Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 17/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RA
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1536 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, nato a TR (TP) in [...] C.F._1 Parte_2
12.9.1968, C.F. e , nato a C.F._2 Parte_3
Erice (TP) in data 1.9.1973, C.F. tutti in proprio ed C.F._3
in qualità di eredi di nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in Erice (TP) in data 29.4.2020, con l'Avv. SGROMO BRUNO;
– attore –
CONTRO
con l'Avv. PARISI SALVATORE;
CP_1
– convenuto –
OGGETTO: Responsabilità medica;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sosti-
tuzione dell'udienza di discussione del giorno 18.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e anche quali eredi di Pt_1 Pt_2 Parte_3 Persona_1
, convenivano in giudizio l' esponendo che:
[...] CP_2
Tribunale di TR
Sezione Civile
- in data 6.3.2020, la madre , di 75 anni, accedeva alle Persona_1
cure ospedaliere presso il PS dell'Ospedale S'Antonio Abate di per CP_1
una colecistite acuta e colelitiasi con risentimento peritoneale;
- a seguito dell'accesso in PS veniva pianificato un intervento chirurgi-
co di colecistostomia, eseguito in video laparoscopia a distanza di poche ore;
- dopo l'intervento, la paziente veniva inviata nel reparto di chirurgia e subiva un arresto cardiocircolatorio che provocava un gravissimo insulto ipossico ischemico cerebrale e l'instaurarsi di tetraplegia e coma in stato di minima coscienza, irreversibili, nonostante l'adeguato trattamento ap-
plicato;
- in queste condizioni, in data 27.4.2020, veniva di- Persona_1
messa a domicilio e, in data 29.4.2020, interveniva il decesso.
Gli attori individuavano profili di responsabilità della struttura sanita-
ria per il decesso della madre, sia con riferimento alle condotte dell'anestetista, per avere “trasferito la paziente in reparto appena dieci
minuti dopo il risveglio dell'anestesista, ancora in una fase di instabilità
emodinamica”, che del medico di guardia “che avrebbe dovuto prendere in
carico la paziente, annotare nel diario clinico le condizioni cliniche generali
e ragionare sulle misure da adottare per prevenire le possibili complicanze”,
con conseguenti ritardi nelle manovre rianimatorie.
Chiedevano, pertanto, il risarcimento di tutti i danni subiti, sia in pro-
prio, che quali eredi della madre, ed in particolare il danno da perdita di prossimo congiunto, il danno terminale e morale catastrofale, e le altre voci di danno indicate in citazione.
Tribunale di TR
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Rappresentavano di aver introdotto procedimento di ATP n. 744/2021,
all'esito del quale, sia pur presentando la consulenza depositata elementi di contraddittorietà, era stata confermata la responsabilità dell'azienda sanitaria per il decesso del congiunto.
Si costituiva in giudizio l contestando le pretese avver- CP_2
se e chiedendo il rigetto della domanda.
Disposta nuova CTU nel corso del giudizio, la causa viene ora in deci-
sione.
***
Va, in primo luogo, osservato come non sia utilizzabile ai fini della de-
cisione la relazione tecnica depositata nel procedimento di ATP n. 744/21
dai CTU dott.ssa specialista in medicina legale, e dott.ssa Persona_2
, specialista in cardiologia. Persona_3
Ed, infatti, la suddetta consulenza presenta degli evidenti elementi di contraddittorietà, oltre che vizi di natura formale, non risultando sotto-
scritta dal medico legale la relazione specialistica a firma del solo ausilia-
re specialista in cardiologia, depositata successivamente al deposito della
Par consulenza tecnica d'ufficio, congiuntamente redatta dai due tecnici.
raltro, le conclusioni cui pervengono le due relazioni depositate nel proce-
dimento di ATP risultano incoerenti tra loro, soltanto la seconda ravvi-
sando degli specifici profili di responsabilità degli operatori sanitari dell'azienda convenuta, non adeguatamente presi in considerazione dalla consulenza a firma congiunta, e segnalando anche lacune nella tenuta delle cartelle cliniche che la prima consulenza pare sottovalutare.
