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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/11/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 82 del 2014 R.G., pendente tra
(P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Ruffolo, dall'avv. Carlo P.IVA_1
ER e dall'avv. Marcello Scarmato ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice-
e rappresentata e difesa dall'avv. Maria Angela Controparte_1
De Grano, dall'avv. Vincenzo Fogliaro e dall'avv. Claudio Cricenti ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta- nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Felicia Calluso ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte convenuta-
e
Controparte_3
-parte convenuta contumace-
1 Oggetto: inadempimento contrattuale - risarcimento del danno.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha citato in giudizio i convenuti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare gli illeciti tutti, gli inadempimenti tutti e le responsabilità tutte, contrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1218, 1228 e 1453 c.c., e comunque, anche ex artt. 1667, 1668, 1669 e 2236 c.c., e, comunque ed in ogni caso, anche ex artt.
2043 e 2049 c.c., nei termini e secondo i criteri esposti in narrativa, imputabili alla all'Ing. ed alla società Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, ovvero in ragione delle rispettive Controparte_3
responsabilità, quali saranno accertate all'esito del giudizio, in ogni modo conseguenti e/o connessi ai fatti esposti nel corso del presente atto, e, conseguentemente, statuire, disporre e condannare;
ed in ogni caso e comunque - fissare, a carico dei convenuti, anche ex art. 614-bis c.p.c., una congrua penale, stabilita anche ex art. 1226 c.c., per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti relativi al ripristino della piena funzionalità dell'impianto per cui è causa;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero in ragione delle rispettive responsabilità, quali saranno accertate all'esito del giudizio, ad ogni conseguente adempimento, contrattuale e legale, anche ex artt. 1218, 1223 e ss., 1228, 1453, 1667, 1668, 1669, 2043, 2049, 2058 e 2236
c.c., nei termini previsti in narrativa, a beneficio di in Parte_1
relazione agli accordi intervenuti tra le parti e con riguardo a quanto in narrativa esposto e, comunque, a ripristinare e rendere funzionante l'impianto fotovoltaico per cui è causa in modo da garantire la produttività di energia elettrica contrattualmente prevista;
-condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero in ragione delle rispettive responsabilità, quali saranno accertate all'esito del giudizio, anche ex artt. 1218, 1223 e ss., 1228,
1453, 1667, 1668, 1669, 2043, 2049, 2058 e 2236 c.c., al risarcimento dei 2 danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali … a seguito dei descritti illeciti ed inadempimenti, che ci si riserva di esattamente quantificare in corso di causa, e da liquidarsi, comunque, occorrendo anche in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo”.
A fondamento della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che “nel mese di gennaio dell'anno 2008, la società
[...]
la società …al fine di realizzare Controparte_4 Controparte_1
un impianto fotovoltaico da 49,28 KWp sopra il tetto della struttura della propria sede”;
-che “All'esito delle trattative aventi ad oggetto la realizzazione del suddetto impianto, trasmetteva a la propria Controparte_1 Parte_1
“Offerta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 49,28 KWp, sito nel Comune di Vibo Valentia”. L'offerta veniva sottoscritta anche dall'Ing.
, nominato dalla stessa quale progettista, Controparte_2 Controparte_1
direttore dei lavori e collaudatore del realizzando impianto, e veniva accettata da l'11 gennaio 2008”; Parte_1
-che “Le parti convenivano che la avrebbe provveduto non Controparte_1
soltanto alla fornitura dei materiali necessari, ma anche alla installazione, al collaudo, alle certificazioni ed all'allaccio dell'impianto alla rete elettrica, prestazioni per il cui adempimento la incaricava Controparte_1
un'impresa specializzata, individuata dalla stessa nella Controparte_1
società ; Controparte_3
-che “La produzione annua di energia elettrica dell'impianto veniva stimata in 72.000 KWh/a, ed in relazione alla stessa le parti concordavano una apposita obbligazione di garanzia”;
-che “Più precisamente, la e l'Ing. prestavano: i) Controparte_1 CP_2
per i “Primi 12 anni: garanzia sulla produzione energetica (non inferiore al
90% dei dati targa”); ii) per i “Primi 25 anni: garanzia sulla produzione energetica (non inferiore 80% dei dati di targa”)”;
3 -che “il corrispettivo per la realizzazione dell'impianto veniva stabilito dalle parti in Euro 251.257,16, somma che sarebbe stata, poi, regolarmente ed integralmente corrisposta da la quale ha saldato tutte Parte_1
le relative fatture emesse dalla così provvedendo al CP_1
pagamento anche delle ulteriori somme richieste dall'appaltatrice”;
-che “I lavori di realizzazione dell'impianto venivano ultimati il 14 aprile
2008, data in cui lo stesso veniva collaudato dall'Ing. e dichiarato CP_2
“conforme alla regola dell'arte” dalla;
Controparte_3
-che “Nella stessa data del 14 aprile 2008, inoltre, veniva effettuato il calcolo dell'energia producibile dall'impianto, il quale confermava la stima iniziale.
Tale calcolo, richiamato anche nel progetto esecutivo dell'impianto, evidenziava, infatti, che “la radiazione media giornaliera risulta pertanto di
5,95 KWh/g che con generatore fotovoltaico da 49.280 Wp produce circa
72.000 KWh/a”;
-che “Al fine di ottenere il riconoscimento delle “tariffe incentivanti” di cui al
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 28 luglio 2005, n. 181
(recante “Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”), siccome modificato dal D.M. 6 febbraio 2006, n. 38, inviava al Gestore dei Parte_1
Servizi Elettrici-GSE S.p.a., la seguente documentazione, unitamente al già richiamato progetto esecutivo: i) dichiarazione di conclusione lavori;
ii) scheda tecnica finale dell'impianto; iii) certificato di collaudo dell'impianto,
a firma dell'Ing. ; iv)dichiarazione di conformità dell'impianto alla CP_2
regola dell'arte, a firma di tecnico della v) le schede e gli Controparte_3
elaborati grafici”;
-che “In data 24 febbraio 2009, ed il Gestore dei Parte_1
Servizi Elettrici stipulavano una Convenzione, con la quale GSE riconosceva alla società odierna attrice, per un periodo di venti anni a decorrere dal 4 settembre 2008, la “tariffa incentivante” prevista dai decreti ministeriali sopra richiamati, stabilita in 0,46 Euro /KWh”;
4 -che “Già nel primo anno di esercizio dell'impianto, Parte_1
riscontrava, tuttavia, una produzione energetica dell'impianto inferiore rispetto a quella prevista dal contratto e dal progetto esecutivo”;
-che “Di tanto l'attrice notiziava tempestivamente la e Controparte_1
l'Ing. , i quali invitavano a richiedere CP_2 Parte_1
l'intervento della società Power-One S.p.a., produttrice degli Inverter installati nell'impianto”;
-che “Intervenivano, quindi, i tecnici della Power-One S.p.a., i quali rappresentavano all'attrice che la bassa produttività dell'impianto era dovuta al “basso isolamento” di uno degli Inverter, che veniva riparato”;
-che “Anche negli anni successivi (2010-2012), però, l'attrice riscontrava un livello di produzione … inferiore, anche di oltre il 20%, rispetto a quanto previsto come produzione minima garantita”;
-che “Ogni qualvolta rilevava detta scarsa produttività dell'impianto, richiedeva l'intervento della e Parte_1 Controparte_1
dell'Ing. , i quali, effettivamente, provvedevano, anche con l'ausilio di CP_2
altri dipendenti della o di soggetti terzi, ad effettuare Controparte_1
verifiche e controlli …in occasione dei quali taluni pannelli venivano, peraltro, rimossi e specificatamente esaminati”;
-che “All'esito di ogni intervento, l'attrice veniva rassicurata del fatto che l'impianto avrebbe ripreso ad operare a pieno regime”;
-che “anche nell'anno 2013, riscontrava una ancor Parte_1
minore produttività dell'impianto rispetto a quella prevista… circostanza della quale, anche in questo caso, veniva informata la ”; Controparte_1
-che “Quest'ultima decideva, allora, di far intervenire una società specializzata, la che veniva incaricata dalla di CP_5 Controparte_1
effettuare un sopralluogo”;
-che “In data 10 maggio del 2013, verificava, quindi, l'impianto, CP_5
e concludeva le proprie indagini riscontrando una “dispersione verso massa di diverse stringhe per causa basso isolamento (…). Sono evidenti delle 5 infiltrazioni di acqua tra le celle ed il vetro soprastante causando punti di corrosione molto visibili”;
-che “Il “problema sopracitato” veniva accertato “su circa 20 moduli”, che venivano rimossi da e che, ancora oggi, sono staccati CP_5
dall'impianto e ricoverati in un angolo del tetto”;
-che “ inoltre, accertava che “in diversi moduli” la cornice di CP_5
alluminio risulta “staccata in più punti”;
-che con nota del 22 maggio 2013, denunciava, Parte_1
quindi, alla i vizi riscontrati da sollecitando, Controparte_1 CP_5
altresì, “un intervento tecnico urgente per l'eliminazione delle anomalie sopra segnalate”;
-che “Affinché, poi, venissero accertate le cause delle infiltrazioni di acqua rilevate da incaricava la società EW CP_5 Parte_1
ER S.r.l. di effettuare una verifica dell'impianto”;
-che “Detta società effettuava un sopralluogo il 18 giugno 2013, all'esito del quale rilevava gravi irregolarità nel montaggio dei moduli fotovoltaici. In particolare, EW ER appurava che “una grave…irregolarità risulta dal fatto che le omega, atte a collegare i pannelli fotovoltaici alle struttura di alluminio ancora al tetto, sono montate sul lato corto degli stessi moduli;
questo comporta una pressione meccanica errata e dannosa a carico della cornice in alluminio, naturalmente più debole del lato lungo;
come conseguenza di questa errata installazione, i moduli smontati ed altri moduli già ad una superficiale analisi risultano scollati con evidenti distacchi della cornice e conseguenti bruciature …La corretta installazione dei moduli avrebbe dovuto prevedere l'aggancio di due omega sul lato lungo della cornice”;
-che “ denunciava, ovviamente, tali vizi alla Parte_1 [...]
