Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2018, n. 21436
CASS
Sentenza 30 agosto 2018

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 14 febbraio 2018, con numero di registro 3423/2013. Le parti in causa erano una ricorrente, che contestava la legittimazione passiva in un procedimento di recupero crediti da parte dell'INPS, e l'INPS stesso, che sosteneva la validità del decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ricorrente. La questione centrale riguardava se la ricorrente, non avendo accettato formalmente l'eredità del de cuius, potesse essere considerata legittimata passivamente.

Il giudice ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello avesse erroneamente invertito l'onere della prova, imponendo alla ricorrente di dimostrare la sua estraneità all'asse ereditario. La Corte ha chiarito che, in assenza di accettazione dell'eredità, l'onere di provare la qualità di erede incombe su chi agisce in giudizio. Pertanto, la ricorrente non risultava legittimata passivamente, e il decreto ingiuntivo era da considerarsi nullo. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti, e la Corte ha condannato l'INPS al pagamento delle spese legali, stabilendo così un importante principio in materia di successioni e legittimazione passiva.

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Massime1

In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità.)

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2018, n. 21436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21436
Data del deposito : 30 agosto 2018

Testo completo