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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 10/07/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1940/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1940/2021 promossa da: assistito dall'avv. SCARPELLI MARIO, ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico
ATTORE/I
contro assistito dall'avv. QUERCIA VITTORIO, ed elettivamente domiciliato in vittorio Controparte_1
Veneto, 136 null 88900 Crotone
CONVENUTO/I
e Controparte_2 Controparte_3
Convenuti contumaci
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. conveniva in giudizio Parte_2
innanzi l'intestato Tribunale la compagnia assicurativa in p.l.r.p.t al Controparte_4
pagina 1 di 10 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura modello 500L Fiat tg. FA844XH, nella causazione del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la SI.ra e la SI.ra Controparte_2 Controparte_5
rispettivamente, conducente e proprietario della suddetta autovettura, e la Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
[...]
fisici subiti dal SI. nella misura complessiva pari ad € 59.728,88 ovvero Parte_2
in quella diversa, maggiore o minore, che in corso di causa verrà accertata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del verificarsi dell'evento e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze”.
Veniva dedotto che in data 14.08.2017, il SI. , mentre percorreva a Parte_2
piedi la predetta via, scendendo dal marciapiede, veniva investito dall'autovettura 500L
Fiat tg. FA844XH, assicurata con , di proprietà della SI.ra Controparte_4 CP_5
e condotta, in quella circostanza, dalla SI.ra . Secondo l'
[...] Controparte_2
assunto attoreo , il sinistro de quo, avveniva per responsabilità esclusiva della SI.ra la quale, alla guida della predetta autovettura, non si accorgeva della Controparte_2
presenza del SI. ed, effettuando una brusca manovra di retromarcia, gli schiacciava Pt_2
il piede e la caviglia destra contro il bordo del marciapiede;
A seguito del sinistro ,
l'odierno istante e la SI.ra , compilavano e sottoscrivevano modello Controparte_2
CAI, (allegato in atti), mediante il quale la predetta conducente dell'autovettura 500L Fiat tg. FA844XH si assumeva la responsabilità esclusiva del sinistro de quo;
Il SI. veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Parte_2
Ospedaliera di Cosenza dove, i sanitari di turno, eseguivano diagnosi di: “Frattura calcagno destra” e prognosi di 30 giorni e dopo le necessarie cure, previa immobilizzazione della frattura, veniva dimesso con rinvio di ricovero per carenza di posti letto. In data 21.08.2017, l' infortunato, veniva ricoverato presso la U.O. di CP_6
dell dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi e in CP_7
data 02.09.2017 veniva dimesso previo confezionamento di gambaletto gessato. pagina 2 di 10 Successivamente, in data 02.10.2017, 13.10.2017, 26.01.2018, l'odierno istante si sottoponeva ad una serie di controlli ortopedici ambulatoriali e, quindi, ad una serie di cicli di fisiokinesiterapia;
in data 29.03.2018, il SI. veniva autorizzato a cure Pt_2
riabilitative estensive e, successivamente, veniva tenuto in cura ambulatorialmente sino al mese di maggio 2018. I postumi invalidanti per il sinistro occorso venivano quantificati in ITT gg. 60; ITP gg. 225 e danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 15%, giusta CTP a firma del Dott. allegata in atti per un totale Persona_1
complessivo pari ad € 59.728,88
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio, la compagnia assicurativa che chiedeva: a) Preliminarmente, accertare e dichiarare Controparte_4
la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014 b) Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata nonché assolutamente priva di supporto probatorio in ordine al fatto storico, anche alla luce della eccessiva sinistrosità delle parti, alla dinamica per come esposta in citazione e al nesso eziologico tra l'incidente ed il danno lamentato, per come meglio esposto ai capi nn. 2 e 3 da intendersi qui integralmente riportati e trascritti c) In conseguenza di ciò condannare parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio d) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre in ogni caso l'importo risarcitorio tenendo conto dell'effettivo danno riportato dall'attore, del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, nonché del divieto di cumulo del danno morale con quello biologico, per come meglio esposto al capo 4, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto e) Compensare, per l'effetto, in tutto o in parte le spese del giudizio
Rimanevano contumaci i convenuti e Controparte_2 Controparte_3
L' attività istruttoria si articolava, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nell'escussione dei testi e nell ' espletamento di CTU medico – legale sulla persona del pagina 3 di 10 SI. . All' esito , la causa veniva trattenuta in decisione , concessi i Parte_2
termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione
Preliminarmente ,l' eccepita improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita deve ritenersi superata avuto riguardo alle allegazioni attoree ne' è stata oggetto di successiva reiterazione da parte convenuta ergo è pacifico il suo assorbimento
Nel merito ,la prospettazione attorea del sinistro ha trovato conferma nello svolto giudizio , con particolare riferimento alla raccolta prova testimoniale e all' espletata
C.t.u. medico - legale .
Più precisamente , è stata confermata la dinamica del sinistro e la causazione dei danni sulla persona del SI. . Pt_2
Sebbene la teste non abbia confermato tutti i capitoli di prova Testimone_1
, precisamente il n. 3 “…se il sig. , mentre percorreva a piedi via Popilia Parte_2
n. 157/D, scendendo dal marciapiede, veniva investito dall'autovettura 500 Fiat condotta dalla sig.ra ”) e il quarto (cioè se era vero “…che la conducente Controparte_8
della Fiat 500 schiacciava il piede e la caviglia destra del sig. contro il bordo del Pt_2
marciapiede…”. Tuttavia la surriportata contraddittorietà del teste è superata dalla testimonianza resa dall' altro teste che ha riscontrato Testimone_2
positivamente tutte le circostanze capitolate relative alla dinamica dell' eventus damni
, avendo assistito al fatto per cui è causa, mentre era affacciata dal balcone di casa;
invero, il sinistro si è verificato in prossimità di una stradina interna (alla principale via Popilia) adibita a parcheggio del condominio dove risiedono i testi e l' investitrice . Tali risultanze testimoniali sono corroborate dal Controparte_2
Testi sottoscritto in cui si assume la responsabilità esclusiva del sinistro l' investitrice pagina 4 di 10 la cui portata confessoria deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. 8451/2019, 15881/2013 e 2438/24).
Il nesso etiologico e l'entità dei danni fisici è supportata dalla documentazione medica allegata agli atti, oltre alla perizia tecnica di parte redatta dal Dott. che Persona_1
ha trovato riscontro nelle conclusioni peritali del nominato C.t.u. “le lesioni accertate sono compatibili con la dinamica riferita” .L' ausiliario del giudice ha confutato i rilievi del medico fiduciario della attestando “che la causa Parte_3
più frequente delle fratture del calcagno sono le cadute dall'alto,per come rilevato dal dott. tuttavia non sono solo queste, restano frequenti anche altre modalità come Per_2
nei sinistri stradali in cui il piede viene schiacciato contro il suolo, o addirittura contro il pedale del freno.
Pertanto, in una visione più ampia delle modalità del trauma è evidente che lo schiacciamento/distorsione del piede dalla ruota di una vettura resta, per l'aspetto medico legale, comunque compatibile. Tra l'altro, non deve sfuggire che vi è incertezza circa la lesione, se cioè trattasi di una frattura del calcagno o del talo (astragalo). Infatti, la TAC della caviglia dx del 22/08/17 eseguita in corso di ricovero e prima dell'intervento chirurgico, così recita: frattura-separazione talamica a quattro frammenti principali con modesto infossamento ed aspetti comminuti interperiframmentari. Qualora, invece del calcagno fosse l'astragalo, cioè l'osso che si trova fra il calcagno e la parte articolare distale di tibia e perone, la dinamica resta ancor più compatibile, dato che viene annoverate fra le cause anche una lussazione della caviglia, specialmente se la caviglia subisce un movimento anomalo o una torsione forzata. Cosa pure possibile nella dinamica riferita.
Purtroppo, a tal proposito non è dirimente neanche il referto operatorio, laddove non viene descritto su quale osso si interviene, se calcagno o astragalo.”
Le valutazioni svolte dal consulente appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, quindi , le pagina 5 di 10 risultanze cui perviene l' ausiliario del giudice vengono fatte proprie da questo decidente. Il CTU ha poi esaustivamente replicato alle osservazioni critiche mosse dalla compagnia convenuta
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l
'obbligo della motivazione con l 'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” ( Cass. civ. n. 10123/2009 , n.8355/2007 e n. 12080/2000 ).
Ritenuto sussistente il nesso di causalità tra tutte le lesioni subite e il sinistro occorso , la valutazione delle stesse ai fini risarcitori, svolta dal dr. , viene posta a Parte_4
fondamento della decisione, con superamento degli ulteriori rilievi difensivi che non inficiano il suindicato compendio probatorio
Infatti, nelle conclusioni peritali , sono state esaminate tutte le lesioni lamentate tenendo nella dovuta considerazione ogni voce di danno,compresa la componente dell' età della danneggiato, giungendo alla valutazione suindicata .
Pertanto appare congruo liquidare in favore di euro 37565,00 Parte_2
per le conseguenze eziologicamente determinate dall'infortunio occorsogli così quantificate, applicando le Tabelle di Milano in uso presso questo Tribunale
Danno biologico 12 % euro 26180,00
I.T.T. 49 gg euro 5635,00
I.T.P. 75% 20 gg euro 1725,00
I.T.P. 50 % gg 40 2300,00
I.T.P. 25% gg. 60 1725,00
Non viene riconosciuto alcun ' altra voce di danno (non patrimoniale), per difetto d' istruzione sul punto , atteso che non si può procedere ad una sua liquidazione pagina 6 di 10 ritenendo lo stesso in re ipsa .
Va osservato che il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione o il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 23778/2014).
Per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati - come sopra individuati – il
Tribunale applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l 'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato ed età della persona lesa, in conformità alla Tabelle di Milano, aventi “vocazione nazionale”, e della preventiva individuazione di un “coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell ' età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento all 'effettivo valore perduto, che decresce al crescere dell 'età del soggetto leso.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi c.d. da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un 'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle
S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n. 1712 , sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno.
pagina 7 di 10 Ad avviso di questo giudicante, ricorre nella fattispecie, un concorso colposo dell ' infortunato ,nella causazione dell' evento lesivo , per aver il sig. Parte_2
intrapreso un incauto attraversamento con veicolo in moto,la cui visibilità era evidente
, nonché in ogni caso per violazione dell'art. 190 codice della strada, il quale, al comma
2, così recita “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.”
Il sig. è sceso dal marciapiedi tenendosi vicinissimo alla vettura,diversamente, se Pt_2
fosse sceso dal marciapiedi ad una congrua distanza dall'auto, questa, muovendosi in retromarcia non avrebbe potuto urtare con la ruota direttamente il piede dell'attore. Tali circostanze non sono ex adverso contestate né è stata oggetto di tema probatorio che la manovra tenuta dal conducente fosse repentina nonostante fosse rappresentata in citazione “brusca manovra di retromarcia”
Ciò posto , tenuto conto del rilevato concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell' infortunato il quale non esclude il nesso etiologico del sinistro ma incide sul quantum risarcitorio in una misura pari al 30% del dovuto risarcimento . Pertanto i convenuti in solido sono tenuti al pagamento in favore di dell' Parte_5
importo pari a euro 26595,50
Le spese di lite seguono la soccombenza con compensazione di
1/3 avuto riguardo al riconosciuto concorso di colpa
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna e Controparte_2 CP_5
, rispettivamente conducente e proprietaria dell' autovettura 500L Fiat tg
[...]
FA844XH e in l.r.p.t. ,in solido, al risarcimento Controparte_9
dei danni fisici subiti da per l' importo pari a euro 26595,00 Parte_2
oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (14/08/2017 )oltre agli interessi pagina 8 di 10 compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dalla data del sinistro( 14/08/2017 ) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del 1995)
Condanna e Controparte_2 Controparte_10 Controparte_9
in l.r.p.t. ,in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
[...]
2666,30 per compensi professionali ,oltre rimb. Forfettario in favore dell' erario essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio
Pone le competenze liquidate con decreto del 24 settembre 2024 in favore del dott. Giuseppe Li Preti definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_5
e in l.r.p.t. ,in solido.
[...] Controparte_9
Cosenza 10 luglio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fulvia Piro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1940/2021 promossa da: assistito dall'avv. SCARPELLI MARIO, ed elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico
ATTORE/I
contro assistito dall'avv. QUERCIA VITTORIO, ed elettivamente domiciliato in vittorio Controparte_1
Veneto, 136 null 88900 Crotone
CONVENUTO/I
e Controparte_2 Controparte_3
Convenuti contumaci
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il SI. conveniva in giudizio Parte_2
innanzi l'intestato Tribunale la compagnia assicurativa in p.l.r.p.t al Controparte_4
pagina 1 di 10 fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura modello 500L Fiat tg. FA844XH, nella causazione del sinistro di cui in premessa e, per l'effetto, condannare la SI.ra e la SI.ra Controparte_2 Controparte_5
rispettivamente, conducente e proprietario della suddetta autovettura, e la Controparte_4
in persona del legale rappresentante p.t, in solido tra loro, al risarcimento dei danni
[...]
fisici subiti dal SI. nella misura complessiva pari ad € 59.728,88 ovvero Parte_2
in quella diversa, maggiore o minore, che in corso di causa verrà accertata, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del verificarsi dell'evento e fino al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze”.