nonché anche agli altri soggetti dalla stessa coinvolti della CP_1
realizzazione dell'impianto fotovoltaico”;
6 -che “Nessuno degli odierni convenuti, però, si premurava…di provvedere agli interventi necessari ad eliminare le anomalie riscontrate”.
In data 7 aprile 2014 si è costituito in giudizio . Controparte_2
In data 8 aprile 2014 si è costituita in giudizio la società Controparte_1
[...]
All'udienza del 18 marzo 2016, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del procedimento ex art. 43 L.f.
A seguito della riassunzione del giudizio, in data 25 novembre 2016, è stata dichiarata la contumacia del Controparte_3
La causa è stata istruita mediante prova orale.
All'udienza del 18 settembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche).
***
Ciò premesso, va rilevato che, alla luce delle difese rassegnate nel presente giudizio, occorre accertare, in primo luogo, se sussiste un contratto stipulato dalle parti e se ricorre l'inadempimento delle parti convenute rispetto alle obbligazioni assunte.
Ora, come è noto, secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore 7 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Dunque, la parte attrice ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione, asseritamente rimasta inadempiuta,
e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
1)Sulla fonte delle obbligazioni.
Parte attrice ha allegato una offerta tecnico - economica, datata 11 gennaio
2008, avente a oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sottoscritta dalla società e da , nella Controparte_1 Controparte_2
quale sono dettagliate le seguenti prestazioni:
1)fornitura componenti: moduli, strutture di supporto, gruppi di conversione, sistema di supervisione e controllo;
2)prestazione di servizi: progetto esecutivo, direzione cantiere (assistenza in fase di installazione); collaudi, assistenza sino all'ottenimento delle tariffe incentivanti;
direzione dei lavori e coordinamento in fase esecutiva;
3)garanzia di fornitura: a) moduli fotovoltaici: 2 anni di garanzia sui difetti di produzione;
primi 12 anni: garanzia sulla produzione energetica (non inferiore al 90% dei dati di targa); primi 25 anni: garanzia sulla produzione energetica (non inferiore all'80% dei dati di targa); b) gruppo di conversione:
5 anni di garanzia sui difetti di produzione;
c) sistema di montaggio: 10 anni di garanzia: d) apparecchiature elettriche: 2 anni di garanzia.
La convenuta società ha evidenziato che (cfr. comparsa CP_1
conclusionale):
-“La al fine di individuare il materiale elettrico per Parte_1
8 realizzare il proprio progetto commerciale e tecnico, nell'imminenza dello scadere dei termini per accedere al Conto ER, si rivolse alla
[...]
che, per l'appunto, era un mero rivenditore/fornitore di Controparte_1
pannelli fotovoltaici… la è una società commerciale Controparte_1
operante esclusivamente nel settore della vendita di materiale elettrico… la operava nella vendita al dettaglio (e poiché costei non aveva - si CP_1
ripete - alcuna possibilità di svolgere i lavori di installazione e di collaudo dei pannelli che si era obbligata a fornire), venendo incontro alle esigenze della possibile cliente, su richiesta della , incalzata dalla Parte_2
scadenza di ammissione alla tariffa incentivante, si prodigò di reperire sul mercato una ditta capace in termini di autorizzazioni e certificazioni ex L.
46/90, di manodopera e mezzi ai fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici;
ditta che veniva individuata nella società Controparte_3
Superata questa opera di mera “intermediazione” nell'individuazione di una ditta specializzata nell'esecuzione dei lavori, ogni successiva e ben più complessa attività di controllo e/o gestionale fu esercita dalla per il Pt_1
tramite dei soggetti ad essa preposti. Ed infatti, a conferma della riferibilità diretta alla Scarcia dell'opera resa dalla , il progettista Ing. CP_3
, in nome e per conto della procedeva a Per_1 Parte_1
depositare al Comune di Vibo Valentia il DURC rilasciato dalla CP_3
quale ditta esecutrice delle opere”;
- “Se vi è stata una qualche garanzia essa non era altro che – in linea con la funzione di venditore della – la garanzia non Controparte_1
sull'intero impianto ma delle singole componenti compravendute che, per legge e per come risulta dal certificato di garanzia dei pannelli, qualunque venditore è obbligato a fornire in solido con il produttore dei pannelli stessi.
Ed infatti, per come già ampiamente dedotto e ricordato anche nei precedenti atti di causa le uniche garanzie che la Controparte_1
doveva fornire erano due: a) quella sul prodotto, della durata di due anni, decorrenti dalla consegna del bene (che si ricorda essere avvenuta senza 9 alcuna riserva) che “copre i pannelli contro eventuali difetti di funzionamento che risultino dalla esecuzione della lavorazione e/o materiali impiegati”. Si tratta, evidentemente, di una garanzia per difetti di fabbricazione non di una garanzia derivante da problemi inerenti l'esecuzione dell'impianto. b) quella riguardante il periodo di 12 anni contro l'eventuale degrado superiore al 10 % della potenza nominale in condizioni standard di 1000 W/mq, alla temperatura della cella di 25 °C e per 25 anni, dalla data di vendita, contro l'eventuale degrado superiore al 20% della potenza nominale in condizioni standard di 1000 W/mq alla temperatura della cella di 25 ° C. Anche in questo caso si tratta evidentemente di una garanzia che nulla ha che vedere con la garanzia di rendimento dell'impianto (nel suo complesso considerato), in quanto la sua produzione, oltre ad essere basata su stime e non su valori assoluti, è continuamente condizionata da una miriade di fattori (quali l'irraggiamento, la conformazione del sito ospitante, l'esistenza di vincoli amministrativa ed il conseguente angolo di inclinazione e di orientazione dei pannelli, e soprattutto dall'omessa manutenzione dell'impianto, gravante in via esclusiva sulla )”. Parte_3
, invece, ha segnalato che (cfr. comparsa di costituzione): Controparte_2
-“la società nel gennaio 2008, veniva contattata dalla Controparte_1
per la realizzazione sopra i tetti della struttura della Controparte_6
propria sede, siti in Vibo Valentia, S.S. 18 Km 443, di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 49,28 Kwp … - a seguito di trattative con la società si giungeva ad un'offerta commerciale da Controparte_1
parte di questa ultima, accettata dalla avente ad Parte_1
oggetto la fornitura del materiale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale, espressa in Kilowatt pari a 49,28 … contrariamente a quanto si legge nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio, in particolare al punto 3 della stessa … la citata offerta … non faceva alcun riferimento alla produzione annua di energia elettrica 10 dell'impianto, circostanza … estrapolata dalla relazione tecnica del progetto
(la cui stesura è successiva alla sottoscrizione dell'accordo!) …Invece si ha che, l'unico dato certo ed inconfutabile è la sottoscrizione da ambo le parti di un'offerta per la fornitura dei materiali i cui dati, stando al documento prodotto da parte attrice, riguardavano la potenza nominale, ossia di 49,28
Kwp, la descrizione della fornitura delle singole componenti e, solo in riferimento a queste ultime, la garanzia sui dati di targa del singolo pannello fotovoltaico … e non dell'intero impianto, o meglio della produzione annua dell'impianto, come erroneamente, ma volutamente vuole fare intendere parte attrice! Infatti non sarebbe stato possibile fornire, in sede di offerta commerciale, ancor prima dello studio sulla fattibilità dell'opera, una garanzia sulla produzione, in quanto il calcolo “stimato” relativo alla produzione di un impianto … tiene conto di diversi fattori variabili e più complessi, quali possono essere solo a titolo di es.: latitudine e longitudine del sito, tipologia di pannello mono/ policristallino o altre tipologie, ombreggiamenti, presenza di sporco per omessa e/o cattiva manutenzione…Raggiunto l'accordo con la sulla fornitura Controparte_1
del materiale occorrente ed i relativi aspetti economici, l'ing. , per CP_2
quanto di sua competenza, procedeva allo studio della fattibilità (tecnica e giuridica) ed alla conseguente stesura delle relazioni tecniche da inoltrare agli organi preposti (ENEL e GSE), ivi inclusa la relazione tecnica contenente i dati sulla “STIMA DELLA PRODUZIONE ESPRESSA IN
KWh/ANNUI” (parte estrapolata dall'attrice e fatta assurgere ad oggetto del contratto). - Va precisato che anteriormente all'attività svolta dall'Ing.
