentalmente. Ha altresì precisato che all'origine del sinistro vi è stata una causa fortuita ed esterna e che ricorre il nesso causale tra l'evento – costituito dalla caduta da una scaletta mentre si trovava in giardino - e la lesione essendo quest'ultima risultata conseguenza diretta ed esclusiva del primo e, come tale, indennizzabile ai sensi di polizza. Il grado di invalidità permanente è stato quantificato in ragione del 7% secondo tabella ex D.P.R. 1124/1965. CP_9
Posto che la polizza prevede un valore economico per ogni punto di invalidità pari ad € 15.000,00,
l'indennizzo astrattamente dovuto è pari ad € 105.000. Tale somma è stata accettata dall'attore il quale ha così ridotto l'originaria richiesta come da nota allegata al verbale d'udienza del 4.11.25.
Tale importo deve essere decurtato di quanto l'attore ha già ricevuto per il medesimo evento.
La scheda di infortunio allegata dalla convenuta attesta che in data 3.7.23 è stato effettuato un CP_2 indennizzo da parte di Zurich Insurance PLC e per una percentuale di invalidità Controparte_10 pari al 7% sulla base di polizze assicurative ulteriori.
La circostanza è stata ammessa dall'attore in sede di memoria in data 18.7.24 che ha quantificato l'importo in € 19.350 e tale cifra non è stata oggetto di contestazione da parte delle convenute.
Non risulta condivisibile l'assunto attoreo che l'indennizzo non debba subire alcuna decurtazione.
Lo stesso fa riferimento ad un consolidato orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo cui il contratto assicurativo contro gli infortuni non assolve una funzione di neutralizzazione di un pregiudizio subito, quanto piuttosto ad una finalità previdenziale, volta a garantire all'assicurato una maggiore tranquillità economica al verificarsi di un evento avverso. Pertanto, le polizze infortuni stipulate dalle parti hanno una finalità previdenziale, assumendo in concreto una configurazione del tutto similare a quella delle assicurazioni sulla vita, escludendo pacificamente l'operatività della
pagina 6 di 9 *compensatio lucri cum damno* ed il divieto di cumulo ex art. 1910 c.c., peraltro espressamente derogato dall'art. 9 del regolamento Previdir.
Quanto alla supposta deroga all'art. 1910 c.c. – profilo la cui delibazione va anteposta perché avente valenza preliminare – in conformità al principio espresso dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 12565 del 22.05.2018 cui si intende aderire “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”: di conseguenza, non può ammettersi l'allegata derogabilità.
A ciò deve aggiungersi che la stessa è smentita dal dato testuale della clausola 9 delle condizioni generali la quale palesemente circoscrive l'oggetto della deroga alla sola comunicazione – altrimenti dovuta a pena di inefficacia della copertura – che l'assicurato è tenuto ad effettuare circa l'esistenza di eventuali altre assicurazioni contro gli infortuni.
Parimenti infondata è l'allegata inoperatività della compensatio lucri cum damno e del divieto di cumulo ex art. 1910 c.c. per la supposta assimilabilità dell'assicurazione in esame a quella sulla vita.
La recente ordinanza nr. 3429 resa dalla terza sezione civile della Suprema Corte in data 10.2.25 ha chiarito che “… nell'assicurazione sulla vita il premio dipende dal rischio demografico (a sua volta desunto dalle tavole di mortalità), nell'assicurazione contro gli infortuni no;
inoltre, l'assicurazione sulla vita e quella contro gli infortuni rientrano in rami diversi ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività d'impresa…” sì da risultare la seconda “… un contratto indennitario che ha ad oggetto il danno alla persona, patrimoniale o non patrimoniale a seconda delle previsioni contrattuali…”. A ciò consegue che “…se quel danno è stato eliminato in tutto od in parte dal risarcimento compiuto da chi ne è responsabile, scema in misura corrispondente l'obbligo indennitario dell'assicuratore, per l'ovvia ragione che la causa assicurativa impedisce di esigere dall'assicuratore un indennizzo per danni non esistenti o non più esistenti…”. La pronuncia rileva inoltre che “…Le parti di un contratto di assicurazione restano libere di fissare la misura dell'indennizzo nella misura che più loro aggrada: glielo consente l'art. 1908 c.c.. Ma ciò non toglie che quell'indennizzo liberamente contrattato non perda mai la sua causa indennitaria;
il suo scopo resta quello di ristorare un pregiudizio, non arricchire l'assicurato. Pertanto, una volta avveratosi il rischio, qualunque risarcimento pagato all'assicurato dal terzo responsabile andrà sempre a diffalco dell'indennizzo dovuto dall'assicuratore per lo stesso fatto, quale che ne fosse la misura”.
