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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/07/2025, n. 7447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7447 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 12357 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Giglio, giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Trani, giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.6.2024, la sign.ra – premesso che dalla relazione sentimentale con il sign. Parte_1
è nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, esponeva che la relazione è ormai Controparte_1 Per_1 [... finita;
ha dedotto che il bambino è affetto da un grave ritardo ed è portatore di handicap ai sensi della l. 104/1992. Il
le corrisponde la somma di € 400,00 mensili e che lei percepisce per intero l'assegno unico per il figlio;
ha, CP_1 inoltre, aggiunto che deve sostenere il canone della casa nelaa quale abita con il figlio, pari ad € 500,00 mensili e che, per ogni necessità relativa alle cure del figlio ricorre all'aiuto della sua famiglia di origine. Percepisce la pensione di invalidità e di accompagnamento per il bambino che è pari ad € 500,00 mensili. Ha chiesto, pertanto, disporsi l'affido
[... condiviso del figlio ad entrambi i genitori, indicando un preciso calendario di visite del padre. Ha chiesto che il le corrisponda la somma mensile di € 700,00 per il minore anche in ragione del fatto che lei sostiene ormai da CP_1 sola il canone della casa nella quale abita con il figlio, nonché l'80% delle spese straordinarie a carico del padre che lavora al nero come muratore e del quale lei non conosce il reddito.
Si è costituito il ed ha dedotto di dover sostenere anche il mantenimento della moglie che ha sposato nel CP_1 2024 e dalla quale ha avuto una figlia, con un altro figlio in arrivo. Ha contestato la circostanza che la ricorrente sostenga il canone della casa in quanto l'ha lasciata per trasferirsi presso la casa del padre. Lui versa la somma di € 400,00 alla sign.ra per il bambino, la quale può anche contare sulla erogazione di € 531,00 quale indennità di Pt_1 accompagnamento per e di € 200,00 a titolo di assegno unico che percepisce per intero. Per_1 Ha aderito alla domanda di affido condiviso ed ha proposto per il figlio la somma di € 300,00 quale contributo al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sentite le parti all'udienza del 25.2.2025, il GI ha preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse sull'affido condiviso di e sulle modalità di visita padre-figlio ed essendo conformi all'interesse del minore, le ha recepite. La Per_1 ricorrente, inoltre, ha dichiarato di aver lasciato la casa condotta in locazione e di essersi trasferita con il figlio in una casa di proprietà del padre Ha determinato in € 350,00 l'importo dovuto dal padre quale contributo al mantenimento del minore con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale;
ha autorizzato la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per il minore ed ha posto a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Napoli del 2018.
Alla successiva udienza del 26.6.2025 le parti hanno depositato i seguenti accordi sottoscritti:
1 2
1. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri genitoriali in maniera condivisa, come per legge, con residenza privilegiata e prevalente presso la madre.
2. I ricorrenti si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni attinenti all'educazione, la salute, l'istruzione del figlio tenendo conto delle volontà manifestate dal minore e delle sue aspirazioni personali.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con affido condiviso e residenza Persona_2 privilegiata ed abitazione di prevalenza presso la madre, nella abitazione in Barano d'Ischia (NA) alla in Barano d'Ischia alla Via Corrado Buono n. 56;
4. In relazione al diritto/dovere di visita del padre al figlio minore, i sottoscritti e Parte_1 Controparte_1 convengono che:
5. Il sottoscritto si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio minore la somma di € 350,00, (euro trecentocinquanta/00) mensili Persona_2 entro il giorno “10” (dieci) di ogni mese, a decorrere dal 10.07.2025, mediante bonifico bancario all'Iban della Pt_1 già noto al o ad altro IBAN che la gli comunicherà ovvero con diverso metodo che sarà concordato CP_1 Pt_1 tra i coniugi o previsto dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. L'assegno unico universale per il figlio minore viene attribuito integralmente alla madre, Persona_2 [...]