, un altro tecnico, l'ing. , autore peraltro di una CP_2 Persona_2
consulenza tecnica di parte nell'interesse dell'attrice per il presente giudizio
… predisponeva il primo progetto per la richiesta ed il conseguente rilascio della D.I.A presso il Comune di Vibo Valentia, richiesta identificata con il protocollo n. 2237 del 17 gennaio 2007, come da documentazione allegata - all. 1… dopo che la era stata collocata utilmente in Parte_1
11 graduatoria per il riconoscimento della tariffa, di cui al DM delle Attività
Produttive n. 181/2005 e successive modifiche, e dopo che le era stato imposto (dal GSE, come da primo Conto ER) di realizzare l'impianto entro e non oltre una certa data (termine massimo sei mesi), parte attrice si prodigava a contattare diverse ditte o società per ottenere dei preventivi, nel gergo “offerte”, per scegliere quello più in linea alle proprie esigenze;
tra queste veniva contattata anche la , la cui offerta veniva Controparte_1
accettata dalla appunto nel 2008. - Da una semplice Parte_1
lettura dell'offerta, quale documento prodotto da parte attrice (cfr doc. 1 fascicolo di parte attrice), si evince con tutta chiarezza che non è mai stata oggetto di “contrattazione” una garanzia sul rendimento dell'impianto in termini di produzione di energia elettrica, né è stato richiamato alcun dato che potesse lontanamente condurre ad un'affermazione di tal fatta …Al contrario, il parametro di riferimento, espresso in termini “stimati” e indicato in 72.000 Kwh/annui e più volte menzionato da parte attrice, è un dato estrapolato dalla relazione tecnica che l'ing. inviava al GSE, CP_2
come prassi vuole nel complesso iter di realizzazione di un impianto fotovoltaico, e la cui stesura, SI RIBADISCE, E' SUCCESSIVA
ALL'OFFERTA, E' AVULSA DA ESSA, NONCHE' SUCCESSIVA ALLA
REALIZZAZIONE DELL'OPERA! Non solo, il citato dato (Kwh 72.000) è stato espresso in termini di “valore di stima” e non di “valore assoluto”, pertanto reca con sé margini di scarto che possono essere considerati per eccesso o per difetto, perché appunto valori stimati!”.
Ebbene, va in primo luogo evidenziato che, in ordine alla fonte delle obbligazioni che hanno interessato le parti, la stessa società attrice ha affermato come:
-“del tutto infondate si rivelino le argomentazioni con le quali le controparti tenterebbero di sostenere l'inesistenza, inefficacia, invalidità ed inattendibilità del contratto stesso, asseritamente affermando che il relativo documento (“Offerta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 12 49,28 KWp, sito nel Comune di Vibo Valentia”, cfr. doc. 1 di parte attrice) risulterebbe qualificabile come mero “preventivo”, anziché come proposta contrattuale, e privo di data e di sottoscrizione. In proposito, valga, infatti, rilevare che: un “preventivo” costituisce null'altro se non una proposta contrattuale, la quale, ove contenga - come nel caso di specie - tutti gli elementi essenziali del futuro contratto, una volta accettata, determina il perfezionamento dell'accordo negoziale e, quindi, l'effettiva stipula del contratto anche ai sensi degli artt. 1326 ss. c.c.; il documento in questione risulta sia datato (reca, infatti, la data dell'11.01.2008 sul frontespizio, appena sopra la sottoscrizione della , sia sottoscritto, Controparte_1
nella prima e nell'ultima pagina, da entrambi gli odierni convenuti. A nulla rileva, a tal ultimo proposito, l'assenza di sigle su ogni facciata, non essendo tale adempimento previsto da alcuna norma quale requisito di forma, tanto meno con riferimento ai contratti di appalto, quale quello in esame, per i quali la forma scritta non è richiesta a pena di nullità; l'autenticità di tale documento, risulta, peraltro, confermata da quanto dichiarato dallo stesso teste di parte convenuta, Sig. il quale, dopo averne riconosciuto il Tes_1
contenuto, ha affermato “riconosco la mia firma sul documento (…). Posso dire che la firma sul documento è la mia, che l'offerta è la mia (…)” (cfr. verbale udienza 20 maggio 2020); la conclusione tra le parti del contratto di cui al documento in questione risulta, in ogni caso, confermata, oltre che da tutta la documentazione prodotta in giudizio, anche dalle stesse dichiarazioni di parte avversa, la quale - seppur in maniera contraddittoria
- ha … ammesso di aver effettivamente dato esecuzione al predetto contratto: prima asseritamente sostenendo che “l'unica prestazione della
è stata unicamente quella di vendita ex art. 1470 c.c.” (pag. 15 CP_1
comparsa di costituzione;
poi, dichiarando di aver Controparte_1
eseguito anche le ulteriori prestazioni dedotte in contratto, all'uopo incaricando la , ed incassandone il corrispettivo (cfr. docc. 2 e CP_3
24 . Nessuna censura circa la validità ed efficacia del Controparte_1
13 contratto di cui al doc. 1 può, dunque, essere ragionevolmente sollevata nel caso di specie. È, dunque, per mero tuziorismo difensivo, che si ribadisce come, non avendo controparte né tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta al documento in questione, né proposto nei termini di legge querela di falso, l'intero documento deve, in ogni caso, ritersi, riconosciuto, valido ed efficace nel suo complesso” (cfr. comparsa conclusionale).
Pertanto, la società , nel presente giudizio, ha sostenuto come il Pt_1
contratto che vincola le parti sia costituito dall'offerta tecnico-economica datata 11 gennaio 2008.
Partendo da tale presupposto, può affermarsi che la parte attrice abbia allegato il titolo dell'obbligazione e il fatto dell'altrui inadempimento.
Occorre, perciò, verificare, conformemente ai canoni ermeneutici sopra dettagliati, se, nella vicenda che occupa, i convenuti abbiano o meno adempiuto le obbligazioni risultanti nell'offerta dell'11 gennaio 2008.
Sul punto, deve rilevarsi come:
-nell'offerta per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è stata indicata, in termini di pattuizione, la produzione energetica annua pari a Kwh
72.000;
-i 12 anni di garanzia e i 25 anni di garanzia sono riferibili ai dati di targa;
-la società e , quindi, non si sono obbligati a CP_1 Controparte_2
garantire un impianto che raggiungesse la produzione energetica annua pari a
72.000 KWh/a poiché tale dato costituisce una stima non pattuita, ma indicata esclusivamente nella relazione descrittiva dell'impianto e che tiene conto della radiazione media giornaliera (cfr. pag.14 della relazione);
-nel presente giudizio, non è stata dedotta e dimostrata la violazione del parametro relativo ai dati di targa;
-in presenza di un dato documentale, del quale la parte attrice ha invocato la validità ed efficacia, le prove orali acquisite nel corso dell'attività istruttoria non possono ritenersi utili a dimostrare una pattuizione (circa il livello di 14 produzione di energia) non prevista nell'offerta. Con la precisazione che, peraltro, “quanto riferito dal teste di parte attrice, Sig. il quale ha Tes_2
confermato come, in sua presenza, l'Ing. e il Sig. avessero CP_2 Tes_1
effettivamente assicurato al Sig. che Parte_4
l'impianto fotovoltaico avrebbe prodotto 72.000 kWh/annui, rassicurandolo addirittura sui tempi di ammortizzazione dei costi sostenuti per la sua realizzazione (“massimo 6 anni”; cfr. verbale di udienza del 20 giugno
2019)” - cfr. comparsa conclusionale di parte attrice - costituisce testimonianza sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 7746 del 2020);
-a fronte di ciò, neppure può rilevare il materiale adoperato ai fini della prova della riduzione dell'efficienza pari a 72.000 KWh/a poiché tale livello di produzione non è stato pattuito;
-in ogni caso, deve anche aggiungersi che, nel presente procedimento, non è stata dimostrata la diversa qualità dei materiali utilizzati, nei termini dedotti dalla parte attrice, tenuto conto della circostanza che il rapporto di manutenzione straordinaria del 2013 non menziona la presenza di ferro.