Tale ordinanza risulta pienamente aderente al caso in esame poiché la polizza azionata prevede anch'essa che la valutazione del grado di percentuale di invalidità permanente sia effettuata facendo pagina 7 di 9 riferimento alla tabella allegata al d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 e successive modifiche intervenute …” (cfr. clausola 3.5).
Pertanto, dall'indennizzo pari ad € 105.000 - accertato dalla c.t.u. - deve essere detratto quanto già ricevuto dall'attore in data 3.7.23 ossia € 19.350.
Tali importi - in conformità al principio espresso dalla recente sentenza della Suprema Corte n. 11172 in data 28 aprile 2025 – devono essere resi omogenei mediante una devalutazione di entrambi alla data del fatto (11.12.22). La cifra complessiva risultante dalla decurtazione dell'acconto deve essere quindi rivalutata anno per anno e sulla stessa vanno conteggiati gli interessi compensativi - quantificati equitativamente al saggio legale - per il periodo che va dalla data del fatto sino a quella della presente decisione.
Il pagamento di tale importo deve essere posto a carico della GN di assicurazione
[...]
Controparte_2
Va infatti rigettata la richiesta formulata in via principale dall'attore – ribadita in sede di precisazione delle conclusioni - di condanna delle convenute in via solidale ovvero secondo il rispettivo grado di responsabilità.
E' fondata la contestazione formulata dal convenuto sia pure nei più corretti Controparte_1 termini che si vanno ad esporre.
Il convenuto ha dedotto la propria carenza di carenza di legittimazione passiva: quest'ultima – da intendersi quale legittimazione a contraddire – va ricondotta in realtà alla prospettazione ovvero all'allegazione fatta nella domanda. Non vi è dubbio che la quest'ultima sia pienamente coerente con la ricorrenza di tale condizione dell'azione.
Ciò che difetta, piuttosto, è la titolarità passiva dell'azione che inerisce al merito della domanda: il
Fondo Assistenza Previdir si è limitato a stipulare una polizza collettiva per conto di chi spetta e nessun inadempimento è ravvisabile a suo carico per la mancata erogazione della prestazione assicurativa.
La domanda va dunque rigettata e tale conclusione assorbe anche quella di manleva proposta nei confronti della GN . Controparte_11
Parimenti deve essere rigettata la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei CP_2 confronti di per avere emesso la polizza e creato ad hoc la Società Professionisti Controparte_6
Italiani.
Il terzo ha documentato di essere rimasto estraneo all'attività di emissione della polizza svolgendo il ruolo di responsabile dell'attività assicurativa di altre agenzie così smentendo il presupposto fattuale dell'allegata responsabilità. Analoga valutazione si impone riguardo alla contestata costituzione fittizia della Professionisti Associati per le motivazioni espresse in precedenza.
pagina 8 di 9 Le spese di lite liquidate come in dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento seguono la soccombenza e devono essere ripartite nei termini che seguono: la convenuta deve rifonderle all'attore ed al terzo chiamato tenuto conto della CP_2 CP_6 soccombenza;
l'attore deve rifonderle al convenuto tenuto conto della soccombenza Controparte_1 nonché al terzo chiamato in garanzia essendo tale Controparte_11 chiamata conseguita all'improvvida iniziativa assunta nei confronti del Fondo.
Le spese di ctu – come già liquidate – vanno poste in via definitiva a carico della GN
[...] in considerazione della soccombenza. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice CA
IN definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza così decide:
1. Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna a versare Controparte_2 all'attore a titolo di indennizzo l'importo pari ad € 105.000 previa Parte_1 detrazione dell'importo di € 19.350 già ricevuto in data 3.7.23 secondo le modalità e le decorrenze riportate in motivazione;
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. Condanna il convenuto a rifondere all'attore ed al terzo chiamato Controparte_2 le spese di lite liquidate – quanto all'attore – in € 14.103 per compensi ed € 786 Controparte_6 per esborsi oltre rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e Cassa e quanto al terzo in CP_6
€ 9.000 per compensi oltre rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e Cassa;
4. Condanna l'attore a rifondere al convenuto ed al Parte_1 Controparte_1 terzo chiamato le spese di lite liquidate quanto Controparte_11 al Fondo in € 12.000 per compensi oltre rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e Cassa e quanto a in € 10.000 per compensi oltre Controparte_11 rimborso forfettario pari al 15% nonché Iva e Cassa;
5. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. come Controparte_2 già liquidate.
Milano, 19 novembre 2025
Il giudice
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