Risulta, invece, scevra da vizi logici e metodologici e senz'altro convin-
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cente la relazione tecnica depositata nel presente giudizio dai dott.ri
[...]
e , i quali hanno rappresentato, in primo luogo, le caren- Pt_5 Parte_6
ze nella tenuta delle cartelle cliniche con riferimento all'evento per cui è
causa. Dalla ricostruzione del ricovero e dell'intervento in base alla do-
cumentazione sanitaria in atti, i consulenti dell'ufficio hanno segnalato come la paziente, già affetta da ipertensione arteriosa, dislipidemia e obe-
sità, in data 6.3.2020, alle ore 15:23, “accedeva presso il Pronto Soccorso
per dolore addominale con vomito”, venendogli diagnostica, a seguito dei primi accertamenti “la presenza di colecistite acuta calcolotica ed indirizza-
ta a reparto chirurgico per competenza con ricovero urgente alle ore 20:47”.
La veniva, quindi, sottoposta ad intervento chirurgico di coleci- Per_1
stectomia VLP in regime di urgenza in data 7.3.2020 in anestesia generale
(orario arrivo blocco operatorio: 11:30 - inizio anestesia 12:10 - inizio in-
tervento 12:30 - fine intervento 14.30 - fine anestesia 14.35 - dimissione blocco operatorio 14.45). Dimessa dal blocco operatorio la paziente veniva condotta in reparto. A questo punto, i consulenti hanno rilevato le gravi lacune nella tenuta delle cartelle cliniche riguardanti la paziente. Gli ausi-
liari dell'ufficio hanno segnalato, infatti, “un vuoto temporale dalle 14:45
(orario di dimissione blocco operatorio) sino alle 15:30 (orario riportato nella
consulenza cardiologica), in cui non sono presenti annotazioni. In questo
lasso temporale la paziente andava incontro ad arresto cardiorespiratorio
per il quale i sanitari praticavano manovre di RCP e successivamente CP_3
cui seguiva il ripristino dell'attività cardiaca ma senza ripresa neurologica
(coma post-anossico)”. Secondo i consulenti “lo stato vegetativo della pa-
ziente (coma post-anossico) e il successivo decesso devono essere causal-
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mente correlati a tale evento acuto postoperatorio”.
In punto di incompletezza delle cartelle cliniche va richiamato il conso-
lidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. III,
26/04/2024, n. 11224), per cui “In tema di responsabilità medica, l'even-
tuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice
può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido legame causa-
le tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente allorché proprio ta-
le incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso
eziologico e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta
astrattamente idonea a provocare la lesione”.
Così il carattere lacunoso delle cartelle cliniche nel caso di specie è
elemento che non può di certo andare a detrimento del paziente, in punto di prova del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e l'evento morte. I
consulenti hanno, infatti, chiarito che “L'arresto cardio respiratorio si è ve-
rificato poco tempo dopo la dimissione dal blocco operatorio (tra le 14.45 e
le 15.30). Non ci sono annotazioni in cartella utili a comprendere cosa sia
realmente accaduto e quando né se il malore sia avvenuto in presenza di
qualcuno (personale infermieristico, compagni di stanza, etc). Quello che è
certo è che l'angio TC polmonare ha escluso la troboembolia polmonare e la
TC encefalo ha escluso una sindrome neurologica acuta. Gli esami strumen-
tali effettuati nell'immediato post arresto hanno escluso l'embolia polmona-
re e l'evento neurologico acuto (ischemia-emorragia). Il Collegio ha pertanto
proceduto a valutare le evidenze prodotte per desumerne una ricostruzione
dei fatti”.