In definitiva, può affermarsi che dall'offerta tecnico-economica prodotta dalla società attrice - e dalla stessa invocata quale titolo delle obbligazioni assunte dai convenuti - non emerge alcuna garanzia di rendimento pattuita dalle parti. Non è stato, quindi, dimostrato l'inadempimento contrattuale sul punto.
Parimenti, non è stato dimostrato l'inadempimento contrattuale in relazione alla tipologia di materiale fornito.
Resta assorbita ogni altra questione.
2) Sulla garanzia “sistema di montaggio”.
Sul punto, va premesso che, in mancanza di una pattuizione in relazione alla produzione energetica, è da ritenersi infondata la domanda “di condanna degli odierni convenuti all'adempimento della obbligazione dagli stessi assunta, e dunque, alla eliminazione di tali anomalie e irregolarità, con 15 interventi che consentano all'impianto di produrre la quantità di energia elettrica prevista dal contratto”, poiché non è dimostrato che le parti abbiano assunto una obbligazione al riguardo e, quindi, che l'impianto non abbia prodotto la quantità di energia oggetto di accordo.
In ogni caso, va comunque evidenziato che l'offerta prevede la garanzia di dieci anni per il sistema di montaggio e tale voce va letta unitamente alle altre e, in particolare:
-alla parte dell'offerta ove si legge “garanzia delle componenti”;
-alla parte dell'offerta dove viene dettagliata la fornitura componenti;
-alla parte dell'offerta in cui viene specificato che la garanzia riguarda i prodotti “nell'elenco delle forniture”.
In altre parole, tenuto conto delle prestazioni indicate nell'offerta, la garanzia del sistema di montaggio deve ritenersi riconducibile alle strutture di supporto oggetto di fornitura. Infatti, dalla lettura dell'offerta emerge la corrispondenza tra componenti forniti e relative garanzie.
Né la diversa estensione delle obbligazioni gravanti sulle parti può dirsi accertata all'esito dell'istruttoria espletata, poiché dall'esame delle dichiarazioni dei testi di parte attrice e dei testi di parte convenuta emerge un quadro non univoco e contrastante.
Con la conseguenza che il dato letterale risultante dall'offerta tecnico- economica non è stato superato dal narrato dei testi.
Quanto poi alla responsabilità per vizi derivanti dall'installazione, occorre evidenziare che nella dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte - datata 14 aprile 2008 - il direttore tecnico dell'impresa CP_3
ha affermato di avere eseguito l'impianto commissionato dalla società
[...]
, di avere installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e di Pt_1
avere eseguito le verifiche imposte dalla legge.
Il dato documentale in rilievo, avvalorato anche dalla fattura emessa dalla non è smentito dagli esiti - non univoci - della prova orale Controparte_3
espletata poiché gli stessi non consentono di affermare indubbiamente che 16 l'attività di installazione rientrasse tra le obbligazioni assunte dalla società
e da né che la abbia operato su CP_1 Controparte_2 CP_3
incarico di questi ultimi.
Inoltre, nel medesimo documento si legge che è esclusa ogni responsabilità derivante da carenze di manutenzione o riparazione.
In definitiva, nel presente giudizio, a fronte della documentazione esaminata, non è dimostrato che la società e abbiano assunto CP_1 Controparte_2
obbligazioni relative all'installazione dell'impianto e che, quindi, i vizi lamentati siano imputabili ai suddetti convenuti.
Al riguardo, deve anche evidenziarsi che non risulta provata neppure la qualità di direttore dei lavori in capo a e ciò perché: Controparte_2
-l'offerta non contiene tale indicazione nominativa;
-nel documento “processo verbale di ultimazione lavori”, allegato dalla parte attrice (cfr. doc. protocollo 23 aprile 2008) e sottoscritto anche da , CP_2
quest'ultimo non è univocamente indicato quale direttore dei lavori.
Infine, non risulta dedotto e dimostrato alcun vizio riconducibile alla progettazione.
Resta assorbita ogni altra questione.
3)Sulla responsabilità della società . CP_3
Parte attrice ha affermato di non avere stipulato alcun contratto con la e ha invocato la responsabilità della società ex art. 2043 c.c. CP_3
Ora, come è noto, l'art. 2043 c.c. prevede che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Chi agisce in giudizio deve, pertanto, fornire la prova rigorosa dei seguenti elementi: fatto;
elemento soggettivo;
danno evento;
imputazione oggettiva e danno conseguenza.
Nel presente giudizio non è stato dimostrato il nesso di causalità atteso che:
-l'impianto è stato realizzato nel 2008;
-parte attrice ha dedotto che (cfr. comparsa conclusionale): “nell'anno 2013, la riscontrava un livello di produttività dell'impianto Parte_1
17 ancora minore rispetto a quella prevista (cfr. doc. 12) e di tale circostanza, come di consueto, veniva informata la . Quest'ultima Controparte_1
decideva, allora, di far intervenire una società specializzata, la CP_5
incaricandola direttamente di effettuare un sopralluogo. In data 10 maggio
2013, all'esito delle indagini condotte sull'impianto, riscontrava CP_5
una “dispersione verso massa di diverse stringhe per causa basso isolamento (…). Sono evidenti delle infiltrazioni di acqua tra le celle ed il vetro soprastante causando punti di corrosione molto visibili” … Il
“problema sopracitato” veniva accertato “su circa 20 moduli” che venivano rimossi da e ricoverati in un angolo del tetto. La società CP_5
accertava inoltre che “in diversi moduli” la cornice di alluminio risulta
“staccata in più punti”.
Dunque, l'accertamento delle infiltrazioni e delle ulteriori problematiche è avvenuto dopo cinque anni con la conseguenza che, a fronte di un arco temporale così ampio e in assenza di dati oggettivi, non è possibile affermare che la condizione dei pannelli sia riconducibile alla condotta della tenuto conto anche della circostanza che nel medesimo Controparte_3
periodo vi sono stati interventi tecnici non realizzati dalla suddetta società e che non è stato dimostrato il ricorso a una regolare attività di manutenzione dell'impianto.
Con la precisazione che, in ordine alla manutenzione, in presenza di un'offerta che esclude tale attività, non possono assumere rilievo le dichiarazioni testimoniali che riportano quanto sentito dalle parti per le ragioni già esposte in merito alle testimonianze de relato ex parte.
La domanda proposta dalla parte attrice va, pertanto, rigettata.
4)Sulle spese di lite
Nei rapporti tra parte attrice e il nulla deve Controparte_3
disporsi in ordine alle spese di lite stante la non costituzione in giudizio della curatela.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e i convenuti costituiti in 18 giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile) e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 82 del 2014 R.G., così provvede:
-rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
-nulla sulle spese nei rapporti tra la parte attrice e il Controparte_3
[...]
-condanna la parte attrice al pagamento, in favore della società , delle CP_1
spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-condanna la parte attrice al pagamento, in favore di , delle Controparte_2
spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatari.
Così deciso in data 15 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 82 del 2014 R.G., pendente tra
(P.IVA Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Ruffolo, dall'avv. Carlo P.IVA_1
ER e dall'avv. Marcello Scarmato ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte attrice-
e rappresentata e difesa dall'avv. Maria Angela Controparte_1
De Grano, dall'avv. Vincenzo Fogliaro e dall'avv. Claudio Cricenti ed elettivamente domiciliata come in atti;
-parte convenuta- nonché
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Felicia Calluso ed elettivamente domiciliato come in atti;
-parte convenuta-
e
Controparte_3
-parte convenuta contumace-
1 Oggetto: inadempimento contrattuale - risarcimento del danno.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha citato in giudizio i convenuti al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare gli illeciti tutti, gli inadempimenti tutti e le responsabilità tutte, contrattuali ed extracontrattuali, anche ex artt. 1218, 1228 e 1453 c.c., e comunque, anche ex artt. 1667, 1668, 1669 e 2236 c.c., e, comunque ed in ogni caso, anche ex artt.
2043 e 2049 c.c., nei termini e secondo i criteri esposti in narrativa, imputabili alla all'Ing. ed alla società Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, ovvero in ragione delle rispettive Controparte_3
responsabilità, quali saranno accertate all'esito del giudizio, in ogni modo conseguenti e/o connessi ai fatti esposti nel corso del presente atto, e, conseguentemente, statuire, disporre e condannare;
ed in ogni caso e comunque - fissare, a carico dei convenuti, anche ex art. 614-bis c.p.c., una congrua penale, stabilita anche ex art. 1226 c.c., per ogni giorno di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione degli emanandi provvedimenti relativi al ripristino della piena funzionalità dell'impianto per cui è causa;
- condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero in ragione delle rispettive responsabilità, quali saranno accertate all'esito del giudizio, ad ogni conseguente adempimento, contrattuale e legale, anche ex artt. 1218, 1223 e ss., 1228, 1453, 1667, 1668, 1669, 2043, 2049, 2058 e 2236
c.c., nei termini previsti in narrativa, a beneficio di in Parte_1
relazione agli accordi intervenuti tra le parti e con riguardo a quanto in narrativa esposto e, comunque, a ripristinare e rendere funzionante l'impianto fotovoltaico per cui è causa in modo da garantire la produttività di energia elettrica contrattualmente prevista;
-condannare i convenuti, in solido tra loro, ovvero in ragione delle rispettive responsabilità, quali saranno accertate all'esito del giudizio, anche ex artt. 1218, 1223 e ss., 1228,
1453, 1667, 1668, 1669, 2043, 2049, 2058 e 2236 c.c., al risarcimento dei 2 danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali … a seguito dei descritti illeciti ed inadempimenti, che ci si riserva di esattamente quantificare in corso di causa, e da liquidarsi, comunque, occorrendo anche in via equitativa ex artt.
1226 e 2056 c.c.; il tutto oltre rivalutazione, interessi e maggior danno dal dì del dovuto al saldo”.
A fondamento della domanda, la difesa di parte attrice ha dedotto:
-che “nel mese di gennaio dell'anno 2008, la società
[...]
la società …al fine di realizzare Controparte_4 Controparte_1
un impianto fotovoltaico da 49,28 KWp sopra il tetto della struttura della propria sede”;
-che “All'esito delle trattative aventi ad oggetto la realizzazione del suddetto impianto, trasmetteva a la propria Controparte_1 Parte_1
“Offerta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 49,28 KWp, sito nel Comune di Vibo Valentia”. L'offerta veniva sottoscritta anche dall'Ing.
, nominato dalla stessa quale progettista, Controparte_2 Controparte_1
direttore dei lavori e collaudatore del realizzando impianto, e veniva accettata da l'11 gennaio 2008”; Parte_1
-che “Le parti convenivano che la avrebbe provveduto non Controparte_1
soltanto alla fornitura dei materiali necessari, ma anche alla installazione, al collaudo, alle certificazioni ed all'allaccio dell'impianto alla rete elettrica, prestazioni per il cui adempimento la incaricava Controparte_1
un'impresa specializzata, individuata dalla stessa nella Controparte_1
società ; Controparte_3
-che “La produzione annua di energia elettrica dell'impianto veniva stimata in 72.000 KWh/a, ed in relazione alla stessa le parti concordavano una apposita obbligazione di garanzia”;
-che “Più precisamente, la e l'Ing. prestavano: i) Controparte_1 CP_2
per i “Primi 12 anni: garanzia sulla produzione energetica (non inferiore al
90% dei dati targa”); ii) per i “Primi 25 anni: garanzia sulla produzione energetica (non inferiore 80% dei dati di targa”)”;
3 -che “il corrispettivo per la realizzazione dell'impianto veniva stabilito dalle parti in Euro 251.257,16, somma che sarebbe stata, poi, regolarmente ed integralmente corrisposta da la quale ha saldato tutte Parte_1
le relative fatture emesse dalla così provvedendo al CP_1
pagamento anche delle ulteriori somme richieste dall'appaltatrice”;
-che “I lavori di realizzazione dell'impianto venivano ultimati il 14 aprile
2008, data in cui lo stesso veniva collaudato dall'Ing. e dichiarato CP_2
“conforme alla regola dell'arte” dalla;
Controparte_3
-che “Nella stessa data del 14 aprile 2008, inoltre, veniva effettuato il calcolo dell'energia producibile dall'impianto, il quale confermava la stima iniziale.
Tale calcolo, richiamato anche nel progetto esecutivo dell'impianto, evidenziava, infatti, che “la radiazione media giornaliera risulta pertanto di
5,95 KWh/g che con generatore fotovoltaico da 49.280 Wp produce circa
72.000 KWh/a”;
-che “Al fine di ottenere il riconoscimento delle “tariffe incentivanti” di cui al
Decreto del Ministero delle Attività Produttive 28 luglio 2005, n. 181
(recante “Criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare”), siccome modificato dal D.M. 6 febbraio 2006, n. 38, inviava al Gestore dei Parte_1
Servizi Elettrici-GSE S.p.a., la seguente documentazione, unitamente al già richiamato progetto esecutivo: i) dichiarazione di conclusione lavori;
ii) scheda tecnica finale dell'impianto; iii) certificato di collaudo dell'impianto,
a firma dell'Ing. ; iv)dichiarazione di conformità dell'impianto alla CP_2
regola dell'arte, a firma di tecnico della v) le schede e gli Controparte_3
elaborati grafici”;
-che “In data 24 febbraio 2009, ed il Gestore dei Parte_1
Servizi Elettrici stipulavano una Convenzione, con la quale GSE riconosceva alla società odierna attrice, per un periodo di venti anni a decorrere dal 4 settembre 2008, la “tariffa incentivante” prevista dai decreti ministeriali sopra richiamati, stabilita in 0,46 Euro /KWh”;
4 -che “Già nel primo anno di esercizio dell'impianto, Parte_1
riscontrava, tuttavia, una produzione energetica dell'impianto inferiore rispetto a quella prevista dal contratto e dal progetto esecutivo”;
-che “Di tanto l'attrice notiziava tempestivamente la e Controparte_1
l'Ing. , i quali invitavano a richiedere CP_2 Parte_1
l'intervento della società Power-One S.p.a., produttrice degli Inverter installati nell'impianto”;
-che “Intervenivano, quindi, i tecnici della Power-One S.p.a., i quali rappresentavano all'attrice che la bassa produttività dell'impianto era dovuta al “basso isolamento” di uno degli Inverter, che veniva riparato”;
-che “Anche negli anni successivi (2010-2012), però, l'attrice riscontrava un livello di produzione … inferiore, anche di oltre il 20%, rispetto a quanto previsto come produzione minima garantita”;
-che “Ogni qualvolta rilevava detta scarsa produttività dell'impianto, richiedeva l'intervento della e Parte_1 Controparte_1
dell'Ing. , i quali, effettivamente, provvedevano, anche con l'ausilio di CP_2
altri dipendenti della o di soggetti terzi, ad effettuare Controparte_1
verifiche e controlli …in occasione dei quali taluni pannelli venivano, peraltro, rimossi e specificatamente esaminati”;
-che “All'esito di ogni intervento, l'attrice veniva rassicurata del fatto che l'impianto avrebbe ripreso ad operare a pieno regime”;
-che “anche nell'anno 2013, riscontrava una ancor Parte_1
minore produttività dell'impianto rispetto a quella prevista… circostanza della quale, anche in questo caso, veniva informata la ”; Controparte_1
-che “Quest'ultima decideva, allora, di far intervenire una società specializzata, la che veniva incaricata dalla di CP_5 Controparte_1
effettuare un sopralluogo”;
-che “In data 10 maggio del 2013, verificava, quindi, l'impianto, CP_5
e concludeva le proprie indagini riscontrando una “dispersione verso massa di diverse stringhe per causa basso isolamento (…). Sono evidenti delle 5 infiltrazioni di acqua tra le celle ed il vetro soprastante causando punti di corrosione molto visibili”;
-che “Il “problema sopracitato” veniva accertato “su circa 20 moduli”, che venivano rimossi da e che, ancora oggi, sono staccati CP_5
dall'impianto e ricoverati in un angolo del tetto”;
-che “ inoltre, accertava che “in diversi moduli” la cornice di CP_5
alluminio risulta “staccata in più punti”;
-che con nota del 22 maggio 2013, denunciava, Parte_1
quindi, alla i vizi riscontrati da sollecitando, Controparte_1 CP_5
altresì, “un intervento tecnico urgente per l'eliminazione delle anomalie sopra segnalate”;
-che “Affinché, poi, venissero accertate le cause delle infiltrazioni di acqua rilevate da incaricava la società EW CP_5 Parte_1
ER S.r.l. di effettuare una verifica dell'impianto”;
-che “Detta società effettuava un sopralluogo il 18 giugno 2013, all'esito del quale rilevava gravi irregolarità nel montaggio dei moduli fotovoltaici. In particolare, EW ER appurava che “una grave…irregolarità risulta dal fatto che le omega, atte a collegare i pannelli fotovoltaici alle struttura di alluminio ancora al tetto, sono montate sul lato corto degli stessi moduli;
questo comporta una pressione meccanica errata e dannosa a carico della cornice in alluminio, naturalmente più debole del lato lungo;
come conseguenza di questa errata installazione, i moduli smontati ed altri moduli già ad una superficiale analisi risultano scollati con evidenti distacchi della cornice e conseguenti bruciature …La corretta installazione dei moduli avrebbe dovuto prevedere l'aggancio di due omega sul lato lungo della cornice”;
-che “ denunciava, ovviamente, tali vizi alla Parte_1 [...]