che lo destinerà al mantenimento ed alle esigenze del figlio, essendosi di tanto tenuto conto ai fini della Pt_1 determinazione della misura del mantenimento. Pertanto, il sottoscritto si impegna ed il padre Controparte_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente, nei modi e nei termini (nei periodi infrasettimanali, di vacanza e festività) che i genitori concorderanno con congruo anticipo;
in ogni caso, convengono che il padre terrà con sé il figlio minore, il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00: il padre lo preleverà a casa della madre e lo riaccompagnerà sempre a casa della madre o dei nonni materni, nonché a week-end alternati dal sabato pomeriggio alle 17:00 alla domenica sera alle 20:00 con pernottamento presso il padre, che lo riaccompagnerà presso la casa familiare. Relativamente alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternando detto periodo di anno in anno tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternando tali festività tra i genitori di anno in anno. Il minore trascorrerà, inoltre, con il padre, il giorno della festa del papà ed il suo compleanno, così come trascorrerà con la madre il suo compleanno e la festa della mamma;
il minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori in caso di accordo, in caso contrario il minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
Nel periodo estivo, il minore starà con il padre per 15 gg anche non consecutivi di luglio o di agosto da comunicarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
Parimenti la madre trascorrerà medesimi periodi di vacanza con il figlio, previa comunicazione al padre entro il 30 maggio di ciascun anno. Si obbliga a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore della dell'assegno unico per il figlio minore nella misura del 100%. Parte_1 Persona_2 7. L'assegno di invalidità/Indennità di frequenza ed accompagnamento riconosciuto dall' Inps al minore, pari ad € 537
[... mensili, sarà gestito ed utilizzato esclusivamente dalla madre nell'interesse esclusivo del bambino, ed il sottoscritto si impegna ed obbliga a sottoscrivere tutte le relative autorizzazioni, anche in relazione agli Controparte_1 adempimenti connessi all'accredito e prelievo delle corrispondenti somme, per la riscossione di tale sussidio.
8. I sottoscritti e si impegnano ed obbligano al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 scolastiche, mediche, non coperte dal SSN, e sportive, nonché extrascolastiche, come da protocollo d'intesa, tutte previamente concordate tra i genitori e documentate, del figlio minore , in ragione del 50% per ciascuno;
Per_1
9. Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il proprio recapito telefonico, nell'interesse del figlio minore.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11. I sottoscritti e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco Controparte_1 Parte_1 consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro e/o del documento valido per l'espatrio, prestando, altresì, consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio minore, , e comunque si obbligano Persona_2 a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio della minore e dei genitori stessi. Tuttavia, qualora uno dei genitori decida di portare il minore in viaggio all'estero, dovrà concordarlo con l'altro genitore.
12. Le parti restano edotte di ogni regola civile, morale e legale in ordine ai perduranti reciproci obblighi soprattutto in relazione al figlio minore.
13. I sottoscritti e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_1 Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore, , dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunciano, Persona_2
2 3
espressamente e reciprocamente ad ogni e qualsiasi denunzia-querela sporta dall'uno nei confronti dell'altro sino alla data odierna, e per asserti fatti-reati che si assumono commessi sino alla data odierna di sottoscrizione del presente atto, e nel rinunciare alle rispettive denunce-querele si impegnano ed obbligano, a rimettere tali querele innanzi alla A.G. o P.G. entro e non oltre l'udienza preliminare ovvero l'udienza predibattimentale. Nell'accettare le reciproche rinunce alle querele i sottoscritti e si obbligano, ad accettare le avverse Controparte_1 Parte_1 remissioni di querela e sin d'ora, i costituiti e rinunciano alla costituzione di Controparte_1 Parte_1 parte civile ed alla relativa azione civile, in una alla rinuncia a qualsivoglia azione, ragione, credito e/o risarcimento, avente causa e/o effetto e conseguenza dai fatti-reati occorsi sino alla data odierna e/o di cui alle denunzie-querele qui rinunciate, sporte sino alla data odierna, dichiarandosi ciascuno interamente tacitato con l'avversa accettazione della remissione di querela. 14. I sottoscritti e si dichiarano reciprocamente interamente tacitati in ogni Parte_1 Controparte_1 rispettiva pretesa e/o diritto con la sottoscrizione del presente atto, così come dichiarano che tutti i rapporti economici tra loro sino ad oggi sono stati soddisfatti. Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv. Filomena Giglio ed Avv. Tommaso Trani, alla solidarietà professionale. Sottoscrivono, altresì, il presente atto i rispettivi procuratori per autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti. Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm in data 27.6.2025, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore, prende atto delle pattuizioni riguardanti l'affido, le modalità di visita ed il contributo per il mantenimento.