Va detto che i consulenti dell'ufficio hanno rivisto, in parte, la propria
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posizione in ordine alla possibilità di ricostruzione dei fatti, sulla base della documentazione sanitaria, a seguito delle osservazioni critiche pre-
Cont sentate dall' I CTP dell'azienda convenuta hanno segnalato la presen-
za nella Sezione “Consulenze specialistiche” della cartella clinica, a pag. 7,
della seguente annotazione del medico cardiologo, alle ore 15.03 del
7.3.2020: “al mio arrivo già presenti chirurgi e anestetisti. Paziente in arre-
sto cardiorespiratorio, ventilata in ambu con O2 e sottoposta a MCE. Già
praticata adrenalina ev. si collabora con le manovre rianimatorie e si prati-
cano altre tre fiale di afrenalina a boli refratti, una fiala di atropina,
100+100, noradrenalina in drip, si assiste a progressiva ripresa
dell'attività elettrica e meccanica … si concorda con i rianimatori … angio
TC”.
I consulenti dell'ufficio hanno, quindi, preso atto, in risposta alle os-
servazioni in questione, che “si conviene circa l'indicazione corretta
dell'orario in riferimento effettivamente al diario del 7.3.2020, ovverosia le
15:03, così riducendosi l'arco temporale a quindici minuti. In ogni caso si
ribadisce che in questo intervallo la paziente non è stata monitorizzata - a
tal proposito, si sottolinea l'indicazione redatta dall'anestesista nella sche-
da - e non si è attivata in tempo la catena della sopravvivenza. Infatti si ri-
chiama che quindici minuti sono un tempo del tutto sufficiente a produrre
un danno cerebrale ipossico”.
Vanno, quindi, considerate valide le conclusioni cui sono pervenuti i consulenti del Tribunale, anche alla luce delle menzionate lacune nella tenuta delle cartelle, secondo cui “si ravvisano profili di responsabilità pro-
fessionale a carico dei sanitari che ebbero in cura la Sig.ra Persona_1
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presso il P.O. “Sant'Antonio Abate” di in quanto non risulta né nel CP_1
diario clinico né nel diario infermieristico una monitorizzazione dei parame-
tri vitali come da precisa indicazione in scheda anestesiologica.
Il quadro di rilevante compromissione cerebrale accertato alla ripresa
dell'attività cardiaca consente di ammettere una tardività delle manovre di
rianimazione cardiopolmonare, le stesse avviate nel periodo già indicato di
vuoto temporale dalle 14:45 (orario di dimissione blocco operatorio) sino alle
15:30 (orario riportato nella consulenza cardiologica)” [come detto tale ora-
rio va rettificato a seguito delle osservazioni critiche ASP in ore 15.03] “in
cui non sono presenti annotazioni inerenti l'epoca dell'arresto, l'inizio delle
manovre di RCP e la relativa durata, nonché la ripresa dell'attività cardia-
ca.
Semplificando, il danno neurologico è in funzione del tempo di ischemia
(4 minuti per iniziale danno cellulare, 10 minuti per danno irreversibile) e
quindi lo stato di coma può verosimilmente correlarsi causalmente a un ri-
tardo nell'avvio delle manovre rianimatorie, le stesse da ascriversi al man-
cato controllo della paziente.
Tenuto conto che dalle statistiche presenti in letteratura emerge in casi
analoghi una mortalità per colecistite gangrenosa del 20%, in termini di ra-
gionamento controfattuale la corretta gestione post-operatoria avrebbe con-
sentito di prevenire il decesso in circa nell'80% dei casi e su tale stima si
attesta la perdita di chance di sopravvivenza nella fattispecie che ci occu-
pa”.
Le conclusioni in questione, come detto, resistono alle osservazioni cri-
tiche dell avendo chiarito i consulenti che “Le evidenze CP_2
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esaminate consentono di escludere una problematica primitivamente car-
diogena e quindi risulta verosimile ritenere che la causa dell'arresto fosse
reversibile. In termini probabilistici, essendosi verificato un arresto cardiaco
da causa reversibile e altamente probabile che un intervento precoce
avrebbe potuto prevenire l'esito infausto”.
In risposta alle osservazioni critiche di parte attrice i consulenti hanno pure precisato che “l'indicazione della perdita di chance di sopravvivenza
in misura dell'80% (la materia oggetto di causa consente di potersi esprime-
re con elementi matematici maggiormente precisi) scaturisce dallo studio
delle evidenze scientifiche e che tale valore è di gran lunga più elevato ri-
spetto alla probabilità del “50%+1”.
