Versione
19 aprile 1942
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1 gennaio 2004
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16 marzo 2019
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Art. 2486.
(Poteri degli amministratori).
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la societa', ai soli fini della conservazione dell'integrita' e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
((Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura))
(Poteri degli amministratori).
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487-bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la societa', ai soli fini della conservazione dell'integrita' e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla societa', ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
((Quando e' accertata la responsabilita' degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore e' cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si e' verificata una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalita', dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.
Se e' stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarita' delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno e' liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura))
Commentari • +500
- 1. Rivista di Diritto SocietarioGiappichelli Editore · https://www.rivistadirittosocietario.com/HomePage · 244.01398
[…] In particolare, viene analizzata la prosecuzione dell'attività imprenditoriale oltre i limiti previsti dall'art. 2486 c.c., che impone agli amministratori un obbligo di gestione conservativa del patrimonio sociale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Corte d'Appello Trento, sentenza 11/07/2023, n. 61Provvedimento: […] Il Tribunale richiamava il disposto dell'art. 2486 c.c., per il quale “al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'art. 2487 bis c.c. gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale”, essendo “personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione” di quanto sopra.Leggi di più...
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