Spese compensate.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da nei Parte_1 confronti di , determina le modalità di affido del minore , le Controparte_1 Persona_2 modalità di visita ed il contributo a carico del padre come da accordi riportati in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7 .2025 Il g. rel. Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
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TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE I Così composto Dott. Raffaele Sdino Presidente Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Giudice rel. Dott. Ssa Viviana Criscuolo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 12357 del Ruolo Generale degli affari non contenziosi civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: ricorso per le modalità di affido e di mantenimento di figlio nato fuori del matrimonio
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Filomena Giglio, giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Trani, giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE
nonchè Il Pm, Sostituto Procuratore della Repubblica presso gli Affari Civili
INTERVENTORE NECESSARIO
MOTIVI IN FATO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 4.6.2024, la sign.ra – premesso che dalla relazione sentimentale con il sign. Parte_1
è nato il [...], riconosciuto da entrambi i genitori, esponeva che la relazione è ormai Controparte_1 Per_1 [... finita;
ha dedotto che il bambino è affetto da un grave ritardo ed è portatore di handicap ai sensi della l. 104/1992. Il
le corrisponde la somma di € 400,00 mensili e che lei percepisce per intero l'assegno unico per il figlio;
ha, CP_1 inoltre, aggiunto che deve sostenere il canone della casa nelaa quale abita con il figlio, pari ad € 500,00 mensili e che, per ogni necessità relativa alle cure del figlio ricorre all'aiuto della sua famiglia di origine. Percepisce la pensione di invalidità e di accompagnamento per il bambino che è pari ad € 500,00 mensili. Ha chiesto, pertanto, disporsi l'affido
[... condiviso del figlio ad entrambi i genitori, indicando un preciso calendario di visite del padre. Ha chiesto che il le corrisponda la somma mensile di € 700,00 per il minore anche in ragione del fatto che lei sostiene ormai da CP_1 sola il canone della casa nella quale abita con il figlio, nonché l'80% delle spese straordinarie a carico del padre che lavora al nero come muratore e del quale lei non conosce il reddito.
Si è costituito il ed ha dedotto di dover sostenere anche il mantenimento della moglie che ha sposato nel CP_1 2024 e dalla quale ha avuto una figlia, con un altro figlio in arrivo. Ha contestato la circostanza che la ricorrente sostenga il canone della casa in quanto l'ha lasciata per trasferirsi presso la casa del padre. Lui versa la somma di € 400,00 alla sign.ra per il bambino, la quale può anche contare sulla erogazione di € 531,00 quale indennità di Pt_1 accompagnamento per e di € 200,00 a titolo di assegno unico che percepisce per intero. Per_1 Ha aderito alla domanda di affido condiviso ed ha proposto per il figlio la somma di € 300,00 quale contributo al suo mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sentite le parti all'udienza del 25.2.2025, il GI ha preso atto degli accordi raggiunti dalle stesse sull'affido condiviso di e sulle modalità di visita padre-figlio ed essendo conformi all'interesse del minore, le ha recepite. La Per_1 ricorrente, inoltre, ha dichiarato di aver lasciato la casa condotta in locazione e di essersi trasferita con il figlio in una casa di proprietà del padre Ha determinato in € 350,00 l'importo dovuto dal padre quale contributo al mantenimento del minore con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annuale;
ha autorizzato la ricorrente a percepire per intero l'assegno unico per il minore ed ha posto a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo Napoli del 2018.
Alla successiva udienza del 26.6.2025 le parti hanno depositato i seguenti accordi sottoscritti:
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1. Il figlio minore resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri genitoriali in maniera condivisa, come per legge, con residenza privilegiata e prevalente presso la madre.
2. I ricorrenti si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni attinenti all'educazione, la salute, l'istruzione del figlio tenendo conto delle volontà manifestate dal minore e delle sue aspirazioni personali.
3. Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con affido condiviso e residenza Persona_2 privilegiata ed abitazione di prevalenza presso la madre, nella abitazione in Barano d'Ischia (NA) alla in Barano d'Ischia alla Via Corrado Buono n. 56;
4. In relazione al diritto/dovere di visita del padre al figlio minore, i sottoscritti e Parte_1 Controparte_1 convengono che:
5. Il sottoscritto si impegna ed obbliga a versare alla sig.ra a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 per il mantenimento del figlio minore la somma di € 350,00, (euro trecentocinquanta/00) mensili Persona_2 entro il giorno “10” (dieci) di ogni mese, a decorrere dal 10.07.2025, mediante bonifico bancario all'Iban della Pt_1 già noto al o ad altro IBAN che la gli comunicherà ovvero con diverso metodo che sarà concordato CP_1 Pt_1 tra i coniugi o previsto dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
