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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Costa, all'esito dell' udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3473/2024 R.G. tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Orlando Franco come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difesi ex art.417 bis
[...]
c.p.c. dalla dott.ssa R. Tanzarella
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze stipendiali (personale
DOCENTE)- applicazione della clausola di salvaguardia di cui all' art 2
CCNL 4.8.2011-ricalcolo punteggio ai fini del trasferimento d' ufficio e delle graduatorie di Istituto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, assunta alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale docente con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2018
-premesso di aver prestato, prima della immissione in ruolo, attività lavorativa presso la stessa amministrazione con contratti di lavoro a tempo determinato - esponeva che per ognuno dei contratti a termine aveva ricevuto la retribuzione minima spettante ai docenti neoassunti senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dal CCNL e che l'amministrazione convenuta al momento dell'immissione in ruolo aveva proceduto alla ricostruzione della carriera, riconoscendo quale servizio pre-ruolo, in applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/94, solo un periodo inferiore a quello effettivamente prestato pari ad anni 4, mesi 8 e giorni
0 ai fini giuridici ed economici e anni 0, mesi 4 e giorni 0 ai soli fini economici, circostanza che aveva determinato anche la posticipazione degli aumenti stipendiali progressivi previsti dal CCNL.
L'istante riteneva la disparità di trattamento giuridico ed economico posto in essere con tale condotta, in violazione della clausola 4 della la direttiva 1999/70 CE e, pertanto, chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto al trattamento economico differenziato secondo le posizioni stipendiali progressive previste dal CCNL di comparto, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato senza alcuna riduzione e che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione e al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della valutazione dell' anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato secondo lo stesso criterio valido per il servizio di ruolo.
Chiedeva altresì, previa applicazione della clausola di salvaguardia di cui all' art 2 CCNL 4.8.2011, dichiarare il proprio diritto a percepire il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3/8 dallo scadere del secondo anno di servizio e fino al conseguimento della fascia stipendiale retributiva successiva con condanna del convenuto al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo.
Chiedeva infine accertare il diritto di parte ricorrente all' attribuzione nella compilazione della graduatoria d' istituto e nel trasferimento d' ufficio di punti 6 per ogni anno di servizio pre- ruolo prestato alle dipendenze del con condanna dell' amministrazione resistente ad CP_2 attribuire il relativo punteggio nelle graduatorie di istituto e ai fini del trasferimento d' ufficio.
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione di prescrizione decennale sollevata, in via radicale, dal con riferimento al diritto alla CP_2 ricostruzione della carriera. All' uopo appare sufficiente richiamare la condivisibile pronuncia n
33226/2022 nella quale la Suprema Corte ha chiaramente affermato “che l' anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto in un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti e, pertanto, l' effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (v Cass n 2232/2020)”.
*
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto va accolto nei limiti che seguono.
Giova preliminarmente riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 485 d. lgs. n. 297/94, secondo cui "
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali". A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilendo che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento".
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la l. n.
124/99, art. 11, comma 14, secondo cui "L'art. 489, comma 1 del Testo Unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
La ricorrente lamenta che per effetto del sistema delineato da tali norme, la sua anzianità di servizio riferita ai periodi di insegnamento pre-ruolo ha subito una decurtazione ingiustificata in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
L' invocato principio di non discriminazione è sancito dalla Clausola 4 della Direttiva 1990/70 Ce relativa all' Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n 1990/70/CE la quale stabilisce ai punti 1 e 4 che “1 Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto che nella materia che occupa è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sesta
Sezione, con la sentenza 20 settembre 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trento, nel procedimento contro la quale ha statuito Parte_2 Controparte_3 che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Più in dettaglio ai punti 49-50-51 della sentenza si legge: “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del
«pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto
2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro
a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”. Le conclusioni della CGUE appaiono ancora più esplicite al punto 53, ove si legge: “53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola
4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Tali principi espressi dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza del 20.9.2018 (c.d. Motter) devono essere considerati alla luce di quanto esplicitato dalla Cass n 31149/2019 i cui passi salienti finalizzati anche a evitare discriminazioni alla rovescia di seguito di riportano: ”In tema di riconoscimento dell' anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell' amministrazione scolastica, il Dlgs n 297 del 1994 art 485 , deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell' Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE nel caso in cui l'anzianità risultante dall' applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art 489, come integrato dalla l n 124 del 1999 art
11 comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice di merito per accertare la sussistenza di tale discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all' assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare pertanto le interruzioni fra un rapporto e l' altro, né applicare la regola dell' equivalenza fissata dal richiamato art 489 e, in caso di disapplicazione, computare l' anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l' assunto a tempo indeterminato”. I principi così interpretati sono quelli a cui il Tribunale ritiene di fare riferimento nella presente decisione.
