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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/06/2025, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3938/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3938/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1972; rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO BRANCA ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DALLA VECCHIA VALENTINA e dall'Avv. GRASSELLI EDDA
RESISTENTE
e contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Controparte_3 C.F._4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DALLA VECCHIA VALENTINA e dall'Avv.
GRASSELLI EDDA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza. In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/09/2024, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MP (VI) il 21/07/2001 con
[...]
, deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della sentenza del CP_1
Tribunale di Vicenza 1591/2023 del 04/09/2023, e che nulla venisse stabilito a titolo di concorso al mantenimento dei figli e CP_2 CP_3
Si costituiva in giudizio , unitamente ai figli e la quale Controparte_1 CP_2 Controparte_3
aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a diverse condizioni afferenti alle statuizioni sul contributo al mantenimento della IA . CP_2
Instaurato il giudizio, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato disponeva, in via provvisoria ed urgente, che nulla fosse più dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento del figlio e poneva in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al CP_3 mantenimento della IA versando la somma mensile di € 750,00, oltre al 70% delle spese CP_2
straordinarie. Inoltre, vista la concorde richiesta delle parti di emissione della sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al
P.M. per la formulazione del parere di competenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di MP (VI) di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice delegato sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 473bis.22. ult. co. c.p.c.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MP (VI) il 21/07/2001, tra e;
Parte_1 Controparte_1 DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di MP
(VI) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 atto n. 18, parte II, serie A);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza separata e contestuale alla presente sentenza;
RINVIA all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 17.06.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3938/2024 promossa da
(C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1972; rappresentato e difeso dall'Avv. CAPUANO BRANCA ALESSANDRA
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. DALLA VECCHIA VALENTINA e dall'Avv. GRASSELLI EDDA
RESISTENTE
e contro
(C.F. ) nata ad [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e
(C.F. ) nato ad [...] il [...] Controparte_3 C.F._4
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. DALLA VECCHIA VALENTINA e dall'Avv.
GRASSELLI EDDA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza. In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/09/2024, chiedeva che il Tribunale adito pronunciasse Parte_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MP (VI) il 21/07/2001 con
[...]
, deducendo di vivere ininterrottamente separato dal coniuge in virtù della sentenza del CP_1
Tribunale di Vicenza 1591/2023 del 04/09/2023, e che nulla venisse stabilito a titolo di concorso al mantenimento dei figli e CP_2 CP_3
Si costituiva in giudizio , unitamente ai figli e la quale Controparte_1 CP_2 Controparte_3
aderiva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma a diverse condizioni afferenti alle statuizioni sul contributo al mantenimento della IA . CP_2
Instaurato il giudizio, sentite le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato disponeva, in via provvisoria ed urgente, che nulla fosse più dovuto dal ricorrente a titolo di mantenimento del figlio e poneva in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al CP_3 mantenimento della IA versando la somma mensile di € 750,00, oltre al 70% delle spese CP_2
straordinarie. Inoltre, vista la concorde richiesta delle parti di emissione della sentenza parziale sullo status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sullo status, previa trasmissione degli atti al
P.M. per la formulazione del parere di competenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale, conclusosi con sentenza passata in giudicato. Da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di MP (VI) di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al Giudice delegato sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 473bis.22. ult. co. c.p.c.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in MP (VI) il 21/07/2001, tra e;
Parte_1 Controparte_1 DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di MP
(VI) (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001 atto n. 18, parte II, serie A);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza separata e contestuale alla presente sentenza;
RINVIA all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Vicenza, in Camera di Consiglio, in data 17.06.2025.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello