Sentenza 30 agosto 2018
Massime • 1
In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è da sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo necessaria l'accettazione da parte del chiamato, mediante "aditio" o per effetto di una "pro herede gestio", oppure la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c.; nell'ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione della qualità di erede, che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non operando alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto provata l'assunzione della qualità di erede del convenuto in forza della mancata risposta all'invito di pagare il debito ovvero della mancata allegazione da parte di quest'ultimo della rinuncia all'eredità.)
Commentari • 14
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/08/2018, n. 21436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21436 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2018 |
Testo completo
T IT IR D E T N E S E B E T 30 AGO, 2018 N E AULA 'B' S E E N O I Z 21436/ 1 8 A R T S I G E R OggettoREPUBBLICA ITALIANA E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 3423/2013 Cron.24436 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. UMBERTO BERRINO Presidente - Ud. 14/02/2018 Dott. MARGHERITA MARIA LEONE PURel. Consigliere - Dott. ROBERTO RIVERSO Consigliere Dott. CARLA PONTERIO Consigliere - Dott. GABRIELLA MARCHESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 3423-2013 proposto da: ME AN [...], domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PASQUALE PIZZUTI, giusta mandato in atti;
ricorrente 2018 contro 669 ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale e difeso daglidell'Istituto medesimo, rappresentato avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta procura in calce al ricorso notificato;
resistente avverso la sentenza n. 1145/2011 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 02/04/2012 r.g. n. 401/2009; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RG. n. 3423/2013 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Salerno con La sentenza n. 1145/2011, aveva confermato la decisione del Tribunale locale di rigetto della opposizione proposta da DI TT avverso il decreto ingiuntivo n. 2205/1993. Esponeva la Corte che il decreto ingiuntivo costituiva res iudicata poiche' l'ascendente della appellante DI OR, destinatario originario della ingiunzione, non aveva interposto alcuna impugnativa nei termini di legge. Riteneva altresi' infondata l'eccezione di prescrizione del credito azionato, in quanto presenti in giudizio gli atti interruttivi della eccepita prescrizione decennale, e comunque infondata la eccezione di carenza di legittimazione passiva della ricorrente, in quanto, la stessa, non aveva fornito la prova della rinuncia alla eredità nei confronti del de cuius, DI OR, pur a seguito di specifica diffida, da parte dell'IN , ad adempiere al pagamento del credito sostenuto dal titolo esecutivo ovvero a rappresentare ed allegare la rinuncia all'eredità. DI TT proponeva ricorso in cassazione affidandolo a tre motivi. L'IN rimaneva intimato. All'odierna udienza la causa era decisa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)- Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 459,474,754 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 cpc, poiche' la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto che, pur in assenza della accettazione dell'eredità da parte dell'erede, la stessa fosse legittimata passiva rispetto all'azione da parte dell'IN di recupero del credito del de cuius. Sostiene la ricorrente che erroneamente il Giudice del gravame aveva posto a suo carico l'onere di dimostrare la carenza di legittimazione passiva, cosi' invertendo i principi in tema di rispettivi oneri probatori. Deve osservarsi che la Corte di appello ha posto a fondamento del proprio giudizio la circostanza che, pur a seguito dell'invito ad allegare eventualmente la rinuncia all'eredità, fatto in sede di richiesta di pagamento sulla base del titolo esecutivo nei confronti del de cuius, l'erede non avesse 1 RG. n. 3423/2013 dimostrato la sua estraneità all'asse paterno e, dunque la oggettiva rinuncia alla eredità ( peraltro in assenza di cespiti e beni da ereditare). Occorre valutare quale siano i rispettivi oneri probatori nell'ambito di un giudizio cosi' promosso. Questa Corte ha già chiarito che "In tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità" (Cass.n. 10525/2010). Il principio espresso impone dunque a chi agisce in giudizio l'onere di provare la qualità di erede del soggetto chiamato in causa. Nel caso di specie e' stato ritenuto dalla Corte territoriale che