Dal' esame degli artt 485 e 489 dlgs n 297/1994 si rileva che il trattamento previsto per l' anzianità dei docenti che hanno lavorato con contratti a termine prima dell' immissione in ruolo, se comparato con il trattamento riservato ai docenti sin dall' origine assunti con contratti a tempo indeterminato, solo in alcuni casi può risultare in concreto più sfavorevole perché se, da un lato, la norma di cui all' art 485 cit è chiara nel prevedere un abbattimento dell' anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, da altro lato l' art 489 cit, in combinato disposto con l' art 11 l n 124/99 consente di equiparare ad un anno intero di attività l' insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
Il trattamento riservato all' assunto a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l' incidenza dello strumento di compensazione favorevole (di cui all' art 489 cit). Perciò, nel giudizio di comparazione, il meccanismo di cui all' art 489 cit va eliminato dal computo complessivo dell' anzianità atteso che, altrimenti, si verificherebbe una illegittima discriminazione alla rovescia a carico del docente a tempo determinato comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l' anzianità effettiva di servizio (non quella virtuale dgls n 297/2994 ex art 489) prestata con rapporti a tempo determinato risulti superiore a quella riconoscibile ec art 485 dlgs 297/1994 perché solo in tal caso l' attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all' assunto a tempo indeterminato.
Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n 31149/2019 “9.2 Nel calcolo dell' anzianità occorre quindi tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l' assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l' assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte, da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass n 21435/2011; Cass n 3062/2012, Cass n
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento della attività di scrutinio”.
Nella fattispecie in esame si rileva che, tenendo conto dei periodi di insegnamento pre- ruolo elencati nel decreto di ricostruzione della carriere n 5 del 2020, nonché nel computo elaborato sulla base di tali dati (escludendo i periodi in intervallo tra l' uno e l' altro, i periodi estivi e non applicando la c.d. regola dell' equivalenza stabilita dall' art 489 dlgs 297/1994) dal ricorrente (v prospetto depositato all'udienza del 15.5.2025) la stessa ricorrente risulta aver insegnato -sulla base di contratti a tempo determinato intercorsi con il un totale di 1765 CP_4 giorni di servizio pre-ruolo e quindi per anni 4, mesi 10 e giorni 5 superiori agli anni 4, mesi 8 e giorni 0, valutati ai fini giuridici con decreto di ricostruzione della carriera.
L' esito del computo effettuato secondo i criteri dettati da Cass n
31149/2019 porta quindi ad una anzianità di servizio superiore a quella riconosciuta dal nel predetto decreto di ricostruzione della carriera CP_2
e nella liquidazione della retribuzione.
Ne consegue che in accoglimento della domanda proposta dalla lavoratrice, il predetto decreto va disapplicato nella parte in cui contrasta con il principio di non discriminazione;
quindi la ricostruzione della carriera e le differenze di retribuzione connesse alle progressive posizioni stipendiali secondo la legge i ccnl di comparto devono essere adeguate a tale principio, riconoscendo alla docente ai fini giuridici ed economici una anzianità di servizio pre ruolo pari ad anni 4 mesi 10 e giorni 5.
Le predette differenze stipendiali-dovute con gli accessori previsti per legge- restano limitate alla parziale prescrizione quinquennale: sono estinte per prescrizione le retribuzioni maturate nel periodo che precede i cinque anni anteriori alla data di notificazione del ricorso (data di notifica del ricorso il 10.4.2025).
Rilevato che parte ricorrente si limita a richiedere le differenze retributive relative all' anticipazione di due mesi e 5 giorni per il passaggio alla terza fascia (rilevato che sulla base del decreto di ricostruzione della carriera il passaggio alla terza fascia doveva avvenire in data 1.1.2023) tali differenze quantificate da parte ricorrente nella misura di euro 514,88 non risultano prescritte.
