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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2248 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 29610/2023 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
TRA
(nata a [...] il [...]), elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Ennio Quirino Visconti 20, presso lo studio dell'avv.
Maurizio Riommi che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, via Po 25/b, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Confessore che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti convenuta all'esito dell'udienza del 23.1.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da entrambe le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO rigetta la domanda;
spese interamente compensate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
è dipendente dell' e Parte_1 Controparte_2 dall'ottobre 2022 presta servizio, quale infermiera, presso il terzo blocco operatorio della sala operatoria 3G di neurochirurgia.
All'esito dell'apposito procedimento instaurato dall'Azienda, la
è stata classificata nella categoria B del rischio radiologico, e cioè Parte_1
nella categoria che ricomprende i lavoratori esposti al rischio radiologico ma non in misura superiore, in un anno solare, al valore di 6 mSv (millisievert) per esposizione globale o di equivalente di dose efficace.
Ritenuta detta classificazione non legittima e non corretta (poiché la prestazione lavorativa era resa esclusivamente in “zona controllata” con
“automatica” esposizione superiore al valore di 6mSv), la ha Parte_1 rivendicato in giudizio l'inquadramento nella categoria A del rischio radiologico, inquadramento che determina una serie di benefici (economici e non) non riconosciuti invece ai lavoratori classificati in categoria B.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha Controparte_1
contestato la fondatezza della pretesa della sostenendo che non era Parte_1 affatto dimostrato che quest'ultima superasse, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'esposizione a 6 mSv annui, essendo stata solo sporadicamente e non permanentemente esposta alle radiazioni ionizzanti.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, espletata prova per testimoni e autorizzato il deposito di note, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
All'esito del giudizio, la domanda della non può essere accolta. Parte_1
Come detto, la prospettazione della ricorrente - che non fa parte del personale medico o tecnico di radiologia, rispetto al quale sussiste per legge una presunzione assoluta di rischio - muove dall'assunto che prestare esclusivamente la propria attività lavorativa nella zona cd. controllata determina per legge la sua classificazione in categoria A del rischio radiologico, poiché la zona controllata è l'area di lavoro in cui, per i lavoratori in essa operanti, sussiste per legge il rischio del superamento dell'esposizione superiore, in un anno solare, al valore di 6 mSv di dose efficace.
Tale prospettazione, che quindi non riguarda l'effettivo assorbimento delle radiazioni da parte della è coerente con la legge, perché l'art. 133, Parte_1
comma 7, del d.lgs. n. 101/2020 stabilisce che è classificata zona controllata
“ogni area di lavoro in cui, sulla base deli accertamenti e delle valutazioni compiuti dall'esperto di radioprotezione ai sensi dei paragrafi 1 e 4 dell'Allegato XXII, sussiste per i lavoratori in essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei valori di cui al precedente comma 3” e cioè i valori che riguardano i lavoratori di categoria A.
2 In tal modo viene dalla legge posta una sostanziale equiparazione tra lo svolgimento dell'attività professionale in zona controllata e l'assorbimento annuo delle radiazioni che la stessa comporta, ricondotta al personale classificato in categoria A. Pertanto, il solo fatto di lavorare in zona controllata determina l'inquadramento del lavoratore in detta categoria A.
Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il lavoratore deve dimostrare che nella zona controllata deve aver svolto, o deve svolgere, l'attività in modo esclusivo o comunque abituale (per tutte, Cass.
24.8.2015, n. 17116).
Nel caso in esame, i testimoni ascoltati hanno riferito che le sale operatorie del blocco 3, compresa la sala operatoria di neurochirurgia ove presta servizio la sono definite, fino alle pareti perimetrali, zona controllata;
che è Parte_1
zona controllata solo quando le apparecchiature che emettono le radiazioni sono accese e sono in funzione;
che in quest'ultimo caso delle luci accese segnalano la funzionalità in essere delle macchine;
che nell'arco temporale di un anno si effettuano circa 300 interventi di neurochirurgia e che ogni intervento determina la funzionalità delle macchine che emettono radiazioni per circa due minuti;
che nella detta sala operatoria operano più infermieri, alcuni classificati in categoria
A, altri in quella B;
che tale diverso inquadramento dipende da come e quanto l'operatore lavora in sala operatoria a macchina accesa.
Le risultanze di quanto riferito dai testimoni possono quindi così sintetizzarsi: la sala operatoria di neurochirurgia è “zona controllata” quando è in funzione la macchina che emette radiazioni;
la unitamente ad altri Parte_1
colleghi infermieri, ha lavorato e lavora in detta sala;
tra i detti infermieri vi è diversità non solo di modalità ma anche di quantità di tempi di lavorazione con la macchina accesa.
Peraltro, con riguardo al requisito dell'abitualità delle lavorazioni della in zona controllata, rilevano i dati forniti dalla coordinatrice Parte_1
infermieristica nella scheda relativa alla posizione di lavoro della ricorrente, dai quali si desume che in zona controllata, a macchinari in funzione, alla ricorrente sono richiesti sei accessi a settimana, con un tempo complessivo di 40 minuti a settimana (doc. 2 convenuta); nonché quanto rilevato nel registro informatico delle presenze della in sala operatoria (di molto inferiori rispetto ai Parte_1
3 dati forniti nella scheda lavoro), che evidenzia un tempo di permanenza nella sala raggi, peraltro a diverse distanze dalla sorgente radiogena, di soli un'ora e
38 minuti nell'arco di un anno (doc. 4 convenuta).
Non può inoltre non essere evidenziato che l'abitualità o meno della prestazione lavorativa della in zona controllata deve ricavarsi anche Parte_1 dalla quantità di mSv assorbiti e al riguardo quanto accertato dall'Ospedale convenuto evidenzia un assorbimento decisamente non cospicuo, essendo di
0,38 mSv nel periodo febbraio/ottobre 2023 (doc. 9 convenuta).
Sicché il complesso di detti elementi porta decisamente ad escludere la sussistenza del necessario requisito della esclusività o comunque della abitualità della prestazione lavorativa resa dalla ricorrente in zona controllata, dovendosi ribadire che la zona controllata è solo quella relativa alla sala operatoria di neurochirurgia con le apparecchiature radiogene accese (apparecchiature naturalmente non utilizzate dalla ricorrente che come detto è infermiera) e dovendosi altresì evidenziare la diversità tra carico di lavoro radiologico e carico di lavoro complessivo in sala operatoria, poiché non tutti gli interventi chirurgici necessitano dell'uso delle radiazioni.
Non è dunque significativo che alcuni degli infermieri che lavorano nella medesima sala operatoria di neurochirurgia siano classificati in categoria A, poiché come detto ciò che rileva ai fini di detta classificazione è l'abitualità dello svolgimento dell'attività professionale in zona controllata.
In assenza pertanto del requisito rivendicato dalla (lo Parte_1
svolgimento esclusivo o comunque abituale in zona controllata), la domanda di quest'ultima non può che essere disattesa.
Vista la particolare natura della controversia, si reputa equo compensare per intero tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 21.2.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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