l'onere in questione fosse stato assolto con la mancata risposta all'invito dell'IN di pagare il debito ovvero di allegare la rinuncia all'eredità. Il disinteresse dimostrato dalla ricorrente all'invito dell'IN, la mancata allegazione di una effettiva rinuncia all'eredità, e la mancanza di fatti idonei ad escludere la accettazione dell'eredità, costituiscono, a parere della Corte di merito, indicatori della accettazione tacita della eredità. Vale la pena di ribadire che la accettazione tacita si configura come un "comportamento concludente del chiamato all'eredità" (Cass. n.21902/2011). Deve ritenersi che ai fini della tacita accettazione possono essere concreta gestione dei beni del de cuius che significative attività di N RG. n. 3423/2013 esplicitino il chiaro interesse dell'erede a subentrare nell'asse ereditario, mentre attesta un contrario atteggiamento il disinteresse manifestato dal chiamato all'eredità rispetto ad azioni di terzi dirette a rivendicare il pagamento di debiti del de cuius. In tale ultima ipotesi deve anche considerarsi, in ragione della esigenza di garantire la stabilità e certezza dei rapporti giuridici tra le parti, la necessità di realizzare una equilibrata coesistenza tra il diritto dell'erede a scegliere se subentrare o meno nel patrimonio del de cuius ( nel termine della prescrizione decennale a lui assegnato dall'art. 480 c.c.), e la necessità di chiarezza per i creditori. In proposito e con la precisa finalità di stabilizzare i rapporti giuridici, l'art. 481 c.c. stabilisce che chiunque abbia interessa, possa richiedere all'autorità giudiziaria la fissazione di un termine entro il quale il chiamato all'eredità dichiari se accetta o rifiuti la stessa. Il quadro di interessi e diritti contrapposti viene cosi' a ricomporsi nella possibilità di garantire all'erede la facoltà di scegliere se subentrare al de cuius nel termine di prescrizione decennale, con il solo limite rappresentato dalla possibilità concessa a chi abbia interesse, di ridurre, con specifica domanda giudiziaria, il detto lasso temporale. Nel caso di specie, pertanto, l'IN, avendo interesse a individuare l'erede, avrebbe dovuto far ricorso alla previsione dell'art. 481 c.c., cosi' imponendo alla chiamata all'eredità una scelta piu' rapida rispetto a quella a lei consentita nel termine decennale. In difetto di tale procedimento la attuale ricorrente, al momento della emissione del decreto ingiuntivo a lei diretto, risultava priva della legittimazione passiva, in quanto non risultava erede dell'originario debitore dell'IN non avendo manifestato la sua scelta in tal senso e non essendo neppure intervenuti comportamenti qualificabili come concludenti nel senso sopra descritto. Il motivo risulta quindi fondato. 2) Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1334 e 2942 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., con riguardo al mancato accertamento della prescrizione. La ricorrente deduce che gli atti considerati quali interruttivi della prescrizione sono privi di validità a tal 3 RG. n. 3423/2013 fine, in quanto tardivamente prodotti e comunque non allegata la prova della loro ricezione ( mancano gli avvisi di ricevimento). 3)- Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 475 e 477 c.p.c.. in relazione all'art. 360 n. 4, non avendo, la Corte di appello, accertato e dichiarato come l'opposto decreto ingiuntivo fosse stato notificato alla ricorrente in modo inefficace in quanto sprovvisto dei requisiti necessari. Atteso l'accoglimento del primo motivo, accertativo della carenza di legittimazione passiva della ricorrente, gli ulteriori due motivi dalla stessa proposti devono ritenersi assorbiti. Con riguardo al motivo accolto deve quindi essere cassata la sentenza e, non risultando necessari ulteriori accertamenti, deve decidersi nel merito rilevando la carenza della legittimazione passiva di DI TT e accogliendo l'originaria opposizione al decreto ingiuntivo n. 2205/1993, oggetto del giudizio. Condanna l'IN al pagamento delle spese di tutti i gradi del giudizio liquidate come da dispositivo in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione. Condanna l'IN a pagare le spese di tutti i gradi del giudizio come di seguito liquidate: E. 750,00 di cui E.400,00 per diritti quanto al primo grado del giudizio;
E. 1.000,00 di cui E. 750,00 per onorari quanto al giudizio di appello;
E. 1.200,00 per compensi ed E. 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Cosi' deciso in Roma in camera di consiglio in data 14 febbraio 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Mob.
5. B. ecrino IL CANCEL JERE IA IA MA Depositato in Cancelleria oggi, 130 AGO, 2018 IL CANCELLIERE IA OL IA