* Parte ricorrente si duole altresì della mancata applicazione, in sede di ricostruzione di carriera, della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 19 luglio 2011 (che, a fronte della rimodulazione delle fasce stipendiali per gli assunti dal primo settembre 2011 operata da detto CCNL
e, in particolare, dell'accorpamento della prima e della seconda fascia in un'unica fascia riferita all'anzianità compresa fra 0 ed 8 anni, ha specificatamente previsto che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”), ciò sul rilievo che
“siffatta disposizione transitoria deve trovare applicazione non solo in favore del personale assunto a tempo indeterminato ma … anche con riferimento al personale che è (od è stato) in servizio con contratto a tempo determinato, qual era appunto l'odierna istante”.
Tanto premesso l'art. 2 del CCNL 4/8/2011, a fronte dell'accorpamento della prima e della seconda fascia stipendiale del personale scolastico in un'unica fascia riferita all'anzianità compresa fra 0 ed 8 anni, contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL.
In particolare, il comma 2 di tale disposizione stabilisce che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e, al contempo, l'applicazione della disposizione in parola circoscritta agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale il ricorrente, immesso in ruolo in data 1/9/2018, non potrebbe, pertanto, rientrare nella sfera di applicabilità della norma.
Tuttavia, come, in termini del tutto condivisibili, chiarito da Cassazione civile sez. lav., 7.2.2020, n. 2924, “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva
(9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Avendo il ricorrente prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto con contratto a tempo determinato anteriormente al succitato discrimine temporale (come specificatamente risulta dallo stesso decreto di ricostruzione carriera allegato al ricorso introduttivo), in coerenza con la interpretazione fornita dalla Suprema Corte dappresso richiamata,
è, dunque, da ritenere che il ricorrente abbia diritto a percepire, dallo scadere del periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
In ragione di ciò, l'amministrazione convenuta è, dunque, da condannare al pagamento delle relative differenze retributive in favore del ricorrente nei limiti della prescrizione a far data dal quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo, con la maggiorazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria se maggiore come previsto dall' art 22 co 36 l 724/1994 per i crediti lavorativi dei dipendenti pubblici.
Tanto premesso dal decreto di ricostruzione della carriera risulta che alla data del 1.9.2018 veniva riconosciuta alla ricorrente un' anzianità pre ruolo di anni 4 e mesi 8 (anziché di anni 4 mesi 10 e gg 5 come da conclusioni riformulate dal ricorrente nelle note scritte depositate per l' udienza del 4.12.2025) sicchè la stessa maturava il diritto a transitare nella fascia 9-14 alla data del 1.1.2023; ne consegue che le pretese retributive che vengono in rilievo, riferite alla anteriore fascia stipendiale 3-8, sono da imputare all' arco temporale dal 1.1.2017 al
1.1.2023, rectius dal 25.10.2016 al 25.10.2022 considerando l' anticipo di due mesi e 5 giorni richiesto dal ricorrente. Sono pertanto prescritte tutte le pretese richieste in relazione al periodo dal 25.10.2016 al
10.04.2020 (quinquennio precedente alla data di notifica del ricorso del
10.4.2025) sicchè le differenze spettanti vanno ricalcolate nella misura di euro 3019,14 [così determinato euro 1188,13 x 2 anni =2376,26 + euro
1188,00 x6/12= 594,065 + euro 188,00 x15/365= 48,82) per il periodo spettante non prescritto dal 10.4.2020 al 25.10.2022 di due anni, sei mesi e 15 gg.
Le somme spettanti alla ricorrente per le causali di cui al ricorso vanno pertanto ricalcolate nella misura complessiva di euro 3.534,02 (euro 514,88
+ euro 3.019,14).
*
Il ricorrente lamenta infine la mancata attribuzione di sei punti (ai fini della formazione della graduatoria di istituto e per i trasferimenti d' uffici) per ogni anno di servizio pre -ruolo prestato.
La domanda è fondata in punto di diritto dovendosi applicare integralmente il principio di non discriminazione per le ragioni sopra indicate.