Veniva dedotto che in data 14.08.2017, il SI. , mentre percorreva a Parte_2
piedi la predetta via, scendendo dal marciapiede, veniva investito dall'autovettura 500L
Fiat tg. FA844XH, assicurata con , di proprietà della SI.ra Controparte_4 CP_5
e condotta, in quella circostanza, dalla SI.ra . Secondo l'
[...] Controparte_2
assunto attoreo , il sinistro de quo, avveniva per responsabilità esclusiva della SI.ra la quale, alla guida della predetta autovettura, non si accorgeva della Controparte_2
presenza del SI. ed, effettuando una brusca manovra di retromarcia, gli schiacciava Pt_2
il piede e la caviglia destra contro il bordo del marciapiede;
A seguito del sinistro ,
l'odierno istante e la SI.ra , compilavano e sottoscrivevano modello Controparte_2
CAI, (allegato in atti), mediante il quale la predetta conducente dell'autovettura 500L Fiat tg. FA844XH si assumeva la responsabilità esclusiva del sinistro de quo;
Il SI. veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Parte_2
Ospedaliera di Cosenza dove, i sanitari di turno, eseguivano diagnosi di: “Frattura calcagno destra” e prognosi di 30 giorni e dopo le necessarie cure, previa immobilizzazione della frattura, veniva dimesso con rinvio di ricovero per carenza di posti letto. In data 21.08.2017, l' infortunato, veniva ricoverato presso la U.O. di CP_6
dell dove veniva sottoposto ad intervento chirurgico di osteosintesi e in CP_7
data 02.09.2017 veniva dimesso previo confezionamento di gambaletto gessato. pagina 2 di 10 Successivamente, in data 02.10.2017, 13.10.2017, 26.01.2018, l'odierno istante si sottoponeva ad una serie di controlli ortopedici ambulatoriali e, quindi, ad una serie di cicli di fisiokinesiterapia;
in data 29.03.2018, il SI. veniva autorizzato a cure Pt_2
riabilitative estensive e, successivamente, veniva tenuto in cura ambulatorialmente sino al mese di maggio 2018. I postumi invalidanti per il sinistro occorso venivano quantificati in ITT gg. 60; ITP gg. 225 e danno biologico valutabile complessivamente nella misura del 15%, giusta CTP a firma del Dott. allegata in atti per un totale Persona_1
complessivo pari ad € 59.728,88
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio, la compagnia assicurativa che chiedeva: a) Preliminarmente, accertare e dichiarare Controparte_4
la domanda improcedibile per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014 b) Nel merito, rigettare la domanda attorea perché infondata nonché assolutamente priva di supporto probatorio in ordine al fatto storico, anche alla luce della eccessiva sinistrosità delle parti, alla dinamica per come esposta in citazione e al nesso eziologico tra l'incidente ed il danno lamentato, per come meglio esposto ai capi nn. 2 e 3 da intendersi qui integralmente riportati e trascritti c) In conseguenza di ciò condannare parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio d) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ridurre in ogni caso l'importo risarcitorio tenendo conto dell'effettivo danno riportato dall'attore, del concorso di colpa del danneggiato nella causazione dell'evento, nonché del divieto di cumulo del danno morale con quello biologico, per come meglio esposto al capo 4, da intendersi come di seguito integralmente riportato e trascritto e) Compensare, per l'effetto, in tutto o in parte le spese del giudizio
Rimanevano contumaci i convenuti e Controparte_2 Controparte_3
L' attività istruttoria si articolava, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, nell'escussione dei testi e nell ' espletamento di CTU medico – legale sulla persona del pagina 3 di 10 SI. . All' esito , la causa veniva trattenuta in decisione , concessi i Parte_2
termini di cui all' art. 190 del c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda è fondata in fatto e diritto e viene accolta per quanto di ragione
Preliminarmente ,l' eccepita improcedibilità per il mancato esperimento della negoziazione assistita deve ritenersi superata avuto riguardo alle allegazioni attoree ne' è stata oggetto di successiva reiterazione da parte convenuta ergo è pacifico il suo assorbimento
Nel merito ,la prospettazione attorea del sinistro ha trovato conferma nello svolto giudizio , con particolare riferimento alla raccolta prova testimoniale e all' espletata
C.t.u. medico - legale .