6. L'assegno unico universale per il figlio minore viene attribuito integralmente alla madre, Persona_2 [...]
che lo destinerà al mantenimento ed alle esigenze del figlio, essendosi di tanto tenuto conto ai fini della Pt_1 determinazione della misura del mantenimento. Pertanto, il sottoscritto si impegna ed il padre Controparte_1 potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente, nei modi e nei termini (nei periodi infrasettimanali, di vacanza e festività) che i genitori concorderanno con congruo anticipo;
in ogni caso, convengono che il padre terrà con sé il figlio minore, il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00: il padre lo preleverà a casa della madre e lo riaccompagnerà sempre a casa della madre o dei nonni materni, nonché a week-end alternati dal sabato pomeriggio alle 17:00 alla domenica sera alle 20:00 con pernottamento presso il padre, che lo riaccompagnerà presso la casa familiare. Relativamente alle vacanze natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni, dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore, alternando detto periodo di anno in anno tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà Pasqua con un genitore ed il Lunedì in Albis con l'altro, alternando tali festività tra i genitori di anno in anno. Il minore trascorrerà, inoltre, con il padre, il giorno della festa del papà ed il suo compleanno, così come trascorrerà con la madre il suo compleanno e la festa della mamma;
il minore trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori in caso di accordo, in caso contrario il minore trascorrerà il proprio compleanno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
Nel periodo estivo, il minore starà con il padre per 15 gg anche non consecutivi di luglio o di agosto da comunicarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
Parimenti la madre trascorrerà medesimi periodi di vacanza con il figlio, previa comunicazione al padre entro il 30 maggio di ciascun anno. Si obbliga a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore della dell'assegno unico per il figlio minore nella misura del 100%. Parte_1 Persona_2 7. L'assegno di invalidità/Indennità di frequenza ed accompagnamento riconosciuto dall' Inps al minore, pari ad € 537
[... mensili, sarà gestito ed utilizzato esclusivamente dalla madre nell'interesse esclusivo del bambino, ed il sottoscritto si impegna ed obbliga a sottoscrivere tutte le relative autorizzazioni, anche in relazione agli Controparte_1 adempimenti connessi all'accredito e prelievo delle corrispondenti somme, per la riscossione di tale sussidio.
8. I sottoscritti e si impegnano ed obbligano al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 scolastiche, mediche, non coperte dal SSN, e sportive, nonché extrascolastiche, come da protocollo d'intesa, tutte previamente concordate tra i genitori e documentate, del figlio minore , in ragione del 50% per ciascuno;
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9. Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il proprio recapito telefonico, nell'interesse del figlio minore.
10. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, e si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
11. I sottoscritti e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco Controparte_1 Parte_1 consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro e/o del documento valido per l'espatrio, prestando, altresì, consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio minore, , e comunque si obbligano Persona_2 a sottoscrivere eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio della minore e dei genitori stessi. Tuttavia, qualora uno dei genitori decida di portare il minore in viaggio all'estero, dovrà concordarlo con l'altro genitore.
12. Le parti restano edotte di ogni regola civile, morale e legale in ordine ai perduranti reciproci obblighi soprattutto in relazione al figlio minore.
13. I sottoscritti e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_1 Parte_1 responsabilità genitoriale sul figlio minore, , dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunciano, Persona_2
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espressamente e reciprocamente ad ogni e qualsiasi denunzia-querela sporta dall'uno nei confronti dell'altro sino alla data odierna, e per asserti fatti-reati che si assumono commessi sino alla data odierna di sottoscrizione del presente atto, e nel rinunciare alle rispettive denunce-querele si impegnano ed obbligano, a rimettere tali querele innanzi alla A.G. o P.G. entro e non oltre l'udienza preliminare ovvero l'udienza predibattimentale. Nell'accettare le reciproche rinunce alle querele i sottoscritti e si obbligano, ad accettare le avverse Controparte_1 Parte_1 remissioni di querela e sin d'ora, i costituiti e rinunciano alla costituzione di Controparte_1 Parte_1 parte civile ed alla relativa azione civile, in una alla rinuncia a qualsivoglia azione, ragione, credito e/o risarcimento, avente causa e/o effetto e conseguenza dai fatti-reati occorsi sino alla data odierna e/o di cui alle denunzie-querele qui rinunciate, sporte sino alla data odierna, dichiarandosi ciascuno interamente tacitato con l'avversa accettazione della remissione di querela. 14. I sottoscritti e si dichiarano reciprocamente interamente tacitati in ogni Parte_1 Controparte_1 rispettiva pretesa e/o diritto con la sottoscrizione del presente atto, così come dichiarano che tutti i rapporti economici tra loro sino ad oggi sono stati soddisfatti. Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv. Filomena Giglio ed Avv. Tommaso Trani, alla solidarietà professionale. Sottoscrivono, altresì, il presente atto i rispettivi procuratori per autentica delle sottoscrizioni dei propri assistiti. Il Tribunale, acquisito il parere favorevole del Pm in data 27.6.2025, ritenuto che gli accordi non siano contrari a norme imperative e siano conformi all'interesse del minore, prende atto delle pattuizioni riguardanti l'affido, le modalità di visita ed il contributo per il mantenimento.
Spese compensate.
P.T.M. Il Tribunale definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso depositato da nei Parte_1 confronti di , determina le modalità di affido del minore , le Controparte_1 Persona_2 modalità di visita ed il contributo a carico del padre come da accordi riportati in parte motiva.
- Spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7 .2025 Il g. rel. Il Presidente Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott.Raffaele Sdino
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