Ai sensi del CCNL concernente le operazioni di mobilità per il personale docente (ed ATA) che si ripetono ogni anno il dirigente scolastico, una volta scaduti i termini di presentazione delle relative domande, è tenuto alla pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti gli insegnanti titolari nell' istituto ai fini dell' individuazione di eventuali docenti in sovrannumero rispetto all' organico, assoggettati a trasferimento d' ufficio. Secondo quanto previsto nel contratto, vengono assegnati sei punti per ogni anno di servizio in ruolo mentre per il servizio pre -ruolo vengono assegnati 3 punti per i primi quattro anni e 2 per ogni anno successivo ai primi quattro.
Orbene la valutazione del pregresso pre- ruolo in misura inferiore rispetto all' insegnante di ruolo (3 punti all' anno invece che 6) contrasta con il principio di non discriminazione e parità di trattamento al quale non può derogarsi in assenza di ragioni atte a giustificare il discostamento.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all' attribuzione di
6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo alle dipendenze del CP_1 convenuto ai fini della formazione delle graduatorie di istituto e dei trasferimenti d' ufficio.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
Cont 15.3.2024 da
contro
USP di Lecce, così decide: Parte_1
-in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione per quanto di ragione dell' art 485 dlgs 297/1994 nella parte non conforme al diritto dell'
Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera n 5 del 2020, dichiara il diritto di al riconoscimento ai fini giuridici Parte_1 ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi pre-ruolo di anni 4, mesi 10 e gg 5 di servizio pre ruolo, fatti salvi gli ulteriori servizi riconosciuti e riconoscibili;
- Dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni;
-per l' effetto condanna l' Amministrazione convenuta ad attribuire al ricorrente la posizione giuridica ed economica prevista dalla normativa anche contrattuale, ivi compresa la fascia stipendiale 3-8, corrispondente all' anzianità di servizio maturata nei servizi pre-ruolo e in quelli di ruolo, nonché a corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante a far data dal quinquennio precedente alla data di notifica del ricorso quantificate nella misura di euro 3.534,02 oltre interessi e/o rivalutazione come per legge.
- Dichiara il diritto della parte ricorrente all' attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo alle dipendenze del convenuto CP_1 ai fini della formazione delle graduatorie di istituto e dei trasferimenti d' ufficio.
-Condanna l' Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 1800,00, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge.
Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Costa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Costa, all'esito dell' udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3473/2024 R.G. tra
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Orlando Franco come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
e
Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difesi ex art.417 bis
[...]
c.p.c. dalla dott.ssa R. Tanzarella
RESISTENTE
Oggetto: ricostruzione della carriera e differenze stipendiali (personale
DOCENTE)- applicazione della clausola di salvaguardia di cui all' art 2
CCNL 4.8.2011-ricalcolo punteggio ai fini del trasferimento d' ufficio e delle graduatorie di Istituto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.03.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, assunta alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta nell'area del personale docente con decorrenza giuridica ed economica dal 1.9.2018
-premesso di aver prestato, prima della immissione in ruolo, attività lavorativa presso la stessa amministrazione con contratti di lavoro a tempo determinato - esponeva che per ognuno dei contratti a termine aveva ricevuto la retribuzione minima spettante ai docenti neoassunti senza alcun riconoscimento degli scatti di anzianità previsti dal CCNL e che l'amministrazione convenuta al momento dell'immissione in ruolo aveva proceduto alla ricostruzione della carriera, riconoscendo quale servizio pre-ruolo, in applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/94, solo un periodo inferiore a quello effettivamente prestato pari ad anni 4, mesi 8 e giorni
0 ai fini giuridici ed economici e anni 0, mesi 4 e giorni 0 ai soli fini economici, circostanza che aveva determinato anche la posticipazione degli aumenti stipendiali progressivi previsti dal CCNL.
L'istante riteneva la disparità di trattamento giuridico ed economico posto in essere con tale condotta, in violazione della clausola 4 della la direttiva 1999/70 CE e, pertanto, chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto al trattamento economico differenziato secondo le posizioni stipendiali progressive previste dal CCNL di comparto, con decorrenza dal primo contratto di lavoro a tempo determinato senza alcuna riduzione e che fosse accertato e dichiarato il proprio diritto alla ricostruzione della carriera senza alcuna decurtazione e al pagamento delle differenze retributive maturate in ragione della valutazione dell' anzianità di servizio dei rapporti a tempo determinato secondo lo stesso criterio valido per il servizio di ruolo.