In definitiva, l'evento morte va eziologicamente ricondotto alle omissio-
ni del personale dell'azienda convenuta e alla tardività dell'intervento sal-
vavita, evidenziandosi anche profili di negligenza e imperizia in capo ai sanitari che avevano in carico la paziente.
Venendo al danno da liquidare in favore degli attori, non può essere accordato alcun risarcimento iure hereditatis, sia quale danno biologico subito dalla paziente, in considerazione della vicinanza temporale di circa un mese tra l'arresto cardiaco e il decesso, sia quale danno catastrofale o terminale, per lo stato di coma in cui dopo l'evento e prima del decesso la paziente è versata.
Va, invece, senz'altro riconosciuto agli attori, figli della paziente, il danno parentale, in ragione della importante sofferenza che presumibil-
mente la perdita della madre ha causato per loro.
E' utile ricordare che il danno da perdita del rapporto parentale è quel-
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lo sofferto dal familiare superstite a causa della morte di un congiunto;
esso è il diritto autonomo all'integrale risarcimento del pregiudizio subìto,
comprensivo, pertanto, sia del danno morale che di quello "dinamico-
relazionale"; ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ognuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione inclusivo di tutto il danno non patrimoniale subìto, in proporzione alla durata ed intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e ma-
teriale, avuto riguardo all'età della vittima ed a quella dei familiari dan-
neggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di rea-
zione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso con-
creto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare. In altri termini, costituisce principio acquisto in materia e implicitamente evocato anche dalla sen-
tenza della Cassazione: “In tema di pregiudizio derivante da perdita o le-
sione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle
evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si
compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e,
cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano di-
namico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del
danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorren-
do ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame
parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configu-
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razione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno
col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. (…)”
(cfr. Cass. 11.11.2019, n. 28989).
Va precisato che i consulenti hanno escluso la sussistenza di lesioni permanenti della integrità psicofisica degli attori, chiarendo che “risulta
ammissibile una sofferenza legata al lutto, non risultano allegate attesta-
zioni di una patologia psichiatrica strutturata e permanente”. Ciò nono-
stante le sofferenze legate al lutto per la perdita della madre devono di certo entrare nella valutazione del danno parentale (come profili sofferen-
ziali e dinamico relazionali).
Per quel che concerne il quantum, si ricorda che “In tema di liquidazio-
ne equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo
un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'u-
niformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto pa-
rentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a
punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del
valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle
circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vitti-
ma, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indi-
cazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo fina-
le dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'ec-
cezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una
liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella. (Nella fattispecie,
la S.C. ha cassato la decisione del giudice d'appello che, per liquidare il
danno da perdita del rapporto parentale patito dal fratello e dal coniuge
Tribunale di TR
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della vittima, aveva fatto applicazione delle tabelle milanesi, non fondate
sulla tecnica del punto, bensì sull'individuazione di un importo minimo e di
un "tetto" massimo, con un intervallo molto ampio tra l'uno e l'altro)” (Cass.
n. 10579 del 21.4.2021, così anche Cass. 26300/2021 e 5948/2023).
Attualmente i sistemi di liquidazione basati su tabelle articolate con il sistema a punti, conformi quindi alle indicazioni della Suprema Corte,
sono principalmente quello predisposto dal Tribunale di Roma e quello predisposto, da ultimo, dal 2022, dal Tribunale di Milano (riveduto e cor-
retto dopo le censure della sentenza della Suprema Corte richiamata).
E' preferibile optare per il sistema tabellare a punti predisposto dal
Tribunale di Milano, in base alle Tabelle aggiornate al 2024, dove sono previsti un numero maggiore e meglio articolato, di parametri liquidatori.