nonché anche agli altri soggetti dalla stessa coinvolti della CP_1
realizzazione dell'impianto fotovoltaico”;
6 -che “Nessuno degli odierni convenuti, però, si premurava…di provvedere agli interventi necessari ad eliminare le anomalie riscontrate”.
In data 7 aprile 2014 si è costituito in giudizio . Controparte_2
In data 8 aprile 2014 si è costituita in giudizio la società Controparte_1
[...]
All'udienza del 18 marzo 2016, il Tribunale ha dichiarato l'interruzione del procedimento ex art. 43 L.f.
A seguito della riassunzione del giudizio, in data 25 novembre 2016, è stata dichiarata la contumacia del Controparte_3
La causa è stata istruita mediante prova orale.
All'udienza del 18 settembre 2025, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
(20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle repliche).
***
Ciò premesso, va rilevato che, alla luce delle difese rassegnate nel presente giudizio, occorre accertare, in primo luogo, se sussiste un contratto stipulato dalle parti e se ricorre l'inadempimento delle parti convenute rispetto alle obbligazioni assunte.
Ora, come è noto, secondo l'insegnamento tracciato dalla Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale - insegnamento consacrato nella nota pronuncia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 - “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore 7 convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”.
Dunque, la parte attrice ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione, asseritamente rimasta inadempiuta,
e di allegare il fatto dell'altrui inadempimento;
incombe, poi, sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione.
1)Sulla fonte delle obbligazioni.
Parte attrice ha allegato una offerta tecnico - economica, datata 11 gennaio
2008, avente a oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico, sottoscritta dalla società e da , nella Controparte_1 Controparte_2
quale sono dettagliate le seguenti prestazioni:
1)fornitura componenti: moduli, strutture di supporto, gruppi di conversione, sistema di supervisione e controllo;
2)prestazione di servizi: progetto esecutivo, direzione cantiere (assistenza in fase di installazione); collaudi, assistenza sino all'ottenimento delle tariffe incentivanti;
direzione dei lavori e coordinamento in fase esecutiva;
3)garanzia di fornitura: a) moduli fotovoltaici: 2 anni di garanzia sui difetti di produzione;
primi 12 anni: garanzia sulla produzione energetica (non inferiore al 90% dei dati di targa); primi 25 anni: garanzia sulla produzione energetica (non inferiore all'80% dei dati di targa); b) gruppo di conversione:
5 anni di garanzia sui difetti di produzione;
c) sistema di montaggio: 10 anni di garanzia: d) apparecchiature elettriche: 2 anni di garanzia.
La convenuta società ha evidenziato che (cfr. comparsa CP_1
conclusionale):
-“La al fine di individuare il materiale elettrico per Parte_1
8 realizzare il proprio progetto commerciale e tecnico, nell'imminenza dello scadere dei termini per accedere al Conto ER, si rivolse alla
[...]
che, per l'appunto, era un mero rivenditore/fornitore di Controparte_1
pannelli fotovoltaici… la è una società commerciale Controparte_1
operante esclusivamente nel settore della vendita di materiale elettrico… la operava nella vendita al dettaglio (e poiché costei non aveva - si CP_1
ripete - alcuna possibilità di svolgere i lavori di installazione e di collaudo dei pannelli che si era obbligata a fornire), venendo incontro alle esigenze della possibile cliente, su richiesta della , incalzata dalla Parte_2
scadenza di ammissione alla tariffa incentivante, si prodigò di reperire sul mercato una ditta capace in termini di autorizzazioni e certificazioni ex L.
46/90, di manodopera e mezzi ai fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici;
ditta che veniva individuata nella società Controparte_3
Superata questa opera di mera “intermediazione” nell'individuazione di una ditta specializzata nell'esecuzione dei lavori, ogni successiva e ben più complessa attività di controllo e/o gestionale fu esercita dalla per il Pt_1
tramite dei soggetti ad essa preposti. Ed infatti, a conferma della riferibilità diretta alla Scarcia dell'opera resa dalla , il progettista Ing. CP_3
, in nome e per conto della procedeva a Per_1 Parte_1
depositare al Comune di Vibo Valentia il DURC rilasciato dalla CP_3
quale ditta esecutrice delle opere”;
- “Se vi è stata una qualche garanzia essa non era altro che – in linea con la funzione di venditore della – la garanzia non Controparte_1
sull'intero impianto ma delle singole componenti compravendute che, per legge e per come risulta dal certificato di garanzia dei pannelli, qualunque venditore è obbligato a fornire in solido con il produttore dei pannelli stessi.
Ed infatti, per come già ampiamente dedotto e ricordato anche nei precedenti atti di causa le uniche garanzie che la Controparte_1
doveva fornire erano due: a) quella sul prodotto, della durata di due anni, decorrenti dalla consegna del bene (che si ricorda essere avvenuta senza 9 alcuna riserva) che “copre i pannelli contro eventuali difetti di funzionamento che risultino dalla esecuzione della lavorazione e/o materiali impiegati”. Si tratta, evidentemente, di una garanzia per difetti di fabbricazione non di una garanzia derivante da problemi inerenti l'esecuzione dell'impianto. b) quella riguardante il periodo di 12 anni contro l'eventuale degrado superiore al 10 % della potenza nominale in condizioni standard di 1000 W/mq, alla temperatura della cella di 25 °C e per 25 anni, dalla data di vendita, contro l'eventuale degrado superiore al 20% della potenza nominale in condizioni standard di 1000 W/mq alla temperatura della cella di 25 ° C. Anche in questo caso si tratta evidentemente di una garanzia che nulla ha che vedere con la garanzia di rendimento dell'impianto (nel suo complesso considerato), in quanto la sua produzione, oltre ad essere basata su stime e non su valori assoluti, è continuamente condizionata da una miriade di fattori (quali l'irraggiamento, la conformazione del sito ospitante, l'esistenza di vincoli amministrativa ed il conseguente angolo di inclinazione e di orientazione dei pannelli, e soprattutto dall'omessa manutenzione dell'impianto, gravante in via esclusiva sulla )”. Parte_3
, invece, ha segnalato che (cfr. comparsa di costituzione): Controparte_2
-“la società nel gennaio 2008, veniva contattata dalla Controparte_1
per la realizzazione sopra i tetti della struttura della Controparte_6
propria sede, siti in Vibo Valentia, S.S. 18 Km 443, di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 49,28 Kwp … - a seguito di trattative con la società si giungeva ad un'offerta commerciale da Controparte_1
parte di questa ultima, accettata dalla avente ad Parte_1
oggetto la fornitura del materiale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale, espressa in Kilowatt pari a 49,28 … contrariamente a quanto si legge nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio, in particolare al punto 3 della stessa … la citata offerta … non faceva alcun riferimento alla produzione annua di energia elettrica 10 dell'impianto, circostanza … estrapolata dalla relazione tecnica del progetto
(la cui stesura è successiva alla sottoscrizione dell'accordo!) …Invece si ha che, l'unico dato certo ed inconfutabile è la sottoscrizione da ambo le parti di un'offerta per la fornitura dei materiali i cui dati, stando al documento prodotto da parte attrice, riguardavano la potenza nominale, ossia di 49,28
Kwp, la descrizione della fornitura delle singole componenti e, solo in riferimento a queste ultime, la garanzia sui dati di targa del singolo pannello fotovoltaico … e non dell'intero impianto, o meglio della produzione annua dell'impianto, come erroneamente, ma volutamente vuole fare intendere parte attrice! Infatti non sarebbe stato possibile fornire, in sede di offerta commerciale, ancor prima dello studio sulla fattibilità dell'opera, una garanzia sulla produzione, in quanto il calcolo “stimato” relativo alla produzione di un impianto … tiene conto di diversi fattori variabili e più complessi, quali possono essere solo a titolo di es.: latitudine e longitudine del sito, tipologia di pannello mono/ policristallino o altre tipologie, ombreggiamenti, presenza di sporco per omessa e/o cattiva manutenzione…Raggiunto l'accordo con la sulla fornitura Controparte_1
del materiale occorrente ed i relativi aspetti economici, l'ing. , per CP_2
quanto di sua competenza, procedeva allo studio della fattibilità (tecnica e giuridica) ed alla conseguente stesura delle relazioni tecniche da inoltrare agli organi preposti (ENEL e GSE), ivi inclusa la relazione tecnica contenente i dati sulla “STIMA DELLA PRODUZIONE ESPRESSA IN
KWh/ANNUI” (parte estrapolata dall'attrice e fatta assurgere ad oggetto del contratto). - Va precisato che anteriormente all'attività svolta dall'Ing.