Chiedeva altresì, previa applicazione della clausola di salvaguardia di cui all' art 2 CCNL 4.8.2011, dichiarare il proprio diritto a percepire il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3/8 dallo scadere del secondo anno di servizio e fino al conseguimento della fascia stipendiale retributiva successiva con condanna del convenuto al CP_1 pagamento delle differenze retributive maturate a tale titolo.
Chiedeva infine accertare il diritto di parte ricorrente all' attribuzione nella compilazione della graduatoria d' istituto e nel trasferimento d' ufficio di punti 6 per ogni anno di servizio pre- ruolo prestato alle dipendenze del con condanna dell' amministrazione resistente ad CP_2 attribuire il relativo punteggio nelle graduatorie di istituto e ai fini del trasferimento d' ufficio.
Instaurato il contraddittorio, l'amministrazione resistente eccepiva preliminarmente la prescrizione del diritto e, nel merito, contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l' eccezione di prescrizione decennale sollevata, in via radicale, dal con riferimento al diritto alla CP_2 ricostruzione della carriera. All' uopo appare sufficiente richiamare la condivisibile pronuncia n
33226/2022 nella quale la Suprema Corte ha chiaramente affermato “che l' anzianità di servizio non è uno status né un distinto bene della vita oggetto in un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti e, pertanto, l' effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione (v Cass n 2232/2020)”.
*
Nel merito il ricorso è fondato e, pertanto va accolto nei limiti che seguono.
Giova preliminarmente riportare il dato normativo che disciplina la presente fattispecie e, in particolare, l'art. 485 d. lgs. n. 297/94, secondo cui "
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo,
è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate
o sussidiarie.
3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonchè i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali". A sua volta l'art. 489, ripete la formulazione del D.L. n. 370 del 1970, art. 4, stabilendo che "Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento".
La norma, peraltro, deve essere letta in combinato disposto con la l. n.
124/99, art. 11, comma 14, secondo cui "L'art. 489, comma 1 del Testo Unico
è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".
La ricorrente lamenta che per effetto del sistema delineato da tali norme, la sua anzianità di servizio riferita ai periodi di insegnamento pre-ruolo ha subito una decurtazione ingiustificata in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
L' invocato principio di non discriminazione è sancito dalla Clausola 4 della Direttiva 1990/70 Ce relativa all' Accordo quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, n 1990/70/CE la quale stabilisce ai punti 1 e 4 che “1 Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (…) 4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Tale risultando il quadro normativo, deve darsi atto che nella materia che occupa è intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione Europea, Sesta
Sezione, con la sentenza 20 settembre 2018, nella causa C-466/17, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Trento, nel procedimento contro la quale ha statuito Parte_2 Controparte_3 che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”. Più in dettaglio ai punti 49-50-51 della sentenza si legge: “49. Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra
l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli, a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti. Il governo italiano sostiene che, a causa dell'eterogeneità di tali situazioni, le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno, vale a dire circa due terzi di un anno scolastico, sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete. Fatta salva la verifica di tali elementi da parte del giudice del rinvio, un siffatto obiettivo appare conforme al principio del
«pro rata temporis» cui fa espressamente riferimento la clausola 4, punto
2, dell'accordo quadro. 50. Inoltre, si deve constatare che la mancata verifica iniziale delle competenze mediante un concorso e il rischio di svalutazione di tale qualifica professionale non impone necessariamente di escludere una parte dell'anzianità maturata a titolo di contratti di lavoro
a tempo determinato. Tuttavia, giustificazioni di questo genere possono, in determinate circostanze, essere considerate rispondenti a un obiettivo legittimo. A tale riguardo, occorre rilevare che dalle osservazioni del governo italiano risulta che l'ordinamento giuridico nazionale attribuisce una particolare rilevanza ai concorsi amministrativi. La Costituzione italiana, al fine di garantire l'imparzialità e l'efficacia dell'amministrazione, prevede infatti, al suo articolo 97, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. 51. Alla luce di tali elementi, non si può ritenere che una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale consente di tener conto dell'anzianità eccedente i quattro anni maturata nell'ambito di contratti di lavoro a tempo dei due terzi, vada oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi precedentemente esaminati e raggiungere un equilibrio tra i legittimi interessi dei lavoratori a tempo determinato e quelli dei lavoratori a tempo indeterminato, nel rispetto dei valori di meritocrazia e delle considerazioni di imparzialità e di efficacia dell'amministrazione su cui si basano le assunzioni mediante concorso”. Le conclusioni della CGUE appaiono ancora più esplicite al punto 53, ove si legge: “53. Ne consegue che, fatte salve le verifiche che spettano al giudice del rinvio, gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato costituiscono una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola
4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro”.