Più precisamente , è stata confermata la dinamica del sinistro e la causazione dei danni sulla persona del SI. . Pt_2
Sebbene la teste non abbia confermato tutti i capitoli di prova Testimone_1
, precisamente il n. 3 “…se il sig. , mentre percorreva a piedi via Popilia Parte_2
n. 157/D, scendendo dal marciapiede, veniva investito dall'autovettura 500 Fiat condotta dalla sig.ra ”) e il quarto (cioè se era vero “…che la conducente Controparte_8
della Fiat 500 schiacciava il piede e la caviglia destra del sig. contro il bordo del Pt_2
marciapiede…”. Tuttavia la surriportata contraddittorietà del teste è superata dalla testimonianza resa dall' altro teste che ha riscontrato Testimone_2
positivamente tutte le circostanze capitolate relative alla dinamica dell' eventus damni
, avendo assistito al fatto per cui è causa, mentre era affacciata dal balcone di casa;
invero, il sinistro si è verificato in prossimità di una stradina interna (alla principale via Popilia) adibita a parcheggio del condominio dove risiedono i testi e l' investitrice . Tali risultanze testimoniali sono corroborate dal Controparte_2
Testi sottoscritto in cui si assume la responsabilità esclusiva del sinistro l' investitrice pagina 4 di 10 la cui portata confessoria deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (Cass. 8451/2019, 15881/2013 e 2438/24).
Il nesso etiologico e l'entità dei danni fisici è supportata dalla documentazione medica allegata agli atti, oltre alla perizia tecnica di parte redatta dal Dott. che Persona_1
ha trovato riscontro nelle conclusioni peritali del nominato C.t.u. “le lesioni accertate sono compatibili con la dinamica riferita” .L' ausiliario del giudice ha confutato i rilievi del medico fiduciario della attestando “che la causa Parte_3
più frequente delle fratture del calcagno sono le cadute dall'alto,per come rilevato dal dott. tuttavia non sono solo queste, restano frequenti anche altre modalità come Per_2
nei sinistri stradali in cui il piede viene schiacciato contro il suolo, o addirittura contro il pedale del freno.
Pertanto, in una visione più ampia delle modalità del trauma è evidente che lo schiacciamento/distorsione del piede dalla ruota di una vettura resta, per l'aspetto medico legale, comunque compatibile. Tra l'altro, non deve sfuggire che vi è incertezza circa la lesione, se cioè trattasi di una frattura del calcagno o del talo (astragalo). Infatti, la TAC della caviglia dx del 22/08/17 eseguita in corso di ricovero e prima dell'intervento chirurgico, così recita: frattura-separazione talamica a quattro frammenti principali con modesto infossamento ed aspetti comminuti interperiframmentari. Qualora, invece del calcagno fosse l'astragalo, cioè l'osso che si trova fra il calcagno e la parte articolare distale di tibia e perone, la dinamica resta ancor più compatibile, dato che viene annoverate fra le cause anche una lussazione della caviglia, specialmente se la caviglia subisce un movimento anomalo o una torsione forzata. Cosa pure possibile nella dinamica riferita.
Purtroppo, a tal proposito non è dirimente neanche il referto operatorio, laddove non viene descritto su quale osso si interviene, se calcagno o astragalo.”
Le valutazioni svolte dal consulente appaiono condivisibili perché frutto di un esame obiettivo e di un processo motivazionale esente da errori e da vizi logici, quindi , le pagina 5 di 10 risultanze cui perviene l' ausiliario del giudice vengono fatte proprie da questo decidente. Il CTU ha poi esaustivamente replicato alle osservazioni critiche mosse dalla compagnia convenuta
Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto,replicandovi, ai rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l
'obbligo della motivazione con l 'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte” ( Cass. civ. n. 10123/2009 , n.8355/2007 e n. 12080/2000 ).
Ritenuto sussistente il nesso di causalità tra tutte le lesioni subite e il sinistro occorso , la valutazione delle stesse ai fini risarcitori, svolta dal dr. , viene posta a Parte_4
fondamento della decisione, con superamento degli ulteriori rilievi difensivi che non inficiano il suindicato compendio probatorio
Infatti, nelle conclusioni peritali , sono state esaminate tutte le lesioni lamentate tenendo nella dovuta considerazione ogni voce di danno,compresa la componente dell' età della danneggiato, giungendo alla valutazione suindicata .
Pertanto appare congruo liquidare in favore di euro 37565,00 Parte_2
per le conseguenze eziologicamente determinate dall'infortunio occorsogli così quantificate, applicando le Tabelle di Milano in uso presso questo Tribunale
Danno biologico 12 % euro 26180,00
I.T.T. 49 gg euro 5635,00
I.T.P. 75% 20 gg euro 1725,00
I.T.P. 50 % gg 40 2300,00
I.T.P. 25% gg. 60 1725,00
Non viene riconosciuto alcun ' altra voce di danno (non patrimoniale), per difetto d' istruzione sul punto , atteso che non si può procedere ad una sua liquidazione pagina 6 di 10 ritenendo lo stesso in re ipsa .
Va osservato che il grado di invalidità permanente espresso da un “baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione o il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 23778/2014).
Per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati - come sopra individuati – il
Tribunale applica il criterio del c.d. “punto tabellare”, in virtù del quale l 'entità di tale pregiudizio viene calcolata in relazione al grado di invalidità permanente accertato ed età della persona lesa, in conformità alla Tabelle di Milano, aventi “vocazione nazionale”, e della preventiva individuazione di un “coefficiente di adeguamento” stabilito in ragione dell ' età del danneggiato, che consente di adattare il risarcimento all 'effettivo valore perduto, che decresce al crescere dell 'età del soggetto leso.
Sulle somme così individuate dovranno poi essere liquidati gli interessi c.d. da “ritardato pagamento” o interessi compensativi.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
Tale “interesse” va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un 'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle
S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n. 1712 , sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno.
pagina 7 di 10 Ad avviso di questo giudicante, ricorre nella fattispecie, un concorso colposo dell ' infortunato ,nella causazione dell' evento lesivo , per aver il sig. Parte_2
intrapreso un incauto attraversamento con veicolo in moto,la cui visibilità era evidente
, nonché in ogni caso per violazione dell'art. 190 codice della strada, il quale, al comma
2, così recita “I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.”
Il sig. è sceso dal marciapiedi tenendosi vicinissimo alla vettura,diversamente, se Pt_2
fosse sceso dal marciapiedi ad una congrua distanza dall'auto, questa, muovendosi in retromarcia non avrebbe potuto urtare con la ruota direttamente il piede dell'attore. Tali circostanze non sono ex adverso contestate né è stata oggetto di tema probatorio che la manovra tenuta dal conducente fosse repentina nonostante fosse rappresentata in citazione “brusca manovra di retromarcia”
Ciò posto , tenuto conto del rilevato concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell' infortunato il quale non esclude il nesso etiologico del sinistro ma incide sul quantum risarcitorio in una misura pari al 30% del dovuto risarcimento . Pertanto i convenuti in solido sono tenuti al pagamento in favore di dell' Parte_5
importo pari a euro 26595,50
Le spese di lite seguono la soccombenza con compensazione di
1/3 avuto riguardo al riconosciuto concorso di colpa
P.Q.M.
Accoglie la domanda e per l' effetto condanna e Controparte_2 CP_5
, rispettivamente conducente e proprietaria dell' autovettura 500L Fiat tg
[...]
FA844XH e in l.r.p.t. ,in solido, al risarcimento Controparte_9
dei danni fisici subiti da per l' importo pari a euro 26595,00 Parte_2
oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro (14/08/2017 )oltre agli interessi pagina 8 di 10 compensativi nella misura del tasso legale da calcolarsi sulla somma successivamente e annualmente rivalutata solo con riferimento e a partire da ciascuna annualità e per tutto il periodo della sua indisponibilità con dec. Dalla data del sinistro( 14/08/2017 ) e fino alla data di pubblicazione della sentenza;
sulla somma comprensiva così determinata decorrono gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sent. fino all' effettivo soddisfo ( CASS. S.u. n. 1712 del 1995)
Condanna e Controparte_2 Controparte_10 Controparte_9
in l.r.p.t. ,in solido, al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
[...]
2666,30 per compensi professionali ,oltre rimb. Forfettario in favore dell' erario essendo parte attrice ammessa al gratuito patrocinio
Pone le competenze liquidate con decreto del 24 settembre 2024 in favore del dott. Giuseppe Li Preti definitivamente a carico di e Controparte_2 CP_5
e in l.r.p.t. ,in solido.
[...] Controparte_9
Cosenza 10 luglio 2025 Il Giudice
Fulvia Piro
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