, un altro tecnico, l'ing. , autore peraltro di una CP_2 Persona_2
consulenza tecnica di parte nell'interesse dell'attrice per il presente giudizio
… predisponeva il primo progetto per la richiesta ed il conseguente rilascio della D.I.A presso il Comune di Vibo Valentia, richiesta identificata con il protocollo n. 2237 del 17 gennaio 2007, come da documentazione allegata - all. 1… dopo che la era stata collocata utilmente in Parte_1
11 graduatoria per il riconoscimento della tariffa, di cui al DM delle Attività
Produttive n. 181/2005 e successive modifiche, e dopo che le era stato imposto (dal GSE, come da primo Conto ER) di realizzare l'impianto entro e non oltre una certa data (termine massimo sei mesi), parte attrice si prodigava a contattare diverse ditte o società per ottenere dei preventivi, nel gergo “offerte”, per scegliere quello più in linea alle proprie esigenze;
tra queste veniva contattata anche la , la cui offerta veniva Controparte_1
accettata dalla appunto nel 2008. - Da una semplice Parte_1
lettura dell'offerta, quale documento prodotto da parte attrice (cfr doc. 1 fascicolo di parte attrice), si evince con tutta chiarezza che non è mai stata oggetto di “contrattazione” una garanzia sul rendimento dell'impianto in termini di produzione di energia elettrica, né è stato richiamato alcun dato che potesse lontanamente condurre ad un'affermazione di tal fatta …Al contrario, il parametro di riferimento, espresso in termini “stimati” e indicato in 72.000 Kwh/annui e più volte menzionato da parte attrice, è un dato estrapolato dalla relazione tecnica che l'ing. inviava al GSE, CP_2
come prassi vuole nel complesso iter di realizzazione di un impianto fotovoltaico, e la cui stesura, SI RIBADISCE, E' SUCCESSIVA
ALL'OFFERTA, E' AVULSA DA ESSA, NONCHE' SUCCESSIVA ALLA
REALIZZAZIONE DELL'OPERA! Non solo, il citato dato (Kwh 72.000) è stato espresso in termini di “valore di stima” e non di “valore assoluto”, pertanto reca con sé margini di scarto che possono essere considerati per eccesso o per difetto, perché appunto valori stimati!”.
Ebbene, va in primo luogo evidenziato che, in ordine alla fonte delle obbligazioni che hanno interessato le parti, la stessa società attrice ha affermato come:
-“del tutto infondate si rivelino le argomentazioni con le quali le controparti tenterebbero di sostenere l'inesistenza, inefficacia, invalidità ed inattendibilità del contratto stesso, asseritamente affermando che il relativo documento (“Offerta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 12 49,28 KWp, sito nel Comune di Vibo Valentia”, cfr. doc. 1 di parte attrice) risulterebbe qualificabile come mero “preventivo”, anziché come proposta contrattuale, e privo di data e di sottoscrizione. In proposito, valga, infatti, rilevare che: un “preventivo” costituisce null'altro se non una proposta contrattuale, la quale, ove contenga - come nel caso di specie - tutti gli elementi essenziali del futuro contratto, una volta accettata, determina il perfezionamento dell'accordo negoziale e, quindi, l'effettiva stipula del contratto anche ai sensi degli artt. 1326 ss. c.c.; il documento in questione risulta sia datato (reca, infatti, la data dell'11.01.2008 sul frontespizio, appena sopra la sottoscrizione della , sia sottoscritto, Controparte_1
nella prima e nell'ultima pagina, da entrambi gli odierni convenuti. A nulla rileva, a tal ultimo proposito, l'assenza di sigle su ogni facciata, non essendo tale adempimento previsto da alcuna norma quale requisito di forma, tanto meno con riferimento ai contratti di appalto, quale quello in esame, per i quali la forma scritta non è richiesta a pena di nullità; l'autenticità di tale documento, risulta, peraltro, confermata da quanto dichiarato dallo stesso teste di parte convenuta, Sig. il quale, dopo averne riconosciuto il Tes_1
contenuto, ha affermato “riconosco la mia firma sul documento (…). Posso dire che la firma sul documento è la mia, che l'offerta è la mia (…)” (cfr. verbale udienza 20 maggio 2020); la conclusione tra le parti del contratto di cui al documento in questione risulta, in ogni caso, confermata, oltre che da tutta la documentazione prodotta in giudizio, anche dalle stesse dichiarazioni di parte avversa, la quale - seppur in maniera contraddittoria
- ha … ammesso di aver effettivamente dato esecuzione al predetto contratto: prima asseritamente sostenendo che “l'unica prestazione della
è stata unicamente quella di vendita ex art. 1470 c.c.” (pag. 15 CP_1
comparsa di costituzione;
poi, dichiarando di aver Controparte_1
eseguito anche le ulteriori prestazioni dedotte in contratto, all'uopo incaricando la , ed incassandone il corrispettivo (cfr. docc. 2 e CP_3
24 . Nessuna censura circa la validità ed efficacia del Controparte_1
13 contratto di cui al doc. 1 può, dunque, essere ragionevolmente sollevata nel caso di specie. È, dunque, per mero tuziorismo difensivo, che si ribadisce come, non avendo controparte né tempestivamente disconosciuto la sottoscrizione apposta al documento in questione, né proposto nei termini di legge querela di falso, l'intero documento deve, in ogni caso, ritersi, riconosciuto, valido ed efficace nel suo complesso” (cfr. comparsa conclusionale).
Pertanto, la società , nel presente giudizio, ha sostenuto come il Pt_1
contratto che vincola le parti sia costituito dall'offerta tecnico-economica datata 11 gennaio 2008.
Partendo da tale presupposto, può affermarsi che la parte attrice abbia allegato il titolo dell'obbligazione e il fatto dell'altrui inadempimento.
Occorre, perciò, verificare, conformemente ai canoni ermeneutici sopra dettagliati, se, nella vicenda che occupa, i convenuti abbiano o meno adempiuto le obbligazioni risultanti nell'offerta dell'11 gennaio 2008.
