Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2206/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 02/10/2024, da:
(CF: ) nato a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], interno 1;
e
(CF: ) nata a [...] il [...], residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
in residente in [...], interno 1;
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Luca Ruppen presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Verbania, via Fiume, 9, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto;
Comune di Casale Corte Cerro, fg. 16, mapp. 590 e mapp. 543, sub. 1, di proprietà del marito, rimarrà ad abitare la moglie, alla quale vengono assegnati in uso anche tutti gli arredi e suppellettili, ed il marito potrà prelevare i propri effetti personali;
3) il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente nella casa Per_1
coniugale presso il domicilio della madre: i coniugi provvederanno all'educazione ed all'istruzione del figlio, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse dello stesso;
4) il padre potrà vedere liberamente il figlio in accordo con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi ed eventualmente delle condizioni di salute del medesimo;
in via di massima il padre trascorrerà con il figlio: almeno un giorno alla settimana, dall'uscita di scuola al pomeriggio sino al mattino del giorno successivo;
le festività (Natale, Pasqua, Festività civili, ... ) secondo quanto concordato tra i genitori ed in ogni caso senza poter derogare da un principio di alternanza;
per
15/20 giorni anche consecutivi d'estate, previo accordo tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
4) in ragione delle rispettive capacità reddituali dei coniugi, il marito verserà alla moglie, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di Euro 600,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) i genitori sosterranno le spese straordinarie del figlio secondo le modalità ed i criteri previsti nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, che i coniugi dichiarano di ben conoscere, ripartendo il relativo onere secondo la seguente proporzione: 50 % a carico della madre;
50 % a carico del padre;
6) i coniugi dichiarano di essere autosufficienti sotto l'aspetto economico e che ogni altra questione di carattere patrimoniale sarà definita in separata sede”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 02/10/2024,
[...]
e premesso di avere contratto matrimonio in Verbania il Parte_1 Controparte_1
14/10/2000 hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e, intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento del figlio minore di anni 17 (nato il [...]) è Per_1
rispondente al suo superiore interesse. Si dà atto che i coniugi si dichiarano autosufficienti sotto l'aspetto economico e che ogni altra questione di carattere patrimoniale sarà definita in separata sede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra
[...]
e uniti in matrimonio il 14/10/2000 in Verbania;
Parte_1 Controparte_1
- affida ad entrambi i genitori il figlio minore con collocazione prevalente presso la Per_1
madre;
- assegna alla moglie la casa coniugale di Casale Corte Cerro (VB), in via Pramore 1/a, interno 1, al C.F. del Comune di Casale Corte Cerro, fg. 16, mapp. 590 e mapp. 543, sub.
1, di proprietà del marito, alla quale vengono assegnati in uso anche tutti gli arredi e suppellettili, ed il marito potrà prelevare i propri effetti personali;
- dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé, il figlio, liberamente in accordo con la madre, tenendo conto degli impegni scolastici, sportivi ed eventualmente delle condizioni salute del medesimo;
in via di massima il padre trascorrerà con il figlio: almeno un giorno alla settimana, dall'uscita di scuola al pomeriggio sino al mattino del giorno successivo;
le festività (Natale, Pasqua, Festività civili, ... ) secondo quanto concordato tra i genitori ed in ogni caso senza poter derogare da un principio di alternanza;
per 15/20 giorni anche consecutivi d'estate, previo accordo tra i genitori entro fine maggio di ogni anno;
- pone a carico del marito l'obbligo di versare alla moglie entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di € 600,00 mensili a titolo di contributo o per il mantenimento del figlio, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie del figlio secondo le modalità ed i criteri previsti nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, che i coniugi dichiarano di ben conoscere, ripartendo il relativo onere secondo la seguente proporzione: 50 % a carico della madre;
50 % a carico del padre.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025 Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO