Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 14737/2024 promossa da:
e , con il patrocinio dell'avv. Marcella Berti Parte_1 Parte_2
Ricorrenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai IGi e Parte_1
celebrato con rito concordatario presso la chiesa parrocchiale Sant'Antonino di Parte_2
HE (PD), trascritto nei registri del Comune di HE (PD), al n. 3, parte II, serie A, anno
2004;
2. affidare i figli minori e in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, Per_1 Persona_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
3. la prole manterrà la residenza abituale presso la casa familiare di proprietà della IGa
[...]
che viene assegnata alla stessa con ogni arredo e corredo ivi presente;
Parte_2
4. le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
pagina 1 di 4
5. durante l'anno scolastico il padre potrà vedere e tenere con sé entrambi i figli ogni qualvolta lo desideri e, per quanto riguarda , previo accordo diretto con lo stesso, mentre, per quanto Per_1
riguarda previo accordo con la madre;
Per_2
6. durante le festività e trascorreranno con ciascun genitore: Per_1 Per_2
i.quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori;
ii.metà delle festività-vacanze natalizie comprendenti a rotazione un anno il giorno di Natale e l'anno successivo il Capodanno, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro ovvero a pranzo nel giorno festivo con l'uno e a cena con l'altro, compatibilmente con le ferie di entrambi i genitori;
7. il IG , quale contributo per il mantenimento dei figli verserà alla IGa Parte_1 [...]
nel conto corrente intestato alla stessa entro il 5 di ogni mese, la somma complessiva di € Parte_2
500,00 (corrispondenti ad € 250,00 per ciascun figlio), somma rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
8. l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IGa , mentre le spese sostenute Parte_2
per i figli saranno portate in detrazione da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9. le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori al 50% fra loro, facendo espresso rinvio al protocollo d'intesa del Tribunale di Padova datato 17 gennaio 2017 tra il Presidente del
Tribunale di PD e il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di PD (“Protocollo d'intesa per le spese straordinarie in materia di separazione, divorzio e relative modifiche, nonché di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio”), che viene allegato al presente ricorso e che entrambi i genitori dichiarano di ben conoscere ed accettare;
10. entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato ogni questione patrimoniale discendente dal rapporto matrimoniale e che non sussistono altre ragioni di debito e/o credito reciproche;
11. ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di HE (PD), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nato a [...] il [...], e , nata a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 20.3.2004 a HE (PD), trascritto nel pagina 2 di 4 relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 3, parte II, serie A, anno 2004.
Dalla loro unione nascevano due figli: , il 23.5.2008, e il 23.3.2011. Per_1 Per_2
Con accordo del 30.6.2017, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 4.7.2017, le parti si separavano a seguito di procedura di negoziazione assistita.
In data 11.12.2024 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza del 14.1.2025.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sub 1-7, 9, 11 sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto si prende atto delle stesse.
Quanto alle altre condizioni sub 8, 10 espressione dell'autonomina negoziale delle parti, esse non richiedono alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto in data 20.3.2004 a HE (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile dello stesso Comune, al n. 3, parte II, serie A, anno 2004;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe sub 1-7, 9, 11 di cui al ricorso congiunto pagina 3 di 4 depositato in data 11.12.2024;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 5.02.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
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