Art. 8. Comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione 1. Presso l'ENEA e' istituito il comitato di indirizzo e coordinamento dei progetti di industrializzazione, che ha compiti propositi e consultivi relativi all'attivita' complessiva di ricerca dell'ente con particolare riferimento alle strategie industriali. In particolare, il comitato:
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.
2. Esso e' composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di cui tre sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennita' o compensi in qualsiasi forma.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 , che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 , come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221 , ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 ".
a) individua le possibili linee evolutive della ricerca nei settori produttivi di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
b) compie analisi e confronti sullo stato della ricerca nei settori produttivi di competenza a livello nazionale;
c) esprime al consiglio di amministrazione, pareri tecnico-scientifici, obbligatori e non vincolanti, sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sullo stato della ricerca a fini produttivi svolta dall'ente;
d) realizza, su specifica richiesta del consiglio di amministrazione, studi e redige pareri.
2. Esso e' composto da sette membri, nominati con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di cui tre sono designati dalle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, e uno dal Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. La partecipazione al comitato non comporta il percepimento di indennita' o compensi in qualsiasi forma.
(1) ((2)) ------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) svolge le rispettive funzioni con le risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 , che, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, e' soppresso". ------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 , come modificata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221 , ha disposto (con l'art. 37, comma 12) che "A decorrere dalla scadenza del termine di approvazione degli atti previsti al comma 7, e' abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257 ".