Tali principi espressi dalla Corte di Giustizia nella menzionata sentenza del 20.9.2018 (c.d. Motter) devono essere considerati alla luce di quanto esplicitato dalla Cass n 31149/2019 i cui passi salienti finalizzati anche a evitare discriminazioni alla rovescia di seguito di riportano: ”In tema di riconoscimento dell' anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell' amministrazione scolastica, il Dlgs n 297 del 1994 art 485 , deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell' Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE nel caso in cui l'anzianità risultante dall' applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dallo stesso decreto, art 489, come integrato dalla l n 124 del 1999 art
11 comma 14, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto “ab origine” a tempo indeterminato;
il giudice di merito per accertare la sussistenza di tale discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all' assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare pertanto le interruzioni fra un rapporto e l' altro, né applicare la regola dell' equivalenza fissata dal richiamato art 489 e, in caso di disapplicazione, computare l' anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l' assunto a tempo indeterminato”. I principi così interpretati sono quelli a cui il Tribunale ritiene di fare riferimento nella presente decisione.
Dal' esame degli artt 485 e 489 dlgs n 297/1994 si rileva che il trattamento previsto per l' anzianità dei docenti che hanno lavorato con contratti a termine prima dell' immissione in ruolo, se comparato con il trattamento riservato ai docenti sin dall' origine assunti con contratti a tempo indeterminato, solo in alcuni casi può risultare in concreto più sfavorevole perché se, da un lato, la norma di cui all' art 485 cit è chiara nel prevedere un abbattimento dell' anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio, da altro lato l' art 489 cit, in combinato disposto con l' art 11 l n 124/99 consente di equiparare ad un anno intero di attività l' insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 1 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio.
Il trattamento riservato all' assunto a tempo determinato non può essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l' incidenza dello strumento di compensazione favorevole (di cui all' art 489 cit). Perciò, nel giudizio di comparazione, il meccanismo di cui all' art 489 cit va eliminato dal computo complessivo dell' anzianità atteso che, altrimenti, si verificherebbe una illegittima discriminazione alla rovescia a carico del docente a tempo determinato comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l' anzianità effettiva di servizio (non quella virtuale dgls n 297/2994 ex art 489) prestata con rapporti a tempo determinato risulti superiore a quella riconoscibile ec art 485 dlgs 297/1994 perché solo in tal caso l' attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all' assunto a tempo indeterminato.
Come precisato dalla Suprema Corte nella sentenza n 31149/2019 “9.2 Nel calcolo dell' anzianità occorre quindi tener conto del solo servizio effettivo prestato maggiorato eventualmente degli ulteriori periodi nei quali l' assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l' assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati né gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza e il conferimento di quello successivo, né per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali questa Corte, da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass n 21435/2011; Cass n 3062/2012, Cass n
17892/2015), sul presupposto che il rapporto cessa al momento del completamento della attività di scrutinio”.
Nella fattispecie in esame si rileva che, tenendo conto dei periodi di insegnamento pre- ruolo elencati nel decreto di ricostruzione della carriere n 5 del 2020, nonché nel computo elaborato sulla base di tali dati (escludendo i periodi in intervallo tra l' uno e l' altro, i periodi estivi e non applicando la c.d. regola dell' equivalenza stabilita dall' art 489 dlgs 297/1994) dal ricorrente (v prospetto depositato all'udienza del 15.5.2025) la stessa ricorrente risulta aver insegnato -sulla base di contratti a tempo determinato intercorsi con il un totale di 1765 CP_4 giorni di servizio pre-ruolo e quindi per anni 4, mesi 10 e giorni 5 superiori agli anni 4, mesi 8 e giorni 0, valutati ai fini giuridici con decreto di ricostruzione della carriera.