Sul punto, deve rilevarsi come:
-nell'offerta per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico non è stata indicata, in termini di pattuizione, la produzione energetica annua pari a Kwh
72.000;
-i 12 anni di garanzia e i 25 anni di garanzia sono riferibili ai dati di targa;
-la società e , quindi, non si sono obbligati a CP_1 Controparte_2
garantire un impianto che raggiungesse la produzione energetica annua pari a
72.000 KWh/a poiché tale dato costituisce una stima non pattuita, ma indicata esclusivamente nella relazione descrittiva dell'impianto e che tiene conto della radiazione media giornaliera (cfr. pag.14 della relazione);
-nel presente giudizio, non è stata dedotta e dimostrata la violazione del parametro relativo ai dati di targa;
-in presenza di un dato documentale, del quale la parte attrice ha invocato la validità ed efficacia, le prove orali acquisite nel corso dell'attività istruttoria non possono ritenersi utili a dimostrare una pattuizione (circa il livello di 14 produzione di energia) non prevista nell'offerta. Con la precisazione che, peraltro, “quanto riferito dal teste di parte attrice, Sig. il quale ha Tes_2
confermato come, in sua presenza, l'Ing. e il Sig. avessero CP_2 Tes_1
effettivamente assicurato al Sig. che Parte_4
l'impianto fotovoltaico avrebbe prodotto 72.000 kWh/annui, rassicurandolo addirittura sui tempi di ammortizzazione dei costi sostenuti per la sua realizzazione (“massimo 6 anni”; cfr. verbale di udienza del 20 giugno
2019)” - cfr. comparsa conclusionale di parte attrice - costituisce testimonianza sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 7746 del 2020);
-a fronte di ciò, neppure può rilevare il materiale adoperato ai fini della prova della riduzione dell'efficienza pari a 72.000 KWh/a poiché tale livello di produzione non è stato pattuito;
-in ogni caso, deve anche aggiungersi che, nel presente procedimento, non è stata dimostrata la diversa qualità dei materiali utilizzati, nei termini dedotti dalla parte attrice, tenuto conto della circostanza che il rapporto di manutenzione straordinaria del 2013 non menziona la presenza di ferro.
In definitiva, può affermarsi che dall'offerta tecnico-economica prodotta dalla società attrice - e dalla stessa invocata quale titolo delle obbligazioni assunte dai convenuti - non emerge alcuna garanzia di rendimento pattuita dalle parti. Non è stato, quindi, dimostrato l'inadempimento contrattuale sul punto.
Parimenti, non è stato dimostrato l'inadempimento contrattuale in relazione alla tipologia di materiale fornito.
Resta assorbita ogni altra questione.
2) Sulla garanzia “sistema di montaggio”.
Sul punto, va premesso che, in mancanza di una pattuizione in relazione alla produzione energetica, è da ritenersi infondata la domanda “di condanna degli odierni convenuti all'adempimento della obbligazione dagli stessi assunta, e dunque, alla eliminazione di tali anomalie e irregolarità, con 15 interventi che consentano all'impianto di produrre la quantità di energia elettrica prevista dal contratto”, poiché non è dimostrato che le parti abbiano assunto una obbligazione al riguardo e, quindi, che l'impianto non abbia prodotto la quantità di energia oggetto di accordo.
In ogni caso, va comunque evidenziato che l'offerta prevede la garanzia di dieci anni per il sistema di montaggio e tale voce va letta unitamente alle altre e, in particolare:
-alla parte dell'offerta ove si legge “garanzia delle componenti”;
-alla parte dell'offerta dove viene dettagliata la fornitura componenti;
-alla parte dell'offerta in cui viene specificato che la garanzia riguarda i prodotti “nell'elenco delle forniture”.
In altre parole, tenuto conto delle prestazioni indicate nell'offerta, la garanzia del sistema di montaggio deve ritenersi riconducibile alle strutture di supporto oggetto di fornitura. Infatti, dalla lettura dell'offerta emerge la corrispondenza tra componenti forniti e relative garanzie.
Né la diversa estensione delle obbligazioni gravanti sulle parti può dirsi accertata all'esito dell'istruttoria espletata, poiché dall'esame delle dichiarazioni dei testi di parte attrice e dei testi di parte convenuta emerge un quadro non univoco e contrastante.
Con la conseguenza che il dato letterale risultante dall'offerta tecnico- economica non è stato superato dal narrato dei testi.
Quanto poi alla responsabilità per vizi derivanti dall'installazione, occorre evidenziare che nella dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte - datata 14 aprile 2008 - il direttore tecnico dell'impresa CP_3
ha affermato di avere eseguito l'impianto commissionato dalla società
[...]
, di avere installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e di Pt_1
avere eseguito le verifiche imposte dalla legge.
Il dato documentale in rilievo, avvalorato anche dalla fattura emessa dalla non è smentito dagli esiti - non univoci - della prova orale Controparte_3
espletata poiché gli stessi non consentono di affermare indubbiamente che 16 l'attività di installazione rientrasse tra le obbligazioni assunte dalla società
e da né che la abbia operato su CP_1 Controparte_2 CP_3
incarico di questi ultimi.
Inoltre, nel medesimo documento si legge che è esclusa ogni responsabilità derivante da carenze di manutenzione o riparazione.
In definitiva, nel presente giudizio, a fronte della documentazione esaminata, non è dimostrato che la società e abbiano assunto CP_1 Controparte_2
obbligazioni relative all'installazione dell'impianto e che, quindi, i vizi lamentati siano imputabili ai suddetti convenuti.
Al riguardo, deve anche evidenziarsi che non risulta provata neppure la qualità di direttore dei lavori in capo a e ciò perché: Controparte_2
-l'offerta non contiene tale indicazione nominativa;
-nel documento “processo verbale di ultimazione lavori”, allegato dalla parte attrice (cfr. doc. protocollo 23 aprile 2008) e sottoscritto anche da , CP_2
quest'ultimo non è univocamente indicato quale direttore dei lavori.
Infine, non risulta dedotto e dimostrato alcun vizio riconducibile alla progettazione.
Resta assorbita ogni altra questione.
3)Sulla responsabilità della società . CP_3
Parte attrice ha affermato di non avere stipulato alcun contratto con la e ha invocato la responsabilità della società ex art. 2043 c.c. CP_3
Ora, come è noto, l'art. 2043 c.c. prevede che: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Chi agisce in giudizio deve, pertanto, fornire la prova rigorosa dei seguenti elementi: fatto;
elemento soggettivo;
danno evento;
imputazione oggettiva e danno conseguenza.
Nel presente giudizio non è stato dimostrato il nesso di causalità atteso che:
-l'impianto è stato realizzato nel 2008;
-parte attrice ha dedotto che (cfr. comparsa conclusionale): “nell'anno 2013, la riscontrava un livello di produttività dell'impianto Parte_1
17 ancora minore rispetto a quella prevista (cfr. doc. 12) e di tale circostanza, come di consueto, veniva informata la . Quest'ultima Controparte_1
decideva, allora, di far intervenire una società specializzata, la CP_5
incaricandola direttamente di effettuare un sopralluogo. In data 10 maggio
2013, all'esito delle indagini condotte sull'impianto, riscontrava CP_5
una “dispersione verso massa di diverse stringhe per causa basso isolamento (…). Sono evidenti delle infiltrazioni di acqua tra le celle ed il vetro soprastante causando punti di corrosione molto visibili” … Il
“problema sopracitato” veniva accertato “su circa 20 moduli” che venivano rimossi da e ricoverati in un angolo del tetto. La società CP_5
accertava inoltre che “in diversi moduli” la cornice di alluminio risulta
“staccata in più punti”.
Dunque, l'accertamento delle infiltrazioni e delle ulteriori problematiche è avvenuto dopo cinque anni con la conseguenza che, a fronte di un arco temporale così ampio e in assenza di dati oggettivi, non è possibile affermare che la condizione dei pannelli sia riconducibile alla condotta della tenuto conto anche della circostanza che nel medesimo Controparte_3
periodo vi sono stati interventi tecnici non realizzati dalla suddetta società e che non è stato dimostrato il ricorso a una regolare attività di manutenzione dell'impianto.
Con la precisazione che, in ordine alla manutenzione, in presenza di un'offerta che esclude tale attività, non possono assumere rilievo le dichiarazioni testimoniali che riportano quanto sentito dalle parti per le ragioni già esposte in merito alle testimonianze de relato ex parte.
La domanda proposta dalla parte attrice va, pertanto, rigettata.
4)Sulle spese di lite
Nei rapporti tra parte attrice e il nulla deve Controparte_3
disporsi in ordine alle spese di lite stante la non costituzione in giudizio della curatela.
Le spese di lite nei rapporti tra la parte attrice e i convenuti costituiti in 18 giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando i parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 2022 tenuto conto del valore della causa (indeterminabile) e dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Claudia De Santi, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 82 del 2014 R.G., così provvede:
-rigetta la domanda proposta dalla parte attrice;
-nulla sulle spese nei rapporti tra la parte attrice e il Controparte_3
[...]
-condanna la parte attrice al pagamento, in favore della società , delle CP_1
spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
-condanna la parte attrice al pagamento, in favore di , delle Controparte_2
spese di lite che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatari.
Così deciso in data 15 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Claudia De Santi
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