Queste Tabelle, in primo luogo, prendono in considerazione non solo l'aspetto propriamente sofferenziale, ma anche quello dinamico relazione;
includono, inoltre, un importante parametro, relativo alla qualità e inten-
sità della relazione affettiva, che permette una migliore personalizzazione del risarcimento e articolano maggiormente il caso della sussistenza di superstiti e il parametro della convivenza.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Quanto ai parametri A e B (relativi alle età della vittima primaria e se-
condaria), trovano applicazione 12 e 18 punti per la figlia e per il fi- Pt_1
glio Maurizio, 12 e 20 punti per il figlio Pt_3
Per il parametro C, alcun punto può applicarsi per tutti gli attori, in assenza di un rapporto di convivenza o di coabitazione nello stesso stabile o condominio;
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per il parametro D, a tutti gli attori vanno assegnati 12 punti;
per il parametro E, relativo alla qualità ed intensità della relazione af-
fettiva che caratterizzava lo specifico rapporto, va riconosciuto agli attori il valore medio e, quindi, 15 punti, in assenza di particolari riscontri pro-
batori sull'intensità della relazione.
Moltiplicando il valore punto per il cumulo dei punteggi rispettivamen-
te risultanti, l'importo riconosciuto alla figlia e al figlio Pt_1 Parte_7
[.
di € 222.927,00, al figlio sarà di € 230.749,00. Pt_3
Non possono essere riconosciute, invece, le spese funerarie perché,
dalla documentazione versata in atti, non risultano sostenute dagli attori ma da altro soggetto: coniuge di Persona_4 Parte_1
Agli attori spetta, inoltre, il ristoro dell'ulteriore e diverso danno rap-
presentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno deri-
vante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Nei debiti di valore, come quelli di risarcimento da fatto illecito, posso infatti essere corrisposti interessi (ad un tasso che, in mancanza di specifiche indicazioni circa gli impieghi maggiormente remunerativi nei quali il danaro sarebbe stato investito,
può determinarsi in misura pari al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.
Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti com-
pensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica solu-
zione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente
Tribunale di TR
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all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Su-
prema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96,
2745/97, 492/01; 18445/05).
Nell'effettuare il relativo calcolo, bisogna tener presente che è necessa-
ria una devalutazione nominale dell'importo risarcitorio liquidato in valu-
ta attuale, sì da rapportarlo all'equivalente alla data di insorgenza del danno medesimo e procedere poi alla successiva rivalutazione, in modo da conteggiare gli interessi sulle somme che progressivamente si incre-
mentano per effetto della rivalutazione, con cadenza annuale alla stregua della variazione degli indici ISTAT;
gli interessi così ottenuti vanno accan-
tonati e cumulati tra loro senza rivalutazione. In sintesi, trattandosi di crediti di valore, le somme così individuate, previamente devalutate alla data del sinistro secondo i criteri indicati in premessa, vanno rivalutate.
Quindi, sulle somme annualmente rivalutate, vanno calcolati gli interessi
(cfr. Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712).
Cont In applicazioni di tali criteri la somma dovuta dall all'attore
[...]
ascenderà ad € 251.786,55, di cui per interessi € 21.037,55, e Per_5
quella dovuta agli attori e ad € 243.251,43, di cui per inte- Pt_1 Pt_2
ressi € 20.324,43. Su tali somme decorreranno gli interessi legali dalla decisione al soddisfo.
Non sussistono i presupposti per la condanna della convenuta ex art. 96 cpc, non sussistendo prova della resistenza con dolo o colpa grave an-
che alla luce della complessità delle questioni trattate.
Le spese di lite, comprensive di quelle di ATP, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Tribunale di TR
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Le spese di CTU nel presente giudizio e nel procedimento di ATP, liqui-
date come da separati decreti in atti, verranno poste definitivamente a ca-
Cont rico dell convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- Condanna la convenuta al pagamento in favore di e Pt_1 Parte_2
della somma, per ciascuno, di € 243.251,43, ed in favore di
[...]
della somma di € 251.786,55, per tutti oltre interessi Parte_3
legali dalla decisione al soddisfo.
- Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite, comprensive di quelle di ATP, in favore degli attori, liquidate in complessivi €
10.954,00, per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone le spese di CTU nel presente procedimento e nel procedimento di ATP definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in TR in data 17/04/2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
Tribunale di TR
- 14 - Sezione Civile