L' esito del computo effettuato secondo i criteri dettati da Cass n
31149/2019 porta quindi ad una anzianità di servizio superiore a quella riconosciuta dal nel predetto decreto di ricostruzione della carriera CP_2
e nella liquidazione della retribuzione.
Ne consegue che in accoglimento della domanda proposta dalla lavoratrice, il predetto decreto va disapplicato nella parte in cui contrasta con il principio di non discriminazione;
quindi la ricostruzione della carriera e le differenze di retribuzione connesse alle progressive posizioni stipendiali secondo la legge i ccnl di comparto devono essere adeguate a tale principio, riconoscendo alla docente ai fini giuridici ed economici una anzianità di servizio pre ruolo pari ad anni 4 mesi 10 e giorni 5.
Le predette differenze stipendiali-dovute con gli accessori previsti per legge- restano limitate alla parziale prescrizione quinquennale: sono estinte per prescrizione le retribuzioni maturate nel periodo che precede i cinque anni anteriori alla data di notificazione del ricorso (data di notifica del ricorso il 10.4.2025).
Rilevato che parte ricorrente si limita a richiedere le differenze retributive relative all' anticipazione di due mesi e 5 giorni per il passaggio alla terza fascia (rilevato che sulla base del decreto di ricostruzione della carriera il passaggio alla terza fascia doveva avvenire in data 1.1.2023) tali differenze quantificate da parte ricorrente nella misura di euro 514,88 non risultano prescritte.
* Parte ricorrente si duole altresì della mancata applicazione, in sede di ricostruzione di carriera, della clausola di salvaguardia di cui al CCNL del 19 luglio 2011 (che, a fronte della rimodulazione delle fasce stipendiali per gli assunti dal primo settembre 2011 operata da detto CCNL
e, in particolare, dell'accorpamento della prima e della seconda fascia in un'unica fascia riferita all'anzianità compresa fra 0 ed 8 anni, ha specificatamente previsto che “il personale scolastico già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1 settembre 2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni, al compimento del periodo di permanenza in tale fascia conserva il diritto a percepire, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”), ciò sul rilievo che
“siffatta disposizione transitoria deve trovare applicazione non solo in favore del personale assunto a tempo indeterminato ma … anche con riferimento al personale che è (od è stato) in servizio con contratto a tempo determinato, qual era appunto l'odierna istante”.
Tanto premesso l'art. 2 del CCNL 4/8/2011, a fronte dell'accorpamento della prima e della seconda fascia stipendiale del personale scolastico in un'unica fascia riferita all'anzianità compresa fra 0 ed 8 anni, contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente CCNL.
In particolare, il comma 2 di tale disposizione stabilisce che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva
9-14 anni” ed il comma 3, che “il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni”.
Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e, al contempo, l'applicazione della disposizione in parola circoscritta agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale il ricorrente, immesso in ruolo in data 1/9/2018, non potrebbe, pertanto, rientrare nella sfera di applicabilità della norma.
Tuttavia, come, in termini del tutto condivisibili, chiarito da Cassazione civile sez. lav., 7.2.2020, n. 2924, “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva
(9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato.
Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Avendo il ricorrente prestato servizio alle dipendenze del ministero convenuto con contratto a tempo determinato anteriormente al succitato discrimine temporale (come specificatamente risulta dallo stesso decreto di ricostruzione carriera allegato al ricorso introduttivo), in coerenza con la interpretazione fornita dalla Suprema Corte dappresso richiamata,
è, dunque, da ritenere che il ricorrente abbia diritto a percepire, dallo scadere del periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni.
In ragione di ciò, l'amministrazione convenuta è, dunque, da condannare al pagamento delle relative differenze retributive in favore del ricorrente nei limiti della prescrizione a far data dal quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo, con la maggiorazione degli interessi legali e/o rivalutazione monetaria se maggiore come previsto dall' art 22 co 36 l 724/1994 per i crediti lavorativi dei dipendenti pubblici.
Tanto premesso dal decreto di ricostruzione della carriera risulta che alla data del 1.9.2018 veniva riconosciuta alla ricorrente un' anzianità pre ruolo di anni 4 e mesi 8 (anziché di anni 4 mesi 10 e gg 5 come da conclusioni riformulate dal ricorrente nelle note scritte depositate per l' udienza del 4.12.2025) sicchè la stessa maturava il diritto a transitare nella fascia 9-14 alla data del 1.1.2023; ne consegue che le pretese retributive che vengono in rilievo, riferite alla anteriore fascia stipendiale 3-8, sono da imputare all' arco temporale dal 1.1.2017 al
1.1.2023, rectius dal 25.10.2016 al 25.10.2022 considerando l' anticipo di due mesi e 5 giorni richiesto dal ricorrente. Sono pertanto prescritte tutte le pretese richieste in relazione al periodo dal 25.10.2016 al
10.04.2020 (quinquennio precedente alla data di notifica del ricorso del
10.4.2025) sicchè le differenze spettanti vanno ricalcolate nella misura di euro 3019,14 [così determinato euro 1188,13 x 2 anni =2376,26 + euro
1188,00 x6/12= 594,065 + euro 188,00 x15/365= 48,82) per il periodo spettante non prescritto dal 10.4.2020 al 25.10.2022 di due anni, sei mesi e 15 gg.
Le somme spettanti alla ricorrente per le causali di cui al ricorso vanno pertanto ricalcolate nella misura complessiva di euro 3.534,02 (euro 514,88
+ euro 3.019,14).
*
Il ricorrente lamenta infine la mancata attribuzione di sei punti (ai fini della formazione della graduatoria di istituto e per i trasferimenti d' uffici) per ogni anno di servizio pre -ruolo prestato.
La domanda è fondata in punto di diritto dovendosi applicare integralmente il principio di non discriminazione per le ragioni sopra indicate.
Ai sensi del CCNL concernente le operazioni di mobilità per il personale docente (ed ATA) che si ripetono ogni anno il dirigente scolastico, una volta scaduti i termini di presentazione delle relative domande, è tenuto alla pubblicazione di una graduatoria comprendente tutti gli insegnanti titolari nell' istituto ai fini dell' individuazione di eventuali docenti in sovrannumero rispetto all' organico, assoggettati a trasferimento d' ufficio. Secondo quanto previsto nel contratto, vengono assegnati sei punti per ogni anno di servizio in ruolo mentre per il servizio pre -ruolo vengono assegnati 3 punti per i primi quattro anni e 2 per ogni anno successivo ai primi quattro.
Orbene la valutazione del pregresso pre- ruolo in misura inferiore rispetto all' insegnante di ruolo (3 punti all' anno invece che 6) contrasta con il principio di non discriminazione e parità di trattamento al quale non può derogarsi in assenza di ragioni atte a giustificare il discostamento.
Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all' attribuzione di
6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo alle dipendenze del CP_1 convenuto ai fini della formazione delle graduatorie di istituto e dei trasferimenti d' ufficio.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
Cont 15.3.2024 da
contro
USP di Lecce, così decide: Parte_1
-in accoglimento del ricorso, previa disapplicazione per quanto di ragione dell' art 485 dlgs 297/1994 nella parte non conforme al diritto dell'
Unione, nonché del decreto di ricostruzione della carriera n 5 del 2020, dichiara il diritto di al riconoscimento ai fini giuridici Parte_1 ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi pre-ruolo di anni 4, mesi 10 e gg 5 di servizio pre ruolo, fatti salvi gli ulteriori servizi riconosciuti e riconoscibili;
- Dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire, al compimento del periodo di permanenza nella fascia 0-2, quale emolumento ad personam, il valore retributivo della fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni;
-per l' effetto condanna l' Amministrazione convenuta ad attribuire al ricorrente la posizione giuridica ed economica prevista dalla normativa anche contrattuale, ivi compresa la fascia stipendiale 3-8, corrispondente all' anzianità di servizio maturata nei servizi pre-ruolo e in quelli di ruolo, nonché a corrispondere alla ricorrente le conseguenti differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante a far data dal quinquennio precedente alla data di notifica del ricorso quantificate nella misura di euro 3.534,02 oltre interessi e/o rivalutazione come per legge.
- Dichiara il diritto della parte ricorrente all' attribuzione di 6 punti per ogni anno di servizio pre-ruolo alle dipendenze del convenuto CP_1 ai fini della formazione delle graduatorie di istituto e dei trasferimenti d' ufficio.
-Condanna l' Amministrazione convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite liquidate in euro 1800,00, oltre spese generali IVA e Cpa come per legge.
Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro dott. ssa Francesca Costa